Lì, 16 marzo 2004

CIRCOLARE 393/04/A

OGGETTO: ADEGUAMENTO DELLA DENOMINAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE.

L’articolo 90, comma 17, della Legge 289/2002 ha previsto l’obbligo da parte delle associazioni sportive dilettantistiche di inserire nella propria denominazione, senza abbreviazioni, la dicitura: ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA.

La mancata indicazione nella denominazione delle finalità sportive dilettantistiche comporta per l’associazione l’impossibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali previste dalla Legge 398/1991.

Per i motivi sopra esposti, si invitano le associazioni interessate a provvedere all’adeguamento della denominazione sociale, mediante deliberazione (e quindi verbale) del Consiglio Direttivo, di cui si allega alla presente circolare una bozza.

Dopo aver adottato tale delibera sarà necessario presentare, presso l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, l’apposito modello compilato per procedere alla comunicazione della variazione ai fini IVA e imposte dirette; Vi chiediamo quindi per cortesia di farci pervenire, a stretto giro di posta, copia del verbale del Consiglio Direttivo affinché si possa andare presso l’Ufficio dell’Agenzia per la suddetta variazione.

A disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.

ENTI REV S.r.l.

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