Lì,
21 febbraio 2005
CIRCOLARE 412/05
OGGETTO:
GLI AUMENTI DEGLI IMPORTI FISSI DEI TRIBUTI INDIRETTI MINORI
Riferimenti:
Art. 1, comma 300, Legge n. 311/2004
Art. 7, DL 31.1.2005, n. 7
Circolare Agenzia Territorio 4.2.2005, n. 1
Come previsto dalla Finanziaria 2005 sono stati
incrementati gli importi fissi di alcuni tributi indiretti.
L’aumento, che ha effetto dall’1.2.2005,
riguarderà le imposte di registro, ipotecaria e catastale, le tasse sulle
concessioni governative e l’imposta di bollo non dovute a mezzo marca, le
tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali.
Dall’1.6.2005 aumenteranno anche l’imposta di
bollo e le tasse sulle concessioni governative applicate con marca.
L’effetto degli aumenti, che si aggirano intorno al
30%, riguarda in gran parte gli atti aventi ad oggetto beni immobili, alcuni
atti societari, le locazioni immobiliari e il deposito di atti presso il
Registro delle imprese.
La Legge
n. 311/2004 (Finanziaria 2005) ha previsto al comma 300 l’aumento
generalizzato degli importi fissi di alcuni tributi minori di tipo
indiretto. La misura di tali aumenti era demandata ad un Decreto ministeriale
che doveva essere emanato entro il 31.1.2005.
Il
Governo ha invece stabilito la misura dei suddetti aumenti con l’art. 7,
Decreto Legge 31.1.2005, n. 7 che ha modificato il citato comma 300 della
Finanziaria 2005.
La
manovra è articolata in due fasi:
|
dal
1° febbraio 2005 |
gli
aumenti riguardano:
·
le imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilite in misura fissa; ·
le tasse sulle concessioni governative e l’imposta di bollo connessa ad
atti presentati con procedure telematiche; ·
le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali. I
suddetti aumenti risultano dagli allegati da 2-bis a 2-sexies, aggiunti
dal DL n. 7/2005, alla Finanziaria 2005. |
|
dal
1° giugno 2005 |
gli
aumenti verranno stabiliti, per i tributi non interessati dall’aumento
di febbraio, con un apposito Decreto ministeriale. |
IMPOSTE DI REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE (ALLEGATO 2-BIS, LEGGE N.311/2004)
Le imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilite in misura fissa pari a € 129,11 sono elevate a € 168,00.
Pertanto,
tutti gli articoli della Tariffa allegata al DPR n. 131/86 (Testo unico
sull’imposta di registro) e della Tariffa allegata al D.Lgs. n. 347/90
(disposizioni sull’imposta ipotecaria e catastale) nei quali l’imposta è
stabilita nella misura di L. 250.000 (€ 129,11) sono modificati e la nuova
misura dell’imposta è fissata in € 168,00.
Relativamente
all’imposta di registro sono stati previsti ulteriori aumenti attraverso la
modifica dello specifico articolo e/o nota della Tariffa allegata al DPR n.
131/86, come di seguito evidenziato:
|
Tariffa, parte
prima DPR n. 131/86 |
Atti soggetti ad
imposta |
Fino al 31.1.2005 |
Dall’ 1.2.2005 |
|
Note
all’art. 5 |
Importo minimo
dell’imposta di registro per: · locazioni e affitti
di beni immobili; · affitto di fondi
rustici. Imposta di registro in
caso di cessione senza corrispettivo dei contratti di locazione di
immobili di durata pluriennale. |
L
100.000 (Euro
51,65) |
Euro
67,00 |
|
Art.
7, comma 1, lett.
f) |
Importi per il
trasferimento delle unità da diporto (natanti, imbarcazioni e navi)
variabili in base alla lunghezza dell’unità. |
Da
L. 105.000 (Euro
54,23) a
L. 7.500.000 (Euro
3873,43) |
Da
Euro 67,00 a
Euro 5.055,00 |
DECORRENZA
Le
modifiche apportate dal DL n. 7/2005 hanno effetto dall’1.2.2005.
In
particolare, i nuovi importi delle imposte di registro, ipotecaria e catastale
si applicano:
- in caso
di atti aventi data certa, dagli atti formati (stipulati) a decorrere
dall’1.2.2005;
- in caso
di atti non aventi data certa, dagli atti sottoposti a registrazione a
decorrere
dall’1.2.2005.
Tuttavia,
qualora l’imposta ipotecaria sia dovuta all’Agenzia del Territorio (e non
all’Agenzia delle
Entrate)
secondo quanto precisato dalla Circolare dell’Agenzia del Territorio 4.2.2005,
n. 1:
“… i nuovi importi hanno effetto per le formalità
di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione eseguite dall’1.2.2005 e per
le domande di annotazione presentate (depositate) … a decorrere dalla stessa
data.”
TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE (allegato 2-ter,
Legge n. 311/2004)
Sono
particolarmente numerose le modifiche alla Tariffa allegata al DPR n. 641/72 in
materia di Tasse sulle Concessioni Governative.
Si
riassumono nella tabella seguente le ipotesi più significative:
|
Riferimento Tariffa DPR n. 641/72 |
Atti
soggetti ad imposta |
Fino al 31.1.2005 |
Dall’ 1.2.2005 |
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Art. 7 comma 1 |
Licenza
per l’esercizio di attività relative ai metalli preziosi |
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Lett. a) |
Fabbricati
di oggetti preziosi |
Euro 309,87 |
Euro 404,00 |
|
|
|
Lett.
b) |
Commercianti e mediatori di oggetti preziosi |
Euro
206,58 |
Euro
270,00 |
|
||
|
Lett.
c) |
Agenti, rappresentanti, commessi, viaggiatori e
piazzisti dei fabbricanti |
Euro
61,97 |
Euro
81,00 |
|
||
|
Lett.
d) |
Cesellatori, orafi e incastratori di pietre
preziose |
Euro
61,97 |
Euro
81,00 |
|
||
|
Lett.
e) |
Fabbricanti e commercianti di articoli con
montature o guarnizioni in metalli preziosi |
Euro
154,94 |
Euro
202,00 |
|
||
|
Art. 8 |
Licenza per la pesca
professionale marittima |
Euro 309,87 |
Euro 404,00 |
|
||
|
Art. 22 |
Professionisti, arti
e mestieri: ·
Mediatori nel ruolo delle
CCIAA ·
Costruttori e imprese
ammesse a gestire il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di
rifiuti urbani ·
Esercenti imprese di
spedizione di prodotti ortofrutticoli ·
Agenti e mediatori di
assicurazione ·
Periti assicurativi ·
Giornali e periodici ·
Esercizio di attività
industriali o commerciali o di professionisti arti o mestieri |
Euro 129,11 |
Euro 168,00 |
|||
|
|
Art. 23 |
Bollatura e numerazione
dei libri e registri (art. 2215 C.c.) per ogni 500 pagine o frazione di
500 pagine |
Euro 51,65 |
Euro 67,00 |
||
|
|
Tenuto conto che
l’obbligo di bollatura è in vigore per i soli libri sociali (e non per
il libro giornale e per il libro degli inventari) e che le società di
capitali sono soggette alla tassa sulle concessioni governative in modo
forfetario (€ 309,87 o € 516,46) per la tenuta di tutti i libri, si
ritiene che la predetta modifica abbia effetto solo per l’eventuale
bollatura di un libro sociale da parte di una società di persone (ad es.
libro dei verbali delle assemblee) |
|||||
Sono
modificati inoltre gli importi delle tasse sulle concessioni governative per
quanto riguarda:
IMPOSTA DI BOLLO (allegato 2-quater, Legge n.
311/2004)
La
manovra sull’imposta di bollo non riguarda l’assolvimento del tributo quando
questo è dovuto a mezzo marche. Sono pertanto esclusi dagli aumenti il bollo
dovuto per le cambiali, titoli di credito trasferibili, ricevute e lettere di
accreditamento e tutte le ipotesi in cui l’imposta di bollo è dovuta in caso
d’uso.
È stata
invece oggetto di aumento l’imposta di bollo dovuta nei casi in cui gli
atti sono presentati in via telematica.
La prima
ipotesi riguarda le compravendite immobiliari. Il Notaio, tenuto a
presentare in via telematica l’atto per la registrazione all’Agenzia delle
Entrate e per la trascrizione nei registri immobiliari e la voltura catastale
all’Agenzia del Territorio utilizza la procedura denominata “modello Unico
informatico”. In tal caso l’imposta di bollo è applicata in modo forfetario
ed è elevata a € 230,00. La disposizione è contenuta nell’art. 1,
comma 1-bis, Tariffa allegata al DPR n. 642/72.
Sempre in
ambito immobiliare, l’imposta di bollo è altresì dovuta per le note di
trascrizione, iscrizione e rinnovazione nei registri immobiliari presentate
anche in tal caso con procedure telematiche. Si tratta di un importo non
previsto dalla normativa previgente ed è stabilito nella misura di €
59,00. La disposizione è contenuta nel nuovo art. 3, comma 2-bis della
Tariffa dell’imposta di bollo.
Altri
aumenti riguardano il deposito di atti presso il Registro delle imprese in
via telematica o su supporto magnetico (art. 1, comma 1-quater, Tariffa).
L’imposta è dovuta per ciascuna domanda, denuncia o atto in misura
differenziata in relazione alla forma giuridica dell’impresa:
- imprese
individuali € 42,00;
- società
di persone € 59,00;
- società
di capitali € 65,00.
L’aumento
riguarda infine i ricorsi, le opposizioni e gli altri atti difensivi presentati
alle Commissioni tributarie per via telematica, quando ciò è possibile.
L’imposta è dovuta in misura forfetaria all’atto della presentazione del
ricorso o degli altri atti ed è assolta tramite versamento diretto al
Concessionario, in via telematica ovvero con pagamento ad un intermediario
convenzionato.
|
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Riferimento Tariffa DPR N. 642/72 |
Atti
soggetti ad imposta
|
Fino
al 31.1.2005 |
Dall’ 1.2.2005 |
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Art. 1, comma 1-bis |
Atti
rogati, ricevuti o autenticati da notai relativi a diritti sugli immobili
sottoposti a registrazione con procedure telematiche, comprese le note di
trascrizione |
Euro
176,00 |
Euro
230,00 |
|
|
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Art. 1, comma 1-ter |
Domande, denunce ed
atti che le accompagnano, presentate
all’ufficio del registro delle imprese ed inviate per via
telematica o presentate su supporto magnetico |
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Lett. a) |
Imprese individuali |
Euro
32,00 |
Euro
42,00 |
|
|
Lett. b) |
Società di persone |
Euro
45,00 |
Euro
59,00 |
|
|
|
Lett. c) |
Società di capitali |
Euro
50,00 |
Euro
65,00 |
|
|
Art. 3, comma 2-bis |
Note di trascrizione
nei registri immobiliari |
- |
Euro
59,00 |
||
|
Art. 20, comma 1-bis |
Ricorsi,
opposizioni ed altri atti difensivi presentati in via telematica alle
Commissioni tributarie. |
- |
Euro
24,00 |
||
ALTRI TRIBUTI (allegato 2-quinquies e sexies, Legge
n. 311/2004)
Sono
infine modificati tutti gli importi relativi a:
A
disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.