Lì, 09 agosto 2004

CIRCOLARE 400/04

OGGETTO: LE NOVITA’ DEL COLLEGATO ALLA FINANZIARIA 2004: I PRIMI CHIARIMENTI DL n. 269/2003, convertito dalla Legge n. 326/2003 Circolare Agenzia Entrate 21.6.2004, n. 28/E

Le novità introdotte nel 2003 per effetto del Decreto Legge collegato alla manovra Finanziaria per il 2004 sono state oggetto di un recente intervento dell’Agenzia delle Entrate. In particolare, sono stati forniti chiarimenti in relazione alla modifica del regime sanzionatorio tributario delle persone giuridiche, alla proroga dell’aliquota IVA 10% per le ristrutturazioni edilizie, all’agevolazione riservata alle ONLUS e associazioni di volontariato, all’assegno erogato per il secondo figlio, nonché alla modifica del termine per la presentazione della dichiarazione di successione.SOCIETÀ E SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE – ART. 7

L’art.7, DL n. 269/2003 ha parzialmente cancellato il principio della personalità della sanzione fiscale introdotto dal D.Lgs. n. 472/97, in base al quale per le sanzioni amministrative derivanti da violazioni delle norme tributarie è responsabile l'autore della violazione e, solidalmente, il soggetto rappresentato.

La modifica in esame reintroduce di fatto quanto previsto prima dell'entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 472/97, disponendo che per le violazioni commesse nell'ambito di società ed enti con personalità giuridica la responsabilità investe esclusivamente il soggetto passivo d'imposta e non anche l'autore effettivo del comportamento illecito (amministratore, dipendente, ecc.).

Di conseguenza, per effetto delle novità legislative, le sanzioni amministrative relative alle predette violazioni sono esclusivamente a carico della persona giuridica.

Come evidenziato nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate 21.6.2004, n. 28/E, il citato art. 7, DL n. 269 dà attuazione parziale al principio contenuto nella Legge n. 80/2003 (delega per la riforma fiscale), secondo cui “la sanzione fiscale amministrativa si concentra sul soggetto che ha tratto effettivo beneficio dalla violazione”.

Va sottolineato che la novità in esame non si estende alla generalità delle sanzioni, ma soltanto a quelle relative al “rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica.

Da ciò discende che il principio della personalità della sanzione contenuto nel D.Lgs. n. 472/97 continua a valere in presenza di soggetti diversi dalle società o enti aventi personalità giuridica.

Pertanto:

§      i rappresentanti legali/negoziali, gli amministratori e i dipendenti di imprenditori individuali, lavoratori autonomi, società di persone o di altri soggetti privi di personalità giuridica, rimangono personalmente responsabili per le sanzioni fiscali derivanti dalle violazioni commesse (pur con la responsabilità solidale del soggetto passivo d'imposta che ha tratto beneficio dalla violazione);

§      per le violazioni commesse dai rappresentanti legali/negoziali, dagli amministratori o dai dipendenti di società di capitali ed enti assimilati aventi personalità giuridica, la responsabilità è esclusivamente a carico della società che è il solo soggetto tenuto al pagamento della sanzione.

 

La nuova disciplina si applica a tutte le sanzioni amministrative aventi natura tributaria, ossia relative a violazioni che incidono sulla determinazione o sul versamento di un tributo.

EFFICACIA TEMPORALE

Per espressa previsione dell’art. 7, comma 2, le nuove disposizioni si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia stata ancora irrogata alla data di entrata in vigore del DL n. 269 (2.10.2003)”.

Secondo le indicazioni fornite nella citata Circolare n. 28/E, l’applicabilità delle nuove disposizioni è dunque riferita, oltre che agli illeciti commessi a decorrere dal 2.10.2003, anche a quelli commessi antecedentemente, a condizione che l’atto di contestazione non sia stato ancora notificato o che la sanzione non sia stata ancora irrogata alla data del 2.10.2003.

COMMISSIONE DELLA VIOLAZIONE

RIFERIBILITA’ DELLA SANZIONE

 

Dal 02.10.2003

Esclusivamente alla

persona giuridica

 

 

 

 

 

 

Prima del

02.10.2003

-       atto di contestazione

oppure

-       atto di irrogazione della sanzione non notificato al 02.10.2003

 

 

Esclusivamente alla

persona giuridica

-       atto di contestazione

oppure

-       atto di irrogazione della sanzione già notificato al 02.10.2003

 

Alla persona fisica,

in solido con

la persona giuridica

AUTOAMBULANZE PER ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E ONLUS – ART 20

Le ONLUS e le associazioni di volontariato iscritte negli appositi registri possono beneficiare dello specifico contributo per l’acquisto di autoambulanze mediante la riduzione, praticata direttamente dal venditore, pari al 20% del relativo prezzo.

Analoga agevolazione è prevista per gli acquisti di beni mobili iscritti in pubblici registri destinati ad attività antincendio da parte dei vigili del fuoco volontari.

È precisato che tale riduzione:

§      va praticata sul prezzo complessivo di acquisto al netto di IVA.

§      interessa anche le acquisizioni in leasing dei predetti mezzi. In tal caso lo “sconto” del 20% è calcolato sul prezzo di acquisto (al netto di IVA) da parte della società di leasing, a condizione che:

-       nell’atto di acquisto sia espressamente previsto che il bene sarà consegnato dal fornitore all’associazione di volontariato o alla ONLUS, con cui la società di leasing deve avere preventivamente stipulato il contratto di leasing;

-       la consegna del bene sia provata attraverso un apposito verbale di consegna sottoscritto dalle parti (fornitore, concedente e utilizzatore);

-       la fattura rechi, oltre all’indicazione della norma agevolativa, anche la denominazione dell’ente utilizzatore.

 

Il venditore recupera l’importo corrispondente alla riduzione effettuata mediante un credito d’imposta utilizzabile in compensazione nel mod. F24, indicando lo specifico codice tributo 6769 e come “anno di riferimento” il periodo in cui effettua la compensazione.

 

MANUTENZIONE EDILIZIE E IVA AGEVOLATA – ART. 24

 

L’agevolazione dell’aliquota IVA 10% per gli interventi di recupero edilizio di cui all’art. 31, comma 1, lett. a), b), c), d), Legge n. 457/78, scaduta al 30.9.2003, è stata (inizialmente) prorogata, per effetto dell’art. 24 del Decreto in esame, soltanto fino al 31.12.2003.

Successivamente, l’art. 23-bis, comma 1, DL n. 355/2003 (c.d. “Decreto Milleproroghe”) ha ulteriormente prolungato l’agevolazione al 2004 e 2005.

La proroga, entrata in vigore il 28.2.2004, si applica, stante l’espressa previsione normativa, alle prestazioni fatturate dall’1.1.2004.

Secondo quanto affermato nella citata Circolare n. 28/E, per le fatture emesse dall’1.1.2004 al 27.2.2004, con applicazione dell'aliquota ordinaria del 20%, il prestatore potrà emettere al cliente una nota di accredito ex art. 26, comma 2, DPR n. 633/72 per l’importo corrispondente alla minore imposta.

In tale ipotesi non trova applicazione il termine di un anno dall’effettuazione dell’operazione, stabilito dal comma 3 dell’art. 26 per il rilascio della nota di accredito. La fattispecie in esame non si ricollega infatti né a variazioni degli elementi contrattuali né ad errori nella compilazione della fattura (al momento dell’emissione era stata correttamente applicata l’aliquota del 20%).

Tale procedura può essere seguita anche qualora il cliente sia un soggetto privato.

BANDE MUSICALI, CORI E COMPAGNIE TEATRALI AMATORIALI – ART. 39, COMMA 13-SEXIES

Alle attività di spettacolo organizzate dalle bande musicali amatoriali, dai cori e dalle compagnie teatrali amatoriali è stato esteso, per effetto dell’art. 39, comma 13-sexies, DL n. 269/2003, l’esonero dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante misuratori fiscali.

Secondo le precisazioni fornite nella Circolare n. 28/E in esame, alle attività di spettacolo organizzate dai citati soggetti sono applicabili, a fronte di tale esonero, le modalità semplificate di certificazione dei corrispettivi previste dal DPR n. 69/2002 per le società e associazioni sportive dilettantistiche.

Pertanto, in alternativa ai titoli di accesso emessi dagli appositi misuratori fiscali, le bande musicali amatoriali, i cori e le compagnie teatrali amatoriali, in relazione alle manifestazioni spettacolistiche dalle stesse organizzate possono rilasciare i titoli d’ingresso o gli abbonamenti recanti il contrassegno SIAE, in possesso delle caratteristiche fissate dal menzionato DPR n. 69/2002.

Le movimentazioni delle rimanenze dei titoli d’ingresso e degli abbonamenti devono essere annotate sugli appositi prospetti di cui al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 20.11.2002.

A disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.

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