Lì, 21 febbraio 2005

CIRCOLARE 413/05

OGGETTO: LE PRESTAZIONI SANITARIE E IL REGIME DI ESENZIONE DOPO LE SENTENZE COMUNITARIE

Riferimenti:    Art. 10, n. 18, DPR n. 633/72

Circolare Agenzia Entrate 28.1.2005, n. 4/E

Recentemente l’Agenzia delle Entrate, a seguito dell’interpretazione espressa dalla Corte di Giustizia Europea, ha affermato che l’esenzione da IVA per le prestazioni sanitarie non si estende a tutte le prestazioni effettuate nell’esercizio delle professioni mediche e paramediche, ma è applicabile soltanto a quelle finalizzate alla diagnosi, cura e (ove possibile) guarigione di malattie e problemi di salute.

Sono pertanto assoggettate a IVA, in generale, le prestazioni consistenti nell’effettuazione di perizie medico legali e, nel caso specifico dei medici di famiglia, le certificazioni richieste per accertare il diritto all’indennizzo o ad un beneficio amministrativo o economico (ad esempio, assegni di invalidità).

L’art. 10, n. 18, DPR n. 633/72 ricomprende nel regime di esenzione da IVA:

“le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze”

Innanzitutto, sotto il profilo soggettivo per l’individuazione delle professioni o arti sanitarie si deve fare riferimento all’art. 99, RD n. 1265/34 (testo unico delle leggi sanitarie) in base al quale sono soggette a vigilanza l’esercizio della medicina e chirurgia, della veterinaria, della farmacia e delle professioni di levatrice, assistente sanitaria visitatrice e infermiera diplomata. Le altre professioni rientranti nella previsione dell’art. 10, n. 18 sono contenute nel DM 17.5.2002 (trattasi dell’attività del biologo, psicologo, odontoiatra, ecc.).

A livello comunitario, in due specifiche sentenze la Corte di Giustizia (cause C-307/01 e C-212/ 01) ha circoscritto l’ambito oggettivo di applicazione dell’esenzione da IVA alle sole prestazioni propriamente definite come “mediche”, aventi cioè lo scopo di tutelare, mantenere o ristabilire la salute delle persone, anche mediante esami o terapie a carattere di prevenzione eseguite nei confronti di persone che non soffrono di alcuna patologia. Le prestazioni, come le perizie mediche, finalizzate invece non tanto a tutelare, mantenere o ristabilire la salute di un soggetto, quanto a fornire un parere necessario per l’adozione di una decisione da parte di un terzo, vanno assoggettate a IVA.

Analogo trattamento va riservato alle prestazioni consistenti nel rilascio di certificati o referti sullo stato di salute di una persona in relazione, ad esempio, al riconoscimento di una pensione di invalidità ovvero alla quantificazione dei danni nei giudizi di responsabilità civile.

L’argomento è stato oggetto di un recente intervento dell’Agenzia delle Entrate, la quale con la Circolare 28.1.2005, n. 4/E ha “recepito” a livello nazionale il citato precetto comunitario. I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate riguardano soltanto l’aspetto oggettivo, in quanto l’individuazione dei soggetti interessati, così come previsto dalle direttive comunitarie, è demandata ai singoli Stati membri.

Secondo, l’Agenzia delle Entrate, la disposizione contenuta nell’art. 10, n. 18, DPR n. 633/72, va interpretata restrittivamente, nel senso che l’esenzione non è applicabile a tutte le prestazioni rese nell’ambito delle professioni mediche e paramediche, ma soltanto a quelle dirette alla “diagnosi, cura e riabilitazione il cui scopo principale è quello di tutelare, mantenere o ristabilire la salute delle persone, comprendendo in tale finalità anche quei trattamenti o esami medici a carattere profilattico eseguiti nei confronti di persone che non soffrono di alcuna malattia”.

Da quanto sopra esposto emerge quindi la necessità di verificare lo scopo principale per il quale le prestazioni mediche sono rese. Nella citata Circolare n. 4/E, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato le seguenti fattispecie.

CERTIFICAZIONI RILASCIATE DAI MEDICI DI FAMIGLIA

Nell’ambito delle prestazioni poste in essere dai medici di famiglia nei confronti dei loro assistiti, rientra anche il rilascio di certificati, con corrispettivo specifico.

Il trattamento IVA dell’attività certificativa è così differenziato, a seconda che le prestazioni abbiano o meno come scopo principale la tutela della salute degli assistiti.

Prestazioni che hanno come scopo principale la tutela preventiva della salute dei cittadini, nei luoghi dove sono svolte attività collettive sportive, didattiche, di lavoro, anche se in taluni casi forniscono a terzi elementi istruttori. Si tratta ad esempio di:

- certificati per esonero dall’educazione fisica

- certificazione di idoneità per attività sportiva

- certificati per invio di minori in colonie o comunità

- certificati di avvenuta vaccinazioneOggetto:

 

 

 

 

ESENZIONE

Come sottolineato nella citata Circolare n. 4/E, per poter applicare l’esenzione è necessario che sia menzionata la finalità principale di tutela della salute della certificazione richiesta. Pertanto, se in fattura è riportata una generica indicazione quale ad esempio “certificato medico”, la prestazione va assoggettata ad IVA (20%).

Prestazioni volte a riconoscere lo status del richiedente rispetto al diritto all’indennizzo o al diritto ad un beneficio amministrativo o economico. Si tratta ad esempio di:

- certificazioni per assegno di invalidità o pensione di invalidità ordinaria

- certificazioni di idoneità a svolgere generica attività lavorativa

- certificazioni peritali per infortuni redatte su modello specifico

- certificazioni per riconoscimento di invalidità civile

 

 

 

 

IVA 20%

Esistono inoltre altre prestazioni, a carattere certificativo, che i medici sono tenuti ad effettuare sulla base di apposite disposizioni normative, senza diritto a percepire un compenso specifico.

Prestazioni che i medici devono eseguire per legge, senza corrispettivo. Si tratta ad esempio di:

- dichiarazione di nascita o di morte

- denunce penali o giudiziarie

- denunce di malattie infettive e diffusive

- notifica dei casi di AIDS

- denuncia di malattia venerea

- segnalazione di tossicodipendenti al servizio pubblico

- denuncia di intossicazione da antiparassitario

- denuncia della condizione di minore in stato di abbandono

- certificati per rientro al lavoro o a scuola a seguito di assenza per malattia

 

 

 

 

 

 

 

NON

RILEVANTI

HAI FINI IVA

PRESTAZIONI DI MEDICINA LEGALE

Con riferimento alle prestazioni di medicina legale, nella citata Circolare n. 4/E l’Agenzia delle Entrate ha escluso l’esenzione da IVA nella considerazione che le stesse sono eseguite al fine di “soddisfare una condizione legale o contrattuale prevista nel processo decisionale altrui o

comunque per altre finalità non connesse con la tutela della salute”. Si tratta in particolare di:

§         consulenze medico legali sullo stato di salute di un soggetto per il riconoscimento di una pensione di invalidità o di guerra;

§         esami medici eseguiti per la preparazione di un referto da produrre nell’ambito di controversie giudiziarie relative ad accertamento di responsabilità e quantificazione del danno (è il caso, ad esempio, dei medici con incarico di consulente d’ufficio presso i tribunali);

§         perizie finalizzate alla determinazione di un premio assicurativo o alla liquidazione del danno da parte delle assicurazioni;

§         perizie per l’accertamento della paternità mediante analisi biologiche.

COMMISSIONI MEDICHE DI VERIFICA PENSIONI D’INVALIDITÀ

Nella citata Circolare n. 4/E, è stato esaminato, in particolare anche il trattamento delle prestazioni di consulenza medico legale, rese dai medici componenti delle commissioni di verifica delle istanze di pensione di invalidità.

Se effettuate da medici lavoratori dipendenti (non soggetti passivi IVA), le prestazioni in esame danno luogo ad un reddito assimilato a quello di lavoro dipendente ex art. 50, comma 1, lett. f), TUIR e pertanto restano escluse dal campo di applicazione dell’IVA.

Se effettuate da medici libero professionisti (soggetti passivi IVA), le medesime prestazioni, in quanto finalizzate a fornire un parere medico sull’ammissibilità delle richieste di pensione di invalidità o di guerra, vanno assoggettate a IVA (20%).

Sul punto va sottolineato che fino al 31.12.2003, i compensi erogati da Stato, Regioni, Province e Comuni per l’esercizio di funzioni pubbliche (tra cui rientrano anche le partecipazioni a commissioni istituite a norma di legge) erano inquadrati tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente anche se resi da lavoratori autonomi, con la conseguenza che le relative prestazioni, non rilevanti ai fini IVA, non erano soggette all’obbligo di fatturazione.

A seguito della modifica apportata dall’art. 2, comma 35, Legge n. 350/2003, a decorrere dal 2004 il citato art. 50, comma 1, lett. f), TUIR ricomprende tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente i compensi per l’esercizio di pubbliche funzioni, a condizione che le prestazioni siano effettuate da soggetti che non svolgono attività di lavoro autonomo o d’impresa. Di conseguenza, in presenza di lavoratori autonomi, dal 2004 le prestazioni in esame danno luogo a reddito di lavoro autonomo e rientrano nel campo di applicazione dell’IVA.

 

MEDICI LAVORATORI DIPENDENTI

NON RILEVANTI

AI FINI IVA

PARTECIPAZIONE A COMMISSIONE DI VERIFICA PER PENSIONI DI INVALIDITÀ

 

 

MEDICI LAVORATORI AUTONOMI

IVA 20%

       

COMMISSIONI MEDICHE PATENTI DI GUIDA

Con riferimento alle prestazioni rese dai medici lavoratori autonomi in qualità di componenti delle Commissioni mediche locali patenti di guida, nella citata Circolare n. 4/E è stata affermata l’applicabilità dell’esenzione da IVA, tenendo presente che il compito di tali Commissioni è di valutare l’idoneità alla guida di soggetti disabili o affetti da patologie potenzialmente pericolose perla guida.

Ciò nella considerazione che lo scopo principale di tali prestazioni non consiste soltanto nel rilascio della patente di guida, ma nella tutela preventiva della salute dei richiedenti e dell’incolumità dell’intera collettività.

L’attività svolta dalla Commissione nei riguardi degli utenti non assume rilevanza ai fini IVA, in quanto rientrante nello svolgimento di compiti istituzionali imposti dalla legge. Pertanto i relativi corrispettivi non sono soggetti ad IVA.

È stato inoltre osservato che le visite per il rilascio o rinnovo delle patenti a soggetti non disabili rientrano nell’esenzione da IVA.

PRESTAZIONI DI MEDICINA DEL LAVORO

Per le prestazioni svolte dal medico esercente l’attività di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro è applicabile l’esenzione da IVA, in quanto le stesse sono preordinate alla salvaguardia della salute dei lavoratori e alla sicurezza sanitaria nell’ambiente lavorativo.

A tale proposito si rammenta che nella Risoluzione 18.9.2003, n. 181/E l’Agenzia delle Entrate ha sostenuto che il regime di esenzione per le prestazioni di medicina del lavoro svolte ai sensi del D.Lgs. n. 626/94, ha carattere oggettivo e opera indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto che le fornisce. Pertanto sono esenti da IVA anche le prestazioni rese da una società di servizi che si avvale della collaborazione di medici abilitati.

PRESTAZIONI DI CHIRURGIA ESTETICA

Il regime di esenzione da IVA si estende anche alle prestazioni mediche di chirurgia estetica. Infatti, trattandosi di interventi volti a riparare inestetismi congeniti o dovuti ad eventi quali incidenti stradali, tumori, ecc., tali da creare disagi psico-fisici alle persone, l’Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 4/E ha affermato che le prestazioni di chirurgia estetica sono connesse con il benessere psico-fisico e, indirettamente, con la tutela della salute del paziente e pertanto possono usufruire dell’esenzione da IVA.

PRESTAZIONI IN REGIME DI INTRAMOENIA

 Va precisato che in tutte le ipotesi sopracitate, qualora le prestazioni vengano rese dal medico che opera nel c.d. regime intramoenia (attività libero-professionale svolta all’interno delle strutture ospedaliere pubbliche, nell’ambito di un rapporto assimilato a quello di lavoro dipendente), in caso di applicazione dell’IVA, la fattura viene emessa dall’Ente di cui il medico è dipendente e dal quale la prestazione è formalmente resa.

 A disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.

ENTI REV S.r.l.

||||||||

-->