Lì,
4 luglio 2005
CIRCOLARE 421/05
OGGETTO:
ASSICURAZIONE PER SPORTIVI DILETTANTI
L’articolo
51, Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Finanziaria 2003) ha previsto che a
decorrere dal 1° luglio 2003, sono soggetti all’obbligo assicurativo gli
sportivi dilettanti tesserati
in qualità di atleti, dirigenti e tecnici alle Federazioni sportive nazionali,
alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva.
Successivamente
la Finanziaria 2004 ha dato un nuovo impulso allo sviluppo
dell’assicurazione degli sportivi dilettanti stabilendo che con decreto
del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti:
·
le modalità
tecniche per l’iscrizione all’assicurazione obbligatoria;
·
i termini, la
natura, l’entità delle prestazioni;
·
l’ammontare
dei premi
assicurativi.
Infine
con Decreto 17 dicembre 2004 (Pubblicato in Gazzetta ufficiale 28 aprile
2005, n.97) sono state definite le modalità tecniche per l’iscrizione
all’assicurazione obbligatoria presso la Cassa di previdenza per
l’assicurazione degli sportivi (SPORTASS), nonché i termini, la natura,
l’entità delle prestazioni e i relativi premi assicurativi.
Ai
sensi dell’articolo 1, Decreto 17 dicembre 2004, sono obbligati
all’iscrizione alla SPORTASS tutti gli sportivi dilettanti tesserati
con la qualifica di atleta, tecnico, dirigente alle Federazioni sportive
nazionali, alle discipline sportive associate ed agli enti di promozione
sportiva.
In
particolare si ricorda che ai sensi della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 sono
considerati:
·
atleti
dilettanti: tutti i
tesserati che svolgono attività sportiva a titolo agonistico, non agonistico,
amatoriale, ludico motorio o quale impiego del tempo libero, con esclusione
di coloro che vengono definiti professionisti dagli specifici regolamenti
delle organizzazioni sportive nazionali di appartenenza o che vengono ricompresi
nelle previsioni di cui al Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;
·
dirigenti:tutti
i tesserati con tale qualifica alle organizzazioni di riferimento e che
esercitano le proprie funzioni a livello centrale e/o periferico, ovvero in seno
agli affiliati;
·
tecnici: tutti
i tesserati in qualità di maestri, istruttori, allenatori, collaboratori ed
altre figure diversamente definite o individuate dalle organizzazioni di
appartenenza che siano preposte all’insegnamento delle tecniche sportive,
all’allenamento degli atleti ed al loro perfezionamento tecnico.
Si
ricorda che la copertura assicurativa SPORTASS, come
precedentemente anticipato, non riguarda gli sportivi professionisti;
quest’ultimi, infatti, ai sensi dell’articolo 6, Decreto
Legislativo n. 38/2000 sono obbligati all’iscrizione all’INAIL.
Tale
norma dispone che:
“1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono soggetti all’obbligo assicurativo gli sportivi professionisti dipendenti dai soggetti di cui all’articolo 9 del testo unico, anche qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, su delibera del consiglio di amministrazione dell’INAIL, saranno stabilite le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo.”
COPERTURA E
PRESTAZIONI ASSICURATIVE EROGATE DELL’ENTE
L’articolo
3, Decreto 17 dicembre 2004 prevede che l’assicurazione copre gli
infortuni accaduti a sportivi
dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti e tecnici e riguarda le
conseguenze degli infortuni accaduti durante ed a causa dello svolgimento:
·
delle attività
sportive;
·
degli allenamenti;
·
delle indispensabili
azioni preliminari e finali di ogni gara od allenamento
ufficiale, ovvero in occasione dell’espletamento delle funzioni
attribuite alla qualifica rivestita
nell’ambito dell’organizzazione di appartenenza.
Le
prestazioni fornite dalla SPORTASS, in conseguenza al verificarsi delle
situazioni sopra elencate si suddividono:
·
prestazioni
assicurative (articolo
14);
·
prestazioni
aggiuntive (articolo
18).
Ai
sensi dell’articolo 14, le prestazioni aggiuntive sono le seguenti:
a)
erogazione
agli aventi diritto, in caso di morte dell’assicurato di un capitale di
€ 75.000,00 con limite catastrofale di € 2.500.000,00;
b)
erogazione a favore dell’assicurato, per l’intera durata della sua
vita e/o finché
sussistano le condizioni che hanno comportato l’assegnazione del vitalizio,
di:
Ø
€ 6.000,00
annui per invalidità accertate superiori al 35% e sino al 60%
compreso;
Ø
di € 9.000,00 annui
per invalidità superiori al 60%;
c)
indennizzo per invalidità permanente da erogarsi in unica soluzione,
proporzionalmente al capitale di morte di cui alla precedente lettera a), da
liquidarsi al definitivo accertamento di una invalidità permanente fino al 35%.
Le
prestazioni aggiuntive,
previste dall’articolo 18, sono invece le seguenti:
a)
nel caso di morte di un tesserato genitore, il previsto capitale
in caso di morte ( € 75.000,00) spettante ai figli minorenni se conviventi ed
in quanto beneficiari sarà aumentato del 50%. La norma precisa ulteriormente
che ai figli minorenni sono equiparati i figli maggiorenni che siano già
portatori di invalidità permanente pari o superiore al 50% della totale;
b)
per gli assicurati non che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di
età alla data dell’infortunio, saranno rimborsate le spese documentate
sostenute per interventi di chirurgia plastica o stomatologia ricostruttiva
conseguenti all’infortunio subito, sino all’importo massimo di
€ 1.500,00;
c)
nel caso di morso di animali, insetti e aracnoidi che comportino
all’assicurato ricovero in
istituto di cura ed a seguito di relativa diagnosi che accerti detto evento,
saranno rimborsate le relative spese documentate sino all’importo massimo di
€ 500,00;
d)
nel caso di avvelenamento acuto da indigestione o assorbimento
involontario di sostanze che comporti almeno un ricovero con pernottamento in
istituto di cura ed a seguito di relativa diagnosi ospedaliera anche di
sospetto avvelenamento, saranno rimborsate spese documentate sino all’importo
massimo di € 500,00;
e)
nel caso di ricovero dell’assicurato in istituto di cura, a seguito
di diagnosi di assideramento, congelamento, colpi di
sole o di calore e folgorazione, verranno rimborsate spese sostenute sino
all’importo massimo di € 500,00;
f)
se l’infortunio, a causa dell’entità delle lesioni dovesse
comportare l’impossibilità alla frequenza delle lezioni per un periodo
che, a norma delle disposizioni ministeriali vigenti, dovesse comportare la
perdita dell’anno scolastico, sarà corrisposto un indennizzo di
€ 1.500,00.
MISURA
DEL PREMIO
Per
la copertura dei rischi legati allo svolgimento di discipline sportive ed ad
eventi ad esse collegati i
soggetti obbligati all’iscrizione alla SPORTASS, devono versare il premio
assicurativo tramite le organizzazioni sportive nazionali di riferimento.
L’importo
che deve essere versato varia in funzione:
·
della disciplina
sportiva praticata;
·
e dell’inquadramento
dell’atleta (agonista/tecnico o non agonista).
Gli
importi per singola disciplina sono contenuti nella tabella
allegata al Decreto 17 dicembre 2004.
ESEMPIO
Un
pilota di veicoli a motore e vela che pratica tale disciplina dovrà versare
come premio assicurativo:
·
€ 450,00 se
atleta non agonista;
·
€ 550,00 se
atleta agonista o tecnico.
Un
calciatore, invece dovrà versare:
·
€ 5,00 se
atleta non agonista;
·
€ 16,00 se
atleta agonista o tecnico.
Si
ricorda che gli importi dei premi assicurativi potranno subire delle variazioni
dopo il terzo anno di entrata in vigore del decreto; infatti la norma
prevede che allo scadere del terzo anno, e a regime ogni cinque, il Presidente
della SPORTASS relazionerà alle autorità competenti sull’andamento
dell’assicurazione obbligatoria.
Sulla
base dei dati ricevuti i ministeri competenti potranno eventualmente modificare
le tariffe dei premi assicurativi e delle prestazioni.
MODALITÀ
DI VERSAMENTO
Le organizzazioni sportive Nazionali dovranno
quindi inviare alla SPORTASS l’elenco dei nominativi dei soggetti tesserati
indicando:
·
la
Federazione Sportiva Nazionale di appartenenza;
·
la
suddivisione per fascia di premio;
·
la data
dell’effettivo tesseramento.
Un fac simile
del modello è allegato alla presente circolare.
L’importo
del premio potrà essere addebitato ai soggetti destinatari dell’obbligo
assicurativo nei modi che ogni singola organizzazione sportiva nazionale di
riferimento riterrà più opportuni.
Si ricorda infine il mancato pagamento del premio
(esistenza di un tesseramento rilasciato in assenza di pagamento di premio)
comporta a carico della struttura responsabile del rilascio della tessera:
·
una sanzione
pari a trenta volte il premio dovuto;
·
al
verificarsi di un sinistro, che coinvolge l’atleta tesserato ma per il quale
non è stato versato il premio assicurativo, la possibilità per la
SPORTASS di esercitare nei confronti dell’organizzazione sportiva il
diritto si rivalsa spettante a norma dell’articolo 1916 Codice Civile;
anche in assenza di pagamento del premio infatti la Sportass provvede comunque
ad indennizzare l’atleta, salvo appunto il diritto di rivalsa.
DENUNCIA DI
INFORTUNIO
In
caso di sinistro gli assicurati dovranno inviare alla SPORTASS una
denuncia di infortunio.
Ai sensi dell’articolo 23, Decreto 17 dicembre
2004, le denunce degli infortuni, compresi quelli che hanno
determinato il decesso degli assicurati, dovranno essere redatte su apposito
modulo fornito dalla SPORTASS ed inviate a quest’ultima a cura
dell’infortunato o suoi aventi causa entro quindici giorni dal fatto.
La denuncia d’infortunio dovrà essere compilata in
ogni sua parte e controfirmata dal legale rappresentante della società sportiva
che con tale atto assume la piena responsabilità delle dichiarazioni rese nella
denuncia stessa.
Alla denuncia deve essere inoltre allegata la
seguente documentazione:
·
copia del
certificato medico attestante l’idoneità fisica alla pratica sportiva
agonistica o amatoriale;
·
dichiarazione di
assenza di provvedimenti di squalifica o inibizione;
·
certificazione
medica attestante la lesione subita.
A
disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.
ENTI
REV S.r.l.
TABELLA A
(estratto della tabella
allegata al Decreto 17 dicembre 2004)
|
N. |
Federazioni
sportive nazionali |
Atleti
agonistici tecnici Premio in euro |
Atleti
non agonistici Premio in euro |
|
3 |
Federazione italiana atletica leggera |
3,00 |
2,50 |
|
6 |
Federazione italiana bocce |
1,50 |
1,00 |
|
7 |
Federazione italiana gioco calcio |
16,00 |
5,00 |
|
10 |
Federazione italiana ciclistica |
45,50 |
41,00 |
|
12 |
Federazione italiana discipline armi sportive da
caccia |
6,00 |
4,00 |
|
13 |
Federazione ginnastica d’Italia |
4,50 |
2,50 |
|
14 |
Federazione italiana golf |
5,00 |
3,00 |
|
18 |
Federazione italiana lotta, judo, karate, arti
marziali - lotta |
7,50 |
1,50 |
|
23 |
Federazione italiana nuoto |
3,50 |
2,00 |
|
25 |
Federazione italiana pallavolo |
4,50 |
2,50 |
|
27 |
Federazione italiana pesca sportiva e attività
subacquee |
5,50 |
4,50 |
|
32 |
Federazione italiana sport del ghiaccio |
4,00 |
3,00 |
|
34 |
Federazione italiana sport equestri |
21,50 |
11,50 |
|
35 |
Federazione italiana sport invernali |
11,50 |
9,00 |
|
|
|
|
|
|
N. |
Discipline
associate |
Atleti
agonistici Premio in euro |
Atleti
non agonistici Premio in euro |
|
16 |
Federazione italiana danza sportiva |
2,00 |
1,00 |
PER UNA
MAGGIORE SICUREZZA, VI CONSIGLIAMO DI CONTATTARE L’ASSOCIAZIONE A CUI SIETE
ASSOCIATI, PER AVERE LA CONFERMA DELL’IMPORTO DEI PREMI ASSICURATIVI.
|
FAC SIMILE
MODELLO VERSAMENTO |
|
|
|
|
||
|
PREMIO
ASSICURATIVO SPORTASS |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Denominazione Società
Sportiva |
|
|
|
|
||
|
Indirizzo |
|
|
|
|
|
|
|
Città |
|
|
|
|
|
|
|
CAP |
|
|
|
|
|
|
|
Telefono |
|
|
|
|
|
|
|
FAX |
|
|
|
|
|
|
|
E-Mail |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spett.le |
|
|
|
|
|
|
|
SPORTASS |
|
|
|
|
|
|
|
CASSA DI PREVIDENZA
PER |
|
|
|
|
|
|
|
L'ASSICURAZIONE
DEGLI SPORTIVI |
|
||
|
|
|
|
Via Val d'Ala, 180 |
|
|
|
|
|
|
|
00141 ROMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELENCO
NOMINATIVO PER VERSAMENTO PREMIO ASSICURATIVO |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DATA
TESSERAMENTO |
COGNOME
E NOME |
FEDERAZIONE
SPORTIVA NAZIONALE DI APPARTENENZA |
ATLETI
AGONISTI/TECNICI PREMI IN EURO |
ATLETI
NON AGONISTI PREMI IN EURO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|