Lì, 21 febbraio 2005

CIRCOLARE 412/05

OGGETTO: GLI AUMENTI DEGLI IMPORTI FISSI DEI TRIBUTI INDIRETTI MINORI

Riferimenti:    Art. 1, comma 300, Legge n. 311/2004

                        Art. 7, DL 31.1.2005, n. 7

                        Circolare Agenzia Territorio 4.2.2005, n. 1  

Come previsto dalla Finanziaria 2005 sono stati incrementati gli importi fissi di alcuni tributi indiretti.

L’aumento, che ha effetto dall’1.2.2005, riguarderà le imposte di registro, ipotecaria e catastale, le tasse sulle concessioni governative e l’imposta di bollo non dovute a mezzo marca, le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali.

Dall’1.6.2005 aumenteranno anche l’imposta di bollo e le tasse sulle concessioni governative applicate con marca.

L’effetto degli aumenti, che si aggirano intorno al 30%, riguarda in gran parte gli atti aventi ad oggetto beni immobili, alcuni atti societari, le locazioni immobiliari e il deposito di atti presso il Registro delle imprese.

La Legge n. 311/2004 (Finanziaria 2005) ha previsto al comma 300 l’aumento generalizzato degli importi fissi di alcuni tributi minori di tipo indiretto. La misura di tali aumenti era demandata ad un Decreto ministeriale che doveva essere emanato entro il 31.1.2005.

Il Governo ha invece stabilito la misura dei suddetti aumenti con l’art. 7, Decreto Legge 31.1.2005, n. 7 che ha modificato il citato comma 300 della Finanziaria 2005.

La manovra è articolata in due fasi:

 

 

 

 

dal 1° febbraio 2005

 

gli aumenti riguardano:                                                

· le imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilite in misura fissa;

· le tasse sulle concessioni governative e l’imposta di bollo connessa ad atti presentati con procedure telematiche;

· le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali.

I suddetti aumenti risultano dagli allegati da 2-bis a 2-sexies, aggiunti dal DL n. 7/2005, alla Finanziaria 2005.

 

dal 1° giugno 2005

 

gli aumenti verranno stabiliti, per i tributi non interessati dall’aumento di febbraio, con un apposito Decreto ministeriale.

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPOSTE DI REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE (ALLEGATO 2-BIS, LEGGE N.311/2004)

Le imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilite in misura fissa pari a € 129,11 sono elevate a € 168,00.

Pertanto, tutti gli articoli della Tariffa allegata al DPR n. 131/86 (Testo unico sull’imposta di registro) e della Tariffa allegata al D.Lgs. n. 347/90 (disposizioni sull’imposta ipotecaria e catastale) nei quali l’imposta è stabilita nella misura di L. 250.000 (€ 129,11) sono modificati e la nuova misura dell’imposta è fissata in € 168,00.

Relativamente all’imposta di registro sono stati previsti ulteriori aumenti attraverso la modifica dello specifico articolo e/o nota della Tariffa allegata al DPR n. 131/86, come di seguito evidenziato:

 

Tariffa, parte prima

DPR n. 131/86

 

Atti soggetti ad imposta

 

Fino al

31.1.2005

 

Dall’

1.2.2005

 

 

Note all’art. 5

 

 

Importo minimo dell’imposta di registro per:

· locazioni e affitti di beni immobili;

· affitto di fondi rustici.

Imposta di registro in caso di cessione senza corrispettivo dei contratti di locazione di immobili di durata pluriennale.

 

 

 

L 100.000

 (Euro 51,65)

 

 

Euro 67,00

 

Art. 7, comma 1,

lett. f)

 

Importi per il trasferimento delle unità da diporto (natanti, imbarcazioni e navi) variabili in base alla lunghezza dell’unità.

 

Da L. 105.000

(Euro 54,23)

a L. 7.500.000

(Euro 3873,43)

 

Da Euro 67,00

a Euro 5.055,00

DECORRENZA

Le modifiche apportate dal DL n. 7/2005 hanno effetto dall’1.2.2005.

In particolare, i nuovi importi delle imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano:

- in caso di atti aventi data certa, dagli atti formati (stipulati) a decorrere dall’1.2.2005;

- in caso di atti non aventi data certa, dagli atti sottoposti a registrazione a decorrere

dall’1.2.2005.

Tuttavia, qualora l’imposta ipotecaria sia dovuta all’Agenzia del Territorio (e non all’Agenzia delle

Entrate) secondo quanto precisato dalla Circolare dell’Agenzia del Territorio 4.2.2005, n. 1:

“… i nuovi importi hanno effetto per le formalità di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione eseguite dall’1.2.2005 e per le domande di annotazione presentate (depositate) … a decorrere dalla stessa data.”     

TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE (allegato 2-ter, Legge n. 311/2004)

Sono particolarmente numerose le modifiche alla Tariffa allegata al DPR n. 641/72 in materia di Tasse sulle Concessioni Governative.

Si riassumono nella tabella seguente le ipotesi più significative:

Riferimento Tariffa

DPR n. 641/72

Atti soggetti ad imposta

 

Fino al 31.1.2005

Dall’

1.2.2005

 

Art. 7 comma 1

 

Licenza per l’esercizio di attività relative ai metalli preziosi

 

 

Lett. a)

Fabbricati di oggetti preziosi

Euro 309,87

Euro 404,00

 

Lett. b)

Commercianti e mediatori di oggetti preziosi

Euro 206,58

Euro 270,00

 

Lett. c)

Agenti, rappresentanti, commessi, viaggiatori e piazzisti dei fabbricanti

Euro 61,97

Euro 81,00

 

Lett. d)

Cesellatori, orafi e incastratori di pietre preziose

Euro 61,97

Euro 81,00

 

Lett. e)

Fabbricanti e commercianti di articoli con montature o guarnizioni in metalli preziosi

Euro 154,94

Euro 202,00

 

Art. 8

Licenza per la pesca professionale marittima

Euro 309,87

Euro 404,00

 

 

 

 

 

 

Art. 22

 

 

 

 

 

Professionisti, arti e mestieri:

·       Mediatori nel ruolo delle CCIAA

·       Costruttori e imprese ammesse a gestire il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti urbani

·       Esercenti imprese di spedizione di prodotti ortofrutticoli

·       Agenti e mediatori di assicurazione

·       Periti assicurativi

·       Giornali e periodici

·       Esercizio di attività industriali o commerciali o di professionisti arti o mestieri

 

 

 

 

 

Euro 129,11

 

 

 

 

 

Euro 168,00

 

 

 

 

 

Art. 23

Bollatura e numerazione dei libri e registri (art. 2215 C.c.) per ogni 500 pagine o frazione di 500 pagine

 

Euro 51,65

 

Euro 67,00

 

Tenuto conto che l’obbligo di bollatura è in vigore per i soli libri sociali (e non per il libro giornale e per il libro degli inventari) e che le società di capitali sono soggette alla tassa sulle concessioni governative in modo forfetario (€ 309,87 o € 516,46) per la tenuta di tutti i libri, si ritiene che la predetta modifica abbia effetto solo per l’eventuale bollatura di un libro sociale da parte di una società di persone (ad es. libro dei verbali delle assemblee)

           

Sono modificati inoltre gli importi delle tasse sulle concessioni governative per quanto riguarda:

IMPOSTA DI BOLLO (allegato 2-quater, Legge n. 311/2004)

La manovra sull’imposta di bollo non riguarda l’assolvimento del tributo quando questo è dovuto a mezzo marche. Sono pertanto esclusi dagli aumenti il bollo dovuto per le cambiali, titoli di credito trasferibili, ricevute e lettere di accreditamento e tutte le ipotesi in cui l’imposta di bollo è dovuta in caso d’uso.

È stata invece oggetto di aumento l’imposta di bollo dovuta nei casi in cui gli atti sono presentati in via telematica.

La prima ipotesi riguarda le compravendite immobiliari. Il Notaio, tenuto a presentare in via telematica l’atto per la registrazione all’Agenzia delle Entrate e per la trascrizione nei registri immobiliari e la voltura catastale all’Agenzia del Territorio utilizza la procedura denominata “modello Unico informatico”. In tal caso l’imposta di bollo è applicata in modo forfetario ed è elevata a € 230,00. La disposizione è contenuta nell’art. 1, comma 1-bis, Tariffa allegata al DPR n. 642/72.

Sempre in ambito immobiliare, l’imposta di bollo è altresì dovuta per le note di trascrizione, iscrizione e rinnovazione nei registri immobiliari presentate anche in tal caso con procedure telematiche. Si tratta di un importo non previsto dalla normativa previgente ed è stabilito nella misura di € 59,00. La disposizione è contenuta nel nuovo art. 3, comma 2-bis della Tariffa dell’imposta di bollo.

Altri aumenti riguardano il deposito di atti presso il Registro delle imprese in via telematica o su supporto magnetico (art. 1, comma 1-quater, Tariffa). L’imposta è dovuta per ciascuna domanda, denuncia o atto in misura differenziata in relazione alla forma giuridica dell’impresa:

- imprese individuali € 42,00;

- società di persone € 59,00;

- società di capitali € 65,00.

L’aumento riguarda infine i ricorsi, le opposizioni e gli altri atti difensivi presentati alle Commissioni tributarie per via telematica, quando ciò è possibile. L’imposta è dovuta in misura forfetaria all’atto della presentazione del ricorso o degli altri atti ed è assolta tramite versamento diretto al Concessionario, in via telematica ovvero con pagamento ad un intermediario convenzionato.

 

Riferimento Tariffa

DPR N. 642/72

Atti soggetti ad imposta

Fino al

31.1.2005

Dall’

1.2.2005

 

Art. 1, comma 1-bis

Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai relativi a diritti sugli immobili sottoposti a registrazione con procedure telematiche, comprese le note di trascrizione

 

Euro 176,00

 

Euro 230,00

 

Art. 1, comma 1-ter

 

Domande, denunce ed atti che le accompagnano,

presentate all’ufficio del registro delle imprese ed

inviate per via telematica o presentate su supporto

magnetico

 

 

Lett. a)

Imprese individuali

Euro 32,00

Euro 42,00

 

Lett. b)

Società di persone

Euro 45,00

Euro 59,00

 

Lett. c)

Società di capitali

Euro 50,00

Euro 65,00

Art. 3, comma 2-bis

Note di trascrizione nei registri immobiliari

-

Euro 59,00

Art. 20, comma 1-bis

Ricorsi, opposizioni ed altri atti difensivi presentati in via telematica alle Commissioni tributarie.

-

Euro 24,00

         

ALTRI TRIBUTI (allegato 2-quinquies e sexies, Legge n. 311/2004)

 Sono infine modificati tutti gli importi relativi a:

 A disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.

 ENTI REV S.r.l.

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