Lì,
21 febbraio 2005
CIRCOLARE 411/05
OGGETTO:
IL TASSO DI INTERESSE DEL PRIMO SEMESTRE 2005 PER GLI INTERESSI DI MORA
“AUTOMATICI”
Riferimenti:
D.Lgs. 9.10.2002, n. 231
Comunicato Ministero Economia e Finanze (G.U. 8.1.2005, n. 5)
Il
Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato il tasso di riferimento
applicabile per il
primo
semestre 2005 al fine di determinare i c.d. interessi di mora
"automatici" relativamente ai
pagamenti
tardivi dei corrispettivi di operazioni commerciali.
Tale
tasso, stabilito nella misura del 2,09% deve essere ulteriormente aumentato di
7 punti
percentuali
(9 per i prodotti alimentari deteriorabili).
AMBITO DI APPLICAZIONE
Come
noto, con il D.Lgs. n. 231/2002, in vigore dal 7.11.2002, è stato disposto il decorso
automatico degli interessi di mora per i pagamenti tardivi avvenuti
nell’ambito delle operazioni commerciali aventi ad oggetto, in via
esclusiva o prevalente, la consegna di beni o la prestazione di
servizi a titolo oneroso.
Dalla
disposizione sono espressamente esclusi:
·
i pagamenti di debiti oggetto di procedure concorsuali;
·
gli interessi di ammontare
inferiore a € 5;
·
i pagamenti a titolo di risarcimento danni compresi quelli effettuati
dalle assicurazioni;
·
le operazioni di permuta.
I contratti
soggetti alle disposizioni sugli interessi di mora sono quelli stipulati tra
imprese/professionisti nonché tra imprese/professionisti e pubbliche
amministrazioni, con esclusione quindi dei rapporti che le imprese o i
professionisti intrattengono con i clienti privati.
Gli
interessi in esame si applicano alle obbligazioni di pagamento adempiute in
ritardo e comunque successivamente al 7.11.2002, derivanti da contratti conclusi
dall’8.8.2002.
Gli
interessi di mora decorrono automaticamente a seguito del mancato
pagamento del corrispettivo alla scadenza dell’operazione commerciale, senza
necessità di formale "messa in mora" del debitore. Il debitore non è
comunque tenuto a corrispondere gli interessi se è in grado di dimostrare che
l’inadempimento è stato determinato da cause a lui non imputabili.
MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI
DECORRENZA DEGLI INTERESSI
La
maturazione degli interessi di mora decorre da un momento diverso a seconda che
il termine di pagamento sia o meno stabilito dal contratto:
TERMINE DI
PAGAMENTO
MATURAZIONE INTERESSI
PREVISTO DALLE PARTI
Dal giorno
successivo alla scadenza stabilita (ad esempio, pagamento a 60 giorni
data fattura, ecc.).
NON PREVISTO DALLE PARTI
Decorsi 30 giorni dalla
data:
· di ricevimento della fattura o della richiesta di
pagamento
avente contenuto equivalente;
· di ricevimento del bene o di prestazione del servizio
se:
– non è certa la data di ricevimento della fattura o
del
documento di richiesta di pagamento equivalente;
– il debitore ha ricevuto la fattura o la richiesta
di
pagamento prima del ricevimento del bene o della
prestazione;
· di accettazione o di verifica della conformità del bene
o del servizio alle previsioni contrattuali qualora il
debitore
abbia ricevuto la fattura o la richiesta di pagamento prima
della data stabilita dalla legge o dal contratto per
l’accettazione / verifica.
Per i prodotti
alimentari deteriorabili gli interessi maturano decorsi 60 giorni dalla
consegna o dal ritiro dei beni.
TASSO DI INTERESSE APPLICABILE
Gli
interessi sono calcolati utilizzando, salvo diverso accordo delle parti, un
tasso costituito da:
- una componente
variabile, connessa alla politica monetaria della Banca Centrale Europea,
comunicata semestralmente mediante pubblicazione della stessa in Gazzetta
Ufficiale;
- una componente
fissa pari a 7 punti percentuali (9 nel caso di prodotti deteriorabili).
Con il
comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla G.U.
8.1.2005, n.5, è stata resa nota la percentuale del tasso BCE applicabile per
il periodo 1.1.2005 - 30.6.2005, pari al 2,09%. Di conseguenza il tasso
complessivamente applicabile per tale periodo è pari al 9,09% (11,09%
per i prodotti alimentari deteriorabili).
I tassi
applicabili nel periodo luglio 2002 - giugno 2005 sono pertanto i seguenti:
|
Periodo |
Tasso
BCE |
Tasso
applicabile |
|
1.7
- 31.12.2002 |
3.35% |
3,35%
+ 7% 10,35% (12,35% per prodotti
deteriorabili) |
|
1.1
- 30.06.2003 |
2,85% |
2,85%
+ 7% 9,85% (11,85% per prodotti
deteriorabili) |
|
1.7
- 31.12.2003 |
2,10% |
2,10%
+ 7% 9,10% (11,10% per prodotti
deteriorabili) |
|
1.1
- 30.06.2004 |
2,02% |
2,02%
+ 7% 9,02% (11,02% per prodotti
deteriorabili) |
|
1.7
- 31.12.2004 |
2,01% |
2,01%
+ 7% 9,01% (11,01% per prodotti
deteriorabili) |
|
1.1
- 30.06.2005 |
2,09% |
2,09%
+ 7% 9,09% (11,09% per
prodotti deteriorabili) |
L'ACCORDO TRA LE PARTI
L’acquirente
e il fornitore possono accordarsi per stabilire un diverso termine di pagamento e diverse
conseguenze connesse al ritardo nell’effettuazione dello stesso, fissando ad
esempio un tasso di mora difforme da quello legale (tale ultima
possibilità non è ammessa nel caso di cessioni di prodotti alimentari
deteriorabili per le quali il tasso legale è inderogabile dalle parti).
L’accordo
deve risultare da un atto scritto; a tal fine si ritiene sufficiente uno scambio
di lettera commerciale o l’indicazione in fattura delle condizioni di
pagamento.
La
libertà delle parti è limitata; infatti, le clausole contrattuali sono nulle
se risultano gravemente inique a danno del creditore.
A
disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.
ENTI
REV S.r.l.