Lì, 18 ottobre 2004

 CIRCOLARE 405/04

 OGGETTO: FINANZIARIA – IL DISEGNO DELLA FINANZIARIA 2005 DDL APPROVATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI IL 29.09.2004

 Le novità più rilevanti contenute nel disegno di legge della Finanziaria 2005, approvato lo scorso 29 settembre dal Consiglio dei Ministri, riguardano una serie di disposizioni finalizzate alla lotta al sommerso nel settore immobiliare, al contrasto dell’evasione in materia di IVA.

 REDDITI IMMOBILIARI – LOTTA AL SOMMERSO – ART. 32

 AMPLIAMENTO DELLA COMUNICAZIONE DEL CODICE FISCALE

 Viene esteso l’obbligo di indicazione del codice fiscale per le seguenti comunicazioni:

 §      denuncia di inizio attività (DIA) in materia di edilizia;

§      permessi di costruire e ogni altro atto comunque denominato in materia di attività edilizia;

§      contratti di somministrazione di servizi telefonici, idrici e del gas.

 NUOVE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE LOCAZIONI IMMOBILIARI

 È prevista la fissazione di un limite del canone convenuto al di sopra del quale non scatta l’accertamento da parte dell’Ufficio ai fini dell’imposta di registro e IRPEF. Viene introdotta altresì una presunzione di esistenza del rapporto di locazione. Le disposizioni in esame non si applicano con riferimento ai contratti di locazione di immobili a uso abitativo stipulati o rinnovati ai sensi della Legge n. 431/98.

 ACCERTAMENTO AI FINI DELL’IMPOSTA DI REGISTRO

 È prevista l’esclusione della possibilità da parte dell’Ufficio di rideterminare l’imposta di registro se l’ammontare del canone di locazione risultante dal contratto è non inferiore al 10% del valore catastale dell’immobile (rendita rivalutata per i moltiplicatori di cui all’art. 52, comma 4, DPR n. 131/86).

 ACCERTAMENTO AI FINI IRPEF

 Qualora il reddito dell’immobile locato indicato in dichiarazione dei redditi sia non inferiore al maggiore dei seguenti importi:

 1.    canone di locazione risultante dal contratto ridotto del 15%;

2.    10% del valore catastale dell’immobile (rendita rivalutata per i moltiplicatori di cui all’art. 52, comma 4, DPR n. 131/86);

 all’Ufficio è preclusa l’attività di accertamento del reddito immobiliare.

 Qualora sia stata omessa la registrazione del contratto di locazione dell’immobile si presume l’esistenza del rapporto di locazione anche per i quattro periodi d’imposta precedenti a quello nel quale viene accertato il rapporto contrattuale. L’accertamento è effettuato con riferimento ad un canone di locazione presunto pari al 10% del valore catastale dell’immobile.

 DENUNCIA LOCAZIONE ALLA P.S.

 La denuncia della locazione all’autorità di pubblica sicurezza dovrà essere effettuata all’Agenzia delle Entrate in via telematica.

 CONTRASTO ALL’EVASIONE IN MATERIA DI IVA – ART. 33

 SOGGETTI OBBLIGATI ALL’INVIO TELEMATICO

 Il limite del volume d’affari che comporta l’obbligo di presentazione telematica delle dichiarazioni, previsto per le persone fisiche tenute alla presentazione della dichiarazione IVA, è stato abbassato da € 25.822,84 a € 10.000. Pertanto è stata ampliata la platea dei soggetti obbligati alla presentazione telematica della dichiarazione.

 ELENCO CLIENTI E FORNITORI

 Entro il mese di febbraio di ciascun anno (termine per la presentazione della comunicazione annuale IVA) viene reintrodotto, a dieci anni dalla soppressione, l’obbligo di presentazione dell’elenco dei clienti e dei fornitori, ossia l’elenco dei soggetti IVA nei cui confronti sono state emesse e ricevute fatture nel corso dell’anno.

Gli elenchi, che dovranno essere presentati esclusivamente in via telematica, devono contenere per ciascun soggetto l’importo complessivo delle operazioni effettuate (imponibili, non imponibili ed esenti) e dell’imposta.

L’omissione della presentazione o l’invio dell’elenco con dati incompleti o non veritieri viene punita con la sanzione da € 258 a € 2.065 (art. 11, D.Lgs. n. 471/97).

 DICHIARAZIONE D’INTENTO

 Il fornitore di un esportatore abituale che riceve la dichiarazione d’intento deve comunicare i relativi dati in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il giorno 16 del mese successivo. Il mancato o l’inesatto invio della comunicazione è punito con la sanzione dal 100% al 200% dell’imposta non applicata. Inoltre, il fornitore è responsabile in solido con l’esportatore abituale dell’imposta evasa correlata alla infedeltà della dichiarazione d’intento ricevuta.

 RESPONSABILITÀ SOLIDALE DELL’ACQUIRENTE

 Viene prevista per alcune categorie di beni, individuati con apposito DM sulla base delle analisi effettuate sui fenomeni di frode, la responsabilità solidale dell’acquirente per il mancato versamento dell’IVA in presenza di una cessione effettuata a prezzi inferiori al valore normale.

È ammessa comunque la dimostrazione che il prezzo inferiore della cessione è connesso ad eventi o situazioni oggettivamente rilevabili o sulla base di specifiche disposizioni di legge e che comunque non è connesso alla volontà delle parti di non versare l’IVA.

 ALTRE NOVITA’ –  OMESSO VERSAMENTO DI RITENUTE (ART. 34, COMMA 23)

 Assume rilevanza penale l’omesso versamento delle ritenute risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituiti per un importo superiore a € 50.000 qualora non siano versate entro i termini di presentazione del Mod. 770.

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