Lì,
16 marzo 2004
CIRCOLARE 393/04/A
OGGETTO: ADEGUAMENTO
DELLA DENOMINAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE.
L’articolo 90, comma 17, della Legge 289/2002 ha previsto
l’obbligo da parte delle associazioni sportive dilettantistiche di inserire
nella propria denominazione, senza abbreviazioni, la dicitura: ASSOCIAZIONE
SPORTIVA DILETTANTISTICA.
La mancata indicazione nella denominazione delle finalità sportive dilettantistiche comporta per l’associazione l’impossibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali previste dalla Legge 398/1991.
Per i motivi sopra esposti, si invitano le associazioni
interessate a provvedere all’adeguamento della denominazione sociale, mediante
deliberazione (e quindi verbale) del Consiglio Direttivo, di cui si allega alla
presente circolare una bozza.
Dopo aver adottato tale delibera sarà necessario
presentare, presso l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, l’apposito
modello compilato per procedere alla comunicazione della variazione ai fini IVA
e imposte dirette; Vi chiediamo quindi per cortesia di farci pervenire, a
stretto giro di posta, copia del verbale del Consiglio Direttivo affinché si
possa andare presso l’Ufficio dell’Agenzia per la suddetta variazione.
A
disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.
ENTI REV S.r.l.