Lì, 18 febbraio 2004
CIRCOLARE 390/04
OGGETTO: PREVIDENZA – L’AUMENTO DEL CONTRIBUTO
PREVIDENZIALE INTEGRATIVO DEI PROFESSIONISTI
Il contributo previdenziale integrativo applicato da
parte degli iscritti all’albo professionale dei geometri è stato incrementato
dal 2% al 4%. La nuova percentuale deve essere applicata alle fatture emesse a
partire dall’1.1.2004.
Resta fissato al 2% il contributo integrativo
relativo alle altre categorie professionali munite di una propria cassa
previdenziale. È altresì confermata al 4% la maggiorazione di natura
previdenziale applicata dai professionisti iscritti alla gestione separata INPS.
Dal
punto di vista previdenziale, i professionisti possono essere così suddivisi:
-
i professionisti
provvisti di una propria cassa previdenziale di categoria;
-
i professionisti
sprovvisti di una propria cassa previdenziale, i quali sono tenuti alla
contribuzione alla gestione separata INPS dall’art. 2, comma 26, Legge n.
335/95.
I
predetti soggetti addebitano ai propri clienti una maggiorazione di natura
previdenziale, pari al 2% ovvero 4% dell’imponibile, il cui trattamento
fiscale si differenzia a seconda dell’appartenenza all’una o all’altra
delle categorie sopraccitate.
PROFESSIONISTI
ISCRITTI ALLA CASSA PREVIDENZIALE DI CATEGORIA
Il
contributo integrativo applicato dai professionisti iscritti alla cassa
previdenziale di categoria è generalmente pari al 2%.
N.B.
Per gli iscritti all’albo dei geometri, dal
2004 tale aliquota passa dal 2% al 4%. La nuova percentuale va applicata
alle fatture emesse a partire dall’1.1.2004.
Per i
professionisti iscritti ad altri albi (ingegneri, architetti, ragionieri e
dottori commercialisti, consulenti del lavoro, ecc.) non si registra alcun
incremento, talché per il 2004 l’aliquota citata resta fissata al 2%.
Va
evidenziato peraltro che l’art. 2 del Regolamento della Cassa previdenziale
dei dottori commercialisti prevede l’incremento del contributo
integrativo dal 2% al 4% a decorrere dal 2005.
Il
contributo integrativo è calcolato sul volume d’affari dichiarato ai fini IVA
relativamente all’attività professionale.
Lo stesso
è applicato nella fattura emessa dal professionista nei confronti del cliente
ed è quindi a carico di quest’ultimo.
L’inquadramento
fiscale del contributo previdenziale in argomento è desumibile dall’art. 16,
DL n. 41/95, in base al quale lo stesso:
-
concorre a
formare la base imponibile IVA;
-
non è soggetto
ad IRPEF e pertanto non costituisce base imponibile ai fini del calcolo della
ritenuta d’acconto del 20%.
Per
i professionisti sprovvisti di una propria cassa previdenziale è prevista
l’iscrizione alla gestione separata INPS.
L’art.
4, comma 3, DL n. 295/96 prevede che i professionisti possano addebitare ai
clienti una percentuale di tale contribuzione, nella misura del 4% dei
compensi lordi.
Va
sottolineato che, come affermato dall’INPS nella Circolare 25.5.1996, n. 112, “l’obbligo
di pagare la somma stessa e il diritto da parte del professionista di
pretenderla restano nell’ambito dei rapporti fra cliente e professionista che
è l’unico obbligato al pagamento dei contributi nei confronti
dell’Istituto”. Di conseguenza, il professionista può autonomamente
decidere se applicare la rivalsa del 4% al cliente o invece emettere una fattura
senza addebito del contributo.
Tenuto
conto della natura facoltativa di tale maggiorazione, che costituisce parte
integrante del
compenso,
il Ministero delle Finanze nella Risoluzione 11.7.1996, n. 109/E ha precisato
che la
stessa:
-
costituisce
base imponibile ai fini IVA;
-
a differenza del
contributo applicato dai professionisti muniti di propria cassa previdenziale, risulta
imponibile ai fini IRPEF e va pertanto assoggettata alla ritenuta
d’acconto del 20%.
CONTRIBUTO PREVIDENZIALE “INTEGRATIVO” 2004
|
Professionisti
provvisti di cassa previdenziale |
Professionisti
sprovvisti di cassa previdenziale |
||
|
Dottori
commercialisti (*) Ragionieri Avvocati Ingegneri
2% Architetti Periti
industriali Consulenti
del lavoro |
Geometri
4% |
4% |
|
|
IVA |
Sì |
Sì |
|
|
RITENUTA
IRPEF |
NO |
Sì |
|
(*) Per i
dottori commercialisti dall’01.01.2005 la misura del contributo integrativo
passa al 4%.
A
disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.
ENTI REV S.r.l.