Lì, 21 febbraio 2005

CIRCOLARE 411/05

OGGETTO: IL TASSO DI INTERESSE DEL PRIMO SEMESTRE 2005 PER GLI INTERESSI DI MORA “AUTOMATICI”

Riferimenti: D.Lgs. 9.10.2002, n. 231

                   Comunicato Ministero Economia e Finanze (G.U. 8.1.2005, n. 5)

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato il tasso di riferimento applicabile per il

primo semestre 2005 al fine di determinare i c.d. interessi di mora "automatici" relativamente ai

pagamenti tardivi dei corrispettivi di operazioni commerciali.

Tale tasso, stabilito nella misura del 2,09% deve essere ulteriormente aumentato di 7 punti

percentuali (9 per i prodotti alimentari deteriorabili).

AMBITO DI APPLICAZIONE

 

Come noto, con il D.Lgs. n. 231/2002, in vigore dal 7.11.2002, è stato disposto il decorso automatico degli interessi di mora per i pagamenti tardivi avvenuti nell’ambito delle operazioni commerciali aventi ad oggetto, in via esclusiva o prevalente, la consegna di beni o la prestazione di servizi a titolo oneroso.

Dalla disposizione sono espressamente esclusi:

·        i pagamenti di debiti oggetto di procedure concorsuali;

·         gli interessi di ammontare inferiore a € 5;

·        i pagamenti a titolo di risarcimento danni compresi quelli effettuati dalle assicurazioni;

·        le operazioni di permuta.

I contratti soggetti alle disposizioni sugli interessi di mora sono quelli stipulati tra imprese/professionisti nonché tra imprese/professionisti e pubbliche amministrazioni, con esclusione quindi dei rapporti che le imprese o i professionisti intrattengono con i clienti privati.

Gli interessi in esame si applicano alle obbligazioni di pagamento adempiute in ritardo e comunque successivamente al 7.11.2002, derivanti da contratti conclusi dall’8.8.2002.

Gli interessi di mora decorrono automaticamente a seguito del mancato pagamento del corrispettivo alla scadenza dell’operazione commerciale, senza necessità di formale "messa in mora" del debitore. Il debitore non è comunque tenuto a corrispondere gli interessi se è in grado di dimostrare che l’inadempimento è stato determinato da cause a lui non imputabili.

MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI

 

DECORRENZA DEGLI INTERESSI

La maturazione degli interessi di mora decorre da un momento diverso a seconda che il termine di pagamento sia o meno stabilito dal contratto:

TERMINE DI PAGAMENTO                     MATURAZIONE INTERESSI

PREVISTO DALLE PARTI             Dal giorno successivo alla scadenza stabilita (ad esempio,                                                         pagamento a 60 giorni data fattura, ecc.).

NON PREVISTO DALLE PARTI                  Decorsi 30 giorni dalla data:

                                               · di ricevimento della fattura o della richiesta di pagamento                                         avente contenuto equivalente;

                                               · di ricevimento del bene o di prestazione del servizio                                                      se:

                                                                       non è certa la data di ricevimento della fattura o del                                                    documento di richiesta di pagamento equivalente;

                                                                       il debitore ha ricevuto la fattura o la richiesta di                                                           pagamento prima del ricevimento del bene o della                                                                   prestazione;

                                               · di accettazione o di verifica della conformità del bene                                                   o del servizio alle previsioni contrattuali qualora il debitore                                             abbia ricevuto la fattura o la richiesta di pagamento prima                                               della data stabilita dalla legge o dal contratto per                                                                l’accettazione / verifica.                                                          

Per i prodotti alimentari deteriorabili gli interessi maturano decorsi 60 giorni dalla consegna o dal ritiro dei beni.

TASSO DI INTERESSE APPLICABILE

Gli interessi sono calcolati utilizzando, salvo diverso accordo delle parti, un tasso costituito da:

- una componente variabile, connessa alla politica monetaria della Banca Centrale Europea, comunicata semestralmente mediante pubblicazione della stessa in Gazzetta Ufficiale;

- una componente fissa pari a 7 punti percentuali (9 nel caso di prodotti deteriorabili).

Con il comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla G.U. 8.1.2005, n.5, è stata resa nota la percentuale del tasso BCE applicabile per il periodo 1.1.2005 - 30.6.2005, pari al 2,09%. Di conseguenza il tasso complessivamente applicabile per tale periodo è pari al 9,09% (11,09% per i prodotti alimentari deteriorabili).

I tassi applicabili nel periodo luglio 2002 - giugno 2005 sono pertanto i seguenti:

Periodo

Tasso BCE

Tasso applicabile

1.7 - 31.12.2002

3.35%

3,35% + 7% 10,35% (12,35% per prodotti deteriorabili)

1.1 - 30.06.2003

2,85%

2,85% + 7% 9,85% (11,85% per prodotti deteriorabili)

1.7 - 31.12.2003

2,10%

2,10% + 7% 9,10% (11,10% per prodotti deteriorabili)

1.1 - 30.06.2004

2,02%

2,02% + 7% 9,02% (11,02% per prodotti deteriorabili)

1.7 - 31.12.2004

2,01%

2,01% + 7% 9,01% (11,01% per prodotti deteriorabili)

1.1 - 30.06.2005

2,09%

2,09% + 7% 9,09% (11,09% per prodotti deteriorabili)

L'ACCORDO TRA LE PARTI

 L’acquirente e il fornitore possono accordarsi per stabilire un diverso termine di pagamento e diverse conseguenze connesse al ritardo nell’effettuazione dello stesso, fissando ad esempio un tasso di mora difforme da quello legale (tale ultima possibilità non è ammessa nel caso di cessioni di prodotti alimentari deteriorabili per le quali il tasso legale è inderogabile dalle parti).

 L’accordo deve risultare da un atto scritto; a tal fine si ritiene sufficiente uno scambio di lettera commerciale o l’indicazione in fattura delle condizioni di pagamento.

 La libertà delle parti è limitata; infatti, le clausole contrattuali sono nulle se risultano gravemente inique a danno del creditore.

 A disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.

 ENTI REV S.r.l.

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