Lì,
8 febbraio 2005
CIRCOLARE 409/05
OGGETTO: IMPOSTA
COMUNALE SUGLI IMMOBILI
( S.O. n. 192/L alla G.U.
31.12.2004, n. 306)
La
legge si compone di 1 articolo ed è
entrata in vigore il 1° gennaio 2005.
Le
principali disposizioni in materia di I.C.I.
sono
ARTICOLO 1
Þ
comma
67: In deroga all’art. 3, co.
3, della L. 212/2000, i termini per l’accertamento
dell’ imposta comunale sugli immobili che scadono il 31/12/2004 sono
prorogati al 31/12/2005, limitatamente alle annualità d’imposta 2000 e
successive.
Il Legislatore ha dimenticato la liquidazione, in merito è stato presentato un emendamento alla legge di conversione del Decreto Legge 314/’04.(Decreto legge che ha prorogato il Bilancio di Previsione degli Enti Locali)
ANNUALITA' NON
PRESCRITTE:
|
Liquidazioni |
2002
per i soggetti obbligati alla Denuncia ICI - 2003
– 2004 |
|
Accertamenti
in rettifica |
2000-2001-2002-2003 |
|
Accertamenti
d'ufficio |
1999-2000-2001-2002-2003 |
|
Liquidazioni
per attribuzione o modifica della rendita catastale |
2002-per
i soggetti obbligati alla Denuncia ICI 2003
- 2004 |
Þ
.comma
335: I comuni possono fare richiesta agli Uffici dell’Agenzia del
Territorio per la revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di
proprietà privata site in microzone comunali, per le quali il rapporto tra il
valore medio di mercato individuato ai sensi del regolamento di cui al DPR
138/98 e il valore medio catastale si discosta significativamente dal rapporto
relativo all’insieme delle microzone comunali. L’Agenzia del Territorio,
esaminata la richiesta del comune e verificata la sussistenza dei presupposti,
attiva il procedimento.
Si precisa che l’AGENZIA DEL TERRITORIO è comunque l’unico titolare del
potere di revisione.
Þ
comma
336: I
Comuni, constatata la presenza di immobili
di proprietà privata non accatastati o con accatastamento non più
conforme alla situazione di fatto, per effetto di variazioni ( ristrutturazioni
edilizie, ecc…) richiedono ai proprietari o titolari di altri diritti reali di
provvedere alla presentazione degli atti di aggiornamento, con le modalità
della cosidetta “procedura doc-fa”
La richiesta, contenente
gli elementi constatati, tra i quali, qualora individuata anche la data
cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, deve essere
notificata ai soggetti interessati e contemporaneamente comunicata, con gli
estremi di notifica, agli Uffici dell’Agenzia del Territorio.
Se i soggetti interessati non
ottemperano alla richiesta entro 90 gg. dalla notificazione, è l’Agenzia del
Territorio a dover provvedere alla iscrizione in catasto dell’immobile o alla
verifica del classamento, con oneri a carico degli interessati e anche con
eventuale irrogazione di sanzioni.
Þ
comma
337: Le rendite catastali
attribuite producono effetto a decorrere dal 1°
gennaio dell’anno successivo alla data
cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale , individuata
nella richiesta notificata, o in assenza di suddetta individuazione dal 1°
gennaio dell’anno di notifica della richiesta del comune.
Quindi, la rendita così
assegnata ha effetto retroattivo ,
sin dalla data in cui l’immobile “è
venuta ad esistenza o è stata modificata”
Þ
comma
339: Con provvedimento del direttore
dell’Agenzia del Territorio , da adottare entro 30gg dalla data di entrata
in vigore della Legge 311/2004 sono stabilite le modalità tecniche e operative
per l’applicazione delle disposizioni contenute nei commi 336 e 337.
Þ
comma 540: Questo comma sancisce, con
funzione interpretativa, che, alla formazione della
rendita dei fabbricati industriali e commerciali concorre anche il valore
degli impianti ad essi connessi. Gli impianti interessati sono quelli che
caratterizzano in modo irreversibile la
destinazione produttiva, ad esempio le turbine o immobili costruiti per le
speciali esigenze dell’industria quali le macchine di movimentazione delle
merci anche se fisicamente non incorporati al suolo.
ART.10 – Proroga
termini in materia di definizione di illeciti edilizi.
E’
stato prorogato al 31/10/2005, il
termine per la chiusura della definizione degli illeciti edilizi e quindi per la
presentazione della Dichiarazione/Denuncia o Comunicazione di variazione I.C.I.
D.L. n.269 del
30/09/2003 conver. Legge n. 326 del 24/11/2003 e succ. modif.
ART.32,
co. 37
30
settembre 2004
30
giugno 2005
31
ottobre 2005
E’ stato prorogato al 28 febbraio 2005 il termine per deliberare il Bilancio di Previsione 2004 degli Enti locali.
ENTI
REV S.r.l.