Lì, 20 giugno 2005

CIRCOLARE 419/05

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI VERSAMENTI I.C.I.

Il versamento dell'imposta ICI deve essere effettuato in due rate:

Þ    la prima, entro il 30 GIUGNO 2005, pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno 2004.

Þ    la seconda rata dal al 20 dicembre 2005, a saldo dell'imposta dovuta per

 l' intero anno 2005, con eventuale conguaglio della prima rata versata.

E' possibile effettuare il versamento in unica soluzione  annuale, da corrispondere entro il 30 giugno 2005, ovvero entro la scadenza della prima rata. In tal caso, l'imposta dovuta deve essere calcolata applicando ai valori imponibili degli immobili l'aliquota e le detrazioni in vigore per l'anno 2005

Inoltre, il Comune può aver stabilito tramite regolamento (D.Lgs.446/97) differimento di termini per quei contribuenti che si trovano in situazioni particolari.

Le persone fisiche residenti all’estero possono avvalersi della facoltà di effettuare il versamento in unica soluzione, dal 1° al 20 dicembre, con applicazione degli interessi nella misura del 3%.

Il versamento può essere cumulativo per tutti gli immobili posseduti in Italia, anche se ubicati sul territorio di più Comuni.

Il versamento tramite bonifico bancario deve essere domiciliato alla sede centrale della Banca di Roma mentre i  vaglia internazionale ordinario o di versamento in conto corrente devono essere intestati al Consorzio Nazionale obbligatorio tra i Concessionari del Servizio Riscossioni con sede in Roma.

FALLIMENTO E LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

L’art. 10, co. 6, D. Lgs. n. 504/92 dispone che per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, l’ I.C.I. è dovuta per ciascun anno rientrante nel periodo di durata del fallimento.

Fintanto che dura la procedura di fallimento si verifica una sospensione del pagamento che dovrà essere effettuato solo nel momento in cui gli immobili vengono venduti.

Entro tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato deve essere versata l’imposta complessivamente dovuta,  calcolata relativamente al periodo che va dalla data di apertura del fallimento alla data di vendita dell’immobile.

CONDONO EDILIZIO

L’I.C.I. è dovuta  con decorrenza dal 1° gennaio 2003, oppure dalla data di ultimazione lavori se  successiva al 1° gennaio 2003, come segue:

-         la prima rata, entro il 30/6/2005 - per  il contribuente che non conosce ancora la  rendita attribuita dell’immobile oggetto di regolarizzazione edilizia, l’importo del versamento deve essere calcolato moltiplicando la superficie del fabbricato condonato per l’ importo fisso di € 2,00 al mq, per ogni anno d’imposta.

Esempio: Un contribuente che non ha mai versato e regolarizza 70 mq. di illecito edilizio , l’imposta da versare per gli anni 2003,2004 e 2005 è pari a complessivi euro 420 per le tre annualità.

Entro il 30 giugno 2005 deve effettuare il versamento del 50% del dovuto e cioè di euro 210.    

-         il conguaglio dell’imposta per gli anni 2003, 2004 e acconto 2005 interverrà solo quando sarà attribuita la RENDITA DEFINITIVA.

-         la seconda rata, tra il 1°  e il 20 dicembre 2005 - il contribuente dovrà effettuare il versamento del saldo dell’imposta dovuta per gli anni 2003, 2004 e 2005, determinata sulla base della rendita e delle aliquote applicabili in ciascun anno.

Sugli importi versati a conguaglio, , non sono dovuti né sanzioni né interessi.

************

I versamenti devono essere effettuati utilizzando il  modello di c/c postale approvato con il Decreto Ministero dell’Economia e Finanze del 10 Dicembre 2001.

Il bollettino deve essere utilizzato per i versamenti a favore:

·        del concessionario della riscossione;

·        del Comune che ha optato per la riscossione diretta del tributo ;

·        del Comune che si avvale dei servizi accessori al conto corrente postale:

 Lo stesso bollettino deve essere usato per i versamenti effettuati presso le aziende di credito convenzionate con il concessionario della riscossione.

 I contribuenti possono effettuare il versamento anche tramite il servizio telematico gestito dalle Poste Italiane S.p.a.

Il Comune può aver deliberato , sulla base dell’autonomia regolamentare (art.52 del D.Lgs.446/97) modalità di pagamento diverse rispetto a quelle previste dalle norme che disciplinano L’I.C.I.

MOD.”F24”- Per quei  Comuni che hanno siglato apposita convenzione con

l’ Agenzia delle Entrate è possibile effettuare i versamenti I.C.I. utilizzando il modello “F24” approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

MODALITA’ DI COMPILAZIONE DEL BOLLETTINO :

Per gli importi versati  si applica la regola dell’arrotondamento al centesimo più vicino tenendo conto del valore del terzo decimale , a norma dell’art.5 del regolamento (Cee) n.1103/97.

Esempio € 535,215 si arrotonda € 535,22  (arrotondamento per eccesso)

Per quanto riguarda la suddivisione degli importi nelle caselle, si ribadisce quanto segue:

·        Nella casella “dell’abitazione principale” va indicato soltanto l’importo dovuto per l’immobile adibito a dimora abituale del contribuente, titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento (compreso il diritto di abitazione), al netto della detrazione stabilita per l’abitazione principale;

·        Nella casella “altri fabbricati” va l’imposta degli altri immobili e vanno indicati gli importi dovuti per le eventuale pertinenze dell’abitazione principale, nonché quelli relativi ai fabbricati ai quali, per disposizione di legge o a seguito di deliberazione comunale, è riconosciuto un trattamento analogo a quello dell’abitazione principale.

·        Nella casella “detrazione per l’abitazione principale” va indicato l’importo complessivo delle detrazioni d’imposta, anche se non riguardano o riguardano solo in parte la dimora abituale.

L’imposta non deve essere versata se l’ I.C.I. annua dovuta è uguale o inferiore a € 2,07, salvo diverso innalzamento  di tale minimo da parte degli Enti.

Sui bollettini di versamento è altresì, prevista una casella per il "Ravvedimento operoso" che dovrà essere barrata in caso il contribuente voglia regolarizzare la propria posizione.

Illeciti edilizi : Il Contribuente deve utilizzare un unico bollettino di conto corrente (l’ordinario bollettino per i versamenti dell’imposta), benché gli importi dovuti siano relativi  all’anno 2003, al 2004 e al 2005.

Nella casella relativa all’anno cui si riferisce il pagamento si deve riportare l’anno “ ’05”

Gli importi versati a titolo di acconto dovranno essere indicati nelle “Annotazioni” del Modello di Dichiarazione/Comunicazione di Variazione I.C.I. che deve essere presentata entro il 31 ottobre 2005.

A disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti ||||||||

-->