Lì, 16 gennaio 2004
CIRCOLARE 385/04
OGGETTO: INTERVENTI DI
RECUPERO EDILIZIO – ALIQUOTA IVA APPLICABILE
Gli
interventi di recupero del patrimonio edilizio si distinguono in base all’art.
31, comma 1, della L 5/8/78 n. 457 in:
L. a)
manutenzione ordinaria
L. b)
manutenzione straordinaria
L. c)
restauro e risanamento conservativo
L. d)
ristrutturazione edilizia
L. e)
ristrutturazione urbanistica
Le
disposizioni contenute nel citato articolo 31 della L 457/78 hanno carattere di
norme generali fondamentali applicabili, pertanto, a tutti gli interventi di
recupero del patrimonio urbanistico edilizio esistente.
Gli interventi
di manutenzione ordinaria si caratterizzano per il mantenimento degli
elementi di finitura e degli impianti tecnologici, attraverso opere di
riparazione dell’esistente e riguardano le opere di riparazione, rinnovamento
e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie
all’integrazione o a mantenere efficienti gli impianti, con materiali e
finiture analoghi a quelli esistenti.
Gli interventi
di manutenzione straordinaria si caratterizzano in interventi anche di
carattere innovativo, di natura edilizia e impiantistica, finalizzati a
mantenere in efficienza ed adeguare all’uso corrente l’edificio e le singole
unità immobiliari, senza alterare la situazione planimetrica e tipologica
preesistente, e con il rispetto della superficie, della volumetria e della
destinazione d’uso dell’immobile.
ESEMPI DI
MANUTENZIONE ORDINARIA
Come
precisato dalla C.M. 24/2/98 n. 57/E possono essere compresi tra i lavori di
manutenzione ordinaria, a titolo esemplificativo:
-
Sostituzione
integrale o parziale di pavimenti e
le relative opere di finitura
e conservazione;
-
Riparazione
di impianti per servizi accessori (impianto idraulico, impianto per lo smaltimento
delle acque bianche e nere);
-
Rivestimento
e tinteggiatura di prospetti
esterni senza modifiche dei preesistenti oggetti, ornamenti, materiali e
colori (si veda anche la Ris. Dir. Rg. Entrate Lombardia 3.3.1999, n. 69429/98);
-
Rifacimento
intonaci interni e tinteggiatura;
-
Rifacimento
pavimentazioni esterne e manti di copertura
senza modifiche ai materiali;
-
Sostituzione
tegole e altre parti
accessorie deteriorate per smaltimento delle acque, rinnovo delle
impermeabilizzazioni;
-
Riparazioni
balconi e terrazze
e relative pavimentazioni;
-
Riparazione
recinzioni;
-
Sostituzione
di elementi di impianti tecnologici;
-
Sostituzione
infissi esterni e serramenti
o persiane con serrande, senza
modifica della tipologia di infisso (si veda anche la Ris. Dir. Reg. Entrate
Lombardia 3.3.1999, n. 69429/98).
Ed inoltre
(R.M. 24.5.4986, n. 322465; R.M. 16.2.1989, n. 551410; R.M. 1.2.1990, n.
551463):
-
Adeguamento
degli impianti elettrici e di riscaldamento;
-
Rifacimento
di parte delle strutture portanti dei
pavimenti e dei rivestimenti;
-
Installazione di ascensori e scale di sicurezza;
-
Sostituzione
di serramenti interni ed esterni;
-
Rifacimento
dell’impianto di riscaldamento;
-
Interventi sulle parti lignee esterne e realizzazione di poggiolate che arricchiscono la facciata principale, ecc.;
-
Demolizione
di tramezzature e realizzazione di nuove
mura divisorie;
-
Chiusura
di vani porta esistenti con apertura
di nuovi vani;
-
Spostamento
della cucina in altro locale,
creazione di un bagno nuovo e
spostamento di un bagno preesistente;
-
Rifacimento
dell’impianto elettrico, rinnovo
dell’impianto idrico-sanitaro dei
bagni e della cucina;
-
Posa
in opera di nuovi pavimenti e rivestimenti;
-
Sostituzione
delle funi degli ascensori
e dei pannelli al fine di adeguare l’impianto alle norme di legge (Ris. Dir.
Reg. Entrate Lombardia 11.3.1999, n. 1509/99 e 16.4.1999, n. 69425/98)
In
relazione ad opere effettuate su PARTI CONDOMINIALI (Ris. Dir. Reg. Entrate
Lombardia 16.4.1999, n. 69425/98), rientrano tra i lavori di manutenzione
ordinaria i seguenti:
-
Sostituzione
della centralina e delle sonde
per la regolazione automatica del calore distribuito dalla centrale termica;
-
Riparazione
di perdite d’acqua delle condotte
in pressione dell’impianto condominiale;
-
Lavori
di scavo e ripristino del piano del cortile e di posa di tubi per portare il contatore di fornitura
dell’acqua potabile all’esterno della proprietà;
-
Sostituzione
del manto di tegole previa
demolizione e rifacimento dei correntizi di aggancio in calcestruzzo per diverso
passo delle tegole nuove simili alle
preesistenti;
-
Rifacimento
dell’impermeabilizzazione e del piano piastrellato;
-
Impermeabilizzazione
delle grondaie del tetto;
-
Verniciatura
dei parapetti in metallo dei balconi.
ESEMPI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA:
Come
precisato dalla CM 24/2/98 n. 57/E, possono essere compresi tra i lavori di
manutenzione straordinarie, a titolo esemplificativo:
-
Sostituzione
infissi esterni e serramenti
o persiane con serrande, con modifica
di materiale o tipologia di infisso;
-
Realizzazione
ed adeguamento di opere
accessorie e pertinenziali che non
comportino aumento di volumi o di superfici
utili, realizzazione di volumi tecnici, quali centrali termiche, impianti di
ascensori, scale di sicurezza, canne fumarie;
-
Realizzazione
ed integrazione di servizi
igenico-sanitari senza alterazione dei volumi e delle superfici;
-
Realizzazione
di chiusure o aperture interne che
non modifichino lo schema distributivo delle unità immobiliari e
dell’edificio;
-
Consolidamento
delle strutture di fondazione e in elevazione;
-
Rifacimento
vespai e scannafossi;
-
Sostituzione
di solai interpiano senza modifica delle quote d’imposta;
-
Rifacimento
di scale e rampe;
-
Realizzazione
di recinzioni, muri di cinta e cancellate;
-
Sostituzione
solai di copertura con materiali diversi dai
preesistenti;
-
Sostituzione
tramezzi interni, senza alterazione della
tipologia dell’unità immobiliare;
-
Realizzazione
di elementi di sostegno di singole parti
strutturali;
-
Interventi
finalizzati al risparmio
energetico;
-
Realizzazione
di rete fognaria (con opere interne o esterne) per l’allacciamento tra un’abitazione
privata e la rete fognaria pubblica,
finalizzati ad integrare i servizi igienico-sanitari (R.M. 11.11.2002, N.
350/E).
Ed inoltre
(Ris. Dir. Reg. Entrate Lombardia 3.3.1999, n. 69429/98, 11.3.1999, n. 1509/99 e
16.4.1999, n. 69425/98):
-
Tinteggiatura
della facciata esterna con raschiatura
degli intonaci e successiva tinteggiatura con manto protettivo traspirante –
impermeabilizzante con modifica di
materiali e colori;
-
Demolizione
e rifacimento degli attuali canali di grondaia
e pluviali in lamiera, con nuovi elementi in rame e nuove installazioni;
-
Sostituzione
dei cancelletti di ingresso carraio e
pedonabile con altri aventi caratteristiche
e colori diversi dai precedenti, con rivestimento dei piedritti di
ancoraggio con laterizi facciavista;
-
Realizzazione
di marciapiede su suolo privato con posa di nuova pavimentazione in massetti di gres,
ingelivo e ciottoli levigati nella zona perimetrale del fabbricato,
all’interno del lotto di pertinenza;
-
Nuova
installazione dell’impianto di condizionamento con unità refrigerante esterna e unità ventilanti
interne pensili;
-
Sostituzione
caldaia esistente e nuova installazione bollitore per
acqua sanitaria;
-
Modifica
impianto idrico con sostituzione e nuovo
posizionamento dell’autoclave;
-
Apertura
di lucernari di mansarde, senza la modifica
della destinazione d’uso.
ALIQUOTA
IVA DAL 2004 ALIQUOTA DEL 20%
Il n.
127-quaterdecies della Tabella A parte III, allegata al DPR 633/72 prevede
l’applicazione dell’aliquota IVA,
ridotta al 10% solo per i corrispettivi delle prestazioni di servizi
dipendenti da contratto di appalto
per la realizzazione di interventi di recupero di cui all’art. 31 L 457/78, ad
esecuzione di quelli indicati dalle lettere a) e b), vale a dire solo per
gli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione, e non
per quelli di manutenzione.
Per i lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria fatturati dal 1/1/2000 al 31/12/2003, è stata prevista
l’applicazione dell’aliquota IVA del 10% per le prestazioni relative alle
manutenzioni su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.
Tale
agevolazione fiscale, introdotta dall’art. 7 della legge 488/99 e stata più
volte prorogata, da ultimo al 31/12/2003
dell’art. 24 del DL 30/9/2003 convertito con legge n. 326 del 24/11/2003.
Pertanto, ai corrispettivi delle prestazioni
relative a manutenzioni fatturate dal 1 gennaio 2004 si dovrà applicare
l’aliquota ordinaria del 20%, anche se trattasi di lavori iniziati entro il
31/12/2003.
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
Con
effetto dal 1/1/98, la legge 449/97 art. 11, comma 11, ha introdotto nella
Tabella A parte III allegata al DPR 633/72 il n. 127 duodecies il quale prevede
l’applicazione dell’aliquota IVA del 10% per i contratti di appalto aventi
ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria agli
edifici di edilizia residenziale pubblica.
L’edilizia
residenziale pubblica comprende quella realizzata dallo Stato, dagli enti
pubblici territoriali (Regioni, Provincie, Comuni) e loro consorzi, nonché
degli ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI e fruente di un contributo statale o di
finanziamento con fondi pubblici (CM 9/7/99 n. 151/E) sono incluse le unità
immobiliari caratterizzate da stabile residenzialità, costituite da abitazioni
ed edifici destinati a stabili residenze per la collettività come orfanotrofi,
ospizi, ecc fatti costruire dallo Stato e da enti pubblici.
Non
rientrano nella riduzione dell’aliquota IVA gli altri edifici come scuole,
asili, colonie climatiche, ospedali, caserme che, anche se assimilati alle case
di abitazione, non di lusso non sono stabili residenze, né gli edifici di
edilizia residenziale pubblica realizzata da privati con il concorso
dell’intervento pubblico.
Sono
inoltre soggetti ad aliquota ordinaria le manutenzione straordinarie effettuate
su edifici demaniali adibiti ad uffici pubblici. (R.M. 22/07/98 N. 86/E).
RESTAURO E
RISANAMENTO CONSERVATIVO
Gli
interventi di cui alla lett. c) dell’art. 31 L 457/78 sono finalizzati a
conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un
insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici,
formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentono la destinazione
d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il
ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio,
l’inserimento degli elementi annessi e degli
impianti richiesti dalle esigenze d’uso, l’eliminazione di elementi estranei
all’organismo edilizio.
Come
precisato dalla C.M. 24/2/98 n. 57/E, possono essere compresi tra i lavori di
Restauro e Risanamento conservativo, a titolo esemplificativo:
-
Modifiche tipologiche delle singole unità immobiliari per una più
funzionale distribuzione;
-
Innovazione
delle strutture verticali e orizzontali;
-
Ripristino
dell’aspetto storico architettonico di un
edificio;
-
Adeguamento
delle altezze dei solai, con il rispetto
delle volumetrie esistenti;
-
Apertura
di finestre per esigenze di aerazione dei
locali.
RISTRUTTURAZIONE
EDILIZIA
Gli
interventi di cui alla lett. d) dell’art. 31 L 457/78 sono finalizzati a
trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che
possano portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal
precedente, comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi
costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di
nuovi elementi e impianti.
Come
precisato dalla Circolare 24/2/98 n. 57/E, possono essere compresi tra i lavori
di Ristrutturazione edilizia, a titolo esemplificativo:
-
Riorganizzazione
distributiva degli edifici e delle unità immobiliari, del loro numero e delle loro dimensioni;
-
Costruzione
dei servizi igienici in ampliamento delle
superfici e dei volumi esistenti;
-
Mutamento
di destinazione d’uso di edifici, secondo quanto
disciplinato dalle leggi regionali e dalla normativa locale;
-
Trasformazione
dei locali accessori in locali residenziali;
-
Modifiche
agli elementi strutturali, con variazione delle
quote d’imposta dei solai;
-
Interventi
di ampliamento delle superfici.
RISTRUTTURAZIONE
URBANISTICA
Gli
interventi di cui alla lett. c) dell’art. 31 L 457/78 sono finalizzati a
modificare l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con un altro diverso
mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modifica del
disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
A titolo
esemplificativo:
-
Ripavimentazione
e ampliamento della rampa di accesso al
centro storico (R.M. 7/4/1999, n. 61/E)
-
Rifacimento
dell’impianto di pubblica illuminazione (R.M.
7/4/1999, n. 61/E);
-
Sistemazione
della superficie viaria e del tessuto urbano
(R.M. 7/4/1993, n. 430607).
ALIQUOTE
IVA
Il n.
127 quaterdecies della Tabella A parte III allegata al DPR 633/72 prevede
l’applicazione dell’aliquota IVA
ridotta al 10 % per i corrispettivi delle prestazioni di servizi dipendenti
da contratti di appalto relativi alla
realizzazione di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione
edilizia e urbanistica.
L’aliquota
IVA del 10% si applica qualunque sia l’impresa che realizza l’intervento di
recupero oggetto del contratto di appalto.
L’aliquota IVA del 10% spetta indipendentemente
dalla tipologia dell’immobile sul quale sono
effettuati lavori di restauro conservativo o di ristrutturazione. (Risoluzione
22/1/2003 n. 10/E)
Anche le cessioni di beni, escluse le materie prime
e semilavorate, fornite per gli interventi
di restauro e ristrutturazione sono soggette ad
IVA con l’aliquota del 10%, per gli effetti del n. 127terdecies tabella A
parte III DPR 633/72.
A disposizione per ogni chiarimento in merito,
porgiamo distinti saluti.
ENTI REV S.r.l.
|
TIPO
DI INTERVENTO |
Fabbricati
a prevalente uso abitativo privato |
Altri
edifici e immobili |
|
Manutenzione ordinaria e
straordinaria
(dal 2004, per tutte le prestazioni) |
20% |
20% |
|
Manutenzione ordinaria e
straordinaria
(dall’1.1.2000 al 31.12.2003): (1)
(2) -
Contratto
di appalto -
Contratto
di subappalto -
Prestazioni professionali (ad es. architetto,
geometra, ingegnere) -
Cessione di beni finiti: (4) a)
Con
posa in opera b)
Senza
posa in opera -
Cessione di altri beni e
materiali (materie prime e
semilavorate): a)
Con
posa in opera b)
Senza
posa in opera |
10% 20% (3) 20% 10% 20% 10% 20% |
20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% |
|
Restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione
urbanistica: (5) -
Contratto
di appalto -
Contratto
di subappalto -
Prestazioni professionali (ad es. architetto,
geometra, ingegnere) -
Cessione di beni finiti: a)
Con
posa in opera b)
Senza
posa in opera -
Cessione di altri beni e
materiali (materie prime e
semilavorate): a)
Con
posa in opera b)
Senza
posa in opera |
10% 10% 20% 10% 10% 20% 20% |
10% 10% 20% 10% 10% 20% 20% |
|
Opere direttamente finalizzate al
superamento o all’eliminazione
delle barriere architettoniche:
(5) -
relative prestazioni e cessioni di beni finiti -
cessione
di altri beni e materiali (materie prime e semilavorate) |
4% 20% |
4% 20% |
|
(1)
l’aliquota
ridotta (10%) era applicabile agli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria su immobili a prevalente destinazione abitativa privata
fatturati nel 2000 in base alle disposizioni della L. 488/1999, prorogata
per il 2001 dalla L.388/2000, per il 2002 dalla L. 448/2001 e, da ultimo,
fino al 31 dicembre 2003 dall’art. 24, co.1, D.L. 269/2003, conv. Con
modif. con L. 326/2003 (2)
dall’1.1.1997
al 31.12.1997, alle prestazioni di servizi aventi ad oggetto la
realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria degli edifici si
applicava l’aliquota IVA de 10%. L’aliquota ordinaria del 19% (in
vigore dal 30.8.1993, ad esclusione dell’anno 1997) è stata elevata al
20% a decorrere dall’1.1.1998. Gli interventi di manutenzione ordinaria
sono soggetti, a regime, all’aliquota IVA del 20%. (3)
Per
gli interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici di edilizia
residenziale pubblica in subappalto si applica l’aliquota IVA del 10%
(n. 127-duodecies, Tabella A, Parte III, DPR 633/72). (4)
Per
i beni finiti di valore significativo, salvo se utilizzati negli
interventi di manutenzione straordinaria degli edifici di edilizia
residenziale pubblica, l’aliquota del 10% spetta solo fino a concorrenza
del valore complessivo della prestazione, al netto del valore di tali
beni. (5)
Aliquote
applicabili ordinariamente. |
||