Lì,
18 ottobre 2004
CIRCOLARE 403/04
OGGETTO:
LA NUOVA FIGURA DELL’IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE E LE ALTRE NOVITA’
PER IL SETTORE AGRICOLO LEGGE N. 38/2003 – DD. Lgs. N. 99/2004 E N. 102/2004
A decorrere dal 7.5.2004 sono entrate in vigore
importanti novità per il settore dell'agricoltura. Le più rilevanti riguardano
la nuova figura dell'imprenditore agricolo professionale (IAP), destinata a
sostituire quella dell'imprenditore agricolo a titolo principale (IATP),
l'estensione della qualifica di imprenditore agricolo professionale alle società
ed il nuovo istituto giuridico del compendio unico. Le novità introdotte hanno
rilevanti effetti sul piano delle agevolazioni fiscali, con particolare
riferimento all'imposta di registro, ipotecaria e catastale, nonché sulla
normativa previdenziale. Si rammenta infine l’introduzione di interventi in
materia assicurativa, al fine di far fronte alle situazioni di crisi determinate
da eventi calamitosi o straordinari, nonché per favorire la capitalizzazione
delle imprese operanti nel settore agricolo.
Il D.Lgs.
n. 99/2004, emanato sulla base della Legge Delega n. 38/2003, definisce
all’art. 1 la nuova figura dell'imprenditore agricolo professionale (IAP).
Tale figura sostituisce, a decorrere dal 7.5.2004, quella di imprenditore
agricolo a titolo principale (IATP).
Il comma
4 del citato art. 1 dispone a tal fine che "qualunque riferimento della
legislazione vigente all'imprenditore agricolo a titolo principale si intende
riferito alla definizione di cui al presente articolo".
IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE: DEFINIZIONE
IMPRENDITORI
INDIVIDUALI
La nuova
figura dell'imprenditore agricolo professionale (IAP) interessa
innanzitutto gli imprenditori individuali. In particolare, per essere
considerati imprenditori agricoli professionali è necessaria la sussistenza dei
seguenti requisiti:
1.
possedere le
conoscenze e competenze professionali in campo agrario così come fissate dall’art. 5,
Regolamento CE n. 1257/99;
2.
dedicare
all'attività agricola,
così come definita dall'art. 2135 C.c., almeno il 50% del proprio tempo
di lavoro complessivo;
NB
Per la verifica di tale requisito va considerata anche l’attività
prestata in qualità di socio.
3.
ricavare
dall'attività agricola almeno il 50% del
proprio reddito globale di lavoro, senza considerare le pensioni e i compensi da
cariche pubbliche o in società/associazioni/enti operanti nel settore agricolo.
Come si
può notare, rispetto alla precedente definizione di imprenditore agricolo a
titolo principale (IATP), di cui alla Legge n. 153/75, sono state ridotte le
soglie relative al tempo di lavoro e al reddito ricavato, che passano da 2/3 al
50%.
Per i
soggetti che operano nelle zone svantaggiate di cui all'art. 17,
Regolamento CE n. 1257/99, le predette percentuali sono ridotte al 25%.
In
conseguenza della nuova definizione, si verifica quindi un ampliamento
dell'insieme dei soggetti che possono essere considerati imprenditori agricoli.
Se i soggetti in esame risultano iscritti nella gestione previdenziale ed
assistenziale possono accedere alle agevolazioni fiscali in materia di
imposte indirette e creditizie previste a favore dei coltivatori diretti.
Così, ad
esempio, si potrà beneficiare dell'imposta di registro ed ipotecaria in misura
fissa e dell’imposta catastale dell'1% per l'acquisto di terreni agricoli per
la formazione o l’arrotondamento della piccola proprietà contadina di cui
alla Legge n. 604/54.
L’accertamento
dei requisiti richiesti è di competenza delle singole Regioni. Il
possesso della qualifica di IAP ha valenza anche previdenziale; all'INPS è
comunque riservato il potere di effettuare ulteriori verifiche in sede di
iscrizione, variazione e cancellazione dall’obbligo assicurativo. In merito
agli aspetti previdenziali si può fare riferimento alle Circolari INPS
24.5.2004, n. 85, 18.6.2004, n. 96 e 1.7.2004, n. 100.
SOCIETA’
Il D.Lgs.
n. 99/2004 introduce all’art. 2 la possibilità anche per le società, sia
di persone che di capitali, di essere considerate quali imprenditori
agricoli professionali.
La novità
non va individuata nel fatto di poter costituire società agricole, previsione
già contenuta nell’ambito dell’art. 12, Legge n. 153/75, bensì nel
disposto del comma 4 che permette anche agli enti societari di accedere alle
agevolazioni fiscali previste dalla vigente normativa a favore dei coltivatori
diretti, in materia di imposizione indiretta e creditizia.
Così, ad
esempio, anche una società agricola potrà beneficiare dell’agevolazione
sopra citata per l'acquisto di terreni agricoli per la formazione o
l’arrotondamento della piccola proprietà contadina di cui alla Legge n.
604/54.
I
requisiti richiesti per qualificarsi IAP sono i seguenti:
1.
la ragione o
denominazione sociale deve contenere l'indicazione di "società
agricola";
2.
l'oggetto
sociale deve essere
costituito dall'esercizio esclusivo di attività agricola, così come definita
dall'art. 2135 C.c.;
3.
la compagine
sociale deve essere costituita da un determinato numero di soggetti in
possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale, così come
desumibile dalla seguente tabella:
|
Tipo
di società |
Requisiti |
|
Società
di persone |
Almeno un
socio deve essere imprenditore agricolo professionale (nelle società
in accomandita semplice almeno un
accomandatario) |
|
Società
di capitali |
Almeno un
amministratore deve essere imprenditore agricolo professionale |
|
Società
cooperative |
Almeno 1/5
dei soci deve essere costituito da imprenditori agricoli professionali |
N.B.
Non è previsto alcun beneficio in materia di imposte dirette e
pertanto le società di persone (snc e sas) e di capitali agricole continuano a
determinare il proprio reddito sulla base del conto economico, così come
disposto dagli artt. 55 e 73, nuovo TUIR.
Relativamente alle società già esistenti alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni (7.5.2004), sarà necessario adeguare la propria ragione/denominazione sociale, ed eventualmente lo statuto, al fine di ottenere i benefici fiscali collegati alla nuova figura dell'imprenditore agricolo professionale. Per le società semplici è sufficiente effettuare una variazione dati all’Agenzia delle Entrate e alla CCIAA.
Tale
modifica è esente dal pagamento dei tributi e diritti legati alle
modificazioni degli atti catastali e nei pubblici registri immobiliari, fermo
restando l'obbligo di registrazione delle modifiche dell'atto presso l'Agenzia
delle Entrate con il versamento dell’imposta di registro in misura fissa.
N.B.
Non è previsto un termine perentorio entro il quale effettuare l’adeguamento
in quanto lo stesso è solo condizione per beneficiare delle agevolazioni
fiscali.
Si
evidenzia infine il riconoscimento alle società agricole di persone, composte
per almeno la metà da soci coltivatori diretti, del diritto di prelazione e
di riscatto di cui agli artt. 8, Legge n. 590/65 e 7, Legge n. 817/71, ossia
del diritto di prelazione alla società affittuaria di un fondo in caso di
cessione dello stesso e del diritto di prelazione in caso di cessione dei fondi
confinanti.
AGEVOLAZIONI
FISCALI
Il
possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale è fondamentale
per accedere alle agevolazioni fiscali introdotte dal D.Lgs. n. 99/2004 e in
particolare a quelle relative:
§
· al compendio
unico;
§
· alla locazione
dei fabbricati rurali ristrutturati;
§
· alla ricomposizione
fondiaria e ai contratti di affitto;
§
· alla costituzione
di cooperative tra agricoltori.
COMPENDIO
UNICO
L'art. 7
del Decreto in esame contiene la definizione di compendio unico, inteso come: "l'estensione
di terreno necessaria al raggiungimento del livello minimo di redditività
determinato dai piani regionali di sviluppo rurale per l'erogazione del sostegno
agli investimenti previsti dai Regolamenti (CE) nn. 1257 e 1260/1999, e
successive modificazioni".
Il
compendio unico deve essere pertanto costituito da un'estensione di terreno non
eccessivamente piccola, in quanto deve garantire un livello di redditività
minimo.
La norma
non fa invece alcun riferimento alla superficie massima che il terreno può
assumere, per la quale si potrà fare riferimento alle leggi regionali o ai
piani di sviluppo rurale. Il compendio unico potrà essere formato anche da terreni
non confinanti a condizione che tra questi possa essere ravvisato un nesso
funzionale con l’esercizio dell’attività agricola.
Si
ricorda che l'istituto del compendio unico è già presente nel nostro
ordinamento tributario per le zone di montagna, così come disposto dall’art.
52, Legge n. 448/2001 (Circolare dell'Agenzia delle Entrate 31.1.2002, n. 13/E).
Agevolazione
fiscale
Nell'ipotesi
di acquisto di terreni che rappresentano un "compendio unico"
(comprese le relative pertinenze e i fabbricati rurali) non sono dovute
imposte (di registro, ipotecarie e catastali), neppure in misura fissa,
alle seguenti condizioni:
1.
l’acquirente
deve essere un coltivatore diretto ovvero un imprenditore agricolo
professionale, anche in forma di società;
2.
il terreno non
può essere frazionato e deve essere coltivato per un periodo minimo di
10 anni.
Il
compendio unico, comprensivo delle eventuali pertinenze e fabbricati, va
pertanto considerato come un'unità indivisibile per un periodo pari ad
almeno di 10 anni, dal momento che durante tale periodo non può essere
frazionato, né per atto tra vivi, né per causa di morte.
In caso
di mancato rispetto del vincolo l'Ufficio procederà al recupero delle imposte
non pagate con la sanzione del 50% e gli interessi nella misura legale.
L'impegno
dell'acquirente di costituire detto compendio unico e garantire la coltivazione
dello stesso per un periodo di almeno 10 anni dall'acquisto deve risultare da
apposita dichiarazione resa nell'atto di acquisto. Il comma 4 del suddetto
art. 7 dispone che il vincolo di indivisibilità deve essere espressamente
menzionato, a cura dei notai roganti, negli atti di costituzione del compendio e
trascritto nei Pubblici Registri immobiliari.
La norma
stabilisce la nullità degli atti tra vivi e delle disposizioni testamentarie
che abbiano quale effetto il frazionamento del compendio unico, nonché
una particolare disciplina nell'ipotesi di successione durante il decennio del
vincolo.
N.B.
E’ infine
prevista la riduzione ad 1/6
dell’onorario notarile dovuto per la stipula dell’atto.
Le
predette agevolazioni sono applicabili anche ai trasferimenti di immobili
agricoli e relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituiti in “maso
chiuso” ai sensi della Legge della provincia autonoma di Bolzano n. 17/2001 ad
acquirenti che si impegnano a condurre direttamente il maso per 10 anni.
LOCAZIONE
DI FABBRICATI RURALI RISTRUTTURATI
L'art. 12 del Decreto in esame prevede una particolare agevolazione per i fabbricati rurali ristrutturati e successivamente concessi in locazione.
I redditi derivanti dalla locazione di fabbricati rurali ristrutturati, per il periodo relativo al primo contratto di locazione e comunque per non più di nove anni, si considerano infatti implicitamente compresi nel reddito dominicale ed agrario del terreno su cui insistono.
Le condizioni necessarie per fruire di tale beneficio sono
le seguenti:
|
Locazione del
fabbricato |
In una zona rurale (zona agricola di tipo “E” del
piano regolatore) |
|
Durata del contratto
di locazione |
Minimo 5 anni |
|
Locatari |
Anche soggetti diversi da quelli addetti alla coltivazione
del fondo |
|
Proprietà del
fabbricato |
Dell’imprenditore agricolo (non possono pertanto godere
dell’agevolazione i privati, le società o gli enti che non siano anche
conduttori del fondo) |
|
Situazione al
07.05.2004 |
Alla data del 7.5.2004 la costruzione in esame non doveva
essere utilizzabile come abitazione (deve pertanto trattarsi di un
fabbricato strumentale all’attività agricola o anche di un qualsiasi
altro fabbricato inidoneo all’uso abitativo). Non possono beneficiare
dell’agevolazione le abitazioni situate in campagna che, alla data del
7.5.2004, risultavano semplicemente inutilizzate. |
|
Ristrutturazione |
Il fabbricato deve essere oggetto di ristrutturazione
edilizia, ai sensi della Legge n. 457/78 |
|
Disciplina
urbanistica |
La ristrutturazione del fabbricato deve avvenire nel
rispetto della vigente disciplina urbanistica (l’agevolazione non può
pertanto essere applicata se le leggi regionali o i regolamenti comunali
vietano la destinazione abitativa in zona agricola di case utilizzate da
soggetti non addetti alla coltivazione del fondo) |
|
Abitabilità |
Al termine della ristrutturazione il fabbricato deve
risultare abitabile ai sensi della vigente normativa e quindi iscritto in
catasto con attribuzione di rendita |
N.B.
La norma agevolativa non specifica il trattamento ai fini ICI dei fabbricati
rurali ristrutturati.
RICOMPOSIZIONE FONDIARIA E CONTRATTI DI AFFITTO
Nell’ambito
delle agevolazioni finalizzate alla ricomposizione fondiaria si evidenzia:
§
l’art. 9 in
base al quale sono ridotte alla metà le imposte dovute per gli atti tra vivi
finalizzati all’accorpamento di fondi rustici, attraverso la permuta di
particelle o la rettificazione dei confini;
§
l’art. 10 che
prevede il versamento dell’imposta in misura fissa per la registrazione dei contratti
di affitto di particelle finitime della durata di almeno 5 anni.
COSTITUZIONE DI COOPERATIVE TRA AGRICOLTORI
L'art. 11
del Decreto in esame prevede la riduzione di 2/3 delle imposte dovute
relativamente alla stipula di contratti di società cooperativa tra
imprenditori agricoli che conferiscono in godimento alla società i
terreni di cui sono proprietari o affittuari, al fine di costituire un'unica
azienda agricola a gestione comune.
Le
predette imposte sono invece dovute in misura fissa qualora 1/5 dei
soci della cooperativa sia costituito da giovani imprenditori agricoli che
si impegnano ad esercitare la gestione comune per almeno 9 anni.
N.B. Si
considera giovane imprenditore agricolo l’imprenditore avente un’età non
superiore a 40 anni.
ALTRE AGEVOLAZIONI
In
aggiunta al Decreto in esame il legislatore ha emanato anche il D.Lgs. n.
102/2004 contenente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole. In
particolare si segnalano:
1. l’art. 2 che introduce un contributo statale alle imprese agricole per la stipula di una polizza assicurativa contro le calamità naturali che prevede un risarcimento qualora il danno raggiunga il 20% della produzione nelle aree svantaggiate ed il 30% nelle altre aree;
2.
l’art. 5 che
stabilisce alcune agevolazioni per le imprese e cooperative agricole che hanno
subito danni in misura non inferiore al 20% (aree svantaggiate) o 30% (altre
aree) della produzione lorda vendibile. Le agevolazioni si sostanziano tra
l’altro:
§
nella
concessione di contributi in conto capitale fino all’80% del danno sulla base della produzione lorda vendibile del triennio
precedente;
§
nell’esonero
parziale (massimo 50%) dal pagamento dei contributi previdenziali propri e per quelli dei dipendenti in scadenza nei 12
mesi successivi a quello in cui si è verificato l’evento.
Le
suddette agevolazioni sono state oggetto di alcuni chiarimenti da parte del
Ministero delle politiche agricole e forestali nella Circolare 15.7.2004, n.
102204.