OGGETTO: ULTIME NOVITA’
RELATIVE ALLE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE RESE DA COOPERATIVE O LORO CONSORZI,
DISCIPLINA IVA.
La Finanziaria 2005 ha
previsto l’IVA agevolata (aliquota 4%) per le prestazioni
socio-sanitario-assistenziali rese da cooperative o dai loro consorzi. Questa
disposizione sembra però in contrasto con la normativa Comunitaria che vieta
dal 1991 agli stati membri l’applicazione di aliquote inferiori al 5%; ciò
emerge dalla risposta che la Commissione Europea ha fornito a seguito di
un’interrogazione fatta da un eurodeputato italiano.
La norma della Finanziaria
2005 (articolo 1, comma 467 della Legge 311/2004) stabilisce che dal 01/01/2005
all’interno delle prestazioni ex n.41-bis della tabella A parte II allegata al
DPR 633/72, sono comprese anche le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20) e
21) dell’articolo 10 del DPR 633/72 (prestazioni fino al 31/12/2004 soggette
IVA ma esenti).
La disposizione stabilisce,
inoltre, che l’agevolazione (applicare l’aliquota del 4% invece che
l’esenzione; chiaro il vantaggio, per le cooperative, di potersi scalare
l’IVA sugli acquisto altrimenti persa) è concessa nel limite di spesa di 10
milioni di Euro annui, demandando al Ministero dell’Economia la fissazione,
tramite decreto, delle modalità di attuazione.
Tale decreto a tutt’oggi non
è mai stato emanato, ciò rende inapplicabile l’agevolazione di cui si
scrive.
Si fa, inoltre, presente come
la Sesta Direttiva (normativa Comunitaria di riferimento) prevede all’articolo
13, parte A, lettere b), g), ed h) una serie di esenzioni per i servizi (lettera
b) cure mediche rese da organismi di diritto pubblico; lettere g) ed h) servizi
connessi con l’assistenza e la sicurezza sociale nonchè la protezione
dell’infanzia e della gioventù) prestati da organismi di diritto pubblico o
da altri organismi; spetta però agli stati membri fissare quali siano gli
organismi di diritto pubblico ai fini dell’esenzione.
Quindi, al fine
dell’esenzione, la Comunità Europea chiarisce che deve esserci un chiarimento
da parte degli stati membri di quali organismi pubblici far rientrare;
relativamente alle aliquote agevolate la Commissione ricorda che il Nostro Paese
può continuare a mantenere aliquote inferiori al 5% alle condizioni previste
dall’articolo 28, par. 2, lettera a) della direttiva, una di queste è che
l’aliquota fosse già in vigore alla data del 01/01/1991.
Nel caso in cui l’Ente abbia
ricevuto fatture con aliquota del 4% anziché esenti per quanto sopra si
consiglia di chiedere al soggetto emittente la corrispondente nota di credito ai
sensi dell’articolo 26 del DPR 633/72.