Lì,
12 gennaio 2005
CIRCOLARE 408/05
OGGETTO:
IVA - LE POSSIBILI MODALITÀ DI EMISSIONE/CONSEGNA DELLA FATTURA
La tradizionale fattura emessa in formato cartaceo,
che può essere inviata al cliente anche per fax o posta elettronica, ora può
essere sostituita dalla c.d. "fattura elettronica", da inviare al
destinatario tramite posta elettronica. Nella presente Informativa sono
riassunte le possibili modalità di emissione della fattura, alla luce dei
chiarimenti forniti nel tempo dall'Amministrazione finanziaria e delle novità
introdotte in materia di fatturazione elettronica.
L'art.
21, comma 1, DPR n. 633/72 disciplina le modalità di emissione della fattura.
A decorrere dal 29.2.2004 tale disposizione è stata modificata dal D.Lgs. n.
52/2004, che ha recepito le novità previste dalla Direttiva 2001/115/CE, in
relazione alla nuova fattura europea. In base alla nuova formulazione
dell'art. 21, la fattura può essere rilasciata non più soltanto in formato
cartaceo (duplice esemplare), come avveniva in precedenza, ma anche in forma
elettronica. Parallelamente, la fattura si considera emessa al momento della
consegna o spedizione al cliente (fattura cartacea), ovvero della trasmissione
per via elettronica (fattura elettronica).
Va
sottolineato che ai fini dell'emissione della fattura non è sufficiente la
semplice "compilazione" del documento, essendo invece necessaria la
sua consegna/spedizione o trasmissione alla controparte.
Si
rammenta che a prescindere dalla modalità prescelta, la fattura deve essere
emessa entro il giorno di effettuazione dell'operazione, individuato ai sensi
dell'art. 6, DPR n. 633/72, vale a dire:
¨
per
le cessioni di beni mobili, alla consegna o spedizione all'altra parte;
¨
per
le cessioni di beni immobili, alla
stipulazione dell’atto notarile
¨
per
le prestazioni di servizi, al momento di pagamento del corrispettivo.
Nell'ipotesi
in cui il contribuente si avvalga della possibilità di fatturazione differita,
ammessa per le cessioni di beni risultanti da apposito documento di trasporto (ddt),
la fattura va emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di
consegna o spedizione e deve contenere l'indicazione della data e del numero
del/i ddt.
CONSEGNA
A MANO E SPEDIZIONE PER POSTA
Le
modalità tradizionali di invio delle fatture cartacee sono costituite
essenzialmente dalla consegna a mano o spedizione per posta delle
stesse. Le fatture consegnate a mano si considerano emesse all'atto della loro consegna
al destinatario; quelle spedite a mezzo posta si considerano emesse all'atto
della spedizione al destinatario.
INVIO
DELLA FATTURA TRAMITE FAX
Una
pratica abbastanza comune tra gli operatori è quella di inviare o meglio
"anticipare" le fatture tramite fax. Relativamente a tale modalità di
trasmissione l'Amministrazione finanziaria non si è mai ufficialmente espressa.
L'Assonime nella Circolare 16.11.96, n. 108 ne ha invece ammesso
l'utilizzabilità.
INVIO
DELLA FATTURA TRAMITE FAX ELETTRONICO
Il c.d.
"fax elettronico" è una modalità combinata di invio delle fatture,
che prevede l'impiego congiunto del telefax e di un supporto
informatico. In particolare la fattura viene spedita dall'emittente al
destinatario tramite fax. Il documento, ricevuto dalla scheda fax del sistema
del destinatario, viene successivamente "instradato" nel sistema
operativo, trasformato in formato elettronico, ed infine memorizzato su disco
congiuntamente alla memorizzazione della sua immagine.
Secondo
quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 4.7.2001, n. 107/E
i dati delle operazioni dovevano essere comunque materializzati su supporto
cartaceo ossia, in pratica, la fattura doveva essere stampata su carta, al
fine di garantire l'integrità e la non alterabilità della fattura nel tempo.
Infatti va tenuto presente che nel 2001 non era ancora possibile l'archiviazione
dei documenti su supporto magnetico (possibilità ora prevista dal DM
23.1.2004).
Nella
citata Risoluzione n. 107/E sono stati forniti i seguenti ulteriori chiarimenti:
¨
la fattura
trasmessa tramite fax elettronico deve essere emessa nel rispetto dei termini
fissati dall'art. 21, DPR n. 633/72;
¨
il momento di emissione
della fattura coincide con il momento della trasmissione tramite fax;
¨
la ricezione
della fattura si perfeziona nel momento della ricezione del messaggio fax da
parte del cliente.
INVIO
DELLA FATTURA TRAMITE E-MAIL
Le
moderne tecnologie informatiche hanno favorito la diffusione della trasmissione
delle fatture tramite posta elettronica.
Le
fatture sono normalmente prodotte utilizzando direttamente i software
disponibili sul mercato che creano un file, da inviare al cliente tramite
e-mail.
I dati in
esse contenuti vanno materializzati su carta e devono essere
sostanzialmente identici a quelli prodotti dall'emittente.
A livello
pratico, Internet rappresenta semplicemente il mezzo con cui le fatture
vengono trasmesse (le fatture sono tecnicamente dei file allegati ai normali
messaggi di posta elettronica).
La
possibilità di trasmettere le fatture tramite posta elettronica è stata
ribadita più volte dall'Amministrazione finanziaria. Si segnalano sul punto le
Risoluzioni 19.7.88, n. 571134; 30.7.90, n. 450217; 29.5.98, n. 50/E; 17.5.2000,
n. 98/E e 4.12.2001, n. 202/E.
Nelle
citate Risoluzioni è stato chiarito che l'invio telematico delle fatture non
è in contrasto con le disposizioni dell'art. 21, DPR n. 633/72 (nella
formulazione previgente), ancorché la locuzione "consegna o
spedizione" sia chiaramente riferibile a procedure di trasmissione
tradizionali. Ciò nella considerazione che anche attraverso la trasmissione
telematica delle fatture i dati relativi alle operazioni rilevanti ai fini IVA
possono essere "materializzati in documenti aventi lo stesso contenuto
per l'emittente e per il ricevente, nel rispetto dei termini previsti dal già
richiamato art. 21".
LA
FATTURA ELETTRONICA
La c.d.
"fattura elettronica", introdotta dal citato D.Lgs. n. 52/2004,
è collegata con il recepimento nell'ordinamento italiano della suddetta
Direttiva comunitaria, nonché alla possibilità, prevista dal DM 23.1.2004, di
conservare i documenti attraverso la c.d. "archiviazione ottica".
Caratteristiche
della fattura
La fattura emessa in formato elettronico deve costituire un documento statico non modificabile, vale a dire redatto in modo tale per cui il contenuto risulti non alterabile durante le fasi di accesso e di conservazione, nonché immutabile nel tempo.
Il file
contenente le fatture elettroniche non dovrà pertanto contenere codici
eseguibili o macroistruzioni che possano modificarne il contenuto.
La
fattura elettronica si differenzia da quanto esaminato in precedenza in merito
alla fattura
(cartacea)
inviata tramite e-mail, per la necessità di dover utilizzare la firma
elettronica.
Firma
elettronica
Per poter
emettere la fattura elettronica è necessario adottare alcuni accorgimenti volti
a garantirne la data, l'autenticità dell'origine e l'integrità
del contenuto del documento, attraverso:
¨
l'apposizione su
ciascuna fattura o lotto di fatture del c.d. riferimento temporale e
della firma digitale dell'emittente (in pratica va utilizzata
l'analoga modalità prevista per l'iscrizione/deposito di atti presso il
Registro delle Imprese);
o, in
alternativa,
¨
la trasmissione
dei documenti tramite un sistema EDI (Electronic Data Interchange).
|
Riferimento
temporale |
Il
riferimento temporale associa data ed ora a ciascuna fattura emessa. |
|
Firma
digitale |
È
rappresentata da una firma elettronica, ottenuta attraverso una procedura
informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario e la sua
univoca identificazione, basata su un certificato qualificato, creata
mediante un dispositivo sicuro per la determinazione della firma che
prevede un sistema di chiavi asimmetriche a coppia. |
|
Sistema
EDI |
È un
sistema che, grazie alla creazione di standard che rendono compatibili
sistemi informatici basati su architetture anche completamente diverse,
permette lo scambio di dati attraverso computer e reti di
telecomunicazioni. Si tratta di un sistema particolarmente costoso ma che
garantisce elevati livelli di riservatezza ed integrità dei dati,
risultati non ancora raggiungibili con Internet. |
Consenso
del destinatario
Ai sensi
del comma 3 del citato art. 21, per la trasmissione della fattura elettronica è
necessario il preventivo consenso del destinatario.
Per la
corretta ricezione della stessa è infatti richiesto che quest'ultimo si attivi
e disponga delle necessarie attrezzature informatiche.
Il
consenso del destinatario appare inoltre indispensabile in quanto l'art. 39, DPR
n. 633/72, così come modificato dal D.Lgs. n. 52/2004, prevede che le fatture
elettroniche, trasmesse o ricevute in forma elettronica, devono essere
archiviate nella stessa forma.
A
disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.
ENTI
REV S.r.l.