Lì,
05 maggio 2004
CIRCOLARE 393/04
OGGETTO: LA
NUOVA FATTURA EUROPEA D.Lgs. 20.2.2004, n. 52 Art. 21, DPR n. 633/72
Dal 29.2.2004 sono in vigore le nuove modalità di
fatturazione, che recepiscono le regole stabilite in ambito comunitario.
Fra le novità, si segnala l’ampliamento dei dati
da indicare nel documento, la possibilità per il cedente/prestatore di
affidarne l’emissione, sotto la propria responsabilità, al cliente o ad un
terzo (“outsourcing”), nonché la possibilità di emettere e trasmettere le
fatture in formato elettronico, previo consenso del destinatario e in modo tale
da fornire le opportune garanzie di autenticità dell’origine e integrità del
contenuto. La modalità elettronica è prevista anche ai fini
dell’archiviazione.
Con la
pubblicazione del D.Lgs. n. 52/2004 sul Supplemento Ordinario n. 30 alla G.U.
28.2.2004, n. 49 sono state introdotte nell’ordinamento italiano importanti
novità in materia di fatturazione. Infatti, con il citato provvedimento è
stata recepita la Direttiva del Consiglio Europeo 2001/115 finalizzata alla
semplificazione e all’armonizzazione delle modalità di fatturazione in
materia di IVA all’interno dell’Unione Europea.
Le nuove
disposizioni sono in vigore dal 29.2.2004.
EMISSIONE
DELLA FATTURA
Il
Decreto in esame ha riscritto l’art. 21, DPR n. 633/72 relativo alla “Fatturazione
delle operazioni”, in base al quale per ogni operazione imponibile il cedente
del bene o il prestatore del servizio deve emettere la relativa
fattura, denominata anche nota, conto, parcella o simili.
Tale
documento può ora essere rilasciato secondo una delle seguenti alternative:
-
in forma
cartacea (duplice
esemplare), come già avveniva in precedenza;
-
in forma
elettronica, a
condizione che sia assicurata la data, l’autenticità dell’origine e
l’integrità del contenuto del documento:
-
mediante
l’apposizione su ogni fattura del c.d. “riferimento temporale” e
della “firma elettronica qualificata” dell’emittente;
ovvero
-
utilizzando i
sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati.
È
espressamente previsto che per poter inviare la fattura in forma elettronica al
proprio cliente è necessario ottenere il preventivo consenso di
quest’ultimo.
N.B.
Per le operazioni (cessioni e/o prestazioni) effettuate nei confronti del
medesimo soggetto nello stesso giorno è ora possibile emettere un’unica
fattura.
La
fattura può essere rilasciata anche in lingua straniera, con indicazione
degli importi in qualsiasi valuta, ad eccezione dell’IVA che va sempre
indicata in euro. A richiesta dell’Amministrazione finanziaria le predette
fatture devono essere tradotte in lingua italiana.
N.B.
La fattura si considera emessa quando è consegnata o spedita alla
controparte o quando è trasmessa per via elettronica.
È
confermata la possibilità di emettere la fattura differita/riepilogativa per
le cessioni di beni con rilascio del ddt (o altro documento idoneo ad
identificare i soggetti dell’operazione).
EMISSIONE
DELLA FATTURA DA PARTE DEL CLIENTE O DI UN TERZO
Un’ulteriore
novità riguarda la possibilità di affidare l’emissione della fattura al
cessionario/committente o ad un terzo (“outsourcing”).
Sul
punto, il comma 1 del nuovo art. 21, così recita:
“Per ciascuna operazione imponibile il soggetto
che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura,
anche sotto forma di nota, conto, parcella, e simili, o, ferma restando la
sua responsabilità, assicura che la stessa sia emessa dal cessionario o dal
committente, ovvero per suo conto, da un terzo…”
Anche il
cessionario/committente che deve emettere l’autofattura ai sensi
dell’art. 17, comma 3, DPR n. 633/72 può, sotto la propria responsabilità,
affidare la relativa emissione ad un terzo.
L’emissione
della fattura (in formato cartaceo o elettronico) da parte del cliente/terzo
richiede il rispetto di determinati requisiti, qualora quest’ultimo sia
residente in uno Stato con il quale non esistono rapporti di reciproca
assistenza fiscale.
In tale
ipotesi, infatti, il cliente/terzo può emettere la fattura per conto del
cedente/prestatore a
condizione
che:
-
sia data preventiva
comunicazione all’Amministrazione finanziaria con le modalità che saranno
stabilite con un provvedimento di prossima emanazione;
-
il
cedente/prestatore italiano abbia iniziato l’attività da almeno 5 anni;
-
al cedente/prestatore
italiano nei 5 anni precedenti non siano stati notificati atti impositivi o
di contestazione di violazioni sostanziali in materia di IVA.
ELEMENTI
DELLA FATTURA
Il comma
2 dell’art. 21 elenca gli elementi che devono essere indicati in fattura,
alcuni dei quali già previsti dalla previgente normativa mentre altri sono di
nuova introduzione.
In
particolare, si segnala la necessità di numerare le fatture in ordine
progressivo per anno solare, ossia iniziando dal n. 1 a partire dall’1.1
di ciascun anno.
Inoltre,
per le operazioni:
-
soggette al
regime del margine;
-
effettuate
dalle agenzie di viaggio e turismo;
va
riportata l’indicazione che si tratta di “operazione assoggettata al
regime del margine” ai sensi del DL n. 41/95 convertito dalla Legge n.
85/95 ovvero dell’art. 74-ter, DPR n. 633/72.
Infine,
l’ammontare dell’imponibile e dell’imposta dovuta vanno riportati con
arrotondamento al centesimo di euro.
La norma sul punto non specifica quale metodo utilizzare, però si ritiene applicabile la consueta regola 4/5 prevista a seguito dell’introduzione della nuova moneta, così come illustrato anche nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate 21.12.2001, n. 106/E.
Di
seguito si propone un confronto tra i dati richiesti prima e dopo l’entrata in
vigore del D.Lgs. n. 52/2004.
|
ELEMENTI
DELLA FATTURA |
|
|
fino
al 28.02.2004 |
dal
29.02.2004 |
|
Data e
numero progressivo |
Data e
numero progressivo per anno solare |
|
ditta,
denominazione o ragione sociale, residenza o domicilio dei soggetti fra
cui l’operazione è svolta (ovvero nome e cognome, se non si tratta di
imprese); ubicazione
della stabile organizzazione per i non residenti; numero
di partita IVA dell’emittente |
ditta,
denominazione o ragione sociale, residenza o domicilio dei soggetti fra
cui l’operazione è svolta (ovvero nome e cognome, se non si tratta di
imprese); generalità
del rappresentante fiscale e ubicazione della stabile organizzazione per i
non residenti; numero
dei partita IVA del cedente o prestatore |
|
Natura,
qualità e quantità dei beni/servizi |
Natura,
qualità dei beni/servizi (1) |
|
Corrispettivi
e altri dati necessari per la determinazione della base imponibile,
compreso il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o
abbuono di cui all’art. 15, comma 2 |
Corrispettivi
e altri dati necessari per la determinazione della base imponibile,
compreso il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o
abbuono di cui all’art. 15, comma 2 (1) |
|
Valore
normale degli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono |
Valore
normale degli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono |
|
Aliquota
e ammontare dell’imposta, con arrotondamento alla lira delle frazioni
inferiori |
Aliquota,
ammontare dell’imposta e dell’imponibile, con arrotondamento al centesimo di euro (con la regola 4/5) (1) |
|
|
Numero
di partita IVA del cliente, qualora sia quest’ultimo il debitore
dell’imposta in luogo del cedente/prestatore (in applicazione del
reverse charge), con indicazione della relativa norma (2) |
|
|
Per
le cessioni intracomunitarie di veicoli “nuovi” ex art. 38, comma 4,
DL n. 331/93 (3): -
data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri -
numero dei km percorsi, dlle ore navigate o volate |
|
|
Annotazione
che la fattura è compilata dal cliente o da un terzo, per conto del
cedente o prestatore |
(1) Se
l’operazione da fatturare comprende beni o servizi soggetti ad aliquote
diverse, tali dati vanno indicati distintamente secondo l’aliquota applicabile.
(2) É
confermato che tranne il suddetto caso, il numero di partita IVA del cliente
non è un elemento indispensabile da riportare nella fattura. Si rammenta
che il numero di partita IVA del cliente è comunque obbligatorio per le operazioni
intracomunitarie.
(3) Si
considerano “nuovi” i veicoli che hanno percorso meno di 6.000 km (ovvero
hanno navigato per meno di 100 ore o volato per meno di 40), oppure sono ceduti
entro 6 mesi (ovvero 3 mesi in caso di imbarcazioni e aeromobili) dalla prima
immatricolazione o iscrizione nei pubblici registri.
È
confermato infine che per le operazioni:
-
relative a beni
in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale;
-
non soggette ex
art. 7, comma 2;
-
non imponibili
ex artt. 8, 8-bis, 9 e 38-quater;
-
esenti
va
annotato che si tratta di operazione non soggetta, non imponibile o esente, con
indicazione della relativa norma.
ARCHIVIAZIONE
DELLE FATTURE ELETTRONICHE
In
seguito all’introduzione della possibilità di emettere la fattura anche in
formato elettronico, è stato integrato l’art. 39, DPR n. 633/72 relativo alla
“ Tenuta e conservazione dei registri e dei documenti”.
In
particolare è previsto che:
-
le fatture
elettroniche trasmesse o ricevute devono essere archiviate nello stesso formato;
-
le fatture
elettroniche consegnate o spedite al cliente in copia in formato cartaceo
possono essere archiviate sia in formato elettronico, sia in formato cartaceo.
N.B.
Per
l’individuazione delle modalità di conservazione elettronica dei documenti si
rinvia al recente DM 23.1.2004.
Il luogo
dell’archiviazione può essere stabilito anche in un altro Stato a
condizione che tra questo e l’Italia esistano accordi relativi alla reciproca
assistenza in ambito fiscale.
A
disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.