CIRCOLARE 399/04
OGGETTO:IMPOSTA
COMUNALE SUGLI IMMOBILI DICHIARAZIONE
DENUNCIA COMUNICAZIONE DI VARIAZIONI ICI
D.
M. ECONOMIA E FINANZE
22/4/ 2004 (G.U. n. 101 del 30/04/'04)
La
Dichiarazione o denuncia di variazione
deve essere presentata negli stessi termini previsti per la dichiarazione dei
redditi.
Quindi, per le Persone fisiche, le Società di persone, le Società di capitali e gli Enti non commerciali, con esercizio coincidente con l’anno solare,
Þ che hanno consegnato la dichiarazione dei redditi in banca o posta, la dichiarazione/ denuncia di variazione I.C.I. va presentata entro il 2/8/2004;
Þ
che
si avvalgono invece, della trasmissione telematica della dichiarazione dei
redditi, la dichiarazione/ denuncia di variazione I.C.I. va presentata entro il 2/11/2004;
Per i soggetti IRPEG( oggi, IRES ) con esercizio non coincidente con l’anno solare, la scadenza è quella relativa alla dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta che comprende il 31 dicembre 2003 ( se la presentazione della dichiarazione dei redditi è avvenuta per via telematica, entro l’ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta)
Nell’attuale
disciplina non è più rilevante la data di approvazione del bilancio o del
rendiconto, ma soltanto la data in cui si chiude il periodo d’imposta.
EREDI E LEGATARI- Ai
sensi di quanto disposto dall’art.15, co.2, della L.383/2001, in vigore dal
25/10/2001, gli uffici delle Agenzie delle Entrate che hanno ricevuta la
denuncia di successione da parte degli eredi,
sono obbligati alla trasmissione di copia della denuncia ai comuni nel
cui territorio sono collocati gli immobili, esonerando gli stessi eredi dalla
presentazione delle dichiarazioni I.C.I.
Termini della presentazione della comunicazione:
Per i
Comuni che hanno modificato il
procedimento di accertamento I.C.I. ai sensi del D.Lgs.446/97, art.59, c.1,
lettera 1 con regolamento adottato dal Consiglio Comunale per l'anno 2003, dal
2003 comincia l'esonero per il contribuente dalla presentazione della
Dichiarazione/Denuncia di Variazione I.C.I e la stessa è sostituita
dall'obbligo della presentazione della comunicazione, nell’ anno 2004, con la
“sola individuazione dell'unità immobiliare interessata”
Il termine di scadenza della comunicazione di
acquisti, cessazioni o modificazioni della soggettività passiva è stabilito
dai singoli Regolamenti Comunali.
NOVITA'
Le novità, simili a quelle già in vigore per la dichiarazione del 2002, si desumono dalla lettura dai nuovi quadri descrittivi degli immobili:
Þ
Non c’è più il riquadro
denominato “partita catastale terreni”, perché la partita non è più riportata nei certificati rilasciati
dall’Agenzia del Territorio.
Þ
La denominazione “dati
identificativi catastali fabbricati” è stata
sostituita con “dati
identificativi catastali immobili”; in questo
riquadro, quindi, vanno riportati sia i riferimenti catastali dei fabbricati,
sia quelli dei terreni.
Þ Il riquadro del numero è sostituito dalla particella che diventa l’elemento minimo inventariale per l’individuazione degli immobili
Þ
È
presente , una nuova casella, denominata “categoria/qualità”, ove
per i fabbricati deve essere indicata la categoria, per i terreni invece,
occorre indicare la qualità come vigneto, seminativo, frutteto, ecc..
Þ
E’
comparsa , infine, la casella “classe” che
serve a indicare sia la classe dei fabbricati, sia la classe di redditività
delle singole particelle di terreno.
§
Qualora il contribuente non sia
in possesso dei dati catastali aggiornati potrà indicare in luogo della
particella “il numero”, elemento conosciuto anche in precedenza
§
Ove il terreno sia composto da
varie particelle, è possibile evitare di compilare tanti riquadri quante sono
le relative particelle, poiché il dettaglio della situazione può essere
precisato nella parte del modello di dichiarazione relativa alle
“Annotazioni”, assolvendo in tal modo all’obbligo della completezza dei
dati dichiarati.
§
Quando il contribuente ne sia in
possesso e ove ciò rappresenti una semplificazione, egli può allegare una
copia della visura catastale aggiornata alla dichiarazione di variazione I.C.I.
A
disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.