SOCIETA' DI ORGANIZZAZIONE E REVISIONE - SETTORE ENTI PUBBLICI
CUNEO - ROMA - SALUZZO - ALBA - VIGONE
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Lì,
15 ottobre 2003
CIRCOLARE 376/03
OGGETTO: NOVITA’ IN MERITO ALL’OBBLIGO DI VERIFICA PERIODICA DEI REGISTRATORI DI CASSA.
La
data del 23/10/2003 è quella dalla quale vi è l’obbligo di sottoporre a
verifica annuale i registratori di cassa, detto obbligo grava
sull’utilizzatore ed completamente a sue spese, esso infatti dovrà attivarsi
affinché il tecnico incaricato apponga sul registratore stesso il marchietto di
verificazione periodica, un mancato adempimento determina l’impossibilità di
utilizzo dell’apparecchio.
Come
prevede il DM 23/3/1983, successivamente modificato dal DM 30/3/1992, i
registratori di cassa sono soggetti a manutenzione annuale che in base a quanto
stabilito dalla normativa deve essere garantita dal produttore/importatore
mediante i centri di assistenza.
Il Provvedimento n. 221 del Direttore Generale dell’Agenzia delle Entrate del 28/7/2003 predispone, appunto, l’obbligo di sottoporre a verifica periodica il registratore di cassa, che come ricordato, grava sull’utilizzatore.
Relativamente agli enti
Locali, tale novità interessa dunque le farmacie comunali, le quali utilizzano
i misuratori fiscali indicati dall’articolo 12, comma 5, della Legge n.
413/91, in quanto soggette alla certificazione dei corrispettivi ai sensi
dell’articolo 2, comma 1, lettera qq) del DPR n. 696/96.
Vediamo,
ora, un po’ più in dettaglio il contenuto del Provvedimento in questione
analizzando i diversi argomenti in esso trattati.
VERIFICA DEI REGISTRATORI DI CASSA CON SIGILLO FISCALE INTEGRO:
Per
i misuratori con sigillo fiscale integro il tecnico incaricato provvede a
verificare la presenza dello stesso e la permanenza della conformità fiscale,
riportando sull’apposito libretto una serie di dati.
VERIFICA DEI
REGISTRATORI DI CASSA PRIVI DI SIGILLO FISCALE:
I
registratori di cassa privi del sigillo fiscale devono essere sottoposti ad una
nuova verifica anche se muniti della targhetta di verificazione periodica
riportante termini di validità non ancora scaduti.
OBBLIGHI DEGLI
UTILIZZATORI:
Gli
utilizzatori, nel luogo dove si svolge l’attività di vendita, non possono
avvalersi di registratori di cassa:
non
sottoposti a verificazione periodica entro i termini previsti;
privi
di sigillo fiscale o di targhetta di verificazione periodica;
dichiarati
initullizabili.
Gli
utilizzatori inoltre hanno l’obbligo di mantenere l’integrità della
suddetta targhetta e del sigillo fiscale nonché conservare tutti i documenti
inerenti il registratore, essi rispondono del corretto funzionamento del
registratore, essi non devono utilizzare misuratori non conformi alle
disposizioni fiscali.
TERMINI DI
EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE:
La
verifica del registratore di cassa deve essere fatta, su richiesta
dell’utilizzatore, con periodicità annuale.
Il
termine per la prima verifica è:
|
Tipologia
di registratore |
Termine
per la prima verifica annuale |
Registratore di cassa in uso al 23/10/2003 |
23/10/2004 |
|
Altro
registratore di cassa |
ovvero
|
Successivamente
alla prima, le ulteriori verifiche annuali dovranno esser effettuate entro la
data indicata sulla targhetta di verificazione periodica apposta sul misuratore.
UTERIORI ADEMPIMENTI
A CARICO DELL’UTILIZZATORE:
Il
DM considerato, prevede anche che l’utilizzatore, entro il giorno successivo a
quello di messa in uso del misuratore fiscale deve provvedere a darne
comunicazione all’Agenzia dell Entrate.
Infine,
al momento della messa in uso del misuratore, l’annotazione sul libretto di
dotazione dell’ultimo numero di azzeramento risultante al termine delle
eventuali operazioni di prova dello stesso con la dichiarazione di accertata
integrità del bollo fiscale deve essere effettuata dall’utilizzatore.
A
disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.
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