OGGETTO:
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI VERSAMENTI I.C.I.
Il
versamento dell'imposta ICI deve essere effettuato in due rate:
Þ
la prima, entro il 30 GIUGNO 2005, pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base
dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno 2004.
Þ
la seconda rata dal 1°
al 20 dicembre 2005, a saldo dell'imposta dovuta per
l' intero anno 2005,
con eventuale conguaglio della prima rata versata.
E'
possibile effettuare il versamento in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 30 giugno 2005, ovvero entro la scadenza della prima rata. In tal
caso, l'imposta dovuta deve essere calcolata applicando ai valori imponibili
degli immobili l'aliquota e le detrazioni in vigore per l'anno 2005
Inoltre,
il Comune può aver stabilito tramite regolamento (D.Lgs.446/97) differimento di
termini per quei contribuenti che si trovano in situazioni particolari.
Le
persone fisiche residenti all’estero
possono avvalersi della facoltà di effettuare il versamento in unica soluzione,
dal 1° al 20 dicembre, con
applicazione degli interessi nella misura del 3%.
Il
versamento può essere cumulativo per
tutti gli immobili posseduti in Italia, anche se ubicati sul territorio di più
Comuni.
Il
versamento tramite bonifico bancario deve essere domiciliato alla sede centrale
della Banca di Roma mentre i vaglia
internazionale ordinario o di versamento in conto corrente devono essere
intestati al Consorzio Nazionale obbligatorio tra i Concessionari del Servizio
Riscossioni con sede in Roma.
FALLIMENTO E
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
L’art.
10, co. 6, D. Lgs. n. 504/92 dispone che per gli immobili compresi nel
fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, l’ I.C.I. è dovuta per
ciascun anno rientrante nel periodo di durata del fallimento.
Fintanto
che dura la procedura di fallimento si verifica una sospensione
del pagamento che dovrà essere effettuato solo nel momento in cui gli
immobili vengono venduti.
Entro tre
mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato deve essere versata
l’imposta complessivamente dovuta, calcolata
relativamente al periodo che va dalla data di apertura del fallimento alla data
di vendita dell’immobile.
CONDONO EDILIZIO
L’I.C.I.
è dovuta con decorrenza dal 1°
gennaio 2003, oppure dalla data di
ultimazione lavori se successiva al 1° gennaio 2003, come segue:
-
la prima rata, entro il 30/6/2005 - per il
contribuente che non conosce ancora la rendita
attribuita dell’immobile oggetto di regolarizzazione edilizia, l’importo del
versamento deve essere calcolato moltiplicando la superficie del fabbricato
condonato per l’ importo fisso di € 2,00 al mq, per ogni anno d’imposta.
Esempio:
Un contribuente che non ha mai
versato e regolarizza 70 mq. di illecito edilizio , l’imposta da versare per
gli anni 2003,2004 e 2005 è pari a complessivi euro 420 per le tre annualità.
Entro il 30 giugno 2005 deve effettuare il versamento del 50% del dovuto e
cioè di euro 210.
-
il conguaglio dell’imposta per gli anni 2003, 2004 e acconto 2005
interverrà solo quando sarà attribuita la RENDITA
DEFINITIVA.
-
la seconda rata, tra
il 1° e il 20 dicembre 2005 - il contribuente dovrà
effettuare il versamento del saldo dell’imposta dovuta per gli anni 2003, 2004 e 2005,
determinata sulla base della rendita e delle aliquote applicabili in ciascun
anno.
Sugli
importi versati a conguaglio, , non sono
dovuti né sanzioni né interessi.
************
I
versamenti devono essere effettuati utilizzando il modello di c/c postale
approvato con il Decreto Ministero dell’Economia e Finanze del 10 Dicembre
2001.
Il
bollettino deve essere utilizzato per i versamenti a favore:
·
del concessionario della
riscossione;
·
del Comune che ha optato per
la riscossione diretta del tributo ;
·
del Comune
che si avvale dei servizi accessori al conto corrente postale:
Lo
stesso bollettino deve essere usato per i versamenti effettuati presso le
aziende di credito convenzionate con il concessionario della riscossione.
I contribuenti possono effettuare il versamento anche tramite il servizio telematico gestito dalle Poste Italiane S.p.a.
Il
Comune può aver deliberato , sulla base dell’autonomia regolamentare (art.52
del D.Lgs.446/97) modalità di pagamento diverse rispetto a quelle previste
dalle norme che disciplinano L’I.C.I.
MOD.”F24”- Per quei Comuni che hanno siglato apposita convenzione con
l’
Agenzia delle Entrate è possibile effettuare i versamenti I.C.I. utilizzando il
modello “F24” approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
Entrate.
MODALITA’ DI
COMPILAZIONE DEL BOLLETTINO :
Per
gli importi versati si applica la
regola dell’arrotondamento al centesimo più vicino tenendo conto del valore
del terzo decimale , a norma dell’art.5 del regolamento (Cee) n.1103/97.
Esempio € 535,215 si arrotonda €
535,22 (arrotondamento per eccesso)
Per
quanto riguarda la suddivisione degli importi nelle caselle, si ribadisce quanto
segue:
·
Nella
casella “dell’abitazione principale” va indicato soltanto l’importo
dovuto per l’immobile adibito a dimora abituale del contribuente, titolare del
diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento (compreso il diritto
di abitazione), al netto della detrazione stabilita per l’abitazione
principale;
·
Nella
casella “altri fabbricati” va l’imposta degli altri immobili e vanno
indicati gli importi dovuti per le eventuale pertinenze dell’abitazione
principale, nonché quelli relativi ai fabbricati ai quali, per disposizione di
legge o a seguito di deliberazione comunale, è riconosciuto un trattamento
analogo a quello dell’abitazione principale.
·
Nella casella
“detrazione per l’abitazione principale” va indicato l’importo
complessivo delle detrazioni d’imposta, anche se non riguardano o riguardano
solo in parte la dimora abituale.
L’imposta
non deve essere versata se l’ I.C.I. annua dovuta è uguale o inferiore a €
2,07, salvo diverso innalzamento di
tale minimo da parte degli Enti.
Sui
bollettini di versamento è altresì, prevista una casella per il "Ravvedimento
operoso" che dovrà essere barrata in caso il contribuente voglia
regolarizzare la propria posizione.
Illeciti edilizi : Il Contribuente deve
utilizzare un unico bollettino di
conto corrente (l’ordinario bollettino
per i versamenti dell’imposta), benché gli importi dovuti siano relativi all’anno 2003, al 2004 e al 2005.
Nella
casella relativa all’anno cui si riferisce il pagamento si deve riportare
l’anno “ ’05”
Gli importi
versati a titolo di acconto dovranno essere indicati nelle “Annotazioni” del Modello di Dichiarazione/Comunicazione di
Variazione I.C.I. che deve essere presentata entro il 31 ottobre 2005.