Lì, 18 febbraio 2004
CIRCOLARE 388/04
OGGETTO: I MISURATORI
FISCALI PER ATTIVITA’ DI INTRATTENIMENTO E SPETTACOLO
Chiunque
organizzi attività di intrattenimento o spettacolo ha l’obbligo di rilasciare
titoli di accesso mediante appositi misuratori fiscali o biglietterie
autorizzate.
Quanto
sopra è stato introdotto dal D.Lgs n. 66 del 26/02/1999.
Il termine
previsto per l’installazione dei misuratori fiscali, per gli effetti del DPR
544/99, era originariamente fissato al 1/1/2000, è stato oggetto di numerose
proroghe, di cui l’ultima è scaduta il 30/6/2003.
I Comuni e loro Consorzi, le
Provincie, le Regioni e le Comunità Montane
ecc. che effettuino a pagamento spettacoli
cinematografici, spettacoli sportivi, lezioni di ballo collettive, corsi
mascherati in costumi, rievocazioni storiche, spettacoli teatrali, mostre e
fiere campionarie ecc dovranno certificare gli incassi con emissione dei
titoli di accesso mediante i misuratori fiscali, o le biglietterie
automatizzate, qualora nell’anno solare precedente abbiano riscosso un
ammontare di ricavi superiori a €
25.822,40.
Qualora
invece i ricavi dell’anno solare
precedente siano inferiori a € 25.822,40, i
Comuni ecc, non sono obbligati ad installare i misuratori fiscali e possano
certificare gli incassi mediante ricevuta o scontrino fiscale manuale o
prestampato a tagli fissi, integrati con l’indicazione della natura
dell’attività, della data e ora dell’evento, della tipologia, del prezzo e
di ogni altro elemento identificativo
dell’intrattenimento o spettacolo o delle attività accessorie.
Gli Enti
che rilasciano gli scontrini manuali o ricevute fiscali devono consegnare alla
SIAE competente per territorio un prospetto entro il giorno 10 del mese
successivo a quello di riferimento.
Quanto
sopra è stato chiarito dalla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 187
del 30/09/2003.
A
disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.