Lì,
21 febbraio 2005
CIRCOLARE 413/05
OGGETTO:
LE PRESTAZIONI SANITARIE E IL REGIME DI ESENZIONE DOPO LE SENTENZE
COMUNITARIE
Riferimenti:
Art. 10, n. 18, DPR n. 633/72
Circolare
Agenzia Entrate 28.1.2005, n. 4/E
Recentemente l’Agenzia delle Entrate, a seguito
dell’interpretazione espressa dalla Corte di Giustizia Europea, ha affermato
che l’esenzione da IVA per le prestazioni sanitarie non si estende a tutte
le prestazioni effettuate nell’esercizio delle professioni mediche e
paramediche, ma è applicabile soltanto a quelle finalizzate alla diagnosi,
cura e (ove possibile) guarigione di malattie e problemi di salute.
Sono pertanto assoggettate a IVA, in generale, le
prestazioni consistenti nell’effettuazione di perizie medico legali e, nel
caso specifico dei medici di famiglia, le certificazioni richieste per
accertare il diritto all’indennizzo o ad un beneficio amministrativo o
economico (ad esempio, assegni di invalidità).
L’art.
10, n. 18, DPR n. 633/72 ricomprende nel regime di esenzione da IVA:
“le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e
riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti
sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico
delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e
successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro
della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze”
Innanzitutto,
sotto il profilo soggettivo per l’individuazione delle professioni o
arti sanitarie si deve fare riferimento all’art. 99, RD n. 1265/34 (testo
unico delle leggi sanitarie) in base al quale sono soggette a vigilanza
l’esercizio della medicina e chirurgia, della veterinaria, della farmacia e
delle professioni di levatrice, assistente sanitaria visitatrice e infermiera
diplomata. Le altre professioni rientranti nella previsione dell’art. 10, n.
18 sono contenute nel DM 17.5.2002 (trattasi dell’attività del biologo,
psicologo, odontoiatra, ecc.).
A livello
comunitario, in due specifiche sentenze la Corte di Giustizia (cause C-307/01 e
C-212/ 01) ha circoscritto l’ambito oggettivo di applicazione
dell’esenzione da IVA alle sole prestazioni propriamente definite come
“mediche”, aventi cioè lo scopo di tutelare, mantenere o ristabilire la
salute delle persone, anche mediante esami o terapie a carattere di prevenzione
eseguite nei confronti di persone che non soffrono di alcuna patologia. Le
prestazioni, come le perizie mediche, finalizzate invece non tanto a
tutelare, mantenere o ristabilire la salute di un soggetto, quanto a fornire
un parere necessario per l’adozione di una decisione da parte di un terzo,
vanno assoggettate a IVA.
Analogo
trattamento va riservato alle prestazioni consistenti nel rilascio di
certificati o referti sullo stato di salute di una persona in relazione, ad
esempio, al riconoscimento di una pensione di invalidità ovvero alla
quantificazione dei danni nei giudizi di responsabilità civile.
L’argomento
è stato oggetto di un recente intervento dell’Agenzia delle Entrate, la quale
con la Circolare 28.1.2005, n. 4/E ha “recepito” a livello nazionale il
citato precetto comunitario. I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
riguardano soltanto l’aspetto oggettivo, in quanto l’individuazione
dei soggetti interessati, così come previsto dalle direttive comunitarie, è
demandata ai singoli Stati membri.
Secondo,
l’Agenzia delle Entrate, la disposizione contenuta nell’art. 10, n. 18, DPR
n. 633/72, va interpretata restrittivamente, nel senso che l’esenzione
non è applicabile a tutte le prestazioni rese nell’ambito delle professioni
mediche e paramediche, ma soltanto a quelle dirette alla “diagnosi,
cura e riabilitazione il cui scopo principale è quello di tutelare, mantenere o
ristabilire la salute delle persone, comprendendo in tale finalità anche quei
trattamenti o esami medici a carattere profilattico eseguiti nei confronti di
persone che non soffrono di alcuna malattia”.
Da quanto
sopra esposto emerge quindi la necessità di verificare lo scopo principale per
il quale le prestazioni mediche sono rese. Nella citata Circolare n. 4/E,
l’Agenzia delle Entrate ha esaminato le seguenti fattispecie.
CERTIFICAZIONI RILASCIATE DAI MEDICI DI FAMIGLIA
Nell’ambito
delle prestazioni poste in essere dai medici di famiglia nei confronti dei loro
assistiti, rientra anche il rilascio di certificati, con corrispettivo
specifico.
Il
trattamento IVA dell’attività certificativa è così differenziato, a seconda
che le prestazioni abbiano o meno come scopo principale la tutela della salute
degli assistiti.
|
Prestazioni che hanno
come scopo principale la tutela preventiva della salute dei cittadini,
nei luoghi dove sono svolte attività collettive sportive, didattiche, di
lavoro, anche se in taluni casi forniscono a terzi elementi istruttori. Si
tratta ad esempio di: - certificati per
esonero dall’educazione fisica - certificazione di
idoneità per attività sportiva - certificati per invio
di minori in colonie o comunità - certificati di
avvenuta vaccinazioneOggetto: |
→ |
ESENZIONE |
Come
sottolineato nella citata Circolare n. 4/E, per poter applicare l’esenzione è
necessario che sia menzionata la finalità principale di tutela della salute
della certificazione richiesta. Pertanto, se in fattura è riportata una
generica indicazione quale ad esempio “certificato medico”, la prestazione
va assoggettata ad IVA (20%).
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Prestazioni volte a riconoscere
lo status del richiedente rispetto al diritto all’indennizzo o al
diritto ad un beneficio amministrativo o economico. Si tratta ad
esempio di: - certificazioni
per assegno di invalidità o pensione di invalidità ordinaria - certificazioni di
idoneità a svolgere generica attività lavorativa - certificazioni
peritali per infortuni redatte su modello specifico - certificazioni
per riconoscimento di invalidità civile |
→ |
IVA
20% |
Esistono
inoltre altre prestazioni, a carattere certificativo, che i medici sono tenuti
ad effettuare sulla base di apposite disposizioni normative, senza diritto a
percepire un compenso specifico.
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Prestazioni
che i medici devono eseguire per legge, senza corrispettivo. Si
tratta ad esempio di: -
dichiarazione di nascita o di morte -
denunce penali o giudiziarie -
denunce di malattie infettive e diffusive -
notifica dei casi di AIDS -
denuncia di malattia venerea -
segnalazione di tossicodipendenti al servizio pubblico -
denuncia di intossicazione da antiparassitario -
denuncia della condizione di minore in stato di abbandono - certificati per
rientro al lavoro o a scuola a seguito di assenza per malattia |
→ |
NON
RILEVANTI
HAI
FINI IVA |
PRESTAZIONI DI MEDICINA LEGALE
Con
riferimento alle prestazioni di medicina legale, nella citata Circolare n. 4/E
l’Agenzia delle Entrate ha escluso l’esenzione da IVA nella
considerazione che le stesse sono eseguite al fine di “soddisfare una
condizione legale o contrattuale prevista nel processo decisionale altrui o
comunque
per altre finalità non connesse con la tutela della salute”.
Si tratta in particolare di:
§
consulenze
medico legali sullo
stato di salute di un soggetto per il riconoscimento di una pensione di
invalidità o di guerra;
§
esami medici
eseguiti per la preparazione di un referto da produrre nell’ambito di
controversie giudiziarie relative
ad accertamento di responsabilità e quantificazione del danno (è il caso, ad
esempio, dei medici con incarico di consulente d’ufficio presso i tribunali);
§
perizie
finalizzate alla determinazione di un premio assicurativo o alla liquidazione
del danno da parte delle assicurazioni;
§
perizie per
l’accertamento della paternità mediante analisi biologiche.
COMMISSIONI MEDICHE DI VERIFICA PENSIONI D’INVALIDITÀ
Nella
citata Circolare n. 4/E, è stato esaminato, in particolare anche il trattamento
delle prestazioni di consulenza medico legale, rese dai medici componenti delle
commissioni di verifica delle istanze di pensione di invalidità.
Se
effettuate da medici lavoratori dipendenti (non soggetti passivi IVA), le
prestazioni in esame danno luogo ad un reddito assimilato a quello di lavoro
dipendente ex art. 50, comma 1, lett. f), TUIR e pertanto restano escluse dal
campo di applicazione dell’IVA.
Se
effettuate da medici libero professionisti (soggetti passivi IVA), le
medesime prestazioni, in quanto finalizzate a fornire un parere medico
sull’ammissibilità delle richieste di pensione di invalidità o di guerra,
vanno assoggettate a IVA (20%).
Sul punto
va sottolineato che fino al 31.12.2003, i compensi erogati da Stato, Regioni,
Province e Comuni per l’esercizio di funzioni pubbliche (tra cui rientrano
anche le partecipazioni a commissioni istituite a norma di legge) erano
inquadrati tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente anche se resi
da lavoratori autonomi, con la conseguenza che le relative prestazioni, non
rilevanti ai fini IVA, non erano soggette all’obbligo di fatturazione.
A seguito
della modifica apportata dall’art. 2, comma 35, Legge n. 350/2003, a decorrere
dal 2004 il citato art. 50, comma 1, lett. f), TUIR ricomprende tra i redditi
assimilati a quelli di lavoro dipendente i compensi per l’esercizio di
pubbliche funzioni, a condizione che le prestazioni siano effettuate da soggetti
che non svolgono attività di lavoro autonomo o d’impresa. Di conseguenza, in
presenza di lavoratori autonomi, dal 2004 le prestazioni in esame danno luogo a
reddito di lavoro autonomo e rientrano nel campo di applicazione dell’IVA.
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MEDICI LAVORATORI DIPENDENTI |
→ |
NON
RILEVANTI AI
FINI IVA |
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PARTECIPAZIONE A
COMMISSIONE DI VERIFICA PER PENSIONI DI INVALIDITÀ |
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MEDICI LAVORATORI AUTONOMI |
→ |
IVA
20% |
COMMISSIONI MEDICHE PATENTI DI GUIDA
Con
riferimento alle prestazioni rese dai medici lavoratori autonomi in qualità di
componenti delle Commissioni mediche locali patenti di guida, nella citata
Circolare n. 4/E è stata affermata l’applicabilità dell’esenzione da
IVA, tenendo presente che il compito di tali Commissioni è di valutare l’idoneità alla guida di soggetti disabili o affetti da
patologie potenzialmente pericolose perla
guida.
Ciò
nella considerazione che lo scopo principale di tali prestazioni non consiste
soltanto nel rilascio della patente di guida, ma nella tutela preventiva
della salute dei richiedenti e dell’incolumità dell’intera collettività.
L’attività
svolta dalla Commissione nei riguardi degli utenti non assume rilevanza ai fini
IVA, in quanto rientrante nello svolgimento di compiti istituzionali imposti
dalla legge. Pertanto i relativi corrispettivi non sono soggetti ad IVA.
È stato
inoltre osservato che le visite per il rilascio o rinnovo delle patenti a
soggetti non disabili rientrano nell’esenzione da IVA.
PRESTAZIONI DI MEDICINA DEL LAVORO
Per le
prestazioni svolte dal medico esercente l’attività di sorveglianza sanitaria
sui luoghi di lavoro è applicabile l’esenzione da IVA, in quanto le
stesse sono preordinate alla salvaguardia della salute dei lavoratori e alla
sicurezza sanitaria nell’ambiente lavorativo.
A tale
proposito si rammenta che nella Risoluzione 18.9.2003, n. 181/E l’Agenzia
delle Entrate ha sostenuto che il regime di esenzione per le prestazioni di
medicina del lavoro svolte ai sensi del D.Lgs. n. 626/94, ha carattere oggettivo
e opera indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto che le
fornisce. Pertanto sono esenti da IVA anche le prestazioni rese da una società
di servizi che si avvale della collaborazione di medici abilitati.
PRESTAZIONI DI CHIRURGIA ESTETICA
Il regime
di esenzione da IVA si estende anche alle prestazioni mediche di
chirurgia estetica. Infatti, trattandosi di interventi volti a riparare
inestetismi congeniti o dovuti ad eventi quali incidenti stradali, tumori, ecc.,
tali da creare disagi psico-fisici alle persone, l’Agenzia delle Entrate nella
citata Circolare n. 4/E ha affermato che le prestazioni di chirurgia estetica
sono connesse con il benessere psico-fisico e, indirettamente, con la tutela
della salute del paziente e pertanto possono usufruire dell’esenzione da
IVA.
PRESTAZIONI IN REGIME DI INTRAMOENIA
Va
precisato che in tutte le ipotesi sopracitate, qualora le prestazioni vengano
rese dal medico che opera nel c.d. regime intramoenia (attività
libero-professionale svolta all’interno delle strutture ospedaliere pubbliche,
nell’ambito di un rapporto assimilato a quello di lavoro dipendente), in caso
di applicazione dell’IVA, la fattura viene emessa dall’Ente di cui il medico
è dipendente e dal quale la prestazione è formalmente resa.
A
disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.
ENTI
REV S.r.l.