Lì, 09 agosto 2004

CIRCOLARE 401/04

OGGETTO: LE NOVITA’ FISCALI DELLA RECENTE MANOVRA BIS DL N. 168/2004, CONVERTITO IN LEGGE N. 191 DEL 30/07/2004 – G.U. N. 178 DEL 31/07/2004.

In sede di conversione del Decreto sui conti pubblici (c.d. manovra bis), sono state introdotte alcune disposizioni di carattere fiscale.

In particolare, è stato disposto l’aumento del valore dei moltiplicatori applicabili in sede di accertamento del valore dichiarato per le cessioni di immobili (diversi dalle abitazioni costituenti prima casa), ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali. Inoltre, sono state apportate alcune modifiche all’imposta di bollo, tra le quali va segnalato l’incremento a euro 11 del precedente valore di euro 10,33 nonché la differenziazione, in base al soggetto interessato, dell’importo dovuto per la presentazione al Registro Imprese di domande, denunce o atti su supporto informatico o per via telematica.

È prevista infine una nuova modalità di versamento dell’imposta di bollo in modo telematico, presso intermediari convenzionati, tabaccai, ufficiali giudiziari e altri distributori autorizzati alla vendita di valori bollati, con emissione di un apposito contrassegno.

Nell’ambito dell’iter di conversione del DL n. 168/2004, contenente “interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica”, la Camera ha approvato una serie di modifiche che si riflettono sul settore delle imposte indirette e, in particolare, sull’imposta di registro, ipotecaria e catastale, nonché sull’imposta di bollo.

Si evidenziano inoltre alcuni correttivi alla disciplina del condono edilizio, finalizzati al “recepimento” della recente sentenza della Corte Costituzionale.

N.B. Le novità legislative sono in vigore dal 01/08/2004

MOLTIPLICATORI CATASTALI

L’art. 1-bis, comma 7, DL n. 168/2004 incrementa il valore dei moltiplicatori previsti dall’art. 52, comma 5, DPR n. 131/86 per l’attivazione dell’accertamento “automatico” del valore dichiarato per la cessione di immobili ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali.

L’aumento dei predetti moltiplicatori, che riguarda gli immobili diversi dalla prima casa, ossia gli immobili per i quali non ricorrono i requisiti per l’applicazione dell’agevolazione prima casa di cui alla nota II-bis, art. 1, Tariffa allegata al DPR n. 131/86, è disposto in misura pari al 20%.

Si rammenta che con l’art. 2, comma 63, Legge n. 350/2003 è stato previsto, dall’1.1.2004, un aumento pari al 10% dei moltiplicatori relativi ai terreni e ai fabbricati (anche prima casa).

Ora, per effetto della nuova disposizione, tale incremento è sostituito, limitatamente agli immobili non costituenti la prima casa, dalla misura pari al 20%.

Da ciò consegue in altri termini che, per le abitazioni prima casa, il valore del moltiplicatore non subisce ulteriori modifiche e resta quello in vigore dall’1.1.2004 (vale a dire 110, derivante dalla rivalutazione del 10% di 100).

N.B. La novità in esame non ha effetto ai fini IRPEF e ICI, ma solo sul valore minimo per l’accertamento ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali.

I nuovi valori dei moltiplicatori, applicabili agli atti stipulati a decorrere dal 01/08/2004 sono quindi i seguenti:

 

TIPO DI IMMOBILE

PRECEDENTE VALORE

 

NUOVO VALORE

DM 14.12.91

LEGGE N. 350/2003 (DALL’1.1.2004)

Terreni non edificabili

75

82,5

90

Abitazioni prima casa

100

110

110

Altre abitazioni

100

110

120

·         C/1 (negozi)

·         E (destinazione speciale)

34

37,4

40,8

·         A/10 (uffici)

·         D (opifici)

50

55

60

Si evidenzia inoltre l’aumento dallo 0,5% al 2% dell’imposta sostitutiva sui mutui erogati, qualora il finanziamento si riferisca all’acquisto di immobili diversi dalla prima casa e delle relative pertinenze.

La nuova misura dell’imposta sostitutiva sui mutui è applicabile ai finanziamenti erogati in

relazione ai contratti stipulati successivamente all’entrata in vigore delle nuove disposizioni.

IMPOSTA DI BOLLO

Le modifiche alla disciplina relativa all’imposta di bollo sono contenute nel comma 10 dell’art. 1-bis, DL n. 168/2004, tra le quali si segnalano le seguenti:

AMBITO DI APPLICAZIONE

MODIFICA DEGLI IMPORTI

Tutti i riferimenti all’importo di L. 20.000 (euro 10,33) contenuti nella Tariffa allegata al DPR n. 642/72

 

Da € 10,33 a € 11,00

Domande, denunce o atti presentati su supporto informatico o inviati telematicamente al registro delle imprese (art. 1, comma 1-ter, Tariffa allegata al DPR n. 642/72)

                                   € 32 (ditte individuali)

da € 41.32 a             € 45 (società di persone)

                                € 50 (società di capitali)

Atti pubblici o scritture private autenticate, relativi a diritti immobiliari, sottoposti a registrazione con procedure telematiche, loro copie conformi per uso registrazione ed esecuzione di formalità ipotecarie nonché domande di annotazione e di voltura da essi dipendenti (art. 1, comma 1-bis, Tariffa allegata al DPR n. 642/72)

 

 

 

Da L. 320.000 (€ 165,27) a € 176

È inoltre prevista l’introduzione di una nuova modalità di pagamento dell’imposta di bollo in modo telematico tramite un intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, che rilascia un apposito contrassegno sostitutivo della marca da bollo.

Le caratteristiche di tale contrassegno e del sistema informatico necessario a consentire il collegamento con l’Agenzia delle Entrate saranno individuate attraverso un prossimo provvedimento.

Il pagamento con modalità telematiche potrà essere eseguito anche presso i tabaccai, gli ufficiali giudiziari e gli altri distributori autorizzati, al 30.6.2004, alla vendita di valori bollati, previa apposita convenzione. Anche per le somme riscosse da tali soggetti, sarà rilasciato l’apposito contrassegno di cui sopra.

UTILIZZO DI MARCHE DA BOLLO IN GIACENZA

A fronte del citato aumento dell’imposta di bollo da euro 10,33 a euro 11,00, decorrente dall’entrata in vigore della Legge di conversione, in caso di utilizzo di marche da bollo da euro 10,33 in giacenza, sarà necessario procedere all’integrazione delle stesse mediante le marche da bollo di taglio inferiore esistenti (ad esempio: € 0,05, € 0,15, € 0,25, € 0,50, ecc.) fino a raggiungere l’importo dovuto.

A disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.

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