Lì, 18 ottobre 2004

 CIRCOLARE 404/04

 OGGETTO: TRIBUTI LOCALI – L’UTILIZZO DEI VEICOLI QUALI MEZZI PUBBLICITARI: I CASI DI ESENZIONE DALL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’

 na pratica abbastanza diffusa tra le imprese è quella di utilizzare autoveicoli riportanti messaggi pubblicitari. Relativamente a tali fattispecie il Legislatore ha introdotto una particolare forma di esenzione dall'imposta comunale sulla pubblicità in presenza di messaggi relativi ai segni distintivi dell'impresa.

I dubbi interpretativi sollevati da tale disposizione hanno tuttavia indotto il Ministero dell'economia e delle finanze a fornire ulteriori chiarimenti attraverso una recente Risoluzione al fine di contrastare i comportamenti di alcuni Concessionari dell'accertamento e della riscossione del tributo comunale non allineati con lo spirito della norma.

 L’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’

 L'imposta comunale sulla pubblicità è un'imposta di pertinenza comunale.

L'imposta colpisce in particolare la diffusione di messaggi pubblicitari tramite mezzi di comunicazione visivi o acustici in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che siano da tali luoghi percepibili.

La determinazione dell'imposta varia a seconda della tipologia e delle dimensioni del mezzo pubblicitario utilizzato, della localizzazione del messaggio e della durata dell'esposizione.

L'applicazione del tributo presuppone la presentazione da parte del soggetto passivo-utente di una apposita dichiarazione contenente le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi utilizzati.

 LA PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON VEICOLI

 L'art. 13, D.Lgs. n. 507/93, disciplina le modalità di applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità effettuata con l'impiego di veicoli.

La disposizione ha ad oggetto la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di:

 – veicoli in genere;

vetture autofilotranviarie;

battelli, barche e simili;

 di uso pubblico o privato.

 L'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede dell'impresa ed è distinta a seconda della portata massima del mezzo utilizzato.

 Lo stesso art. 13 prevede tuttavia due particolari ipotesi di esenzione dal tributo:

 §      al comma 4 per i veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, relativamente all'indicazione "del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadro";

§      al comma 4-bis per "l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni".

 In base a quanto previsto dal predetto comma 4 il tributo non è dovuto in presenza dei seguenti tre requisiti:

 1. l'oggetto della pubblicità deve essere il marchio, la ragione sociale e l'indirizzo dell'impresa;

2. l'iscrizione pubblicitaria non deve essere apposta per più di 2 volte;

3. ogni iscrizione non può eccedere il limite di superficie di 1/2 mq

 Come precisato nella CM 18.4.2002, n. 2/DPF, non esiste alcun contrasto tra il dettato del comma 4 e quello del comma 4-bis. Esiste invece un rapporto di complementarietà, in quanto il comma 4-bis ha la funzione di disciplinare in modo specifico l'esenzione dall'imposta per le indicazioni ivi previste, nel caso in cui queste ultime siano riferibili all'impresa che effettua l'attività di trasporto, rendendo inoltre non operante il limite di superficie di mezzo metro quadro richiesto invece dal comma 4.

 Dal tenore letterale di quanto previsto dal comma 4-bis si deve desumere che l'esenzione trova applicazione a favore di tutte le imprese che utilizzano un veicolo, indipendentemente dal fatto che il trasporto sia per conto terzi o per conto proprio. Sul punto la citata Circolare n. 2/DPF così si esprime:

 "le fattispecie di esenzione rientranti nel comma 4-bis possono essere schematicamente identificate nella:

§      indicazione della propria ditta e del proprio indirizzo, relativamente alle imprese di autotrasporto che effettuano trasporti per conto terzi utilizzando veicoli di loro proprietà;

§      indicazione della propria ditta e del proprio indirizzo, relativamente alle imprese che effettuano trasporti per conto proprio utilizzando veicoli di loro proprietà, trattandosi in questo caso, di imprese di produzione di beni e servizi, che tuttavia effettuano, come attività meramente strumentale, il trasporto dei beni prodotti".

 In merito al limite dimensionale contenuto nel comma 4 la Circolare n. 2/DPF ne motiva l'applicazione al fatto che nei casi ricompresi nel comma 4 "l'indicazione dei segni distintivi dell'impresa si accompagna o addirittura si sovrappone a veri e propri messaggi pubblicitari riferibili alle imprese produttrici di beni trasportati".

 Identificazione del marchio

 Tra gli elementi identificativi della "ditta", esenti dall'imposta sulla pubblicità, rientra, oltre alla ragione sociale (sia come sigla che per esteso), anche il marchio, a patto che lo stesso identifichi non solo il prodotto o servizio commercializzato, ma anche l'impresa, ossia come precisato dal Ministero nella citata Circolare n. 2/DPF a condizione che lo stesso costituisca anche il segno distintivo dell'impresa.

 Definizione di indirizzo

 Relativamente al concetto di "indirizzo" lo stesso può ricomprendere, oltre alla strada e alla località ove è ubicata l'impresa, anche nuovi tipi di recapito, quali il sito web, l'indirizzo di posta elettronica, il numero di telefono, fax e simili.

Si tratta infatti di indicazioni utili per l'esatta individuazione dell'impresa e prive di contenuto pubblicitario.

 Soci di cooperative

 Nella particolare ipotesi in cui il veicolo riportante il messaggio pubblicitario sia di proprietà del socio di una cooperativa o del membro di un consorzio di autotrasporto, l'esenzione si applica relativamente all'indicazione della ditta e dell'indirizzo della cooperativa o del consorzio di autotrasporto apposta sul veicolo, anche se quest'ultimo è di proprietà individuale.

 Padroncini e imprese committenti

 Nel caso in cui il trasporto sia eseguito dai c.d. "padroncini", vale a dire piccoli trasportatori che utilizzano mezzi di loro proprietà, la ditta e l'indirizzo che possono beneficiare dell'esenzione sono quelle relative al padroncino stesso, in quanto si rientra nell'ipotesi di trasporto per conto terzi. Qualora invece il trasporto sia eseguito con l'impiego di rimorchi, container e simili di proprietà delle imprese committenti, la ditta e l'indirizzo apposte su tali rimorchi, container e simili, che possono beneficiare dell'esenzione sono quelle relative alla stessa impresa committente, in quanto, essendo tali veicoli di proprietà delle imprese committenti, l'ipotesi è sostanzialmente riconducibile ad un trasporto per conto proprio ad opera delle imprese committenti.

 LE ULTIME PRECISAZIONI MINISTERIALI

 Con particolare riferimento alla seconda ipotesi di esenzione sopra indicata, quella prevista dal comma 4-bis dell'art. 13, il Ministero dell'economia e delle finanze, con Risoluzione 26.5.2004, n. 2/DPF, ha fornito ulteriori precisazioni come di seguito evidenziato.

 DESTINATARI DELL’AGEVOLAZIONE

La Risoluzione n. 2/DPF chiarisce che l'agevolazione deve essere riconosciuta sia alle imprese che effettuano trasporti per conto terzi, inizialmente non comprese nella formulazione originaria dell'art. 13, D.Lgs. n. 507/1993, "sia alle imprese di produzione di beni e servizi che effettuano, come attività meramente strumentale, il trasporto della merce prodotta".

 Viene quindi chiarito che l'intenzione del Legislatore non era quella di limitare l'agevolazione fiscale alle sole imprese di autotrasporto per conto terzi, ma di specificare in modo più chiaro la spettanza del beneficio ad entrambe le tipologie di imprese, di autotrasporto e non.

Naturalmente l'esenzione dal tributo spetta limitatamente all'indicazione della ditta e dell'indirizzo dell'impresa.

TITOLARITA’ GIURIDICA DEI VEICOLI

Altra precisazione di rilievo contenuta nella Risoluzione n. 2/DPF è quella relativa alla titolarità giuridica dei veicoli.

A tale riguardo viene osservato che il comma 4-bis dell'art. 13 fa riferimento ai veicoli "utilizzati" per il trasporto, senza ulteriori specificazioni riguardo al titolo giuridico sottostante.

L'esenzione dall'imposta comunale sulla pubblicità deve pertanto essere riconosciuta, oltre ai veicoli di proprietà dell'impresa che effettua il trasporto, anche ai veicoli detenuti in base ad altro titolo idoneo, ad esempio per effetto di un contratto di leasing o noleggio.

Tale lettura della norma sembra trovare conferma nel comma 3 dello stesso art. 13, dove si fa riferimento, oltre che ai veicoli di proprietà dell'impresa, anche a quelli comunque "adibiti ai trasporti per suo conto".

CANONE PER L’INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI

L'ultima precisazione fornita dalla Risoluzione in esame è quella relativa alla non applicazione dell'esenzione nell'ipotesi in cui il Comune abbia sostituito l'imposta comunale sulla pubblicità con il canone per l'autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari, disciplinato dall'art. 62, D.Lgs. n. 446/97.

Viene peraltro precisato che l'assoggettamento al canone riguarda unicamente le iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente e che per l'individuazione dei mezzi pubblicitari è necessario fare riferimento al codice della strada (D.Lgs. n. 285/92) e al relativo regolamento di esecuzione e attuazione (DPR n. 495/92).

In particolare l'art. 47, DPR n. 495/92, non includendo tra i mezzi pubblicitari che hanno un impatto sull'arredo urbano o sull'ambiente i veicoli, gli stessi non sono assoggettati al pagamento del canone.

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