Lì, 14 gennaio 2004
CIRCOLARE 383/04
OGGETTO: FINANZIARIA –
CONVERTITO IN LEGGE IL DECRETO N. 269 DEL 19/11/2003 COLLEGATO ALLA FINANZIARIA
2004
È stato
convertito in legge il Decreto n. 269/2003, collegato alla Finanziaria 2004, che
introduce alcune importanti novità in ambito fiscale e previdenziale.
Di seguito
si riepilogano le novità rilevanti per gli Enti Locali.
RIMBORSI
IVA E DURATA DELLA GARANZIA – art. 9
La
garanzia, di cui all’art. 38-bis, comma 1, DPR n. 633/72, che deve essere
prestata al fine di ottenere il rimborso
del credito IVA annuale deve avere una durata pari a 3 anni, ovvero, se
inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell’accertamento.
La nuova
durata della garanzia riguarda non solo le domande presentate dal 2.10.2003 ma
anche quelle precedenti ancora in corso di esecuzione.
AGEVOLAZIONE
“CARO PETROLIO” PER GLI AUTOTRASPORTATORI – art. 16
È
rinnovata, per tutto il 2003, l’agevolazione spettante agli autotrasportatori
di merci che utilizzano veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate, consistente
nella riduzione dell’accisa sul gasolio per autotrazione.
Il
beneficio dell’aliquota ridotta dell’accisa prevista per il gasolio si
applica anche:
a)
agli enti pubblici e alle imprese pubbliche locali esercenti l’attività
di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
b)
alle imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e
locale;
c)
agli enti pubblici e alle imprese esercenti trasporti a fune in servizio
pubblico per trasporto di persone.
AGEVOLAZIONI
PER ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E ONLUS – Art. 20
Le ONLUS e
le associazioni di volontariato iscritte negli appositi registri possono
beneficiare del contributo per
l’acquisto:
-
di autoambulanze;
-
di beni mobili iscritti in
pubblici registri destinati ad attività antincendio da parte dei Vigili del
fuoco volontari;
mediante
la riduzione, praticata direttamente dal venditore, pari al 20% del relativo prezzo.
Per il
venditore la riduzione di prezzo costituisce un credito d’imposta da
utilizzare in compensazione.
MANUTENZIONI
EDILIZIE E IVA AGEVOLATA – Art. 24
È
prorogata al 31.12.2003 l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 10%
relativa alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati a prevalente
destinazione abitativa privata. Di conseguenza, a
decorrere dall’1.1.2004, alle predette prestazioni è applicabile l’aliquota
ordinaria del 20% (nel prossimo
futuro l’Enti Rev redigerà una circolare più dettagliata al riguardo).
Si rammenta
che continuano comunque ad essere assoggettate all’aliquota del 10% gli
interventi di recupero di cui alle lett. c), d), ed e), dell’art. 31, Legge n.
457/78.
PROROGA
DELLA RIAPERTURA DEI CONDONI 2003 – Art. 34
È
disposta la proroga al 16.3.2004
della riapertura dei termini delle sanatorie previste dalla Legge n. 289/2002.
Il nuovo termine riguarda i soggetti che:
-
non hanno effettuato
versamenti utili ai fini delle predette definizioni entro il 25.06.2003;
-
hanno già aderito a una o più
sanatorie. In tal caso la proroga è riconosciuta per correggere errori commessi
in precedenza ovvero integrare le dichiarazioni già presentate.
È
inoltre stabilito che:
-
nel caso di pagamento rateale
di quanto dovuto, gli interessi decorrono
dal 17.10.2003. Sulle rate trimestrali relative al versamento di quanto
dovuto per la chiusura delle liti fiscali pendenti gli interessi decorrono dal
16.5.2003.
-
i
soggetti che non effettuano la definizione degli atti ex art. 15,
Legge n. 289/2002 (liti potenziali) il termine per la proposizione del ricorso
scade il 18.3.2004. Fino a tale data
è anche sospeso il termine per il perfezionamento della definizione
relativamente agli inviti al contraddittorio;
-
le liti fiscali che possono
essere definite ai sensi dell’art. 16, Legge n. 289/2002 (liti pendenti) sono
sospese fino al 30.4.2004. fino a tale data è altresì sospeso il termine per
la proposizione di ricorsi, appelli controdeduzioni, ecc..
REGIME IVA
DEI ROTTAMI FERROSI E NON – Art. 35
In
base al nuovo regime contenuto nell’art. 74, DPR n. 633/72 alle cessioni di
rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei relativi lavori, di carta da
macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica,
ecc., l’IVA è applicata dall’acquirente, soggetto passivo d’imposta. A
tal fine l’acquirente deve integrare la fattura emessa senza IVA dal cedente e
annotarla sia nel registro degli acquisti che in quello delle fatture
emesse/corrispettivi (circolare Enti Rev S.r.l. n. 380/03 del 30.10.2003).
Il nuovo
regime IVA in esame interessa anche le cessioni di rottami, cascami e avanzi di
metalli non ferrosi e dei relativi lavori, dei semilavorati di metalli non
ferrosi tra cui anche le “barre di ottone”.
MANIFESTAZIONI
A PREMIO – Art. 39, comma 13-quinquies
I
soggetti che intendono svolgere le manifestazioni di sorte locali dovranno inviare
un’autonoma comunicazione all’Amministrazione dei Monopoli, prima
dell’inizio della manifestazione e anteriormente alla presentazione
dell’apposita comunicazione prevista per tale tipologia di manifestazione a
premio. Ciò al fine di ottenere il nulla osta all’esecuzione della
manifestazione.
ESONERO
EMISSIONE TITOLI D’INGRESSO –Art. 39, comma
13-sexies
L’esonero
dall’utilizzo dei misuratori fiscali abilitati all’emissione dei titoli
d’ingresso è esteso alle bande musicali amatoriali, ai cori e alle compagnie
teatrali amatoriali per le manifestazioni organizzate dalle stesse.
ISCRIZIONE
INPS LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI – Art. 44, comma 2
A
decorrere dal 2004 sono obbligati all’iscrizione alla Gestione separata INPS i
lavoratori autonomi occasionali e gli
incaricati alle vendite a domicilio se il relativo reddito annuo è superiore a
€ 5.000.
Per il
versamento dei contributi per i lavoratori autonomi occasionali si applicano le
modalità e i termini stabiliti per i collaboratori coordinati e continuativi.
ALIQUOTA
CONTRIBUTIVA GESTIONE SEPARATA INPS – Art. 45
Dal
2004 l’aliquota contributiva pensionistica per i soggetti iscritti alla
gestione separata INPS sprovvisti di
copertura previdenziale obbligatoria è pari a quella prevista per i
commercianti stabilita nella misura del 17,39%
(per la prima fascia di reddito) e del 18,39%
(per la seconda fascia di reddito).
Aumentano,
in maniera sensibile, i contributi di coloro che sono iscritti alla gestione
separata INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.
In
particolare, a decorrere dal primo gennaio 2004, in base a quanto previsto
dall’articolo 45 del decreto legge n. 269/2003, i contributi dei soggetti in
esame vengono equiparati a quelli di coloro che sono iscritti alla gestione dei
commercianti.
Per gli
anni successivi al 2004, viene confermato l’aumento graduale, previsto dalla
legge n. 449/1997, articolo 59, comma 15, fino al raggiungimento dell’aliquota
del 19 per cento.
Di
conseguenza, tenendo anche conto di quanto previsto dall’articolo 44, comma 6,
della legge n.289/2002, dal primo gennaio 2004 si dovranno applicare le seguenti
aliquote, ed in particolare:
-
10% per gli iscritti alla
gestione separata che percepiscono un reddito da pensione indiretta;
-
10% per coloro che sono
iscritti alla gestione separata e contemporaneamente ad altra gestione
previdenziale obbligatoria;
-
15% per coloro che sono
iscritti alla gestione separata e nel contempo sono titolari di pensione diretta
(di vecchiaia, anzianità, invalidità, eccetera);
-
17,80% per coloro che sono
iscritti soltanto alla gestione separata.
Il
carico contributivo c/collaboratore e c/ditta rimane invariato nella misura
rispettivamente di 1/3 e 2/3.
A disposizione per ogni chiarimento in merito,
porgiamo distinti saluti.
ENTI REV S.r.l.