Lì, 09 agosto 2004

CIRCOLARE 402/04

OGGETTO: DEFINITE LE REGOLE PER GLI STATUTI DI ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE ART. 90, LEGGE N. 289/2002 DL N. 72/2004 CONVERTITO IN LEGGE N. 128/2004

Con un recente Decreto, che definisce i contenuti degli statuti delle associazioni e società sportive dilettantistiche, è stata completata la disciplina relativa al settore dello sport dilettantistico contenuta nella Legge Finanziaria 2003.

La concreta attuazione delle disposizioni introdotte nel 2003 trovava di fatto un ostacolo nella mancata approvazione dei Decreti a cui la norma rinviava per la definizione degli aspetti operativi, quali il contenuto degli statuti e l’iscrizione nell’apposito registro tenuto presso il CONI, con riflessi sulla possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali.

Fra le novità si segnala l’inclusione delle cooperative tra i soggetti interessati dalla disciplina specifica dello sport dilettantistico, nonché l’abrogazione delle disposizioni inerenti l’istituzione e tenuta del citato registro presso il CONI.

Nell’ambito dell’art. 90, Legge n. 289/2002 (Finanziaria 2003), che ha introdotto una serie di disposizioni volte ad ampliare le agevolazioni fiscali riservate alle società e associazioni sportive dilettantistiche, il comma 18 stabiliva i principi generali per la redazione degli statuti/atti costitutivi di tali enti, rinviando l’individuazione precisa dei contenuti degli stessi ad uno o più regolamenti da emanare successivamente.

Un primo “tentativo” di dare attuazione al disposto dall’art. 90 era stato effettuato con il regolamento approvato dal Consiglio dei ministri il 19.9.2003, il quale, tuttavia, non è stato mai promulgato.

Ora, in sede di conversione del DL n. 72/2004 (per effetto della Legge n. 128/2004), è stata inserita una disposizione nell’art. 4, che, modificando il citato art. 90, Legge n. 289/2002, prevede alcune novità, tra cui:

– l’individuazione dei requisiti statutari per le società/associazioni sportive dilettantistiche, senza necessità di attendere l’emanazione dei regolamenti attuativi;

la possibilità di usufruire delle agevolazioni relative allo sport dilettantistico anche per le cooperative;

l’abrogazione delle norme (commi 20, 21 e 22 dell’art. 90) concernenti l’istituzione presso il CONI di un apposito registro delle società/associazioni sportive dilettantistiche.

REQUISITI STATUTARI

In base al nuovo comma 18 dell’art. 90, così come modificato dall’art. 4, DL n. 72/2004, gli statuti e atti costitutivi delle società e associazioni sportive dilettantistiche, da redigersi in forma scritta, devono indicare, oltre alla sede legale:

a)       la denominazione

N.B. In base al comma 17 dell’art. 90, in vigore dall’1.1.2003, le società e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e il carattere dilettantistico dell’attività.

Sul punto, il comma 18-ter, introdotto dal citato Decreto n. 72/2004, dispone che le società e associazioni sportive dilettantistiche i cui statuti, alla data del 23.5.2004 (entrata in vigore della nuova disposizione) sono già conformi ai requisiti in esame (ad eccezione della denominazione sportiva dilettantistica), possono provvedere all’integrazione della denominazione sociale attraverso un verbale dell’assemblea dei soci, evitando in tal modo di dover procedere ad una modifica dello statuto.

b)          l’oggetto sociale con riferimento all’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica

c)          l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione

d)         l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forma indiretta

e)       le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del Codice civile

f)       l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari

g)       le modalità di scioglimento dell’associazione

h)       l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento della società o associazione

Va sottolineato che, rispetto ai principi formulati in precedenza nel comma 18 dell’art. 90:

§      è stata eliminata la necessità di previsione della gratuità degli incarichi degli amministratori;

§      è stata introdotta la previsione del divieto di ripartizione dei proventi dell’attività tra gli associati, anche in forma indiretta;

N.B. Alla luce di tale disposizione, va posta particolare attenzione all’ammontare dei compensi erogati agli amministratori, che siano anche soci o associati. Qualora il compenso risultasse sproporzionato rispetto all’attività svolta, potrebbe infatti essere inquadrato come una distribuzione indiretta di proventi, con conseguente disconoscimento, per la società/associazione, delle agevolazioni fiscali.

§      è stata introdotta la previsione dell’uguaglianza di diritti di tutti gli associati;

§      è stato eliminato l’obbligo di conformarsi alle norme e direttive del CONI nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell’ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

N.B. La norma non pone un termine specifico entro il quale procedere all’adeguamento degli

statuti. Si rammenta tuttavia che la conformità dello statuto alle predette disposizioni rappresenta

la condizione necessaria per poter accedere alle agevolazioni fiscali.

INCLUSIONE DELLE COOPERATIVE

Con la conversione in legge del citato Decreto è stata risolta anche la problematica circa la possibilità di utilizzare la forma giuridica della cooperativa per l’esercizio dell’attività sportiva dilettantistica, fruendo in tal modo delle relative agevolazioni fiscali. 

Infatti, nel comma 17 dell’art. 90 è ora previsto che le società/associazioni sportive dilettantistiche possono assumere la forma, oltre che di associazione sportiva con o senza personalità giuridica o di società di capitali senza fine di lucro, anche di cooperativa.

REGISTRO DELLE SOCIETÀ/ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

A seguito dell’abrogazione dei commi 20, 21 e 22 dell’art. 90, non è più prevista l’istituzione presso il CONI del registro delle società e associazioni sportive dilettantistiche.

Si evidenzia che in base al disposto dell’art. 7, DL n. 136/2004 (in corso di conversione), il CONI è comunque tenuto a trasmettere annualmente al Ministero dell’Economia e delle Finanze l’elenco delle società e associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi.

Nell’ambito di tale disposizione è inoltre ribadito che “il CONI è unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e associazioni dilettantistiche”, con la conseguenza che le agevolazioni riservate a tale settore si applicano esclusivamente agli enti in possesso del riconoscimento da parte del CONI.

INCARICHI DEGLI AMMINISTRATORI

Il nuovo comma 18-bis dell’art. 90 pone il divieto per gli amministratori delle società e associazioni sportive dilettantistiche, di ricoprire la medesima carica in altre società e associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della stessa federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

A disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.

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