Lì,
30 ottobre 2003
CIRCOLARE 380/03
OGGETTO:
IL NUOVO REGIME DELLE CESSIONI DI ROTTAMI
Per effetto delle novità introdotte dal recente Decreto
Legge collegato alla Finanziaria 2004, il regime IVA delle cessioni di rottami
(ferrosi e non) e di materiali di recupero, quali carta da macero, stracci,
scarti di vetri, gomma e plastica, ecc. risulta modificato.
Il regime speciale di non impossibilità (o ad “aliquota
zero”) delle relative cessioni è stato sostituito da quello di imponibilità
delle stesse, con applicazione dell’IVA da parte del cessionario (se soggetto
passivo) secondo il meccanismo di c.d. “riverse charge”.
Alle attività di produzione, raccolta e commercio di rottami
ferrosi e non, nonché di altri
materiali di recupero (carta da macero, stracci, scarti di vetri, gomma e
plastica, ecc.), l’art. 74, commi
8 e 9, DPR n. 633/72 riservava un regime speciale di non applicazione dell’IVA
(o di applicazione di una virtuale “aliquota zero” ).
In talune ipotesi, tuttavia, a seconda delle caratteristiche
soggettive degli operatori interessati e del tipo di materiale trattato, le
predette cessioni erano assoggettate a IVA (come, ad esempio, nel caso dei
rivenditori con sede fissa di rottami ferrosi con un ammontare di cessioni
superiore a € 1.032.913,80).
Ai sensi dell’art. 19, comma 3, lett. e), DPR n. 633/72,
agli operatori che effettuavano cessioni non soggette ex art. 74, commi 8 e 9,
era comunque garantito, in generale, il diritto alla detrazione dell’IVA sugli
acquisti.
IL NUOVO REGIME DI IMPONIBILITA’
L’art. 35, DL n. 269/2003 ha sostituito il comma 8
dell’art. 74, introducendo un regime di imponibilità
per le cessioni aventi ad oggetti i rottami e materiali di seguito specificati.
L’applicazione
dell’IVA è a carico all’acquirente, se soggetto passivo IVA in Italia.
In base alla nuova formulazione della norma è infatti
stabilito che:
“per le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli
ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di
ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, intendendosi comprese anche
quelle relative agli anzidetti beni che sino stati ripuliti, selezionati,
tagliati, compattati, lingottati, o sotto posti ad altri trattamenti atti a
facilitarne l’utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio senza modificarne la
natura, al pagamento dell’imposta è
tenuto il cessionario, se soggetto passivo d’imposta nel territorio dello
Stato…”
BENI INTERESSATI
Rientrano nella disposizione in esame, oltre alle cessioni
di rottami, cascami, avanzi e scarti dei
materiali – ferrosi e non – sopra elencati, anche le cessioni dei semilavorati
di metalli ferrosi specificamente richiamati dall’ultimo periodo
dell’art. 74, comma 8.
Inoltre, in forza del rinvio contenuto nell’art. 74, comma
9, le nuove regole riguardano anche le cessioni di determinati rottami
non ferrosi.
Riassumendo, il nuovo regime IVA di cui all’art. 74, comma
8 si applica alle cessioni dei seguenti materiali:
|
Rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei
relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di
pelli, di vetri, di gomma e plastica, anche se ripuliti, selezionati,
tagliati, compattati, lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti a
facilitarne l’utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio senza
modificarne la natura |
Art.
74, comma
8, primo
periodo |
|
Semilavorati dei seguenti metalli ferrosi: a)
Ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme
primarie (v.d. 72.01) b)
Ferro-leghe (v.d. 72.02) c)
Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di
ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline, o forme
simili; ferro in purezza minima in peso, 99,94%, in pezzi, in palline o in
forme simili (v.d. 72.03) d)
Graniglie o polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro
o di acciaio (v.d. 72.03) |
Art.
74, comma
8, ultimo
periodo |
|
Rottami, cascami, avanzi e semilavorati dei seguenti metalli non ferrosi: a)
Rame raffinato e leghe di rame, greggio (v.d. 74.03) b)
Nichel greggio, anche in lega (v.d. 75.02) c)
Alluminio greggio, anche in lega (v.d. 76.01) d)
Piombo greggio, raffinato, antimoniale e in lega (v.d. 78.01) e)
Zinco greggio, anche in lega (v.d. 79.01) e bis) stagno greggio, anche in lega (v.d. 80.01) e ter) filo di rame con diametro superiore a 6 millimetri
(vergella) (v.d. 7408.11) e quater) filo di alluminio non legato con diametro
superiore a 7 millimetri (vergella) (v.d. 7605.11) e quinquies) filo di leghe di alluminio con diametro
superiore a 7 millimetri (vergella) (v.d. 7605.21) |
Art.
74, comma
9 |
MODALITA’ DI APPLICAZIONE DELL’IVA
Come previsto dalla nuova formulazione dell’art. 74, comma
8, per le cessioni in esame l’obbligo di applicazione
dell’IVA ricade sul cessionario
soggetto passivo IVA in italia e pertanto gli adempimenti da parte degli
operatori possono essere così schematizzati:
|
CEDENTE |
-
emette una fattura senza addebito dell’imposta,
specificando che l’operazione rientra nel disposto dell’art. 74, comma
8 -
annota la fattura nel registro delle fatture emesse/corrispettivi |
|
ACQUIRENTE (soggetto
IVA) |
-
integra la fattura ricevuta, con l’indicazione dell’aliquota e della
relativa imposta -
annota la fattura integrata nel registro delle fatture
emesse/corrispettivi entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma
comunque entro quindici giorni dal ricevimento -
annota la fattura integrata anche nel registro degli acquisti |
N.B.
Le cessioni a soggetti privati devono essere assoggettate a IVA da parte del
cedente.
Va sottolineato che, per effetto dell’art. 35, DL n. 269
in esame, risultano soppressi i commi 10 e 11 dell’art. 74 e, di conseguenza,
non è più previsto l’esonero dagli obblighi IVA di fatturazione,
registrazione, ecc. precedentemente riservato ad alcune categorie di operatori
del settore.
Il nuovo regime è
unico e va
applicato a tutti i produttori,
raccoglitori e rivenditori di rottami, cascami, avanzi, ecc. dei materiali sopra
elencati, indipendentemente dal volume d’affari o dal fatto che operino con o
senza una sede fissa.
OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE
Innanzitutto va segnalato che non ha subito modifiche il
trattamento delle cessioni intracomunitarie di rottami e materiali di recupero.
Anche dopo le predette novità tali cessioni sono non imponibili ex art. 41, DL
n. 331/93.
Con la modifica dell’art. 42, comma 1, DL n. 331/93 anche gli acquisti intracomunitari dei beni in esame divengono imponibili ai fini IVA, con la conseguente necessità per l’acquirente italiano soggetto passivo IVA di :
-
integrare la fattura emessa dal cedente comunitario con l’indicazione
dell’imponibile, dell’aliquota e dell’imposta;
-
annotare la fattura integrata nel registro delle fatture
emesse/corrispettivi e degli acquisti.
OPERAZIONI EXTRACOMUNITARIE
Analogamente a quanto sopra illustrato con riferimento alle cessioni
intracomunitarie, anche le esportazioni di rottami e materiali di recupero
continuano ad essere non imponibili
ex art. 8, DPR n. 633/72.
Sono state adeguate invece le disposizioni relative alle importazioni
dei beni in argomento.
In particolare:
-
è stato
soppresso l’art. 68, comma 1, lett. c-bis), DPR n. 633/72, in base al quale le
stesse risultavano non soggette, con la conseguenza che anche le importazioni
sono ora imponibili;
-
è stato
integrato l’art. 70, con l’aggiunta di un nuovo comma, in base al quale
l’IVA è applicabile con le medesime regole previste per le importazioni di
materiali d’oro, vale a dire:
§
l’IVA viene accertata
e liquidata dalla Dogana nella relativa dichiarazione;
§
l’importatore
è tenuto ad annotare il documento
doganale nel registro delle fatture emesse/corrispettivi, nonché nel registro
degli acquisti.
DETRAZIONE DELL’IVA A CREDITO
Per effetto del comma 1 dell’art. 35, DL n. 269, è stato
riformulato anche l’art. 19, comma 3, lett. e), DPR n. 633/72, che disciplina
le operazioni senza IVA per le quali è comunque previsto il diritto alla
detrazione dell’IVA sugli acquisti.
In considerazione del nuovo regime di imponibilità delle
cessioni di rottami e simili, è stato soppresso il riferimento alle operazioni
di cui all’art. 74, commi 8 e 9.
Pertanto gli operatori interessati possono detrarre l’IVA sugli acquisti in quanto svolgono
un’attività ora considerata imponibile ai fini IVA.
ENTRATA IN VIGORE
Le nuove disposizioni sono applicabili a partire dal 2.10.2003 (data di pubblicazione del
Decreto sulla Gazzetta Ufficiale).
A
disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.
ENTI REV S.r.l.