Lì, 30 ottobre 2003

CIRCOLARE 379/03

OGGETTO: NUOVI ADEMPIMENTI PER ESPORTATORI ABITUALI E LORO FORNITORIIl recente Decreto Legge collegato alla Finanziaria 2004 ha introdotto nuovi adempimenti in materia di acquisti e importazioni senza pagamento di IVA mediante utilizzo del plafond, sia per gli esportatori abituali che per i loro fornitori.

Mentre per i fornitori è previsto l’obbligo di inviare all’Ufficio delle Entrate, entro 15 giorni dal ricevimento, una copia delle dichiarazioni d’intento ricevute, gli esportatori abituali sono tenuti a comunicare all’Amministrazione finanziaria, entro il giorno 15 del mese successivo, l’elenco delle operazioni effettuate nel mese precedente (esportazioni, cessioni intracomunitarie e assimilate; acquisti e importazioni senza applicazione di IVA).

Ancorché le disposizioni contenute nel Decreto in esame siano in vigore dal 2.10.2003, per l’adempimento dei nuovi obblighi si ritiene di poter “contare” sui 60 giorni garantiti dallo Statuto del contribuente.

Gli adempimenti connessi con l’utilizzo del plafond IVA da parte degli esportatori abituali sono stati oggetto di semplificazione, a decorrere dal 2002, ad opera dell’art. 10, DPR n. 435/2001 che ha abolito l’obbligo di annotare mensilmente sui registri IVA i dati riferiti all’andamento del plafond, prevedendo in sostituzione la compilazione dell’apposito prospetto contenuto nella dichiarazione annuale IVA (quadro VC).

Ora l’art. 36, DL n. 269/2003 introduce, sicuramente non nell’ottica di semplificazione, nuovi obblighi di comunicazione in materia di utilizzo del plafond, non solo a carico degli esportatori abituali, ma anche dei relativi fornitori.

NOVITA’ PER GLI ESPORTATORI ABITUALI

Il comma 2 dell’art. 36 in esame, modificando l’art. 10, DPR n. 435/2001, stabilisce che gli esportatori abituali, entro il 15 del mese successivo, devono comunicare all’Amministrazione finanziaria, anche per via telematica, l’elenco:

-       delle esportazioni e delle altre operazioni che concorrono alla formazione del plafond, effettuate nel mese precedente;

-       degli acquisti e delle importazioni effettuati nel mese precedente, mediante plafond;

indicando specificamente i soggetti con cui tali operazioni sono state poste in essere.

ESPORTATORE ABITUALE

Invio dell’elenco delle operazioni effettuate nel mese

(esportazioni e assimilate; acquisti e importazioni senza IVA),

entro il 15 del mese successivo

Tali comunicazioni saranno utilizzate dall’Ufficio per attivare, entro 30 giorni dal ricevimento, specifici controlli da parte della Guardia di Finanza, qualora vi siano motivi per ritenere non operativi o non esistenti gli esportatori abituali obbligati all’invio degli elenchi.

Il mancato invio, oltre all’applicazione delle sanzioni, comporta l’inserimento degli esportatori inadempimenti in un apposito piano di controllo dell’Ufficio.

Si rammenta che, a carico degli esportatori abituali che intendono avvalersi del plafond, sono confermati i seguenti obblighi:  

-       rilasciare, a ciascun fornitore ovvero alla dogana, anteriormente all’effettuazione degli acquisti/importazioni, la c.d. dichiarazioni d’intento;

-       numerare progressivamente le dichiarazioni d’intento emesse;

-       annotare le stesse, entro 15 giorni, in un apposito registro ovvero nel registro delle fatture emesse/corrispettivi;

-       in sede di dichiarazione annuale, compilare l’apposito prospetto contenuto nel quadro VC.

NOVITA’ PER I FORNITORI

Il comma 1 del predetto art. 36, integrando l’art. 1, comma 1, lett. c), DL n. 746/83, prevede che i soggetti che cedono beni o prestano servizi agli esportatori abituali, senza applicazione di IVA sulla base delle dichiarazioni d’intento ricevute, devono inviare all’ufficio delle Entrate – competente nei confronti dei loro clienti esportatori – una copia di tali dichiarazioni d’intento, entro 15 giorni dal ricevimento delle stesse.

In merito alla corretta esecuzione di tale invio, va evidenziata la presumibile difficoltà di individuare l’Ufficio delle Entrate competente nei confronti dell’esportatore.

Tale adempimento si aggiunge a quelli già stabiliti a carico dei fornitori degli esportatori abituali:

-       numerazione progressiva delle dichiarazioni d’intento ricevute;

-       annotazione entro 15 giorni dal ricevimento in un apposito registro ovvero nel registro delle fatture emesse/corrispettivi;

-       indicazione nella fattura emessa del numero e della data della dichiarazione d’intento.

FORNITORE

Invio all’Ufficio delle Entrate competente per l’esportatore di una copia delle dichiarazioni d’intento, entro 15 giorni dal ricevimento

Sulla base di tali comunicazioni l’Ufficio, qualora riscontri delle specifiche anomalie, potrà richiedere alla Guardia di Finanza di verificare l’esistenza del soggetto esportatore nonché la sussistenza in capo allo stesso dei requisiti richiesti per l’utilizzo del plafond IVA.

 È espressamente previsto che l’omissione dell’obbligo in esame comporta l’applicazione della sanzione dal 100 al 200% dell’IVA non applicata in fattura, ai sensi del nuovo comma 4-bis dell’art. 7, D.Lgs. n. 471/97. ai fini dell’acquisizione della prova dell’avvenuto invio nei termini previsti, si ritiene quindi opportuno effettuare la spedizione mediante raccomandata AR.

ENTRATA IN VIGORE

Le novità contenute nel DL n. 269/2003 sono entrate in vigore il 2.10.2003 (data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale). Per l’adempimento dei nuovi obblighi in esame, è comunque necessario disporre delle opportune istruzioni e della relativa modulistica e deve essere in ogni caso considerato che in base all’art. 3, comma 2, Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente):

“le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti”.

A disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.

ENTI REV S.r.l.

                                                                                ||||||||

-->