Lì,
18 febbraio 2004
CIRCOLARE 389/04
OGGETTO: FINANZIARIA 2004 – TORNA AL 41% LA
DETRAZIONE PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO
Anche
per il 2004 sarà possibile usufruire della detrazione per le spese relative
agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, con alcune novità rispetto
al 2003.
La
Legge Finanziaria 2004 ha infatti ripristinato al 41% la misura della
detrazione, aumentando altresì a € 60.000 il limite delle spese agevolabili.
È stata prorogata anche l’agevolazione spettante agli acquirenti/assegnatari di unità immobiliari facenti parte di edifici complessivamente ristrutturati da imprese di costruzione o cooperative edilizie, a condizione che gli interventi siano eseguiti entro il 31.12.2004 e la cessione o l’assegnazione dell’unità immobiliare avvenga entro il 30.6.2005.
La proroga al 2004 della
detrazione relativa alle spese sostenute per gli interventi di recupero del
patrimonio edilizio (compresi gli interventi di bonifica dell’amianto) è
stata disposta, con l’introduzione di alcune novità, dall’art. 2, comma 15,
Legge n. 350/2003.
Le novità riguardano:
- la misura della
detrazione, che è stata ripristinata al 41%;
- il limite massimo di
spesa agevolabile, che è stato aumentato da € 48.000 a € 60.000.
|
INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO |
SPESE SOSTENUTE FINO IL 31.12.2004 |
DETRAZIONE SPETTANTE |
41% |
|
LIMITE DI SPESA |
€ 60.000 |
Sono confermate le modalità
di utilizzo della detrazione stabilite per il 2003 dall’art. 2, comma 5, Legge
n. 289/2002, riguardanti in particolare la ripartizione della detrazione nonché
la determinazione dell’ammontare massimo agevolabile in presenza di interventi
iniziati in esercizi precedenti.
Si rammenta che la
detrazione spetta, per ciascun periodo d’imposta, fino a concorrenza
dell’imposta lorda dovuta. L’eventuale eccedenza non è riportabile nei
periodi successivi, né può essere utilizzata in compensazione o chiesta a
rimborso.
INTERVENTI DI RECUPERO INIZIATI IN ANNI PRECEDENTI
Se le spese sostenute nel
2004 si riferiscono a lavori di recupero iniziati in anni precedenti (dal
1998 in poi), nella determinazione dell’importo massimo agevolabile è
necessario tenere conto delle spese sostenute in precedenza per lo stesso
intervento.
In tal caso, infatti, il
calcolo della detrazione deve essere fatto sulla quota di spesa residua,
ovvero non utilizzata, pari alla differenza tra il nuovo limite massimo di
€ 60.000 e l’ammontare delle spese sostenute in precedenza relativamente al
medesimo intervento.
Per i lavori realizzati
nel 2004 e non costituenti la prosecuzione di interventi iniziati in anni
precedenti, il contribuente avrà a disposizione l’importo di € 60.000.
Si rammenta che il limite
massimo agevolabile va riferito, per ogni soggetto interessato, a ciascuna
unità immobiliare sulla quale sono realizzati gli interventi.
ESEMPIO 1
Un soggetto ha iniziato
dei lavori di ristrutturazione nel 2003, sostenendo spese per un importo di €
35.000. Prosegue i lavori anche nel 2004, prevedendo di sostenere spese per
ulteriori € 30.000.
|
Prosecuzione
dell’intervento iniziato
nel 2003 |
Spese sostenute nel 2003 |
€ 35.000 |
|
Spese sostenute nel 2004 |
€ 30.000 |
|
|
Spesa
massima ammessa a fruire della detrazione nel 2004 |
€
25.000 (60.000
– 35.000) |
Tenendo presente quanto
precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 5.3.2003, n. 15/E,
nel caso particolare in
cui nel 2004, con riferimento alla stessa unità abitativa:
· si proseguono dei
lavori già iniziati in precedenza;
· si avviano nuovi
lavori, rientranti in un altro intervento;
l’importo massimo di
spesa detraibile è complessivamente pari € 60.000, considerando,
comunque, per i lavori
di prosecuzione, le spese sostenute negli anni precedenti.
ESEMPIO 2
Un soggetto ha iniziato
dei lavori di ristrutturazione nel 2003, che proseguono anche nel 2004. Le spese
sostenute nel 2003 sono state pari a € 34.000, quelle previste per il 2004
sono pari a € 28.000.
Lo stesso inoltre ha
avviato nel 2003 un nuovo intervento relativo alla stessa unità abitativa, per
il quale prevede di sostenere spese di € 37.000.
|
Prosecuzione
dell’intervento iniziato
nel 2003 |
Spese sostenute nel 2003 |
€ 34.000 |
|
Spese sostenute nel 2004 |
€ 28.000 |
|
|
Spesa
massima ammessa a fruire della detrazione nel 2004 |
€
26.000 (60.000
– 34.000) |
|
|
Nuovo
intervento iniziato
nel 2004 |
Spese sostenute nel 2004 |
€ 37.000 |
|
Spesa
massima ammessa a fruire della detrazione nel 2004 |
€
34.000 (60.000
– 26.000) |
Qualora i due interventi
riguardino due unità abitative distinte, il limite di spesa agevolabile
è pari a € 60.000 per ciascun intervento, tenendo ovviamente conto,
per quello di prosecuzione, delle spese sostenute negli anni precedenti.
RIPARTIZIONE DELL’AGEVOLAZIONE
Anche l’agevolazione
spettante nel 2004 dovrà essere obbligatoriamente ripartita in 10 quote
annuali di pari importo, con la possibilità di un recupero più breve a
favore dei contribuenti anziani, vale a dire:
|
proprietari o
titolari di un diritto reale sull’immobile di età non inferiore a 75 anni |
5
quote annuali costanti |
|
Proprietario o
titolare di un diritto reale sull’immobile di età non inferiore a 80 anni |
3
quote annuali costanti |
Sul punto, tenendo conto
delle precisazioni fornite dalla citata Circolare n. 15/E:
-
il requisito dell’età (almeno 75
ovvero 80 anni) deve sussistere al 31.12.2004;
-
l’agevolazione concerne esclusivamente
i soggetti proprietari o titolari di un diritto reale sull’immobile (ad
esempio, usufrutto e abitazione), con esclusione, quindi, dei soggetti
che ne abbiano la mera detenzione, come gli inquilini e i comodatari;
-
la suddivisione in 5 ovvero 3
rate si applica alle quote residue dell’agevolazione, utilizzabili dal 2004,
anche se relative a spese sostenute in anni precedenti.
Si rammenta che per le
spese sostenute negli anni precedenti al 2002 la rateizzazione
dell’agevolazione (41% nel 1998 e 1999 e 36% nel 2000 e 2001), in 5 o 10
quote di pari importo, così come previsto dalla Legge n. 449/97, era
rimessa alla scelta del contribuente.
In base all’anno di
sostenimento delle spese, la suddivisione della detrazione spettante può
essere così riassunta:
|
ANNO |
MISURA
DELLA DETRAZIONE |
NUMERO
DI RATE CONSENTITE |
||
|
Soggetti
di età non inferiore a 75/80 anni al 31.12.2003 |
Altri
soggetti |
|||
|
1998 – 1999 |
41% |
5 o 10 a scelta del contribuente (*) |
||
|
2000 – 2001 |
36% |
|||
|
2002 |
36% |
Obbligatoriamente 10 (*) |
||
|
2003 |
36% |
5 (minimo 75 anni) 3 (minimo 80 anni) |
Obbligatoriamente 10 |
|
|
2004 |
41% |
5
(minimo 75 anni) 3
(minimo 80 anni) |
Obbligatoriamente
10 |
|
(*)
Dal 2003, i contribuenti che abbiano almeno 75 o 80 anni possono suddividere
rispettivamente in 5 o 3 rate costanti anche la detrazione residua relativa a
spese sostenute fino al 2002.
ACQUISTO/ASSEGNAZIONE DI UN IMMOBILE RISTRUTTURATO
La Legge Finanziaria 2004
ha disposto altresì (art. 2, comma 16) la proroga dei termini per
l’agevolazione spettante ai soggetti acquirenti o assegnatari di un’unità
immobiliare sita in un edificio complessivamente sottoposto a restauro,
risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia (art. 31, lett. c e d,
Legge n. 457/78) da parte di un’impresa di costruzione o di ristrutturazione
immobiliare o da una cooperativa edilizia.
La detrazione è calcolata
su un importo forfetario pari al 25% del prezzo di acquisto dell'unità
immobiliare,
indipendentemente dal valore effettivo degli interventi eseguiti.
In base alla nuova
disposizione:
- la detrazione spetta in
misura pari al 41%;
- l’ammontare massimo
agevolabile è di € 60.000;
- gli interventi di
restauro/ristrutturazione devono essere eseguiti entro il 31.12.2004;
- la cessione o
l’assegnazione dell’unità immobiliare deve avvenire entro il 30.6.2005.
La detrazione in esame
deve essere ripartita in 10 quote annuali costanti.
ESEMPIO 3
In data 1.9.2004 il sig.
Neri stipula il contratto di acquisto di un appartamento facente parte di un
fabbricato completamente ristrutturato dall’impresa di costruzioni AB Srl,
pagando il prezzo di € 200.000.
L’agevolazione spettante
è calcolata su un importo pari al 25% del prezzo di acquisto:
€ 200.000 x 25% = €
50.000 (limite massimo € 60.000)
€ 50.000 x 41% = €
20.500
L’agevolazione così
determinata dovrà essere ripartita in 10 rate costanti nelle dichiarazioni dei
redditi relative ai periodi 2004-2013.
N.B.
Per gli acquisti stipulati entro il 30.6.2004, riguardanti unità
immobiliari site in edifici ristrutturati entro il 31.12.2003, si
ritiene, tenendo conto di quanto precisato nella citata Circolare n. 15/E con
riferimento ad una fattispecie analoga, che la detrazione spetti in base ai
“vecchi” valori (36%, nel precedente limite di spesa pari a €
48.000).
Di conseguenza, risulterà
conveniente procedere alla stipula del rogito notarile successivamente al
30.6.2004 (e comunque entro il 30.6.2005), per poter usufruire della maggiore
detrazione.
ESEMPIO 4
Si ipotizzi, con
riferimento all’esempio precedente, che l’acquisto venga effettuato nel mese
di marzo 2004 e che i lavori di ristrutturazione siano stati conclusi entro il
31.12.2003. A tale fattispecie si ritiene applicabile il vecchio limite (€
48.000).
Di conseguenza, la
detrazione spettante sarà pari a € 17.280 ( € 48.000 x 36%), da
ripartire in 10 rate costanti nelle dichiarazioni dei redditi relative ai
periodi 2004-2013.
Il medesimo acquisto,
effettuato dall’1.7.2004, usufruisce della detrazione in misura pari a €
20.500 (€ 50.000 x 41%).
In
sintesi, con riferimento all’individuazione dell’importo massimo
agevolabile, si possono evidenziare le seguenti ipotesi:
|
ULTIMAZIONE
RISTRUTTURAZIONE DELL’INTERO EDIFICIO |
ACQUISTO
DELL’UNITA’ ABITATIVA |
DETRAZIONE
SPETTANTE |
LIMITE
AGEVOLABILE |
|
Entro il 31.12.2002 |
Entro il 30.06.2003 |
36% |
€
77.468,53 |
|
Entro il 30.06.2004 |
€
48.000 |
||
|
Dall’01.07.2004 |
€
60.000 |
||
|
Entro il 31.12.2003 |
Entro il 30.06.2004 |
€
48.000 |
|
|
Dall’01.07.2004 |
41% |
€
60.000 |
|
|
Entro
il 31.12.2004 |
Entro
il 30.06.2005 |
€
60.000 |
|
|
Dall’01.07.2005 |
Non
spetta |
||
N.B.
Per usufruire dell’agevolazione in
esame il soggetto interessato non è tenuto ad inviare la comunicazione al
Centro Operativo di Pescara, così come disposto dall’art. 1, comma 4,
lett. b), Decreto 9.5.2002.
La detrazione è
riconosciuta anche per gli eventuali pagamenti a titolo d’acconto, a
condizione però che venga registrato presso l’Ufficio delle Entrate il
contratto preliminare di vendita dell’immobile, nel quale deve essere
indicato il prezzo concordato, al fine di consentire il calcolo
dell’agevolazione spettante.
L’atto notarile di
compravendita deve comunque avvenire entro il 30.6.2005, anche nel caso in
cui sia stato stipulato il
preliminare.
A disposizione per ogni
chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.
ENTI
REV S.r.l.