Lì, 05 maggio 2004

CIRCOLARE 393/04

OGGETTO: LA NUOVA FATTURA EUROPEA D.Lgs. 20.2.2004, n. 52 Art. 21, DPR n. 633/72

Dal 29.2.2004 sono in vigore le nuove modalità di fatturazione, che recepiscono le regole stabilite in ambito comunitario.

Fra le novità, si segnala l’ampliamento dei dati da indicare nel documento, la possibilità per il cedente/prestatore di affidarne l’emissione, sotto la propria responsabilità, al cliente o ad un terzo (“outsourcing”), nonché la possibilità di emettere e trasmettere le fatture in formato elettronico, previo consenso del destinatario e in modo tale da fornire le opportune garanzie di autenticità dell’origine e integrità del contenuto. La modalità elettronica è prevista anche ai fini dell’archiviazione.

Con la pubblicazione del D.Lgs. n. 52/2004 sul Supplemento Ordinario n. 30 alla G.U. 28.2.2004, n. 49 sono state introdotte nell’ordinamento italiano importanti novità in materia di fatturazione. Infatti, con il citato provvedimento è stata recepita la Direttiva del Consiglio Europeo 2001/115 finalizzata alla semplificazione e all’armonizzazione delle modalità di fatturazione in materia di IVA all’interno dell’Unione Europea.

Le nuove disposizioni sono in vigore dal 29.2.2004.

EMISSIONE DELLA FATTURA

Il Decreto in esame ha riscritto l’art. 21, DPR n. 633/72 relativo alla “Fatturazione delle operazioni”, in base al quale per ogni operazione imponibile il cedente del bene o il prestatore del servizio deve emettere la relativa fattura, denominata anche nota, conto, parcella o simili.

Tale documento può ora essere rilasciato secondo una delle seguenti alternative:

-       in forma cartacea (duplice esemplare), come già avveniva in precedenza;

-       in forma elettronica, a condizione che sia assicurata la data, l’autenticità dell’origine e l’integrità del contenuto del documento:

-       mediante l’apposizione su ogni fattura del c.d. “riferimento temporale” e della “firma elettronica qualificata” dell’emittente;

ovvero

-       utilizzando i sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati.

È espressamente previsto che per poter inviare la fattura in forma elettronica al proprio cliente è necessario ottenere il preventivo consenso di quest’ultimo.

N.B. Per le operazioni (cessioni e/o prestazioni) effettuate nei confronti del medesimo soggetto nello stesso giorno è ora possibile emettere un’unica fattura.

La fattura può essere rilasciata anche in lingua straniera, con indicazione degli importi in qualsiasi valuta, ad eccezione dell’IVA che va sempre indicata in euro. A richiesta dell’Amministrazione finanziaria le predette fatture devono essere tradotte in lingua italiana.

N.B. La fattura si considera emessa quando è consegnata o spedita alla controparte o quando è trasmessa per via elettronica.

È confermata la possibilità di emettere la fattura differita/riepilogativa per le cessioni di beni con rilascio del ddt (o altro documento idoneo ad identificare i soggetti dell’operazione).

EMISSIONE DELLA FATTURA DA PARTE DEL CLIENTE O DI UN TERZO

Un’ulteriore novità riguarda la possibilità di affidare l’emissione della fattura al cessionario/committente o ad un terzo (“outsourcing”).

Sul punto, il comma 1 del nuovo art. 21, così recita:

“Per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella, e simili, o, ferma restando la sua responsabilità, assicura che la stessa sia emessa dal cessionario o dal committente, ovvero per suo conto, da un terzo…

Anche il cessionario/committente che deve emettere l’autofattura ai sensi dell’art. 17, comma 3, DPR n. 633/72 può, sotto la propria responsabilità, affidare la relativa emissione ad un terzo.

L’emissione della fattura (in formato cartaceo o elettronico) da parte del cliente/terzo richiede il rispetto di determinati requisiti, qualora quest’ultimo sia residente in uno Stato con il quale non esistono rapporti di reciproca assistenza fiscale.

In tale ipotesi, infatti, il cliente/terzo può emettere la fattura per conto del cedente/prestatore a

condizione che:

-       sia data preventiva comunicazione all’Amministrazione finanziaria con le modalità che saranno stabilite con un provvedimento di prossima emanazione;

-       il cedente/prestatore italiano abbia iniziato l’attività da almeno 5 anni;

-        al cedente/prestatore italiano nei 5 anni precedenti non siano stati notificati atti impositivi o di contestazione di violazioni sostanziali in materia di IVA.

ELEMENTI DELLA FATTURA

Il comma 2 dell’art. 21 elenca gli elementi che devono essere indicati in fattura, alcuni dei quali già previsti dalla previgente normativa mentre altri sono di nuova introduzione.

In particolare, si segnala la necessità di numerare le fatture in ordine progressivo per anno solare, ossia iniziando dal n. 1 a partire dall’1.1 di ciascun anno.

Inoltre, per le operazioni:

-       soggette al regime del margine;

-       effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo;

va riportata l’indicazione che si tratta di “operazione assoggettata al regime del margine” ai sensi del DL n. 41/95 convertito dalla Legge n. 85/95 ovvero dell’art. 74-ter, DPR n. 633/72.

Infine, l’ammontare dell’imponibile e dell’imposta dovuta vanno riportati con arrotondamento al centesimo di euro.

La norma sul punto non specifica quale metodo utilizzare, però si ritiene applicabile la consueta regola 4/5 prevista a seguito dell’introduzione della nuova moneta, così come illustrato anche nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate 21.12.2001, n. 106/E. 

Di seguito si propone un confronto tra i dati richiesti prima e dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 52/2004.

ELEMENTI DELLA FATTURA

fino al 28.02.2004

dal 29.02.2004

Data e numero progressivo

Data e numero progressivo per anno solare

ditta, denominazione o ragione sociale, residenza o domicilio dei soggetti fra cui l’operazione è svolta (ovvero nome e cognome, se non si tratta di imprese);

ubicazione della stabile organizzazione per i non residenti;

numero di partita IVA dell’emittente

ditta, denominazione o ragione sociale, residenza o domicilio dei soggetti fra cui l’operazione è svolta (ovvero nome e cognome, se non si tratta di imprese);

generalità del rappresentante fiscale e ubicazione della stabile organizzazione per i non residenti;

numero dei partita IVA del cedente o prestatore

Natura, qualità e quantità dei beni/servizi

Natura, qualità dei beni/servizi (1)

Corrispettivi e altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compreso il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all’art. 15, comma 2

Corrispettivi e altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compreso il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all’art. 15, comma 2 (1)

Valore normale degli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono

Valore normale degli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono

Aliquota e ammontare dell’imposta, con arrotondamento alla lira delle frazioni inferiori

Aliquota, ammontare dell’imposta e dell’imponibile, con arrotondamento al centesimo di euro (con la regola 4/5) (1)

 

Numero di partita IVA del cliente, qualora sia quest’ultimo il debitore dell’imposta in luogo del cedente/prestatore (in applicazione del reverse charge), con indicazione della relativa norma (2)

 

Per le cessioni intracomunitarie di veicoli “nuovi” ex art. 38, comma 4, DL n. 331/93 (3):

-       data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri

-       numero dei km percorsi, dlle ore navigate o volate

 

Annotazione che la fattura è compilata dal cliente o da un terzo, per conto del cedente o prestatore

(1) Se l’operazione da fatturare comprende beni o servizi soggetti ad aliquote diverse, tali dati vanno indicati distintamente secondo l’aliquota applicabile.

(2) É confermato che tranne il suddetto caso, il numero di partita IVA del cliente non è un elemento indispensabile da riportare nella fattura. Si rammenta che il numero di partita IVA del cliente è comunque obbligatorio per le operazioni intracomunitarie.

(3) Si considerano “nuovi” i veicoli che hanno percorso meno di 6.000 km (ovvero hanno navigato per meno di 100 ore o volato per meno di 40), oppure sono ceduti entro 6 mesi (ovvero 3 mesi in caso di imbarcazioni e aeromobili) dalla prima immatricolazione o iscrizione nei pubblici registri.

È confermato infine che per le operazioni:

-       relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale;

-       non soggette ex art. 7, comma 2;

-       non imponibili ex artt. 8, 8-bis, 9 e 38-quater;

-       esenti

va annotato che si tratta di operazione non soggetta, non imponibile o esente, con indicazione della relativa norma.

ARCHIVIAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

In seguito all’introduzione della possibilità di emettere la fattura anche in formato elettronico, è stato integrato l’art. 39, DPR n. 633/72 relativo alla “ Tenuta e conservazione dei registri e dei documenti”.

In particolare è previsto che:

-       le fatture elettroniche trasmesse o ricevute devono essere archiviate nello stesso formato;

-       le fatture elettroniche consegnate o spedite al cliente in copia in formato cartaceo possono essere archiviate sia in formato elettronico, sia in formato cartaceo.

N.B. Per l’individuazione delle modalità di conservazione elettronica dei documenti si rinvia al recente DM 23.1.2004.

Il luogo dell’archiviazione può essere stabilito anche in un altro Stato a condizione che tra questo e l’Italia esistano accordi relativi alla reciproca assistenza in ambito fiscale.

A disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.

||||||||

-->