Lì, 18 febbraio 2004

 CIRCOLARE 390/04

 OGGETTO: PREVIDENZA – L’AUMENTO DEL CONTRIBUTO PREVIDENZIALE INTEGRATIVO DEI PROFESSIONISTI

 Il contributo previdenziale integrativo applicato da parte degli iscritti all’albo professionale dei geometri è stato incrementato dal 2% al 4%. La nuova percentuale deve essere applicata alle fatture emesse a partire dall’1.1.2004.

Resta fissato al 2% il contributo integrativo relativo alle altre categorie professionali munite di una propria cassa previdenziale. È altresì confermata al 4% la maggiorazione di natura previdenziale applicata dai professionisti iscritti alla gestione separata INPS.

 Dal punto di vista previdenziale, i professionisti possono essere così suddivisi:

 

-       i professionisti provvisti di una propria cassa previdenziale di categoria;

-       i professionisti sprovvisti di una propria cassa previdenziale, i quali sono tenuti alla contribuzione alla gestione separata INPS dall’art. 2, comma 26, Legge n. 335/95.

 

I predetti soggetti addebitano ai propri clienti una maggiorazione di natura previdenziale, pari al 2% ovvero 4% dell’imponibile, il cui trattamento fiscale si differenzia a seconda dell’appartenenza all’una o all’altra delle categorie sopraccitate.

 

PROFESSIONISTI ISCRITTI ALLA CASSA PREVIDENZIALE DI CATEGORIA

 Il contributo integrativo applicato dai professionisti iscritti alla cassa previdenziale di categoria è generalmente pari al 2%.

 N.B. Per gli iscritti all’albo dei geometri, dal 2004 tale aliquota passa dal 2% al 4%. La nuova percentuale va applicata alle fatture emesse a partire dall’1.1.2004.

Per i professionisti iscritti ad altri albi (ingegneri, architetti, ragionieri e dottori commercialisti, consulenti del lavoro, ecc.) non si registra alcun incremento, talché per il 2004 l’aliquota citata resta fissata al 2%.

Va evidenziato peraltro che l’art. 2 del Regolamento della Cassa previdenziale dei dottori commercialisti prevede l’incremento del contributo integrativo dal 2% al 4% a decorrere dal 2005.

Il contributo integrativo è calcolato sul volume d’affari dichiarato ai fini IVA relativamente all’attività professionale.

Lo stesso è applicato nella fattura emessa dal professionista nei confronti del cliente ed è quindi a carico di quest’ultimo.

L’inquadramento fiscale del contributo previdenziale in argomento è desumibile dall’art. 16, DL n. 41/95, in base al quale lo stesso:

 -       concorre a formare la base imponibile IVA;

-       non è soggetto ad IRPEF e pertanto non costituisce base imponibile ai fini del calcolo della ritenuta d’acconto del 20%.

 Per i professionisti sprovvisti di una propria cassa previdenziale è prevista l’iscrizione alla gestione separata INPS.

L’art. 4, comma 3, DL n. 295/96 prevede che i professionisti possano addebitare ai clienti una percentuale di tale contribuzione, nella misura del 4% dei compensi lordi.

Va sottolineato che, come affermato dall’INPS nella Circolare 25.5.1996, n. 112, “l’obbligo di pagare la somma stessa e il diritto da parte del professionista di pretenderla restano nell’ambito dei rapporti fra cliente e professionista che è l’unico obbligato al pagamento dei contributi nei confronti dell’Istituto”. Di conseguenza, il professionista può autonomamente decidere se applicare la rivalsa del 4% al cliente o invece emettere una fattura senza addebito del contributo.

Tenuto conto della natura facoltativa di tale maggiorazione, che costituisce parte integrante del

compenso, il Ministero delle Finanze nella Risoluzione 11.7.1996, n. 109/E ha precisato che la

stessa:

 -       costituisce base imponibile ai fini IVA;

-        a differenza del contributo applicato dai professionisti muniti di propria cassa previdenziale, risulta imponibile ai fini IRPEF e va pertanto assoggettata alla ritenuta d’acconto del 20%.

 CONTRIBUTO PREVIDENZIALE “INTEGRATIVO” 2004

 

Professionisti provvisti di cassa previdenziale

Professionisti sprovvisti di cassa previdenziale

Dottori commercialisti (*)

Ragionieri

Avvocati

Ingegneri            2%

Architetti

Periti industriali

Consulenti del lavoro

 

 

 

Geometri       4%

 

 

 

4%

IVA

RITENUTA

IRPEF

NO

       

(*) Per i dottori commercialisti dall’01.01.2005 la misura del contributo integrativo passa al 4%.

 A disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.

ENTI REV S.r.l.

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