Lì, 4 luglio  2005

CIRCOLARE 421/05

OGGETTO: ASSICURAZIONE PER SPORTIVI DILETTANTI

L’articolo 51, Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Finanziaria 2003) ha previsto che a decorrere dal 1° luglio 2003, sono soggetti all’obbligo assicurativo gli sportivi dilettanti  tesserati in qualità di atleti, dirigenti e tecnici alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva.

Successivamente la Finanziaria 2004 ha dato un nuovo impulso allo sviluppo dell’assicurazione degli sportivi dilettanti stabilendo che con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle  politiche sociali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti:

·         le modalità tecniche per l’iscrizione all’assicurazione obbligatoria;

·         i termini, la natura, l’entità delle prestazioni;

·         l’ammontare dei premi assicurativi.

Infine con Decreto 17 dicembre 2004 (Pubblicato in Gazzetta ufficiale 28 aprile 2005, n.97) sono state definite le modalità tecniche per l’iscrizione all’assicurazione obbligatoria presso la Cassa di previdenza per l’assicurazione degli sportivi (SPORTASS), nonché i termini, la natura, l’entità delle prestazioni e i relativi premi assicurativi.

SOGGETTI OBBLIGATI

Ai sensi dell’articolo 1, Decreto 17 dicembre 2004, sono obbligati all’iscrizione alla SPORTASS tutti gli sportivi dilettanti tesserati con la qualifica di atleta, tecnico, dirigente alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate ed agli enti di promozione sportiva.

In particolare si ricorda che ai sensi della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 sono considerati:

·         atleti dilettanti: tutti i tesserati che svolgono attività sportiva a titolo agonistico, non agonistico, amatoriale, ludico motorio o quale impiego del tempo libero, con esclusione di coloro che vengono definiti professionisti dagli specifici regolamenti delle organizzazioni sportive nazionali di appartenenza o che vengono ricompresi nelle previsioni di cui al Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;

·         dirigenti:tutti i tesserati con tale qualifica alle organizzazioni di riferimento e che esercitano le proprie funzioni a livello centrale e/o periferico, ovvero in seno agli affiliati;

·         tecnici: tutti i tesserati in qualità di maestri, istruttori, allenatori, collaboratori ed altre figure diversamente definite o individuate dalle organizzazioni di appartenenza che siano preposte all’insegnamento delle tecniche sportive, all’allenamento degli atleti ed al loro perfezionamento tecnico.

Si ricorda che la copertura assicurativa SPORTASS, come precedentemente anticipato, non riguarda gli sportivi professionisti; quest’ultimi, infatti, ai sensi dell’articolo 6, Decreto Legislativo n. 38/2000 sono obbligati all’iscrizione all’INAIL.

Tale norma dispone che:

“1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono soggetti all’obbligo assicurativo gli sportivi professionisti dipendenti dai soggetti di cui all’articolo 9 del testo unico, anche qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,  su delibera del consiglio di amministrazione dell’INAIL, saranno stabilite le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo. 

COPERTURA E PRESTAZIONI ASSICURATIVE EROGATE DELL’ENTE

L’articolo 3, Decreto 17 dicembre 2004 prevede che l’assicurazione copre gli infortuni accaduti a  sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti e tecnici e riguarda le conseguenze degli infortuni accaduti durante ed a causa dello svolgimento:

 ·         delle attività sportive;

·         degli allenamenti;

·         delle indispensabili azioni preliminari e finali di ogni gara od allenamento  ufficiale, ovvero in occasione dell’espletamento delle funzioni attribuite  alla qualifica rivestita nell’ambito dell’organizzazione di appartenenza.

 Le prestazioni fornite dalla SPORTASS, in conseguenza al verificarsi delle situazioni sopra elencate si suddividono:

 ·         prestazioni assicurative (articolo 14);

·         prestazioni aggiuntive (articolo 18).

 Ai sensi dell’articolo 14, le prestazioni aggiuntive sono le seguenti:

 a)     erogazione agli aventi diritto, in caso di morte dell’assicurato di un capitale di € 75.000,00 con limite catastrofale di € 2.500.000,00;

b)     erogazione a favore dell’assicurato, per l’intera durata della sua vita e/o finché sussistano le condizioni che hanno comportato l’assegnazione del vitalizio, di:

 Ø       € 6.000,00 annui per invalidità accertate superiori al 35% e sino al 60% compreso;

Ø       di € 9.000,00 annui per invalidità superiori al 60%;

 c)      indennizzo per invalidità permanente da erogarsi in unica soluzione, proporzionalmente al capitale di morte di cui alla precedente lettera a), da liquidarsi al definitivo accertamento di una invalidità permanente fino al 35%.

 Le prestazioni  aggiuntive, previste dall’articolo 18, sono invece le seguenti:

 a)      nel caso di morte di un tesserato genitore, il previsto capitale in caso di morte ( € 75.000,00) spettante ai figli minorenni se conviventi ed in quanto beneficiari sarà aumentato del 50%. La norma precisa ulteriormente che ai figli minorenni sono equiparati i figli maggiorenni che siano già portatori di invalidità permanente pari o superiore al 50% della totale;

 b)      per gli assicurati non che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età alla data dell’infortunio, saranno rimborsate le spese documentate sostenute per interventi di chirurgia plastica o stomatologia ricostruttiva conseguenti all’infortunio subito, sino all’importo massimo di  € 1.500,00;

c)      nel caso di morso di animali, insetti e aracnoidi che comportino all’assicurato ricovero  in istituto di cura ed a seguito di relativa diagnosi che accerti detto evento, saranno rimborsate le relative spese documentate sino all’importo massimo di € 500,00;

d)      nel caso di avvelenamento acuto da indigestione o assorbimento involontario di sostanze che comporti almeno un ricovero con pernottamento in istituto di cura ed a seguito di relativa diagnosi ospedaliera anche di sospetto avvelenamento, saranno rimborsate spese documentate sino all’importo massimo di € 500,00;

e)      nel caso di ricovero dell’assicurato in istituto di cura, a seguito di diagnosi di assideramento, congelamento, colpi di sole o di calore e folgorazione, verranno rimborsate spese sostenute sino all’importo massimo di € 500,00;

f)        se l’infortunio, a causa dell’entità delle lesioni dovesse comportare l’impossibilità alla frequenza delle lezioni per un periodo che, a norma delle disposizioni ministeriali vigenti, dovesse comportare la perdita dell’anno scolastico, sarà corrisposto un indennizzo di  € 1.500,00.

 MISURA DEL PREMIO

 Per la copertura dei rischi legati allo svolgimento di discipline sportive ed ad eventi ad esse collegati i soggetti obbligati all’iscrizione alla SPORTASS, devono versare il premio assicurativo tramite le organizzazioni sportive nazionali di riferimento.

 L’importo che deve essere versato varia in funzione:

 ·         della disciplina sportiva praticata;

·         e dell’inquadramento dell’atleta (agonista/tecnico o non agonista).

 Gli importi per singola disciplina sono contenuti nella tabella allegata al Decreto 17 dicembre 2004.

 ESEMPIO

 Un pilota di veicoli a motore e vela che pratica tale disciplina dovrà versare come premio assicurativo:

·         € 450,00 se atleta non agonista;

·         € 550,00 se atleta agonista o tecnico.

  Un calciatore, invece dovrà versare:

·         € 5,00 se atleta non agonista;

·         € 16,00 se atleta agonista o tecnico.

 Si ricorda che gli importi dei premi assicurativi potranno subire delle variazioni dopo il terzo anno di entrata in vigore del decreto; infatti la norma prevede che allo scadere del terzo anno, e a regime ogni cinque, il Presidente della SPORTASS relazionerà alle autorità competenti sull’andamento dell’assicurazione obbligatoria.

 Sulla base dei dati ricevuti i ministeri competenti potranno eventualmente modificare le tariffe dei premi assicurativi e delle prestazioni.

 MODALITÀ DI VERSAMENTO

L’articolo 20, Decreto 17 dicembre 2004, prevede che il versamento del premio a favore della SPORTASS dovrà essere effettuato per il tramite delle organizzazioni sportive e nazionali cui l’assicurato chiede il rilascio del tesseramento.

Le organizzazioni sportive Nazionali dovranno quindi inviare alla SPORTASS l’elenco dei nominativi dei soggetti tesserati indicando:

·         la Federazione Sportiva Nazionale di appartenenza;

·         la suddivisione per fascia di premio;

·         la data dell’effettivo tesseramento.

 Un fac simile del modello è allegato alla presente circolare.

 L’importo del premio potrà essere addebitato ai soggetti destinatari dell’obbligo assicurativo nei modi che ogni singola organizzazione sportiva nazionale di riferimento riterrà più opportuni.

 Si ricorda infine il mancato pagamento del premio (esistenza di un tesseramento rilasciato in assenza di pagamento di premio) comporta a carico della struttura responsabile del rilascio della tessera:

·         una sanzione pari a trenta volte il premio dovuto;

·         al verificarsi di un sinistro, che coinvolge l’atleta tesserato ma per il quale non è stato versato il premio assicurativo, la possibilità per la SPORTASS di esercitare nei confronti dell’organizzazione sportiva il diritto si rivalsa spettante a norma dell’articolo 1916 Codice Civile; anche in assenza di pagamento del premio infatti la Sportass provvede comunque ad indennizzare l’atleta, salvo appunto il diritto di rivalsa.

 DENUNCIA DI INFORTUNIO

 In caso di sinistro gli assicurati dovranno inviare alla SPORTASS una denuncia di infortunio.

 Ai sensi dell’articolo 23, Decreto 17 dicembre 2004, le denunce degli infortuni, compresi quelli che hanno determinato il decesso degli assicurati, dovranno essere redatte su apposito modulo fornito dalla SPORTASS ed inviate a quest’ultima a cura dell’infortunato o suoi aventi causa entro quindici giorni dal fatto.

 La denuncia d’infortunio dovrà essere compilata in ogni sua parte e controfirmata dal legale rappresentante della società sportiva che con tale atto assume la piena responsabilità delle dichiarazioni rese nella denuncia stessa.

 Alla denuncia deve essere inoltre allegata la seguente documentazione:

 ·         copia del certificato medico attestante l’idoneità fisica alla pratica sportiva agonistica o amatoriale;

·         dichiarazione di assenza di provvedimenti di squalifica o inibizione;

·         certificazione medica attestante la lesione subita.

  A disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.

 

ENTI REV S.r.l.

TABELLA A (estratto della tabella allegata al Decreto 17 dicembre 2004)

 

N.

Federazioni sportive nazionali

Atleti agonistici tecnici Premio in euro

Atleti non agonistici Premio in euro

3

Federazione italiana atletica leggera

 

3,00

 

2,50

6

Federazione italiana bocce

1,50

1,00

7

Federazione italiana gioco calcio

 

16,00

 

5,00

10

Federazione italiana ciclistica

 

45,50

 

41,00

12

Federazione italiana discipline armi sportive da caccia

 

 

6,00

 

 

4,00

13

Federazione ginnastica d’Italia

 

4,50

 

2,50

14

Federazione italiana golf

5,00

3,00

18

Federazione italiana lotta, judo, karate, arti marziali - lotta

 

 

7,50

 

 

1,50

23

Federazione italiana nuoto

3,50

2,00

25

Federazione italiana pallavolo

 

4,50

 

2,50

27

Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee

 

 

5,50

 

 

4,50

32

Federazione italiana sport del ghiaccio

 

4,00

 

3,00

34

Federazione italiana sport equestri

 

21,50

 

11,50

35

Federazione italiana sport invernali

 

11,50

 

9,00

 

 

 

 

N.

Discipline associate

Atleti agonistici Premio in euro

Atleti non agonistici Premio in euro

16

Federazione italiana danza sportiva

 

2,00

 

1,00

 

PER UNA MAGGIORE SICUREZZA, VI CONSIGLIAMO DI CONTATTARE L’ASSOCIAZIONE A CUI SIETE ASSOCIATI, PER AVERE LA CONFERMA DELL’IMPORTO DEI PREMI ASSICURATIVI.

FAC SIMILE MODELLO VERSAMENTO

 

 

 

 

PREMIO ASSICURATIVO SPORTASS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denominazione Società Sportiva

 

 

 

 

Indirizzo

 

 

 

 

 

 

Città

 

 

 

 

 

 

CAP

 

 

 

 

 

 

Telefono

 

 

 

 

 

 

FAX

 

 

 

 

 

 

E-Mail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spett.le

 

 

 

 

 

 

SPORTASS

 

 

 

 

 

 

CASSA DI PREVIDENZA PER

 

 

 

 

 

L'ASSICURAZIONE DEGLI SPORTIVI

 

 

 

 

Via Val d'Ala, 180

 

 

 

 

 

00141 ROMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELENCO NOMINATIVO PER VERSAMENTO PREMIO ASSICURATIVO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA TESSERAMENTO

COGNOME E NOME

FEDERAZIONE SPORTIVA NAZIONALE DI APPARTENENZA

ATLETI AGONISTI/TECNICI PREMI IN EURO

ATLETI NON AGONISTI PREMI IN EURO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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