Lì,
18 ottobre 2004
CIRCOLARE 404/04
OGGETTO:
TRIBUTI LOCALI – L’UTILIZZO DEI VEICOLI QUALI MEZZI PUBBLICITARI: I CASI DI
ESENZIONE DALL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’
na pratica abbastanza diffusa tra le imprese è
quella di utilizzare autoveicoli riportanti messaggi pubblicitari. Relativamente
a tali fattispecie il Legislatore ha introdotto una particolare forma di
esenzione dall'imposta comunale sulla pubblicità in presenza di messaggi
relativi ai segni distintivi dell'impresa.
I dubbi interpretativi sollevati da tale
disposizione hanno tuttavia indotto il Ministero dell'economia e delle finanze a
fornire ulteriori chiarimenti attraverso una recente Risoluzione al fine di
contrastare i comportamenti di alcuni Concessionari dell'accertamento e della
riscossione del tributo comunale non allineati con lo spirito della norma.
L’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’
L'imposta
comunale sulla pubblicità è un'imposta di pertinenza comunale.
L'imposta
colpisce in particolare la diffusione di messaggi pubblicitari tramite mezzi di
comunicazione visivi o acustici in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che
siano da tali luoghi percepibili.
La
determinazione dell'imposta varia a seconda della tipologia e delle dimensioni
del mezzo pubblicitario utilizzato, della localizzazione del messaggio e della
durata dell'esposizione.
L'applicazione
del tributo presuppone la presentazione da parte del soggetto passivo-utente di
una apposita dichiarazione contenente le caratteristiche, la durata della
pubblicità e l'ubicazione dei mezzi utilizzati.
LA
PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON VEICOLI
L'art.
13, D.Lgs. n. 507/93, disciplina le modalità di applicazione dell'imposta
comunale sulla pubblicità effettuata con l'impiego di veicoli.
La
disposizione ha ad oggetto la pubblicità visiva effettuata per conto
proprio o altrui all'interno e all'esterno di:
–
veicoli in genere;
– vetture
autofilotranviarie;
– battelli,
barche e simili;
di uso
pubblico o privato.
L'imposta
è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza
anagrafica o la sede dell'impresa ed è distinta a seconda della portata massima
del mezzo utilizzato.
Lo
stesso art. 13 prevede tuttavia due particolari ipotesi di esenzione dal
tributo:
§
al comma 4 per i
veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto,
relativamente all'indicazione "del marchio, della ragione sociale e
dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e
ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadro";
§
al comma 4-bis
per "l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta
e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per
conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali
indicazioni".
In
base a quanto previsto dal predetto comma 4 il tributo non è dovuto in
presenza dei seguenti tre requisiti:
1.
l'oggetto della pubblicità deve essere il marchio, la ragione sociale e
l'indirizzo dell'impresa;
2.
l'iscrizione pubblicitaria non deve essere apposta per più di 2 volte;
3. ogni
iscrizione non può eccedere il limite di superficie di 1/2 mq
Come
precisato nella CM 18.4.2002, n. 2/DPF, non esiste alcun contrasto tra il
dettato del comma 4 e quello del comma 4-bis. Esiste invece un rapporto di
complementarietà, in quanto il comma 4-bis ha la funzione di disciplinare
in modo specifico l'esenzione dall'imposta per le indicazioni ivi previste, nel
caso in cui queste ultime siano riferibili all'impresa che effettua l'attività
di trasporto, rendendo inoltre non operante il limite di superficie di
mezzo metro quadro richiesto invece dal comma 4.
Dal
tenore letterale di quanto previsto dal comma 4-bis si deve desumere che
l'esenzione trova applicazione a favore di tutte le imprese che utilizzano un
veicolo, indipendentemente dal fatto che il trasporto sia per conto terzi o
per conto proprio. Sul punto la citata Circolare n. 2/DPF così si esprime:
"le
fattispecie di esenzione rientranti nel comma 4-bis possono essere
schematicamente identificate nella:
§
indicazione
della propria ditta e del proprio indirizzo, relativamente alle imprese di
autotrasporto che effettuano trasporti per conto terzi utilizzando veicoli di
loro proprietà;
§
indicazione
della propria ditta e del proprio indirizzo, relativamente alle imprese che
effettuano trasporti per conto proprio utilizzando veicoli di loro proprietà,
trattandosi in questo caso, di imprese di produzione di beni e servizi, che
tuttavia effettuano, come attività meramente strumentale, il trasporto dei beni
prodotti".
In
merito al limite dimensionale contenuto nel comma 4 la Circolare n. 2/DPF ne
motiva l'applicazione al fatto che nei casi ricompresi nel comma 4 "l'indicazione
dei segni distintivi dell'impresa si accompagna o addirittura si sovrappone a veri
e propri messaggi pubblicitari riferibili alle imprese produttrici di beni
trasportati".
Identificazione del marchio
Tra
gli elementi identificativi della "ditta", esenti dall'imposta sulla
pubblicità, rientra, oltre alla ragione sociale (sia come sigla che per
esteso), anche il marchio, a patto che lo stesso identifichi non solo il
prodotto o servizio commercializzato, ma anche l'impresa, ossia come precisato
dal Ministero nella citata Circolare n. 2/DPF a condizione che lo stesso
costituisca anche il segno distintivo dell'impresa.
Definizione di indirizzo
Relativamente
al concetto di "indirizzo" lo stesso può ricomprendere, oltre alla
strada e alla località ove è ubicata l'impresa, anche nuovi tipi di recapito,
quali il sito web, l'indirizzo di posta elettronica, il numero di telefono, fax
e simili.
Si tratta
infatti di indicazioni utili per l'esatta individuazione dell'impresa e prive di
contenuto pubblicitario.
Soci di cooperative
Nella
particolare ipotesi in cui il veicolo riportante il messaggio pubblicitario sia
di proprietà del socio di una cooperativa o del membro di un consorzio di
autotrasporto, l'esenzione si applica relativamente all'indicazione della ditta
e dell'indirizzo della cooperativa o del consorzio di autotrasporto apposta sul
veicolo, anche se quest'ultimo è di proprietà individuale.
Padroncini e imprese committenti
Nel
caso in cui il trasporto sia eseguito dai c.d. "padroncini", vale a
dire piccoli trasportatori che utilizzano mezzi di loro proprietà, la ditta e
l'indirizzo che possono beneficiare dell'esenzione sono quelle relative al
padroncino stesso, in quanto si rientra nell'ipotesi di trasporto per conto
terzi. Qualora invece il trasporto sia eseguito con l'impiego di rimorchi,
container e simili di proprietà delle imprese committenti, la ditta e
l'indirizzo apposte su tali rimorchi, container e simili, che possono
beneficiare dell'esenzione sono quelle relative alla stessa impresa committente,
in quanto, essendo tali veicoli di proprietà delle imprese committenti,
l'ipotesi è sostanzialmente riconducibile ad un trasporto per conto proprio ad
opera delle imprese committenti.
LE
ULTIME PRECISAZIONI MINISTERIALI
Con
particolare riferimento alla seconda ipotesi di esenzione sopra indicata, quella
prevista dal comma 4-bis dell'art. 13, il Ministero dell'economia e delle
finanze, con Risoluzione 26.5.2004, n. 2/DPF, ha fornito ulteriori precisazioni
come di seguito evidenziato.
DESTINATARI
DELL’AGEVOLAZIONE
La
Risoluzione n. 2/DPF chiarisce che l'agevolazione deve essere riconosciuta sia
alle imprese che effettuano trasporti per conto terzi, inizialmente non comprese
nella formulazione originaria dell'art. 13, D.Lgs. n. 507/1993, "sia
alle imprese di produzione di beni e servizi che effettuano, come attività
meramente strumentale, il trasporto della merce prodotta".
Viene
quindi chiarito che l'intenzione del Legislatore non era quella di limitare
l'agevolazione fiscale alle sole imprese di autotrasporto per conto terzi, ma di
specificare in modo più chiaro la spettanza del beneficio ad entrambe le
tipologie di imprese, di autotrasporto e non.
Naturalmente
l'esenzione dal tributo spetta limitatamente all'indicazione della ditta e
dell'indirizzo dell'impresa.
TITOLARITA’
GIURIDICA DEI VEICOLI
Altra
precisazione di rilievo contenuta nella Risoluzione n. 2/DPF è quella relativa
alla titolarità giuridica dei veicoli.
A tale
riguardo viene osservato che il comma 4-bis dell'art. 13 fa riferimento ai
veicoli "utilizzati" per il trasporto, senza ulteriori
specificazioni riguardo al titolo giuridico sottostante.
L'esenzione
dall'imposta comunale sulla pubblicità deve pertanto essere riconosciuta, oltre
ai veicoli di proprietà dell'impresa che effettua il trasporto, anche ai
veicoli detenuti in base ad altro titolo idoneo, ad esempio per effetto
di un contratto di leasing o noleggio.
Tale
lettura della norma sembra trovare conferma nel comma 3 dello stesso art. 13,
dove si fa riferimento, oltre che ai veicoli di proprietà dell'impresa, anche a
quelli comunque "adibiti ai trasporti per suo conto".
CANONE
PER L’INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI
L'ultima
precisazione fornita dalla Risoluzione in esame è quella relativa alla non
applicazione dell'esenzione nell'ipotesi in cui il Comune abbia sostituito
l'imposta comunale sulla pubblicità con il canone per l'autorizzazione
all'installazione di mezzi pubblicitari, disciplinato dall'art. 62, D.Lgs.
n. 446/97.
Viene
peraltro precisato che l'assoggettamento al canone riguarda unicamente le
iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente e che
per l'individuazione dei mezzi pubblicitari è necessario fare riferimento al
codice della strada (D.Lgs. n. 285/92) e al relativo regolamento di esecuzione e
attuazione (DPR n. 495/92).
In
particolare l'art. 47, DPR n. 495/92, non includendo tra i mezzi
pubblicitari che hanno un impatto sull'arredo urbano o sull'ambiente i veicoli,
gli stessi non sono assoggettati al pagamento del canone.