Lì,
18 ottobre 2004
CIRCOLARE 405/04
OGGETTO:
FINANZIARIA – IL DISEGNO DELLA FINANZIARIA 2005 DDL APPROVATO DAL CONSIGLIO
DEI MINISTRI IL 29.09.2004
Le
novità più rilevanti contenute nel disegno di legge della Finanziaria 2005,
approvato lo scorso 29 settembre dal Consiglio dei Ministri, riguardano una
serie di disposizioni finalizzate alla lotta al sommerso nel settore
immobiliare, al contrasto dell’evasione in materia di IVA.
REDDITI IMMOBILIARI – LOTTA AL SOMMERSO – ART. 32
AMPLIAMENTO
DELLA COMUNICAZIONE DEL CODICE FISCALE
Viene
esteso l’obbligo di indicazione del codice fiscale per le seguenti
comunicazioni:
§
denuncia di inizio attività
(DIA) in materia di edilizia;
§
permessi di costruire e ogni
altro atto comunque denominato in materia di attività edilizia;
§
contratti di somministrazione di
servizi telefonici, idrici e del gas.
NUOVE
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE LOCAZIONI IMMOBILIARI
È
prevista la fissazione di un limite del canone convenuto al di sopra del quale non
scatta l’accertamento
da parte dell’Ufficio ai fini dell’imposta di registro e IRPEF. Viene introdotta altresì
una presunzione di esistenza del rapporto di locazione. Le disposizioni in esame
non si applicano
con
riferimento ai contratti di locazione di immobili a uso abitativo stipulati o
rinnovati ai sensi della Legge n. 431/98.
ACCERTAMENTO AI FINI
DELL’IMPOSTA DI REGISTRO
È
prevista l’esclusione della possibilità da parte dell’Ufficio di
rideterminare l’imposta di registro se
l’ammontare
del canone di locazione risultante dal contratto è non inferiore al 10% del
valore catastale dell’immobile (rendita rivalutata per i
moltiplicatori di cui all’art. 52, comma 4, DPR n.
131/86).
ACCERTAMENTO AI FINI IRPEF
Qualora
il reddito dell’immobile locato indicato in dichiarazione dei redditi sia
non inferiore al maggiore
dei
seguenti importi:
1.
canone di locazione risultante dal contratto ridotto del 15%;
2.
10% del
valore catastale dell’immobile (rendita rivalutata per i moltiplicatori
di cui all’art. 52, comma
4, DPR n. 131/86);
all’Ufficio
è preclusa l’attività di accertamento del reddito immobiliare.
Qualora
sia stata omessa la registrazione del contratto di locazione dell’immobile si
presume l’esistenza del rapporto di locazione anche per i
quattro periodi d’imposta precedenti a quello nel quale
viene accertato il rapporto contrattuale. L’accertamento è effettuato con
riferimento ad un canone
di locazione presunto pari al 10% del valore catastale dell’immobile.
DENUNCIA
LOCAZIONE ALLA P.S.
La denuncia della
locazione all’autorità di pubblica sicurezza dovrà essere effettuata
all’Agenzia delle Entrate in via telematica.
CONTRASTO
ALL’EVASIONE IN MATERIA DI IVA – ART. 33
SOGGETTI OBBLIGATI
ALL’INVIO TELEMATICO
Il limite del volume
d’affari che comporta l’obbligo di presentazione telematica delle
dichiarazioni, previsto per le persone fisiche tenute alla presentazione della
dichiarazione IVA, è stato abbassato da € 25.822,84 a € 10.000.
Pertanto è stata ampliata la platea dei soggetti obbligati alla presentazione
telematica della dichiarazione.
ELENCO
CLIENTI E FORNITORI
Entro
il mese di febbraio di ciascun anno (termine per la presentazione della
comunicazione annuale IVA) viene reintrodotto, a dieci anni dalla soppressione,
l’obbligo di presentazione dell’elenco dei clienti e dei fornitori,
ossia l’elenco dei soggetti IVA nei cui confronti sono state emesse e ricevute
fatture nel corso dell’anno.
Gli elenchi, che dovranno
essere presentati esclusivamente in via telematica, devono contenere per
ciascun soggetto l’importo complessivo delle operazioni effettuate
(imponibili, non imponibili ed esenti) e dell’imposta.
L’omissione della
presentazione o l’invio dell’elenco con dati incompleti o non veritieri
viene punita con la sanzione da € 258 a € 2.065 (art. 11, D.Lgs. n. 471/97).
DICHIARAZIONE
D’INTENTO
Il fornitore di
un esportatore abituale che riceve la dichiarazione d’intento deve
comunicare i relativi dati in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro
il giorno 16 del mese successivo. Il mancato o l’inesatto invio della
comunicazione è punito con la sanzione dal 100% al 200% dell’imposta non
applicata. Inoltre, il fornitore è responsabile in solido con
l’esportatore abituale dell’imposta evasa correlata alla infedeltà della
dichiarazione d’intento ricevuta.
RESPONSABILITÀ
SOLIDALE DELL’ACQUIRENTE
Viene prevista per alcune
categorie di beni, individuati con apposito DM sulla base delle analisi
effettuate sui fenomeni di frode, la responsabilità solidale
dell’acquirente per il mancato versamento dell’IVA in presenza di una cessione
effettuata a prezzi inferiori al valore normale.
È ammessa comunque la
dimostrazione che il prezzo inferiore della cessione è connesso ad eventi o
situazioni oggettivamente rilevabili o sulla base di specifiche disposizioni di
legge e che comunque non è connesso alla volontà delle parti di non versare
l’IVA.
ALTRE
NOVITA’ – OMESSO
VERSAMENTO DI RITENUTE (ART. 34, COMMA 23)
Assume rilevanza
penale l’omesso versamento delle ritenute risultanti dalle certificazioni
rilasciate ai sostituiti per un importo superiore a € 50.000 qualora
non siano versate entro i termini di presentazione del Mod. 770.