Lì,
13 aprile 2005
CIRCOLARE 417/05
OGGETTO:
PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI RESE DA COOPERATIVE
La
finanziaria 2005 L. n. 311/2004 all’art. 1 comma 467 ha introdotto una novità
in merito al regime iva applicabile ad alcune prestazioni rese da cooperative e
loro consorzi, attività rese a favore di persone svantaggiate.
Alle
prestazioni socio-sanitarie, educative, di assistenza domiciliare o
ambulatoriale o in comunità e simili o ovunque rese, elencate nel n. 41-bis,
tabella A parte II , allegata al DPR n. 633/72, vanno comprese anche quelle di
cui all’art. 10 comma 1, n. 18-19-20 e 21, fornite da Cooperative e Consorzi
di Cooperative, direttamente o in esecuzione di contratti di appalto e
convenzioni a favore dei soggetti indicati nel medesimo n. 41-bis. Pertanto le
prestazioni di cui all’art. 10 n. 18-19-20 e 21, che di norma sono esenti IVA,
sono imponibili e assoggettabili all’IVA con l’aliquota del 4%.
Le
modalità di attuazione di questa norma verranno stabilite con appositi decreti
che verranno emanati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Riassumendo,
sono assoggettati ad IVA del 4% le prestazioni socio-assistenziali elencate
nell’art. 10 n. 18-19-20 e 21 DPR 633/72 rese a favore di anziani, inabili
adulti, tossicodipendenti, malati di AIDS, handicappati psicofisici e minori,
anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza.
Dette
prestazioni sono le seguenti:
n. 18)
prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona;
n. 19)
prestazioni di ricovero e cura, compresa la somministrazione di medicinali,
presidi sanitari e
vitto;
n.
20) prestazioni educative
dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche
per la formazione, l’aggiornamento e la riqualificazione e
riconversione professionale.
n.
21) prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo,
colonie marine, montane e
campestri, alberghi e ostelli per la gioventù
La
disposizione si applica unicamente alle prestazioni rese da Cooperative,
Cooperative Sociali e Consorzi di Cooperative.
Le
cooperative sociali disciplinate dalla legge 8/11/1991 n. 381 hanno la facoltà
di optare per la previsione di maggior favore di cui all’art. 10 comma 8,
D.l.g. 4/12/1997 n. 460, pertanto le Cooperative Sociali possono scegliere di
fatturare le prestazioni socio-assistenziali in esenzione di IVA, o fatturare
con l’aliquota del 4%.
Per
individuare il regime IVA applicabile, relativamente alle fatture emesse a
cavallo degli anni 2004-2005, vale la regola generale in base alla quale si
applica l’aliquota in vigore al momento in cui si effettua l’operazione. Le
prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del
corrispettivo o, se precedente, all’atto dell’emanazione della fattura, art.
6 commi 3 e 4 DPR n. 633/72.