Lì, 15 gennaio 2004
CIRCOLARE 384/04
OGGETTO: FINANZIARIA 2004 –
LEGGE 24.12.2003 N. 350
È stata
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge Finanziaria 2004. Di seguito si
riassumono le principali novità fiscali che interessano gli Enti Pubblici in
vigore a decorrere dal 1.1.2004.
NOVITA’ PER IL SETTORE AGRICOLO – Art. 2, comma
2
REGIME
SPECIALE IVA – è ulteriormente prorogata fino al 31.12.2004 la possibilità
per i produttori agricoli, con volume d’affari 2003 superiore a € 20.658,28,
di applicare il regime speciale IVA di cui all’art. 34, DPR n. 633/72, che
prevede la detrazione forfettizata dell’IVA in base alle percentuali di
compensazione.
DETRAZONE 41% - art. 2, commi 15 e 16
La
della detrazione per le spese di recupero del patrimonio edilizio sostenute nel 2004 è innalzata al 41% e il limite della spesa
agevolabile per tale anno è aumentato a €
60.000 (per il 2003 era di a
€ 48.000).
N.B. Le novità in esame
sono finalizzate a compensare l’aumento
dell’aliquota IVA applicabile a decorrere dall’1.1.2004 agli interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria, che dal 10% passa al 20%.
Va comunque
osservato che in ambito comunitario è in fase di approvazione la proroga della
possibilità di stabilire un’aliquota agevolata ai predetti interventi (tale
possibilità per essere operativa dovrà comunque essere successivamente
recepita dal legislatore italiano).
Sono
confermate le modalità di utilizzo della detrazione in vigore nel 2003; in
particolare:
-
In caso di prosecuzione di
lavori avviati in anni precedenti, nel calcolo del limite delle spese
agevolabili vanno considerate le spese già
sostenute;
-
La detrazione deve essere
ripartita in 10 quote annuali costanti
(salvo contribuenti di almeno 75/80 anni).
Inoltre, è
riproposta la possibilità di usufruire dell’incentivo fiscale in esame (con
le predette novità) anche da parte dei soggetti acquirenti o assegnatari di un’unità immobiliare facente parte di un
edificio complessivamente sottoposto a restauro, risanamento conservativo o
ristrutturazione edilizia da parte di imprese di costruzione o
ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, a condizione che:
-
gli interventi di
restauro/ristrutturazione siano eseguiti
entro il 31.12.2004;
-
la cessione o l’assegnazione
dell’unità immobiliare avvenga entro
il 30.6.2005.
DETRAZIONE IVA VEICOLI – Art. 2, comma 17
È
ulteriormente prorogato fino al
31.12.2004 il regime di detrazione parziale (10% ovvero 50% per gli
autoveicoli elettrici) dell’IVA relativa all’acquisto, importazione,
acquisizione in leasing o noleggio dei veicoli compresi nella lett. c)
dell’art. 19-bis 1, DPR n. 633/72 (autovetture per il trasporto di persone e
autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose, ciclomotori, motocicli
di cilindrata non superiore a 350 cc.).
SOSPENSIONE ADDIZIONALE IRPEF – art. 2, comma 21
È
prevista la sospensione fino al
31.12.2004 degli incrementi delle addizionali regionale e comunale all’IRPEF
eventualmente deliberati. L’effetto di tali incrementi decorrerà
dall’1.1.2005.
ASSOCIAZIONI BANDISTICHE, FILODRAMMATICHE E
MUSICALI – art. 2, comma 31
Alle
associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza
popolare legalmente riconosciute senza fini di lucro si applica il regime
agevolato di cui alla Legge n. 398/91, nonché le altre disposizioni tributarie
relative alle associazioni sportive dilettantistiche.
PROROGA TERMINI LIQUIDAZIONE/ACCERTAMENTO ICI –
art. 2, comma 33
Derogando
espressamente a quanto previsto dallo Statuto del Contribuente, è stabilita la
proroga al 31.12.2004 dei termini, scaduti al 31.12.2003, per la liquidazione e
l’accertamento dell’ICI con riferimento alle annualità 1999 e seguenti.
ICI E CONDONO EDILIZIO – art. 2, commi 41
Per i
fabbricati oggetto di condono edilizio (art. 32, DL n. 269/2003) l’ICI, con
decorrenza già dall’1.1.2003, è dovuta con riferimento alla rendita
catastale attribuita a seguito della regolarizzazione, sempre che
l’ultimazione dei lavori o l’utilizzo del fabbricato siano di data
anteriore.
A tal fine
il contribuente è tenuto al versamento di un “acconto” della maggiore ICI,
da effettuarsi in 2 rate entro i termini previsti per il 2004, salvo conguaglio,
nella misura di €
2 per metro quadrato regolarizzato per ogni anno d’imposta.
CONDONI FISCALI LEGGE N. 289/2002 – art. 2, commi
da 44 a 52
Anche l’anno 2002 potrà essere definito
utilizzando una delle sanatorie previste dalla Legge Finanziaria 2003 (condono
tombale, concordato e integrativa semplice).
A tal fine
sono richiamate, in generale, le modalità contenute negli artt. 7,8 e 9, Legge
n. 289/2002. Sono previste tuttavia alcune particolarità tra cui le seguenti:
-
i soggetti che intendono ora
definire la propria posizione fiscale con il condono tombale devono
ricomprendere anche il 2002;
-
per coloro che hanno già effettuato il condono tombale fino al 2001, il 2002 può
essere definito soltanto con il condono
tombale (non è possibile ricorrere al concordato o all’integrativa
semplice);
-
costituisce causa ostativa ai condoni la notifica all’1.1.2004 di un pvc,
avviso di accertamento, invito al contraddittorio non definito sulla base degli
artt. 15 (liti potenziali) o 16 (liti pendenti) Legge n. 289/2002;
-
anche per l’anno 2002, se
non interessato da alcun condono, trova applicazione la proroga di 2 anni dei termini di accertamento.
La
Finanziaria 2004 interviene anche sulla regolarizzazione degli omessi versamenti disponendo l’applicazione dell’art. 9-bis,
Legge n. 289/2002 “ai pagamenti delle imposte e delle ritenute dovute alla data di entrata in vigore della presente legge”.
La nuova
disposizione, come desumibile, non ricollega più la regolarizzazione a quanto
risultante dalle dichiarazioni presentate. Dovrà essere chiarito pertanto quali
omessi versamenti sono regolarizzabili, se sono definibili anche i ritardati
versamenti, nonché il trattamento delle somme iscritte a ruolo.
È inoltre
prevista la definizione ai sensi dell’art. 15, Legge 289/2002 “relativamente
al periodo d’imposta in corso al 31.12.2002”, delle liti
potenziali alla data dell’1.1.2004.
Infine, la
definizione ai sensi dell’art. 16, Legge n. 289/2002, è applicabile alle liti
fiscali pendenti all’1.1.2004. Va evidenziato che si considera pendente
anche la lite per la quale al 30.10.2003 non sia intervenuta sentenza passata in
giudicato. Come specificato dall’art. 2, comma 12, lett. b), la sospensione
delle liti fiscali pendenti opera fino al 30.04.2004 a meno che il soggetto
interessato non presenti istanza per la trattazione della lite.
Con
appositi Decreti saranno stabiliti i c.d. “termini connessi” con le
sanatorie di cui ai citati artt. 7, 8,9,9-bis, 11, 14, 15 e 16, Legge n.
289/2002.
SPETTACOLI VIAGGIANTI E SOGGETTI MINORI – Art. 2,
comma 59
È
stato aumentato a € 50.000 il limite di volume d’affari che consente ai
soggetti che esercitano le altre attività di spettacolo, di cui alla Tabella C
allegata al DPR 633/72, di documentare i corrispettivi percepiti con la ricevuta
fiscale o con lo scontrino manuale o prestampato a tagli fissi.
Analoga
possibilità è concessa ai soggetti che effettuano spettacoli viaggianti.
CESSIONI DI IMMOBILI E DEFINIZIONI DEL VALORE
AUTOMATICO – art. 2, comma 63
I
moltiplicatori previsti dall’art. 52, DPR n. 131/86, per l’attivazione
dell’accertamento “automatico” del valore dichiarato per la cessione di
immobili, sono aumentati a decorrere dall’1.1.2004 da 75 a 82,5 (terreni) e da
100 a 110 (fabbricati).
MEDICAZIONI PER PIAGHE DA DECUBITO E ULCERE CUTANEE
CRONICHE - Art. 2, comma 67
Alle
medicazioni avanzate per la cura di piaghe da decubito e ulcere cutanee si
applica l’IVA del 4%.
A disposizione per ogni chiarimento in merito,
porgiamo distinti saluti.
ENTI REV S.r.l.