Lì,
14 maggio 2004
OGGETTO:
NOVITA’ IN TEMA DI MANIFESTAZIONE DI SORTE LOCALI E PERMESSI PER
L’EFFETTUAZIONE.
Il
D.L. n.269 del 30/09/2003 all’articolo 39, comma 13-quinquies, ha introdotto
delle novità rilevanti per chi voglia organizzare o porre in atto
manifestazioni di sorte locali quali tombole, lotterie, pesche o banchi di
beneficenza.
A
tal proposito si ricorda che la materia è regolamentata dal DPR n.430 del
26/10/2001, il cui contenuto è già stato trattato e riportato in una nostra
circolare passata, più precisamente nella Circolare Enti Rev n.328/02 del
15/02/2002.
Passando
alle novità introdotte dal D.L. 269/03 e citando direttamente l’articolo 39,
comma 13-quinquies, constatiamo che “… al fine di evitare
fenomeni di elusione del monopolio statale dei giuochi i soggetti che intendono
svolgere le attività richiamate …, inviano, prima di darvi corso, …, una
autonoma comunicazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze –
Amministrazione autonoma dei monopoli della Stato, …”.
Se decorrono trenta
(30) giorni senza cui, il ministero, abbia adottato alcun provvedimento, il
permesso si intende rilasciato e si possono attivare le procedure per la
richiesta al Sindaco ed al Prefetto come da DPR 430/01.
Nel
caso in cui, a seguito di diniego di nulla osta da parte del Ministero, le
attività di sorte locale siano comunque effettuate sono previste oltre alle
sanzioni amministrative anche delle sanzioni penali con l’arresto fino ad un
anno.
Quando
lo ritengano opportuno, gli Ispettorati potranno eventualmente intervenire per
prescrivere indirizzi idonei a ricondurre nel rispetto delle norme le modalità
di svolgimento delle manifestazioni di sorte locali.
A
disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.