Lì, 09 agosto 2004
CIRCOLARE 402/04
OGGETTO:
DEFINITE LE REGOLE PER GLI STATUTI DI ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE
DILETTANTISTICHE ART. 90, LEGGE N. 289/2002 DL N. 72/2004 CONVERTITO IN LEGGE N.
128/2004
Con un recente Decreto, che definisce i contenuti
degli statuti delle associazioni e società sportive dilettantistiche, è stata
completata la disciplina relativa al settore dello sport dilettantistico
contenuta nella Legge Finanziaria 2003.
La concreta attuazione delle disposizioni introdotte
nel 2003 trovava di fatto un ostacolo nella mancata approvazione dei Decreti a
cui la norma rinviava per la definizione degli aspetti operativi, quali il
contenuto degli statuti e l’iscrizione nell’apposito registro tenuto presso
il CONI, con riflessi sulla possibilità di usufruire delle agevolazioni
fiscali.
Fra le novità si segnala l’inclusione delle
cooperative tra i soggetti interessati dalla disciplina specifica dello sport
dilettantistico, nonché l’abrogazione delle disposizioni inerenti
l’istituzione e tenuta del citato registro presso il CONI.
Nell’ambito
dell’art. 90, Legge n. 289/2002 (Finanziaria 2003), che ha introdotto una
serie di disposizioni volte ad ampliare le agevolazioni fiscali riservate alle
società e associazioni sportive dilettantistiche, il comma 18 stabiliva i principi
generali per la redazione degli statuti/atti costitutivi di tali enti,
rinviando l’individuazione precisa dei contenuti degli stessi ad uno o più regolamenti
da emanare successivamente.
Un primo
“tentativo” di dare attuazione al disposto dall’art. 90 era stato
effettuato con il regolamento approvato dal Consiglio dei ministri il 19.9.2003,
il quale, tuttavia, non è stato mai promulgato.
Ora, in
sede di conversione del DL n. 72/2004 (per effetto della Legge n. 128/2004), è
stata inserita una disposizione nell’art. 4, che, modificando il citato art.
90, Legge n. 289/2002, prevede alcune novità, tra cui:
–
l’individuazione dei requisiti statutari per le società/associazioni sportive
dilettantistiche, senza necessità di attendere l’emanazione dei regolamenti
attuativi;
– la
possibilità di usufruire delle agevolazioni relative allo sport dilettantistico
anche per le cooperative;
– l’abrogazione
delle norme (commi 20, 21 e 22 dell’art. 90) concernenti l’istituzione
presso il CONI di un apposito registro delle società/associazioni sportive
dilettantistiche.
REQUISITI STATUTARI
In base
al nuovo comma 18 dell’art. 90, così come modificato dall’art. 4, DL n.
72/2004, gli statuti e atti costitutivi delle società e associazioni sportive
dilettantistiche, da redigersi in forma scritta, devono indicare, oltre
alla sede legale:
a)
la denominazione
N.B.
In base al
comma 17 dell’art. 90, in vigore dall’1.1.2003, le società e associazioni
sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità
sportiva e il carattere dilettantistico dell’attività.
Sul punto, il comma 18-ter, introdotto dal citato
Decreto n. 72/2004, dispone che le società e associazioni sportive
dilettantistiche i cui statuti, alla data del 23.5.2004 (entrata in vigore
della nuova disposizione) sono già conformi ai requisiti in esame (ad
eccezione della denominazione sportiva dilettantistica), possono provvedere all’integrazione
della denominazione sociale attraverso un verbale dell’assemblea dei
soci, evitando in tal modo di dover procedere ad una modifica dello
statuto.
b)
l’oggetto sociale con riferimento all’organizzazione di
attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica
c)
l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione
d)
l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi
delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati,
anche in forma indiretta
e)
le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia
e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione
dell’elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive
dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative
per le quali si applicano le disposizioni del Codice civile
f)
l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari,
nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi
statutari
g)
le modalità di scioglimento dell’associazione
h) l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento della società o associazione
Va
sottolineato che, rispetto ai principi formulati in precedenza nel comma 18
dell’art. 90:
§
è stata
eliminata la necessità di previsione della gratuità degli incarichi degli
amministratori;
§
è stata
introdotta la previsione del divieto di ripartizione dei proventi dell’attività
tra gli associati, anche in forma indiretta;
N.B.
Alla luce di
tale disposizione, va posta particolare attenzione all’ammontare dei compensi
erogati agli amministratori, che siano anche soci o associati. Qualora il
compenso risultasse sproporzionato rispetto all’attività svolta, potrebbe
infatti essere inquadrato come una distribuzione indiretta di proventi, con
conseguente disconoscimento, per la società/associazione, delle agevolazioni
fiscali.
§
è stata
introdotta la previsione dell’uguaglianza di diritti di tutti gli associati;
§
è stato
eliminato l’obbligo di conformarsi alle norme e direttive del CONI nonché
agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell’ente
di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
N.B.
La norma non
pone un termine specifico entro il quale procedere all’adeguamento degli
statuti.
Si rammenta tuttavia che la conformità dello statuto alle predette disposizioni
rappresenta
la
condizione necessaria per poter accedere alle agevolazioni fiscali.
INCLUSIONE DELLE COOPERATIVE
Con la conversione in legge del citato Decreto è stata risolta anche la problematica circa la possibilità di utilizzare la forma giuridica della cooperativa per l’esercizio dell’attività sportiva dilettantistica, fruendo in tal modo delle relative agevolazioni fiscali.
Infatti,
nel comma 17 dell’art. 90 è ora previsto che le società/associazioni
sportive dilettantistiche possono assumere la forma, oltre che di associazione
sportiva con o senza personalità giuridica o di società di capitali senza fine
di lucro, anche di cooperativa.
REGISTRO DELLE SOCIETÀ/ASSOCIAZIONI SPORTIVE
DILETTANTISTICHE
A seguito
dell’abrogazione dei commi 20, 21 e 22 dell’art. 90, non è più prevista
l’istituzione presso il CONI del registro delle società e associazioni
sportive dilettantistiche.
Si
evidenzia che in base al disposto dell’art. 7, DL n. 136/2004 (in corso di
conversione), il CONI è comunque tenuto a trasmettere annualmente al Ministero
dell’Economia e delle Finanze l’elenco delle società e associazioni
sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi.
Nell’ambito
di tale disposizione è inoltre ribadito che “il CONI è unico organismo
certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e
associazioni dilettantistiche”, con la conseguenza che le agevolazioni
riservate a tale settore si applicano esclusivamente agli enti in possesso del
riconoscimento da parte del CONI.
INCARICHI DEGLI AMMINISTRATORI
Il nuovo
comma 18-bis dell’art. 90 pone il divieto per gli amministratori delle
società e associazioni sportive dilettantistiche, di ricoprire la medesima
carica in altre società e associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito
della stessa federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal
CONI, ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di
promozione sportiva.
A disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo
distinti saluti.