Lì,
30 giugno 2005
CIRCOLARE 420/05
OGGETTO: IMPOSTA
COMUNALE SUGLI IMMOBILI DICHIARAZIONE/DENUNCIA/COMUNICAZIONE
DI VARIAZ. ICI
D. M.
ECONOMIA E FINANZE 15/4/ 2005 (G.U. n. 101
del 3/5/2005)
La Dichiarazione
o denuncia di variazione deve essere presentata negli stessi termini
previsti per la dichiarazione dei redditi.
Quindi, per le Persone fisiche, le
Società di persone, le Società di capitali e gli Enti non commerciali, con esercizio coincidente con l’anno
solare,
Þ
che
hanno consegnato la dichiarazione dei redditi in banca o posta, la
dichiarazione/ denuncia di variazione I.C.I.
va presentata entro il 1/8/2005;
Þ
che
si avvalgono invece, della trasmissione telematica della dichiarazione dei
redditi, la dichiarazione/ denuncia di variazione I.C.I. va presentata entro il 31/10/2005;
Per i soggetti IRPEG
( oggi, IRES )
con esercizio non coincidente con l’anno
solare, la scadenza è quella relativa alla dichiarazione dei redditi per il
periodo d’imposta che comprende il
31 dicembre 2004 ( se la
presentazione della dichiarazione dei redditi è avvenuta per via telematica, entro
l’ultimo giorno del decimo mese successivo
a quello di chiusura del periodo
d’imposta)
Nell’attuale disciplina non è più rilevante la data di
approvazione del bilancio o del rendiconto, ma soltanto la data in cui si chiude
il periodo d’imposta.
EREDI E LEGATARI-
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 15, co. 2, della L. 383/2001, in vigore
dal 25/10/2001, gli uffici delle Agenzie delle Entrate che hanno ricevuto la
denuncia di successione da parte degli eredi,
sono obbligati alla trasmissione di copia della denuncia ai comuni nel
cui territorio sono collocati gli immobili, esonerando gli stessi eredi dalla
presentazione delle dichiarazioni I.C.I.
Termini della
presentazione della comunicazione:
Per i Comuni che hanno modificato
il procedimento di accertamento I.C.I. ai sensi del D. Lgs.446/97, art. 59,
c. 1, lettera 1 con regolamento adottato dal Consiglio Comunale per l'anno 2004,
dal 2004 comincia l'esonero per il contribuente dalla presentazione della
Dichiarazione/Denuncia di Variazione I.C.I e la stessa è sostituita
dall'obbligo della presentazione della comunicazione con la “sola
individuazione dell'unità immobiliare interessata.
Il termine di
presentazione della
comunicazione I.C.I. per gli acquisti,
cessazioni o modificazioni della soggettività passiva è stabilito dai singoli
Regolamenti Comunali, e
potrebbe essere già stata stabilita addirittura nello stesso anno 2004.
NOVITA'
Nelle istruzioni sparisce il riferimento tra i
soggetti passivi che devono presentare la dichiarazione/denuncia
o comunicazione I.C.I.:
Þ
al coniuge
separato , separando o divorziato al quale è stata assegnata la casa coniugale;
Þ
all’assegnatario
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica concessi in locazione con patto
di futura vendita e riscatto.
CONDONO EDILIZIO
La presentazione della dichiarazione o comunicazione I.C.I., entro il 31/10/2005, è una delle condizioni per ottenere il condono: il contribuente, nella parte del modello riservata alle “Annotazioni”, deve indicare sia i fabbricati oggetto della regolarizzazione degli illeciti edilizi sia gli importi pagati per ognuno dei fabbricati condonati.
A disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo
distinti saluti.