Lì, 02 febbraio 2004
CIRCOLARE 387/04
OGGETTO: CONDONI –
ESTENSIONE AL 2002 DELLE SANATORIE EX LEGGE N. 289/02
Il Decreto Legge collegato alla manovra finanziaria
ha ulteriormente prorogato al 16.3.2004 i termini per la definizione delle
sanatorie fino all’anno 2001.
Lo stesso termine è stato stabilito dalla
Finanziaria per il 2004 che estende al 2002 la possibilità di definizione
utilizzando i medesimi istituti definitori previsti dalla Legge n. 289/2002.
Il sovrapporsi di tali date e l’intreccio tra le
due discipline crea alcuni problemi interpretativi.
Alla luce delle novità sopra evidenziate si
esaminano le possibilità offerte ai contribuenti di chiudere la propria
posizione con il Fisco.
Le
disposizioni inerenti l’estensione dei condoni previsti dalla Legge n.
289/2002 sono contenute
nell’art.
2, commi da 44 a 51, Legge n. 350/2003 (Finanziaria per il 2004).
CONCORDATO, INTEGRATIVA E CONDONO TOMBALE
Innanzitutto
le disposizioni relative:
-
al concordato per anni pregressi (art. 7, Legge n. 289/2002);
-
alla dichiarazione integrativa semplice (art. 8, Legge n.
289/2002);
-
il condono tombale (art. 9 Legge n. 289/2002);
si
applicano anche relativamente all’anno 2002, o più in generale al
periodo d’imposta in corso al 31.12.2002 per il quale le dichiarazioni sono
state presentate entro il 31.12.2003. Rispettoalle precedenti disposizioni
va evidenziato che ora relativamente a tutte le sanatorie (in
precedenza
era previsto solo per il concordato) si fa riferimento alle dichiarazioni
presentate e
non al
termine di presentazione delle medesime.
Il
versamento dovuto in base ai condoni deve essere effettuato entro il
16.3.2004.
Alla
regola generale testé esaminata vanno apportate le seguenti specificazioni,
contenute
nell’art.
2, comma 44 della Finanziaria 2004:
a)
Coloro che
aggiungono alle precedenti sanatorie l’anno 2002, per individuare le modalità
di versamento di quanto dovuto devono verificare quanto segue:
1.
se per il
precedente condono si è versato un importo non superiore a €
3.000/6.000 e aggiungendo quanto dovuto per il 2002 tali limiti sono superati,
è possibile, rateizzare l’eccedenza;
2.
se per il
precedente condono si è versato un importo superiore a € 3.000/6.000 o
si è optato per la rateizzazione anche ora è possibile scegliere la
rateizzazione versando entro il 16.3.2004 quale prima rata il 10% dell’importo
dovuto per il 2002.
b)
Non è
consentita la presentazione dell’integrativa in forma riservata per chi ha
omesso le dichiarazioni per tutti i periodi compreso il 2002
c)
Coloro che hanno
effettuato il condono tombale 1997-2001 non possono definire l’anno 2002 con
l’integrativa o il concordato. In pratica l’estensione al 2002 per chi ha già
fatto un tombale può avvenire soltanto con il tombale. L’estensione al 2002
è facoltativa, però poiché la definizione deve avere il carattere della
continuità deve interessare tutti i periodi accertabili.
d)
Coloro che
intendono avvalersi del tombale anche per il 2002 devono includere tutte le
annualità dal 1997 al 2002 (1998 – 2002 per l’IVA).
e)
Costituiscono
causa ostativa alle definizioni i pvc, gli avvisi di accertamento e gli inviti
al contraddittorio già notificati all’1.1.2004. La causa ostativa può essere
rimossa effettuando la definizione in base all’art. 2, commi 48 e 49.
In
presenza di avvisi di accertamento parziale ai fini delle imposte dirette e
dell’IVA divenuti definitivi alla data dell’1.1.2004 la sanatoria è
possibile a condizione che siano versate le somme derivanti dall’accertamento
parziale entro il 16.3.2004.
f)
Anche per il
2002 i soggetti che non si avvalgono di alcuna forma di sanatoria subiranno
la proroga di due anni dei termini di decadenza per l’azione di
accertamento da parte dell’Ufficio. Quindi le dichiarazioni UNICO 2003, in
assenza di condono, saranno suscettibili di essere rettificate entro il
31.12.2009, anziché il 31.12.2007.
g)
Coloro che hanno
presentato dopo il 31.10.2003 una dichiarazione integrativa, c.d. a
proprio favore ex art. 2, comma 8-bis, DPR n. 322/98 per aderire al condono
devono fare riferimento alla dichiarazione originaria. L’adesione al condono
costituisce rinuncia agli effetti della dichiarazione integrativa.
CAUSE OSTATIVE
Anche
con riferimento all’estensione dei condoni al 2002 sono previste delle ipotesi
che ostacolano l’adesione. Costituisce infatti causa ostativa la notifica
prima dell’1.1.2004:
-
di un pvc con
esito positivo;
-
di un avviso di
accertamento ai fini delle imposte dirette, dell’IVA o dell’IRAP;
-
di un invito al contraddittorio ex art. 5, D.Lgs. n. 218/97.
Analogamente,
sono cause ostative gli avvisi di accertamento parziale divenuti definitivi
all’1.1.2004.
Le
citate cause ostative spiegano i loro effetti se i predetti atti:
-
sono riferiti al periodo d’imposta 2002;
-
sono stati notificati entro il 31.12.2003.
In
presenza delle citate cause ostative è possibile, prima dell’adesione a un
condono la
definizione
ai sensi dell’art. 2, comma 48 o 49, Legge n. 350/2003.
Si
ritiene che con riferimento ai periodi d’imposta precedenti al 2002 valgono
le “vecchie”
regole e
pertanto:
-
se l’atto è stato notificato prima del 31.12.2002 operano
le cause ostative contenute nella Legge n. 289/2002;
-
se l’atto è stato notificato dall’1.1.2003, non si
verifica una causa ostativa e l’atto impositivo può essere “bloccato”
effettuando la sanatoria per l’anno interessato.
RITARDATI OD OMESSI VERSAMENTI
La norma
di estensione della sanatoria degli omessi o tardivi versamenti ex art. 9-bis,
Legge n. 289/2002 prevede che:
“Le
disposizioni dell'articolo 9-bis, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, si applicano ai pagamenti delle imposte e delle ritenute dovute alla data
di entrata in vigore della presente legge (1.1.2004),
ed il relativo versamento è effettuato entro il 16 marzo 2004, ovvero, per i
ruoli emessi, alla scadenza prevista per legge”.
TARDIVI E OMESSI VERSAMENTI NON ISCRITTI A RUOLO
Il
primo periodo di tale norma sembra prevedere che la sanatoria può essere
utilizzata per qualsiasi tardivo od omesso versamento verificatosi
fino al 31.12.2003. Le ipotesi sono più ampie rispetto a quelle previste
dalla norma originaria in quanto si riferisce a tutti i versamenti irregolari
fino alla data del 31.12.2003, ivi compresi quelli che non risultano da una
dichiarazione annuale (ad esempio, potrebbe interessare la definizione
dell’omesso o tardivo versamento dell’acconto IVA 2003).
TARDIVI E OMESSI VERSAMENTI ISCRITTI A RUOLO
Nel caso
di versamenti iscritti in ruoli emessi entro l’1.1.2004 la definizione è
possibile dall’1.1.2004 al 16.3.2004 soltanto nel caso in cui le somme
della cartella siano pagate alla scadenza prevista per legge (60 giorni dalla
notifica).
Dovrà
essere chiarito il trattamento delle cartelle notificate nel 2003 le cui rate
sono scadute entro il 31.12.2003.
CHIUSURA DELLE LITI POTENZIALI
La
definizione delle liti potenziali, ossia:
-
degli avvisi di accertamento, per i quali alla data
dell’1.1.2004 non sono spirati i termini per il ricorso;
-
degli inviti al contraddittorio e dei pvc per i quali
alla medesima data non è stato notificato l’avviso di accertamento è estesa
ai citati atti notificati nel 2003 e relativi al 2002.
In
presenza di atti notificati nel 2003 e relativi a periodi d’imposta antecedenti
al 2002 non si ritiene possibile avvalersi della definizione ex art. 15,
tuttavia l’atto impositivo potrà essere neutralizzato “attivando” un
condono sulla base degli artt. 7, 8 o 9.
Dall’1.1.2004
al 18.3.2004 sono sospesi i termini per la proposizione del ricorso contro
gli atti pendenti alla data dell’1.1.2004.
CHIUSURA DELLE LITI PENDENTI
Le
liti fiscali individuate con riferimento all’art. 16, comma 3, lett. a), Legge
n. 289/2002 pendenti alla data dell’1.1.2004 possono essere definite
entro il 16.3.2004 con le previste modalità in termini di individuazione del
quantum dovuto. Analogamente a quanto previsto in precedenza s’intendono
comunque pendenti e quindi definibili le liti, per le quali alla data del
30.10.2003 non sia passata la sentenza in giudicato.
È
consentito il versamento rateale in un massimo di 6 rate trimestrali
qualora le somme dovute
superino
€ 50.000. Gli interessi legali decorrono dal 17.3.2004.
SI RICORDA che
l’Enti Rev è a disposizione dell’Ente per valutare l’opportunità di
convenienza per usufruire dei vari tipi di condono e per redigere l’eventuale
tipologia di condono più efficiente. Inoltre la nostra società è soggetto
abilitato all’INVIO TELEMATICO, unico sistema possibile per inoltrare la
domanda di condono
A
disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.
ENTI REV S.r.l.