Lì,
18 giugno 2004
CIRCOLARE 397/04
OGGETTO:IMPOSTA
COMUNALE SUGLI IMMOBILI
VERSAMENTI I.C.I. - CIRCOLARE
N.2/dpf del 7/6/2004
Anche per
l’anno 2004, il versamento dell'imposta ICI deve essere effettuato in due rate
delle quali la prima, entro il 30 GIUGNO
2004, pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e
delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno 2003.
La seconda
rata deve essere versata dal 1° al 20
dicembre 2004, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno 2004,
con eventuale conguaglio della prima rata versata
E'
possibile effettuare il versamento in unica soluzione
annuale, da corrispondere entro il 30
giugno 2004, ovvero entro la scadenza della prima rata. In tal caso,
l'imposta dovuta deve essere calcolata applicando ai valori imponibili degli
immobili l'aliquota e le detrazioni in vigore per l'anno 2004
Inoltre, il
Comune può aver stabilito tramite regolamento (D.Lgs.446/97) differimento di
termini per quei contribuenti che si trovano in situazioni particolari.
Le persone
fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono avvalersi della facoltà
di effettuare il versamento in unica soluzione, dal 1° al 20 dicembre, con applicazione degli interessi.
CONDONO EDILIZIO
L’I.C.I.
è dovuta con decorrenza dal 1 gennaio 2003, oppure dalla
data di ultimazione lavori se
successiva al 1° gennaio 2003, come segue:
-
la prima rata, entro il 30/6/2004 - per il
contribuente che non conosce ancora la rendita
attribuita all’immobile oggetto di regolarizzazione edilizia, l’importo del
versamento deve essere calcolato moltiplicando la superficie del fabbricato
condonato per l’importo fisso di € 2,00 al metro quadrato, per ogni anno d’imposta;
-
la seconda rata, tra
il 1° e il 20 dicembre 2004 - il contribuente venuto a
conoscenza della rendita, dovrà effettuare il versamento conguagliando tra
l’imposta complessivamente dovuta per gli anni 2003
e 2004 e l’importo pagato
forfettariamente a titolo di acconto.
Sugli importi I.C.I. versati, in armonia con l’ordinario
procedimento di attribuzione della rendita applicabile ai fabbricati non ancora
accatastati o accatastati, ma che hanno subito variazioni che
influiscono sull’ammontare della rendita, non
sono dovuti né sanzioni né interessi.
Precisazioni utili:
Per accedere al condono
edilizio, gli immobili abusivi o le
opere abusive eseguite su fabbricati già esistenti dovevano essere conclusi entro la data del 31 marzo 2003.
La domanda degli illeciti
edilizi, ai sensi dell ’art.32,
co.37, del D.L. n.269/2003, deve essere presentata entro il 31/7/2004 ed integrata entro il 30/9/2004 dalla denuncia in catasto dell’immobile oggetto di
illecito edilizio o dell’aggiornamento della rendita catastale per le opere
abusive sanate su fabbricato già provvisto di rendita.
I
versamenti devono essere effettuati utilizzando il
modello di c/c postale
approvato con il Decreto Ministero dell’Economia e Finanze del 10 Dicembre
2001.
Il
bollettino deve essere utilizzato per i versamenti a favore:
§
del concessionario della
riscossione;
§
del Comune che ha optato per
la riscossione diretta del tributo ;
§
del Comune che si avvale dei
servizi accessori al conto corrente postale:
Lo
stesso bollettino deve essere usato per i versamenti effettuati presso le
aziende di credito convenzionate con il concessionario della riscossione.
I contribuenti possono effettuare il versamento anche tramite il servizio telematico gestito dalle Poste Italiane S.p.a.
Il Comune
può aver deliberato , sulla base dell’autonomia regolamentare (art.52 del
D.Lgs.446/97) modalità di pagamento diverse rispetto a quelle previste dalle
norme che disciplinano L’I.C.I.
MOD.”F24”- Solamente per quei
Comuni che hanno stipulato apposita convenzione con
l’
Agenzia delle Entrate è altresì, possibile
effettuare i versamenti I.C.I. utilizzando il modello “F24” , approvato con
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
il 20/6/2002 e successivamente integrato con provvedimento del 3/1/2003 e
30/4/2004 (quest’ultimo relativo a modifiche relative a “ICI Internet”).
MODALITA’ DI COMPILAZIONE
DEL BOLLETTINO :
Per gli
importi versati si applica la
regola dell’arrotondamento al centesimo più vicino tenendo conto del valore
del terzo decimale , a norma dell’art.5 del regolamento (Cee) n.1103/97.
Esempio € 535,215 si arrotonda €
535,22 (arrotondamento per eccesso)
Per quanto
riguarda la suddivisione degli importi nelle caselle, si ribadisce quanto segue:
§
Nella
casella “dell’abitazione principale” va indicato soltanto l’importo
dovuto per l’immobile adibito a dimora abituale del contribuente, titolare del
diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento (compreso il diritto
di abitazione), al netto della detrazione stabilita per l’abitazione
principale;
§
Nella
casella “altri fabbricati” va l’imposta degli altri immobili e vanno
indicati gli importi dovuti per le eventuale pertinenze dell’abitazione
principale, nonché quelli relativi ai fabbricati ai quali, per disposizione di
legge o a seguito di deliberazione comunale, è riconosciuto un trattamento
analogo a quello dell’abitazione principale.
§
Nella casella
“detrazione per l’abitazione principale” va indicato l’importo
complessivo delle detrazioni d’imposta, anche se non riguardano o riguardano
solo in parte la dimora abituale.
L’imposta
non deve essere versata se l’ I.C.I. annua dovuta è uguale o inferiore a €
2,07, salvo diverso innalzamento di
tale minimo da parte degli Enti.
Sui
bollettini di versamento è altresì, prevista una casella per il "Ravvedimento operoso" che dovrà essere barrata in caso
il contribuente voglia regolarizzare la propria posizione.
Illeciti edilizi : Il Contribuente deve
utilizzare un unico bollettino di
conto corrente (l’ordinario bollettino
per i versamenti dell’imposta), benché gli importi dovuti siano relativi sia
all’anno 2003 e sia al 2004
Nella
casella relativa all’anno cui si riferisce il pagamento si deve riportare
l’anno “ ’04”
Gli importi
versati a titolo di acconto dovranno essere indicati nelle “Annotazioni” del Modello di Dichiarazione/Comunicazione di
Variazione I.C.I. che deve essere presentata entro il 30 settembre 2004.