Lì, 14 gennaio 2004 

CIRCOLARE 383/04

 OGGETTO: FINANZIARIA – CONVERTITO IN LEGGE IL DECRETO N. 269 DEL 19/11/2003 COLLEGATO ALLA FINANZIARIA 2004

 È stato convertito in legge il Decreto n. 269/2003, collegato alla Finanziaria 2004, che introduce alcune importanti novità in ambito fiscale e previdenziale.

Di seguito si riepilogano le novità rilevanti per gli Enti Locali.

RIMBORSI IVA E DURATA DELLA GARANZIA – art. 9

 La garanzia, di cui all’art. 38-bis, comma 1, DPR n. 633/72, che deve essere prestata al fine di ottenere il rimborso del credito IVA annuale deve avere una durata pari a 3 anni, ovvero, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell’accertamento.

La nuova durata della garanzia riguarda non solo le domande presentate dal 2.10.2003 ma anche quelle precedenti ancora in corso di esecuzione.

 AGEVOLAZIONE “CARO PETROLIO” PER GLI AUTOTRASPORTATORI – art. 16

È rinnovata, per tutto il 2003, l’agevolazione spettante agli autotrasportatori di merci che utilizzano veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate, consistente nella riduzione dell’accisa sul gasolio per autotrazione.

 Il beneficio dell’aliquota ridotta dell’accisa prevista per il gasolio si applica anche:

a)   agli enti pubblici e alle imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

b)   alle imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale;

c)   agli enti pubblici e alle imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

 AGEVOLAZIONI PER ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E ONLUS – Art. 20

Le ONLUS e le associazioni di volontariato iscritte negli appositi registri possono beneficiare del contributo per l’acquisto:

-       di autoambulanze;

-       di beni mobili iscritti in pubblici registri destinati ad attività antincendio da parte dei Vigili del fuoco volontari;

 mediante la riduzione, praticata direttamente dal venditore, pari al 20% del relativo prezzo.

Per il venditore la riduzione di prezzo costituisce un credito d’imposta da utilizzare in compensazione.

 MANUTENZIONI EDILIZIE E IVA AGEVOLATA – Art. 24

 È prorogata al 31.12.2003 l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 10% relativa alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. Di conseguenza, a decorrere dall’1.1.2004, alle predette prestazioni è applicabile l’aliquota ordinaria del 20% (nel prossimo futuro l’Enti Rev redigerà una circolare più dettagliata al riguardo).

Si rammenta che continuano comunque ad essere assoggettate all’aliquota del 10% gli interventi di recupero di cui alle lett. c), d), ed e), dell’art. 31, Legge n. 457/78.

 PROROGA DELLA RIAPERTURA DEI CONDONI 2003 – Art. 34

 È disposta la proroga al 16.3.2004 della riapertura dei termini delle sanatorie previste dalla Legge n. 289/2002. Il nuovo termine riguarda i soggetti che:

-       non hanno effettuato versamenti utili ai fini delle predette definizioni entro il 25.06.2003;

-       hanno già aderito a una o più sanatorie. In tal caso la proroga è riconosciuta per correggere errori commessi in precedenza ovvero integrare le dichiarazioni già presentate.

 È inoltre stabilito che:

-       nel caso di pagamento rateale di quanto dovuto, gli interessi decorrono dal 17.10.2003. Sulle rate trimestrali relative al versamento di quanto dovuto per la chiusura delle liti fiscali pendenti gli interessi decorrono dal 16.5.2003.

-       i soggetti che non effettuano la definizione degli atti ex art. 15, Legge n. 289/2002 (liti potenziali) il termine per la proposizione del ricorso scade il 18.3.2004. Fino a tale data è anche sospeso il termine per il perfezionamento della definizione relativamente agli inviti al contraddittorio;

-       le liti fiscali che possono essere definite ai sensi dell’art. 16, Legge n. 289/2002 (liti pendenti) sono sospese fino al 30.4.2004. fino a tale data è altresì sospeso il termine per la proposizione di ricorsi, appelli controdeduzioni, ecc..

 REGIME IVA DEI ROTTAMI FERROSI E NON – Art. 35

 In base al nuovo regime contenuto nell’art. 74, DPR n. 633/72 alle cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, ecc., l’IVA è applicata dall’acquirente, soggetto passivo d’imposta. A tal fine l’acquirente deve integrare la fattura emessa senza IVA dal cedente e annotarla sia nel registro degli acquisti che in quello delle fatture emesse/corrispettivi (circolare Enti Rev S.r.l. n. 380/03 del 30.10.2003).

Il nuovo regime IVA in esame interessa anche le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli non ferrosi e dei relativi lavori, dei semilavorati di metalli non ferrosi tra cui anche le “barre di ottone”.

 MANIFESTAZIONI A PREMIO – Art. 39, comma 13-quinquies

 I soggetti che intendono svolgere le manifestazioni di sorte locali dovranno inviare un’autonoma comunicazione all’Amministrazione dei Monopoli, prima dell’inizio della manifestazione e anteriormente alla presentazione dell’apposita comunicazione prevista per tale tipologia di manifestazione a premio. Ciò al fine di ottenere il nulla osta all’esecuzione della manifestazione.

 ESONERO EMISSIONE TITOLI D’INGRESSO –Art. 39, comma  13-sexies

L’esonero dall’utilizzo dei misuratori fiscali abilitati all’emissione dei titoli d’ingresso è esteso alle bande musicali amatoriali, ai cori e alle compagnie teatrali amatoriali per le manifestazioni organizzate dalle stesse.

 ISCRIZIONE INPS LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI – Art. 44, comma 2

 A decorrere dal 2004 sono obbligati all’iscrizione alla Gestione separata INPS i lavoratori autonomi occasionali e gli incaricati alle vendite a domicilio se il relativo reddito annuo è superiore a € 5.000.

Per il versamento dei contributi per i lavoratori autonomi occasionali si applicano le modalità e i termini stabiliti per i collaboratori coordinati e continuativi.

 ALIQUOTA CONTRIBUTIVA GESTIONE SEPARATA INPS – Art. 45

 Dal 2004 l’aliquota contributiva pensionistica per i soggetti iscritti alla gestione separata INPS sprovvisti di copertura previdenziale obbligatoria è pari a quella prevista per i commercianti stabilita nella misura del 17,39% (per la prima fascia di reddito) e del 18,39% (per la seconda fascia di reddito).

Aumentano, in maniera sensibile, i contributi di coloro che sono iscritti alla gestione separata INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.

In particolare, a decorrere dal primo gennaio 2004, in base a quanto previsto dall’articolo 45 del decreto legge n. 269/2003, i contributi dei soggetti in esame vengono equiparati a quelli di coloro che sono iscritti alla gestione dei commercianti.

Per gli anni successivi al 2004, viene confermato l’aumento graduale, previsto dalla legge n. 449/1997, articolo 59, comma 15, fino al raggiungimento dell’aliquota del 19 per cento.

Di conseguenza, tenendo anche conto di quanto previsto dall’articolo 44, comma 6, della legge n.289/2002, dal primo gennaio 2004 si dovranno applicare le seguenti aliquote, ed in particolare:

 -       10% per gli iscritti alla gestione separata che percepiscono un reddito da pensione indiretta;

-       10% per coloro che sono iscritti alla gestione separata e contemporaneamente ad altra gestione previdenziale obbligatoria;

-       15% per coloro che sono iscritti alla gestione separata e nel contempo sono titolari di pensione diretta (di vecchiaia, anzianità, invalidità, eccetera);

-       17,80% per coloro che sono iscritti soltanto alla gestione separata.

 Il carico contributivo c/collaboratore e c/ditta rimane invariato nella misura rispettivamente di 1/3 e 2/3.

 A disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.

 

ENTI REV S.r.l.

                                                                                             

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