Lì,
05 maggio 2004
CIRCOLARE 394/04
OGGETTO: REGIME IVA PER
I SERVIZI DIDATTICI NEGLI ASILI NIDO E SERVIZI ASSISTENZIALI PRESSO LE CASE ID
RIPOSO, GESTIONE DIRETTA O AFFIDAMENTO A TERZI.
La risoluzione n. 39/E del 16/03/2004 risponde all’istanza
di interpello relativa alle problematiche fiscali evidenziate in oggetto, in
particolare nell’ambito dell’esercizio dei servizi di casa di riposo e di
asilo nido e i conseguenti risvolti IVA nel caso di gestione diretta da parte
dell’Ente o di gestione affidata a terzi (attraverso un contratto di appalto o
una convenzione) in maniera globale o meno.
Con la presente circolare vogliamo, attraverso uno schema
chiaro, offrire una chiave di lettura precisa e schematica della risoluzione
ministeriale lasciando all’Ente una lettura puntuale della stessa normativa.
Esaminato
il caso dell’interpello, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che:
- Le
prestazioni rese direttamente dal Comune agli utenti per i servizi
socio-assistenziali, offerti nelle case di riposo, e servizi educativi, offerti negli asili nido,
sono oggettivamente Esenti IVA ai sensi dell’articolo 10, n. 21, DPR
633/72;
- Le
prestazioni rese da Cooperative al Comune:
- le
prestazioni concernenti la gestione globale, per case di riposo o
asili nido, fatturate al Comune, che conserva la titolarità del servizio
nei confronti degli utenti finali, sono oggettivamente Esenti IVA articolo
10, n. 21, DPR 633/72;
- le
prestazioni infermieristiche e riabilitative rese separatamente dalla
gestione globale sono oggettivamente Esenti IVA ex articolo 10, n. 18, del
DPR 633/72;
- Le
prestazioni socio assistenziali ed educative se non configurano una gestione
globale, rispettivamente della casa di riposo o dell’asilo nido:
- dette
prestazioni se rese al Comune da Cooperative non sociali e non da ONLUS,
sono soggette ad IVA con aliquota del 4% (TABELLA A, parte II n. 41-bis)
- dette
prestazioni se rese al Comune da Cooperative Sociali sono soggette ad IVA
con aliquota del 4% (TABELLA A, parte II n. 41-bis). In particolare a
questo proposito citiamo direttamente la Risoluzione per spiegare
chiaramente perché l’Agenzia percorre questa corrente di pensiero: “…
Si precisa al riguardo che per le cooperative sociali che effettuano le
predette prestazioni non sussiste la possibilità di scegliere la norma di
maggior favore tra la disposizione esentativi di cui al citato n. 27-ter
dell’articolo 10 del DPR 633/72 e quella del richiamato n. 41-bis della
TABELLA A, parte II, del medesimo DPR 633/72, in quanto le prestazioni in
argomento vengono effettuante, nella fattispecie oggetto
dell’interpello, nei confronti del Comune”.
Alla
medesima aliquota del 4% sono soggette le stesse prestazioni rese da ONLUS, in
quanto rese sulla base di contratti di appalto e di convenzioni.
- Le
prestazioni educative effettuate da ONLUS sono oggettivamente Esenti IVA ex
articolo 10, n. 20 del DPR 633/72.
A
disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.
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