Lì, 09 agosto 2004
CIRCOLARE 401/04
OGGETTO:
LE NOVITA’ FISCALI DELLA RECENTE MANOVRA BIS DL
N. 168/2004, CONVERTITO IN LEGGE N. 191 DEL 30/07/2004 – G.U. N. 178 DEL
31/07/2004.
In sede di conversione del Decreto sui conti
pubblici (c.d. manovra bis), sono state introdotte alcune disposizioni di
carattere fiscale.
In particolare, è stato disposto l’aumento del
valore dei moltiplicatori applicabili in sede di accertamento del valore
dichiarato per le cessioni di immobili (diversi dalle abitazioni costituenti
prima casa), ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali. Inoltre,
sono state apportate alcune modifiche all’imposta di bollo, tra le quali va
segnalato l’incremento a euro 11 del precedente valore di euro 10,33 nonché
la differenziazione, in base al soggetto interessato, dell’importo dovuto per
la presentazione al Registro Imprese di domande, denunce o atti su supporto
informatico o per via telematica.
È prevista infine una nuova modalità di versamento
dell’imposta di bollo in modo telematico, presso intermediari convenzionati,
tabaccai, ufficiali giudiziari e altri distributori autorizzati alla vendita di
valori bollati, con emissione di un apposito contrassegno.
Nell’ambito
dell’iter di conversione del DL n. 168/2004, contenente “interventi
urgenti per il contenimento della spesa pubblica”, la Camera ha approvato
una serie di modifiche che si riflettono sul settore delle imposte indirette e,
in particolare, sull’imposta di registro, ipotecaria e catastale, nonché
sull’imposta di bollo.
Si
evidenziano inoltre alcuni correttivi alla disciplina del condono edilizio,
finalizzati al “recepimento” della recente sentenza della Corte
Costituzionale.
N.B. Le novità
legislative sono in vigore dal 01/08/2004
MOLTIPLICATORI CATASTALI
L’art.
1-bis, comma 7, DL n. 168/2004 incrementa il valore dei moltiplicatori previsti
dall’art. 52, comma 5, DPR n. 131/86 per l’attivazione dell’accertamento
“automatico” del valore dichiarato per la cessione di immobili ai fini
delle imposte di registro, ipotecarie e catastali.
L’aumento
dei predetti moltiplicatori, che riguarda gli immobili diversi dalla prima
casa, ossia gli immobili per i quali non ricorrono i requisiti per
l’applicazione dell’agevolazione prima casa di cui alla nota II-bis,
art. 1, Tariffa allegata al DPR n. 131/86, è disposto in misura pari al 20%.
Si
rammenta che con l’art. 2, comma 63, Legge n. 350/2003 è stato previsto,
dall’1.1.2004, un aumento pari al 10% dei moltiplicatori relativi ai terreni e
ai fabbricati (anche prima casa).
Ora, per
effetto della nuova disposizione, tale incremento è sostituito, limitatamente
agli immobili non costituenti la prima casa, dalla misura pari al 20%.
Da ciò
consegue in altri termini che, per le abitazioni prima casa, il valore del
moltiplicatore non subisce ulteriori modifiche e resta quello in vigore
dall’1.1.2004 (vale a dire 110, derivante dalla rivalutazione del 10% di 100).
N.B.
La novità in esame non ha effetto ai fini IRPEF e ICI, ma solo sul valore
minimo per l’accertamento ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e
catastali.
I nuovi
valori dei moltiplicatori, applicabili agli atti stipulati a decorrere dal
01/08/2004 sono quindi i seguenti:
|
TIPO
DI IMMOBILE |
PRECEDENTE
VALORE |
NUOVO
VALORE |
|
|
DM
14.12.91 |
LEGGE
N. 350/2003 (DALL’1.1.2004) |
||
|
Terreni
non edificabili |
75 |
82,5 |
90 |
|
Abitazioni
prima casa |
100 |
110 |
110 |
|
Altre
abitazioni |
100 |
110 |
120 |
|
·
C/1
(negozi) ·
E
(destinazione speciale) |
34 |
37,4 |
40,8 |
|
·
A/10
(uffici) ·
D
(opifici) |
50 |
55 |
60 |
Si
evidenzia inoltre l’aumento dallo 0,5% al 2% dell’imposta
sostitutiva sui mutui erogati, qualora il finanziamento si riferisca
all’acquisto di immobili diversi dalla prima casa e delle relative
pertinenze.
La nuova
misura dell’imposta sostitutiva sui mutui è applicabile ai finanziamenti
erogati in
relazione
ai contratti stipulati successivamente all’entrata in vigore delle nuove
disposizioni.
IMPOSTA DI BOLLO
Le
modifiche alla disciplina relativa all’imposta di bollo sono contenute nel
comma 10 dell’art. 1-bis, DL n. 168/2004, tra le quali si segnalano le
seguenti:
|
AMBITO DI APPLICAZIONE |
MODIFICA DEGLI IMPORTI |
|
Tutti i riferimenti all’importo di L. 20.000 (euro
10,33) contenuti nella Tariffa allegata al DPR n. 642/72 |
Da
€ 10,33 a € 11,00 |
|
Domande, denunce o atti presentati su supporto informatico
o inviati telematicamente al registro delle imprese (art. 1, comma 1-ter,
Tariffa allegata al DPR n. 642/72) |
€ 32 (ditte individuali) da € 41.32 a
€ 45 (società di persone)
€ 50 (società di capitali) |
|
Atti pubblici o scritture private autenticate, relativi a
diritti immobiliari, sottoposti a registrazione con procedure telematiche,
loro copie conformi per uso registrazione ed esecuzione di formalità
ipotecarie nonché domande di annotazione e di voltura da essi dipendenti
(art. 1, comma 1-bis, Tariffa allegata al DPR n. 642/72) |
Da L. 320.000 (€ 165,27) a € 176 |
È
inoltre prevista l’introduzione di una nuova modalità di pagamento dell’imposta
di bollo in modo telematico tramite un intermediario convenzionato con
l’Agenzia delle Entrate, che rilascia un apposito contrassegno sostitutivo
della marca da bollo.
Le
caratteristiche di tale contrassegno e del sistema informatico necessario a
consentire il collegamento con l’Agenzia delle Entrate saranno individuate
attraverso un prossimo provvedimento.
Il
pagamento con modalità telematiche potrà essere eseguito anche presso i tabaccai,
gli ufficiali giudiziari e gli altri distributori autorizzati, al 30.6.2004,
alla vendita di valori bollati, previa apposita convenzione. Anche per le somme
riscosse da tali soggetti, sarà rilasciato l’apposito contrassegno di cui
sopra.
UTILIZZO DI MARCHE DA BOLLO IN GIACENZA
A fronte
del citato aumento dell’imposta di bollo da euro 10,33 a euro 11,00,
decorrente dall’entrata in vigore della Legge di conversione, in caso di
utilizzo di marche da bollo da euro 10,33 in giacenza, sarà necessario
procedere all’integrazione delle stesse mediante le marche da bollo di taglio
inferiore esistenti (ad esempio: € 0,05, € 0,15, € 0,25, € 0,50, ecc.)
fino a raggiungere l’importo dovuto.
A disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo
distinti saluti.