Lì, 09 agosto 2004
CIRCOLARE 400/04
OGGETTO:
LE NOVITA’ DEL COLLEGATO ALLA FINANZIARIA 2004: I PRIMI CHIARIMENTI
DL n. 269/2003,
convertito dalla Legge n. 326/2003 Circolare Agenzia Entrate 21.6.2004, n. 28/E
Le novità introdotte nel 2003 per effetto del
Decreto Legge collegato alla manovra Finanziaria per il 2004 sono state oggetto
di un recente intervento dell’Agenzia delle Entrate. In particolare, sono
stati forniti chiarimenti in relazione alla modifica del regime sanzionatorio
tributario delle persone giuridiche, alla proroga dell’aliquota IVA 10% per le
ristrutturazioni edilizie, all’agevolazione riservata alle ONLUS e
associazioni di volontariato, all’assegno erogato per il secondo figlio, nonché
alla modifica del termine per la presentazione della dichiarazione di
successione.SOCIETÀ E SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE –
ART. 7
L’art.7,
DL n. 269/2003 ha parzialmente cancellato il principio della
personalità della sanzione fiscale introdotto dal D.Lgs. n. 472/97, in base
al quale per le sanzioni amministrative derivanti da violazioni delle norme
tributarie è responsabile l'autore della violazione e, solidalmente, il
soggetto rappresentato.
La
modifica in esame reintroduce di fatto quanto previsto prima dell'entrata in
vigore del citato D.Lgs. n. 472/97, disponendo che per le violazioni commesse
nell'ambito di società ed enti con personalità giuridica la responsabilità
investe esclusivamente il soggetto passivo d'imposta e non anche l'autore
effettivo del comportamento illecito (amministratore, dipendente, ecc.).
Di
conseguenza, per effetto delle novità legislative, le sanzioni amministrative
relative alle predette violazioni sono esclusivamente a carico della persona
giuridica.
Come
evidenziato nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate 21.6.2004, n. 28/E, il
citato art. 7, DL n. 269 dà attuazione parziale al principio contenuto nella
Legge n. 80/2003 (delega per la riforma fiscale), secondo cui “la sanzione
fiscale amministrativa si concentra sul soggetto che ha tratto effettivo
beneficio dalla violazione”.
Va
sottolineato che la novità in esame non si estende alla generalità delle
sanzioni, ma soltanto a quelle relative al “rapporto fiscale proprio di società
o enti con personalità giuridica”.
Da ciò
discende che il principio della personalità della sanzione contenuto nel D.Lgs.
n. 472/97 continua a valere in presenza di soggetti diversi dalle società o
enti aventi personalità giuridica.
Pertanto:
§
i rappresentanti
legali/negoziali, gli amministratori e i dipendenti di imprenditori individuali,
lavoratori autonomi, società di persone o di altri soggetti privi di personalità
giuridica, rimangono personalmente responsabili per le sanzioni fiscali
derivanti dalle violazioni commesse (pur con la responsabilità solidale del
soggetto passivo d'imposta che ha tratto beneficio dalla violazione);
§
per le
violazioni commesse dai rappresentanti legali/negoziali, dagli amministratori o
dai dipendenti di società di capitali ed enti assimilati aventi personalità
giuridica, la responsabilità è esclusivamente a carico della società che
è il solo soggetto tenuto al pagamento della sanzione.
La nuova
disciplina si applica a tutte le sanzioni amministrative aventi natura
tributaria, ossia relative a violazioni che incidono sulla determinazione o
sul versamento di un tributo.
EFFICACIA TEMPORALE
Per
espressa previsione dell’art. 7, comma 2, le nuove disposizioni si applicano
alle violazioni “non ancora
contestate o per le quali la sanzione non sia stata ancora irrogata alla
data di entrata in vigore del DL n. 269 (2.10.2003)”.
Secondo
le indicazioni fornite nella citata Circolare n. 28/E, l’applicabilità delle
nuove disposizioni è dunque riferita, oltre che agli illeciti commessi a
decorrere dal 2.10.2003, anche a quelli commessi antecedentemente, a condizione
che l’atto di contestazione non sia stato ancora notificato o che la sanzione
non sia stata ancora irrogata alla data del 2.10.2003.
|
COMMISSIONE DELLA VIOLAZIONE |
RIFERIBILITA’ DELLA SANZIONE |
|
|
Dal 02.10.2003 |
Esclusivamente alla persona giuridica |
|
|
Prima del 02.10.2003 |
-
atto di
contestazione oppure -
atto di
irrogazione della sanzione non
notificato al 02.10.2003 |
Esclusivamente alla persona giuridica |
|
-
atto di
contestazione oppure -
atto di
irrogazione della sanzione già
notificato al 02.10.2003 |
Alla persona fisica,
in solido con la persona giuridica |
|
AUTOAMBULANZE PER ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E ONLUS –
ART 20
Le ONLUS
e le associazioni di volontariato iscritte negli appositi registri possono
beneficiare dello specifico contributo per l’acquisto di autoambulanze
mediante la riduzione, praticata direttamente dal venditore, pari al 20%
del relativo prezzo.
Analoga
agevolazione è prevista per gli acquisti di beni mobili iscritti in pubblici
registri destinati ad attività antincendio da parte dei vigili del fuoco
volontari.
È
precisato che tale riduzione:
§
va praticata sul
prezzo complessivo di acquisto al netto di IVA.
§
interessa anche
le acquisizioni in leasing dei predetti mezzi. In tal caso lo
“sconto” del 20% è calcolato sul prezzo di acquisto (al netto di IVA) da
parte della società di leasing, a condizione che:
-
nell’atto di
acquisto sia espressamente previsto che il bene sarà consegnato dal fornitore
all’associazione di volontariato o alla ONLUS, con cui la società di leasing
deve avere preventivamente stipulato il contratto di leasing;
-
la consegna del
bene sia provata attraverso un apposito verbale di consegna sottoscritto dalle
parti (fornitore, concedente e utilizzatore);
-
la fattura
rechi, oltre all’indicazione della norma agevolativa, anche la denominazione
dell’ente utilizzatore.
Il
venditore recupera l’importo corrispondente alla riduzione effettuata mediante
un credito d’imposta utilizzabile in compensazione nel mod. F24,
indicando lo specifico codice tributo 6769 e come “anno di
riferimento” il periodo in cui effettua la compensazione.
MANUTENZIONE EDILIZIE E IVA AGEVOLATA – ART. 24
L’agevolazione
dell’aliquota IVA 10% per gli interventi di recupero edilizio di cui
all’art. 31, comma 1, lett. a), b), c), d), Legge n. 457/78, scaduta al
30.9.2003, è stata (inizialmente) prorogata, per effetto dell’art. 24 del
Decreto in esame, soltanto fino al 31.12.2003.
Successivamente,
l’art. 23-bis, comma 1, DL n. 355/2003 (c.d. “Decreto Milleproroghe”) ha
ulteriormente prolungato l’agevolazione al 2004 e 2005.
La
proroga, entrata in vigore il 28.2.2004, si applica, stante l’espressa
previsione normativa, alle prestazioni fatturate dall’1.1.2004.
Secondo
quanto affermato nella citata Circolare n. 28/E, per le fatture emesse
dall’1.1.2004 al 27.2.2004, con applicazione dell'aliquota ordinaria del
20%, il prestatore potrà emettere al cliente una nota di accredito ex
art. 26, comma 2, DPR n. 633/72 per l’importo corrispondente alla minore
imposta.
In tale
ipotesi non trova applicazione il termine di un anno dall’effettuazione
dell’operazione, stabilito dal comma 3 dell’art. 26 per il rilascio della
nota di accredito. La fattispecie in esame non si ricollega infatti né a
variazioni degli elementi contrattuali né ad errori nella compilazione della
fattura (al momento dell’emissione era stata correttamente applicata
l’aliquota del 20%).
Tale
procedura può essere seguita anche qualora il cliente sia un soggetto privato.
BANDE MUSICALI, CORI E COMPAGNIE TEATRALI AMATORIALI –
ART. 39, COMMA 13-SEXIES
Alle
attività di spettacolo organizzate dalle bande musicali amatoriali, dai cori e
dalle compagnie teatrali amatoriali è stato esteso, per effetto dell’art. 39,
comma 13-sexies, DL n. 269/2003, l’esonero dall’obbligo di certificazione
dei corrispettivi mediante misuratori fiscali.
Secondo
le precisazioni fornite nella Circolare n. 28/E in esame, alle attività di
spettacolo organizzate dai citati soggetti sono applicabili, a fronte di tale
esonero, le modalità semplificate di certificazione dei corrispettivi previste
dal DPR n. 69/2002 per le società e associazioni sportive dilettantistiche.
Pertanto,
in alternativa ai titoli di accesso emessi dagli appositi misuratori fiscali, le
bande musicali amatoriali, i cori e le compagnie teatrali amatoriali, in
relazione alle manifestazioni spettacolistiche dalle stesse organizzate possono
rilasciare i titoli d’ingresso o gli abbonamenti recanti il
contrassegno SIAE, in possesso delle caratteristiche fissate dal menzionato
DPR n. 69/2002.
Le
movimentazioni delle rimanenze dei titoli d’ingresso e degli abbonamenti
devono essere annotate sugli appositi prospetti di cui al Provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle Entrate 20.11.2002.
A disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo
distinti saluti.