Lì, 30 ottobre 2003

CIRCOLARE 380/03

OGGETTO: IL NUOVO REGIME DELLE CESSIONI DI ROTTAMI

Per effetto delle novità introdotte dal recente Decreto Legge collegato alla Finanziaria 2004, il regime IVA delle cessioni di rottami (ferrosi e non) e di materiali di recupero, quali carta da macero, stracci, scarti di vetri, gomma e plastica, ecc. risulta modificato.

Il regime speciale di non impossibilità (o ad “aliquota zero”) delle relative cessioni è stato sostituito da quello di imponibilità delle stesse, con applicazione dell’IVA da parte del cessionario (se soggetto passivo) secondo il meccanismo di c.d. “riverse charge”.

Alle attività di produzione, raccolta e commercio di rottami ferrosi e non, nonché di altri materiali di recupero (carta da macero, stracci, scarti di vetri, gomma e plastica, ecc.), l’art. 74,  commi 8 e 9, DPR n. 633/72 riservava un regime speciale di non applicazione dell’IVA (o di applicazione di una virtuale “aliquota zero” ).

In talune ipotesi, tuttavia, a seconda delle caratteristiche soggettive degli operatori interessati e del tipo di materiale trattato, le predette cessioni erano assoggettate a IVA (come, ad esempio, nel caso dei rivenditori con sede fissa di rottami ferrosi con un ammontare di cessioni superiore a    1.032.913,80).

Ai sensi dell’art. 19, comma 3, lett. e), DPR n. 633/72, agli operatori che effettuavano cessioni non soggette ex art. 74, commi 8 e 9, era comunque garantito, in generale, il diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti.

IL NUOVO REGIME DI IMPONIBILITA’

L’art. 35, DL n. 269/2003 ha sostituito il comma 8 dell’art. 74, introducendo un regime di imponibilità per le cessioni aventi ad oggetti i rottami e materiali di seguito specificati.

L’applicazione dell’IVA è a carico all’acquirente, se soggetto passivo IVA in Italia.

In base alla nuova formulazione della norma è infatti stabilito che:

“per le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, intendendosi comprese anche quelle relative agli anzidetti beni che sino stati ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati, o sotto posti ad altri trattamenti atti a facilitarne l’utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio senza modificarne la natura, al pagamento dell’imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d’imposta nel territorio dello Stato…

BENI INTERESSATI

Rientrano nella disposizione in esame, oltre alle cessioni di rottami, cascami, avanzi e scarti dei materiali – ferrosi e non – sopra elencati, anche le cessioni dei semilavorati di metalli ferrosi specificamente richiamati dall’ultimo periodo dell’art. 74, comma 8.

Inoltre, in forza del rinvio contenuto nell’art. 74, comma 9, le nuove regole riguardano anche le cessioni di determinati rottami non ferrosi.

Riassumendo, il nuovo regime IVA di cui all’art. 74, comma 8 si applica alle cessioni dei seguenti materiali:

Rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, anche se ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne l’utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio senza modificarne la natura

 

Art. 74,

comma 8,

primo periodo

Semilavorati dei seguenti metalli ferrosi:

a)   Ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie (v.d. 72.01)

b)  Ferro-leghe (v.d. 72.02)

c)   Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline, o forme simili; ferro in purezza minima in peso, 99,94%, in pezzi, in palline o in forme simili (v.d. 72.03)

d)  Graniglie o polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio (v.d. 72.03)

 

 

 

Art. 74,

comma 8,

ultimo periodo

Rottami, cascami, avanzi e semilavorati dei seguenti metalli non ferrosi:

a)   Rame raffinato e leghe di rame, greggio (v.d. 74.03)

b)  Nichel greggio, anche in lega (v.d. 75.02)

c)   Alluminio greggio, anche in lega (v.d. 76.01)

d)  Piombo greggio, raffinato, antimoniale e in lega (v.d. 78.01)

e)   Zinco greggio, anche in lega (v.d. 79.01)

e bis) stagno greggio, anche in lega (v.d. 80.01)

e ter) filo di rame con diametro superiore a 6 millimetri (vergella) (v.d. 7408.11)

e quater) filo di alluminio non legato con diametro superiore a 7 millimetri (vergella) (v.d. 7605.11)

e quinquies) filo di leghe di alluminio con diametro superiore a 7 millimetri (vergella) (v.d. 7605.21)

 

 

 

 

Art. 74,

comma 9

MODALITA’ DI APPLICAZIONE DELL’IVA

Come previsto dalla nuova formulazione dell’art. 74, comma 8, per le cessioni in esame l’obbligo di applicazione dell’IVA ricade sul cessionario soggetto passivo IVA in italia e pertanto gli adempimenti da parte degli operatori possono essere così schematizzati:

 

CEDENTE

-       emette una fattura senza addebito dell’imposta, specificando che l’operazione rientra nel disposto dell’art. 74, comma 8

-       annota la fattura nel registro delle fatture emesse/corrispettivi

 

 

ACQUIRENTE

(soggetto IVA)

-       integra la fattura ricevuta, con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta

-       annota la fattura integrata nel registro delle fatture emesse/corrispettivi entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento

-       annota la fattura integrata anche nel registro degli acquisti

N.B. Le cessioni a soggetti privati devono essere assoggettate a IVA da parte del cedente.

Va sottolineato che, per effetto dell’art. 35, DL n. 269 in esame, risultano soppressi i commi 10 e 11 dell’art. 74 e, di conseguenza, non è più previsto l’esonero dagli obblighi IVA di fatturazione, registrazione, ecc. precedentemente riservato ad alcune categorie di operatori del settore.

Il nuovo regime è unico e va applicato a tutti i produttori, raccoglitori e rivenditori di rottami, cascami, avanzi, ecc. dei materiali sopra elencati, indipendentemente dal volume d’affari o dal fatto che operino con o senza una sede fissa.

OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE

Innanzitutto va segnalato che non ha subito modifiche il trattamento delle cessioni intracomunitarie di rottami e materiali di recupero. Anche dopo le predette novità tali cessioni sono non imponibili ex art. 41, DL n. 331/93.

Con la modifica dell’art. 42, comma 1, DL n. 331/93 anche gli acquisti intracomunitari dei beni in esame divengono imponibili ai fini IVA, con la conseguente necessità per l’acquirente italiano soggetto passivo IVA di :

-       integrare la fattura emessa dal cedente comunitario con l’indicazione dell’imponibile, dell’aliquota e dell’imposta;

-       annotare la fattura integrata nel registro delle fatture emesse/corrispettivi e degli acquisti.

OPERAZIONI EXTRACOMUNITARIE

Analogamente a quanto sopra illustrato con riferimento alle cessioni intracomunitarie, anche le esportazioni di rottami e materiali di recupero continuano ad essere non imponibili ex art. 8, DPR n. 633/72.

Sono state adeguate invece le disposizioni relative alle importazioni dei beni in argomento.

In particolare:

-       è stato soppresso l’art. 68, comma 1, lett. c-bis), DPR n. 633/72, in base al quale le stesse risultavano non soggette, con la conseguenza che anche le importazioni sono ora imponibili;

-       è stato integrato l’art. 70, con l’aggiunta di un nuovo comma, in base al quale l’IVA è applicabile con le medesime regole previste per le importazioni di materiali d’oro, vale a dire:

§      l’IVA viene accertata e liquidata dalla Dogana nella relativa dichiarazione;

§      l’importatore è tenuto ad annotare il documento doganale nel registro delle fatture emesse/corrispettivi, nonché nel registro degli acquisti.

DETRAZIONE DELL’IVA A CREDITO

Per effetto del comma 1 dell’art. 35, DL n. 269, è stato riformulato anche l’art. 19, comma 3, lett. e), DPR n. 633/72, che disciplina le operazioni senza IVA per le quali è comunque previsto il diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti.

In considerazione del nuovo regime di imponibilità delle cessioni di rottami e simili, è stato soppresso il riferimento alle operazioni di cui all’art. 74, commi 8 e 9.

Pertanto gli operatori interessati possono detrarre l’IVA sugli acquisti in quanto svolgono un’attività ora considerata imponibile ai fini IVA.

ENTRATA IN VIGORE

Le nuove disposizioni sono applicabili a partire dal 2.10.2003 (data di pubblicazione del Decreto sulla Gazzetta Ufficiale).

A disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.

ENTI REV S.r.l.

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