Lì, 18 ottobre 2004

CIRCOLARE 403/04

OGGETTO: LA NUOVA FIGURA DELL’IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE E LE ALTRE NOVITA’ PER IL SETTORE AGRICOLO LEGGE N. 38/2003 – DD. Lgs. N. 99/2004 E N. 102/2004

A decorrere dal 7.5.2004 sono entrate in vigore importanti novità per il settore dell'agricoltura. Le più rilevanti riguardano la nuova figura dell'imprenditore agricolo professionale (IAP), destinata a sostituire quella dell'imprenditore agricolo a titolo principale (IATP), l'estensione della qualifica di imprenditore agricolo professionale alle società ed il nuovo istituto giuridico del compendio unico. Le novità introdotte hanno rilevanti effetti sul piano delle agevolazioni fiscali, con particolare riferimento all'imposta di registro, ipotecaria e catastale, nonché sulla normativa previdenziale. Si rammenta infine l’introduzione di interventi in materia assicurativa, al fine di far fronte alle situazioni di crisi determinate da eventi calamitosi o straordinari, nonché per favorire la capitalizzazione delle imprese operanti nel settore agricolo.

Il D.Lgs. n. 99/2004, emanato sulla base della Legge Delega n. 38/2003, definisce all’art. 1 la nuova figura dell'imprenditore agricolo professionale (IAP). Tale figura sostituisce, a decorrere dal 7.5.2004, quella di imprenditore agricolo a titolo principale (IATP).

Il comma 4 del citato art. 1 dispone a tal fine che "qualunque riferimento della legislazione vigente all'imprenditore agricolo a titolo principale si intende riferito alla definizione di cui al presente articolo".

IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE: DEFINIZIONE

IMPRENDITORI INDIVIDUALI

La nuova figura dell'imprenditore agricolo professionale (IAP) interessa innanzitutto gli imprenditori individuali. In particolare, per essere considerati imprenditori agricoli professionali è necessaria la sussistenza dei seguenti requisiti:

1.    possedere le conoscenze e competenze professionali in campo agrario così come fissate dall’art. 5, Regolamento CE n. 1257/99;

2.    dedicare all'attività agricola, così come definita dall'art. 2135 C.c., almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo;

NB Per la verifica di tale requisito va considerata anche l’attività prestata in qualità di socio.

3.   ricavare dall'attività agricola almeno il 50% del proprio reddito globale di lavoro, senza considerare le pensioni e i compensi da cariche pubbliche o in società/associazioni/enti operanti nel settore agricolo.

Come si può notare, rispetto alla precedente definizione di imprenditore agricolo a titolo principale (IATP), di cui alla Legge n. 153/75, sono state ridotte le soglie relative al tempo di lavoro e al reddito ricavato, che passano da 2/3 al 50%.

Per i soggetti che operano nelle zone svantaggiate di cui all'art. 17, Regolamento CE n. 1257/99, le predette percentuali sono ridotte al 25%.

In conseguenza della nuova definizione, si verifica quindi un ampliamento dell'insieme dei soggetti che possono essere considerati imprenditori agricoli. Se i soggetti in esame risultano iscritti nella gestione previdenziale ed assistenziale possono accedere alle agevolazioni fiscali in materia di imposte indirette e creditizie previste a favore dei coltivatori diretti.

Così, ad esempio, si potrà beneficiare dell'imposta di registro ed ipotecaria in misura fissa e dell’imposta catastale dell'1% per l'acquisto di terreni agricoli per la formazione o l’arrotondamento della piccola proprietà contadina di cui alla Legge n. 604/54.

L’accertamento dei requisiti richiesti è di competenza delle singole Regioni. Il possesso della qualifica di IAP ha valenza anche previdenziale; all'INPS è comunque riservato il potere di effettuare ulteriori verifiche in sede di iscrizione, variazione e cancellazione dall’obbligo assicurativo. In merito agli aspetti previdenziali si può fare riferimento alle Circolari INPS 24.5.2004, n. 85, 18.6.2004, n. 96 e 1.7.2004, n. 100.

SOCIETA’

Il D.Lgs. n. 99/2004 introduce all’art. 2 la possibilità anche per le società, sia di persone che di capitali, di essere considerate quali imprenditori agricoli professionali.

La novità non va individuata nel fatto di poter costituire società agricole, previsione già contenuta nell’ambito dell’art. 12, Legge n. 153/75, bensì nel disposto del comma 4 che permette anche agli enti societari di accedere alle agevolazioni fiscali previste dalla vigente normativa a favore dei coltivatori diretti, in materia di imposizione indiretta e creditizia.

Così, ad esempio, anche una società agricola potrà beneficiare dell’agevolazione sopra citata per l'acquisto di terreni agricoli per la formazione o l’arrotondamento della piccola proprietà contadina di cui alla Legge n. 604/54.

I requisiti richiesti per qualificarsi IAP sono i seguenti:

1.    la ragione o denominazione sociale deve contenere l'indicazione di "società agricola";

2.    l'oggetto sociale deve essere costituito dall'esercizio esclusivo di attività agricola, così come definita dall'art. 2135 C.c.;

3.    la compagine sociale deve essere costituita da un determinato numero di soggetti in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale, così come desumibile dalla seguente tabella:

Tipo di società

Requisiti

Società di persone

Almeno un socio deve essere imprenditore agricolo professionale (nelle società in accomandita semplice almeno un accomandatario)

Società di capitali

Almeno un amministratore deve essere imprenditore agricolo professionale

Società cooperative

Almeno 1/5 dei soci deve essere costituito da imprenditori agricoli professionali

N.B. Non è previsto alcun beneficio in materia di imposte dirette e pertanto le società di persone (snc e sas) e di capitali agricole continuano a determinare il proprio reddito sulla base del conto economico, così come disposto dagli artt. 55 e 73, nuovo TUIR.

Relativamente alle società già esistenti alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni (7.5.2004), sarà necessario adeguare la propria ragione/denominazione sociale, ed eventualmente lo statuto, al fine di ottenere i benefici fiscali collegati alla nuova figura dell'imprenditore agricolo professionale. Per le società semplici è sufficiente effettuare una variazione dati all’Agenzia delle Entrate e alla CCIAA.

Tale modifica è esente dal pagamento dei tributi e diritti legati alle modificazioni degli atti catastali e nei pubblici registri immobiliari, fermo restando l'obbligo di registrazione delle modifiche dell'atto presso l'Agenzia delle Entrate con il versamento dell’imposta di registro in misura fissa.

N.B. Non è previsto un termine perentorio entro il quale effettuare l’adeguamento in quanto lo stesso è solo condizione per beneficiare delle agevolazioni fiscali.

Si evidenzia infine il riconoscimento alle società agricole di persone, composte per almeno la metà da soci coltivatori diretti, del diritto di prelazione e di riscatto di cui agli artt. 8, Legge n. 590/65 e 7, Legge n. 817/71, ossia del diritto di prelazione alla società affittuaria di un fondo in caso di cessione dello stesso e del diritto di prelazione in caso di cessione dei fondi confinanti.

AGEVOLAZIONI FISCALI

Il possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale è fondamentale per accedere alle agevolazioni fiscali introdotte dal D.Lgs. n. 99/2004 e in particolare a quelle relative:

§      · al compendio unico;

§      · alla locazione dei fabbricati rurali ristrutturati;

§      · alla ricomposizione fondiaria e ai contratti di affitto;

§      · alla costituzione di cooperative tra agricoltori.

COMPENDIO UNICO

L'art. 7 del Decreto in esame contiene la definizione di compendio unico, inteso come: "l'estensione di terreno necessaria al raggiungimento del livello minimo di redditività determinato dai piani regionali di sviluppo rurale per l'erogazione del sostegno agli investimenti previsti dai Regolamenti (CE) nn. 1257 e 1260/1999, e successive modificazioni".

Il compendio unico deve essere pertanto costituito da un'estensione di terreno non eccessivamente piccola, in quanto deve garantire un livello di redditività minimo.

La norma non fa invece alcun riferimento alla superficie massima che il terreno può assumere, per la quale si potrà fare riferimento alle leggi regionali o ai piani di sviluppo rurale. Il compendio unico potrà essere formato anche da terreni non confinanti a condizione che tra questi possa essere ravvisato un nesso funzionale con l’esercizio dell’attività agricola.

Si ricorda che l'istituto del compendio unico è già presente nel nostro ordinamento tributario per le zone di montagna, così come disposto dall’art. 52, Legge n. 448/2001 (Circolare dell'Agenzia delle Entrate 31.1.2002, n. 13/E).

Agevolazione fiscale

Nell'ipotesi di acquisto di terreni che rappresentano un "compendio unico" (comprese le relative pertinenze e i fabbricati rurali) non sono dovute imposte (di registro, ipotecarie e catastali), neppure in misura fissa, alle seguenti condizioni:

1.    l’acquirente deve essere un coltivatore diretto ovvero un imprenditore agricolo professionale, anche in forma di società;

2.    il terreno non può essere frazionato e deve essere coltivato per un periodo minimo di 10 anni.

Il compendio unico, comprensivo delle eventuali pertinenze e fabbricati, va pertanto considerato come un'unità indivisibile per un periodo pari ad almeno di 10 anni, dal momento che durante tale periodo non può essere frazionato, né per atto tra vivi, né per causa di morte.

In caso di mancato rispetto del vincolo l'Ufficio procederà al recupero delle imposte non pagate con la sanzione del 50% e gli interessi nella misura legale.

L'impegno dell'acquirente di costituire detto compendio unico e garantire la coltivazione dello stesso per un periodo di almeno 10 anni dall'acquisto deve risultare da apposita dichiarazione resa nell'atto di acquisto. Il comma 4 del suddetto art. 7 dispone che il vincolo di indivisibilità deve essere espressamente menzionato, a cura dei notai roganti, negli atti di costituzione del compendio e trascritto nei Pubblici Registri immobiliari.

La norma stabilisce la nullità degli atti tra vivi e delle disposizioni testamentarie che abbiano quale effetto il frazionamento del compendio unico, nonché una particolare disciplina nell'ipotesi di successione durante il decennio del vincolo.

N.B. E’ infine prevista la riduzione ad 1/6 dell’onorario notarile dovuto per la stipula dell’atto.

Le predette agevolazioni sono applicabili anche ai trasferimenti di immobili agricoli e relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituiti in “maso chiuso” ai sensi della Legge della provincia autonoma di Bolzano n. 17/2001 ad acquirenti che si impegnano a condurre direttamente il maso per 10 anni.

LOCAZIONE DI FABBRICATI RURALI RISTRUTTURATI

L'art. 12 del Decreto in esame prevede una particolare agevolazione per i fabbricati rurali ristrutturati e successivamente concessi in locazione.

I redditi derivanti dalla locazione di fabbricati rurali ristrutturati, per il periodo relativo al primo contratto di locazione e comunque per non più di nove anni, si considerano infatti implicitamente compresi nel reddito dominicale ed agrario del terreno su cui insistono.

Le condizioni necessarie per fruire di tale beneficio sono le seguenti:

Locazione del fabbricato

In una zona rurale (zona agricola di tipo “E” del piano regolatore)

Durata del contratto di locazione

Minimo 5 anni

Locatari

Anche soggetti diversi da quelli addetti alla coltivazione del fondo

Proprietà del fabbricato

Dell’imprenditore agricolo (non possono pertanto godere dell’agevolazione i privati, le società o gli enti che non siano anche conduttori del fondo)

Situazione al 07.05.2004

Alla data del 7.5.2004 la costruzione in esame non doveva essere utilizzabile come abitazione (deve pertanto trattarsi di un fabbricato strumentale all’attività agricola o anche di un qualsiasi altro fabbricato inidoneo all’uso abitativo). Non possono beneficiare dell’agevolazione le abitazioni situate in campagna che, alla data del 7.5.2004, risultavano semplicemente inutilizzate.

Ristrutturazione

Il fabbricato deve essere oggetto di ristrutturazione edilizia, ai sensi della Legge n. 457/78

Disciplina urbanistica

La ristrutturazione del fabbricato deve avvenire nel rispetto della vigente disciplina urbanistica (l’agevolazione non può pertanto essere applicata se le leggi regionali o i regolamenti comunali vietano la destinazione abitativa in zona agricola di case utilizzate da soggetti non addetti alla coltivazione del fondo)

Abitabilità

Al termine della ristrutturazione il fabbricato deve risultare abitabile ai sensi della vigente normativa e quindi iscritto in catasto con attribuzione di rendita

N.B. La norma agevolativa non specifica il trattamento ai fini ICI dei fabbricati rurali ristrutturati.

RICOMPOSIZIONE FONDIARIA E CONTRATTI DI AFFITTO

Nell’ambito delle agevolazioni finalizzate alla ricomposizione fondiaria si evidenzia:

§      l’art. 9 in base al quale sono ridotte alla metà le imposte dovute per gli atti tra vivi finalizzati all’accorpamento di fondi rustici, attraverso la permuta di particelle o la rettificazione dei confini;

§      l’art. 10 che prevede il versamento dell’imposta in misura fissa per la registrazione dei contratti di affitto di particelle finitime della durata di almeno 5 anni.

COSTITUZIONE DI COOPERATIVE TRA AGRICOLTORI

L'art. 11 del Decreto in esame prevede la riduzione di 2/3 delle imposte dovute relativamente alla stipula di contratti di società cooperativa tra imprenditori agricoli che conferiscono in godimento alla società i terreni di cui sono proprietari o affittuari, al fine di costituire un'unica azienda agricola a gestione comune.

Le predette imposte sono invece dovute in misura fissa qualora 1/5 dei soci della cooperativa sia costituito da giovani imprenditori agricoli che si impegnano ad esercitare la gestione comune per almeno 9 anni.

N.B. Si considera giovane imprenditore agricolo l’imprenditore avente un’età non superiore a 40 anni.

ALTRE AGEVOLAZIONI

In aggiunta al Decreto in esame il legislatore ha emanato anche il D.Lgs. n. 102/2004 contenente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole. In particolare si segnalano:

1.    l’art. 2 che introduce un contributo statale alle imprese agricole per la stipula di una polizza assicurativa contro le calamità naturali che prevede un risarcimento qualora il danno raggiunga il 20% della produzione nelle aree svantaggiate ed il 30% nelle altre aree;

2.    l’art. 5 che stabilisce alcune agevolazioni per le imprese e cooperative agricole che hanno subito danni in misura non inferiore al 20% (aree svantaggiate) o 30% (altre aree) della produzione lorda vendibile. Le agevolazioni si sostanziano tra l’altro:

§      nella concessione di contributi in conto capitale fino all’80% del danno sulla base della produzione lorda vendibile del triennio precedente;

§      nell’esonero parziale (massimo 50%) dal pagamento dei contributi previdenziali propri e per quelli dei dipendenti in scadenza nei 12 mesi successivi a quello in cui si è verificato l’evento.

Le suddette agevolazioni sono state oggetto di alcuni chiarimenti da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali nella Circolare 15.7.2004, n. 102204.

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