Lì,
30 ottobre 2003
CIRCOLARE 379/03
OGGETTO:
NUOVI ADEMPIMENTI PER ESPORTATORI ABITUALI E LORO FORNITORIIl recente Decreto Legge collegato alla Finanziaria 2004 ha
introdotto nuovi adempimenti in materia di acquisti e importazioni senza
pagamento di IVA mediante utilizzo del plafond, sia per gli esportatori abituali
che per i loro fornitori.
Mentre per i fornitori è previsto l’obbligo di inviare
all’Ufficio delle Entrate, entro 15 giorni dal ricevimento, una copia delle
dichiarazioni d’intento ricevute, gli esportatori abituali sono tenuti a
comunicare all’Amministrazione finanziaria, entro il giorno 15 del mese
successivo, l’elenco delle operazioni effettuate nel mese precedente
(esportazioni, cessioni intracomunitarie e assimilate; acquisti e importazioni
senza applicazione di IVA).
Ancorché le disposizioni contenute nel Decreto in esame
siano in vigore dal 2.10.2003, per l’adempimento dei nuovi obblighi si ritiene
di poter “contare” sui 60 giorni garantiti dallo Statuto del contribuente.
Gli adempimenti connessi con l’utilizzo del plafond IVA da
parte degli esportatori abituali sono stati oggetto di semplificazione, a decorrere dal 2002, ad opera dell’art. 10, DPR
n. 435/2001 che ha abolito l’obbligo di annotare mensilmente sui registri IVA
i dati riferiti all’andamento del plafond, prevedendo in sostituzione la
compilazione dell’apposito prospetto contenuto nella dichiarazione annuale IVA
(quadro VC).
Ora l’art. 36, DL n. 269/2003 introduce, sicuramente non
nell’ottica di semplificazione, nuovi obblighi di comunicazione in materia
di utilizzo del plafond, non solo a carico degli esportatori abituali, ma anche
dei relativi fornitori.
NOVITA’ PER GLI ESPORTATORI ABITUALI
Il comma 2 dell’art. 36 in esame, modificando l’art. 10,
DPR n. 435/2001, stabilisce che gli esportatori abituali, entro il 15 del mese successivo, devono comunicare all’Amministrazione
finanziaria, anche per via telematica, l’elenco:
-
delle esportazioni e delle altre operazioni che concorrono alla
formazione del plafond, effettuate nel mese precedente;
-
degli acquisti e delle importazioni effettuati nel mese precedente,
mediante plafond;
indicando
specificamente i soggetti con cui tali operazioni sono state poste in essere.
|
ESPORTATORE ABITUALE |
Invio
dell’elenco delle operazioni effettuate nel mese (esportazioni
e assimilate; acquisti e importazioni senza IVA), entro
il 15 del mese successivo |
Tali comunicazioni saranno utilizzate dall’Ufficio per
attivare, entro 30 giorni dal ricevimento, specifici
controlli da parte della Guardia di Finanza, qualora vi siano motivi per
ritenere non operativi o non esistenti gli esportatori abituali obbligati
all’invio degli elenchi.
Il mancato invio,
oltre all’applicazione delle sanzioni, comporta l’inserimento degli
esportatori inadempimenti in un apposito piano di controllo dell’Ufficio.
Si rammenta che, a carico degli esportatori abituali che
intendono avvalersi del plafond, sono confermati i seguenti obblighi:
-
rilasciare, a
ciascun fornitore ovvero alla dogana, anteriormente all’effettuazione degli
acquisti/importazioni, la c.d. dichiarazioni d’intento;
-
numerare
progressivamente le dichiarazioni d’intento emesse;
-
annotare le
stesse, entro 15 giorni, in un apposito registro ovvero nel registro delle
fatture emesse/corrispettivi;
-
in sede di
dichiarazione annuale, compilare l’apposito prospetto contenuto nel quadro VC.
NOVITA’ PER I FORNITORI
Il comma 1 del predetto art. 36, integrando l’art. 1,
comma 1, lett. c), DL n. 746/83, prevede che i soggetti che cedono beni o
prestano servizi agli esportatori abituali, senza applicazione di IVA sulla base
delle dichiarazioni d’intento ricevute, devono inviare
all’ufficio delle Entrate – competente nei confronti dei loro clienti
esportatori – una copia di tali dichiarazioni d’intento, entro 15 giorni
dal ricevimento delle stesse.
In merito alla corretta esecuzione di tale invio, va
evidenziata la presumibile difficoltà di individuare l’Ufficio delle Entrate
competente nei confronti dell’esportatore.
Tale adempimento si aggiunge a quelli già stabiliti a
carico dei fornitori degli esportatori abituali:
-
numerazione
progressiva delle dichiarazioni d’intento ricevute;
-
annotazione
entro 15 giorni dal ricevimento in un apposito registro ovvero nel registro
delle fatture emesse/corrispettivi;
-
indicazione
nella fattura emessa del numero e della data della dichiarazione d’intento.
|
FORNITORE |
Invio all’Ufficio delle Entrate competente per
l’esportatore di una copia delle dichiarazioni d’intento, entro 15
giorni dal ricevimento |
Sulla base di tali comunicazioni l’Ufficio, qualora
riscontri delle specifiche anomalie, potrà richiedere alla Guardia di Finanza
di verificare l’esistenza del soggetto esportatore nonché la sussistenza in
capo allo stesso dei requisiti richiesti per l’utilizzo del plafond IVA.
È espressamente previsto che l’omissione
dell’obbligo in esame comporta l’applicazione della sanzione
dal 100 al 200% dell’IVA non applicata in fattura, ai sensi del nuovo
comma 4-bis dell’art. 7, D.Lgs. n. 471/97. ai fini dell’acquisizione della
prova dell’avvenuto invio nei termini previsti, si ritiene quindi opportuno
effettuare la spedizione mediante raccomandata
AR.
ENTRATA IN VIGORE
Le novità contenute nel DL n. 269/2003 sono entrate in
vigore il 2.10.2003 (data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale). Per
l’adempimento dei nuovi obblighi in esame, è comunque necessario disporre
delle opportune istruzioni e della relativa modulistica e deve essere in ogni
caso considerato che in base all’art. 3, comma 2, Legge n. 212/2000 (Statuto
del contribuente):
“le disposizioni tributarie non possono prevedere
adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente
al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione
dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti”.
A
disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.
ENTI REV S.r.l.