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SOCIETA' DI ORGANIZZAZIONE E REVISIONE - SETTORE ENTI PUBBLICI

CUNEO - ROMA - SALUZZO - ALBA - VIGONE

Lì, 15 ottobre 2003

CIRCOLARE 376/03

OGGETTO: NOVITA’ IN MERITO ALL’OBBLIGO DI VERIFICA PERIODICA DEI REGISTRATORI DI CASSA.

La data del 23/10/2003 è quella dalla quale vi è l’obbligo di sottoporre a verifica annuale i registratori di cassa, detto obbligo grava sull’utilizzatore ed completamente a sue spese, esso infatti dovrà attivarsi affinché il tecnico incaricato apponga sul registratore stesso il marchietto di verificazione periodica, un mancato adempimento determina l’impossibilità di utilizzo dell’apparecchio.

Come prevede il DM 23/3/1983, successivamente modificato dal DM 30/3/1992, i registratori di cassa sono soggetti a manutenzione annuale che in base a quanto stabilito dalla normativa deve essere garantita dal produttore/importatore mediante i centri di assistenza.

Il Provvedimento n. 221 del Direttore Generale dell’Agenzia delle Entrate del 28/7/2003 predispone, appunto, l’obbligo di sottoporre a verifica periodica il registratore di cassa, che come ricordato, grava sull’utilizzatore.

Relativamente agli enti Locali, tale novità interessa dunque le farmacie comunali, le quali utilizzano i misuratori fiscali indicati dall’articolo 12, comma 5, della Legge n. 413/91, in quanto soggette alla certificazione dei corrispettivi ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera qq) del DPR n. 696/96.

Vediamo, ora, un po’ più in dettaglio il contenuto del Provvedimento in questione analizzando i diversi argomenti in esso trattati.

VERIFICA DEI REGISTRATORI DI CASSA CON SIGILLO FISCALE INTEGRO:

Per i misuratori con sigillo fiscale integro il tecnico incaricato provvede a verificare la presenza dello stesso e la permanenza della conformità fiscale, riportando sull’apposito libretto una serie di dati.

         VERIFICA DEI REGISTRATORI DI CASSA PRIVI DI SIGILLO FISCALE:

I registratori di cassa privi del sigillo fiscale devono essere sottoposti ad una nuova verifica anche se muniti della targhetta di verificazione periodica riportante termini di validità non ancora scaduti.

         OBBLIGHI DEGLI UTILIZZATORI:

Gli utilizzatori, nel luogo dove si svolge l’attività di vendita, non possono avvalersi di registratori di cassa:

non sottoposti a verificazione periodica entro i termini previsti;

privi di sigillo fiscale o di targhetta di verificazione periodica;

dichiarati initullizabili.

Gli utilizzatori inoltre hanno l’obbligo di mantenere l’integrità della suddetta targhetta e del sigillo fiscale nonché conservare tutti i documenti inerenti il registratore, essi rispondono del corretto funzionamento del registratore, essi non devono utilizzare misuratori non conformi alle disposizioni fiscali.

         TERMINI DI EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE:

La verifica del registratore di cassa deve essere fatta, su richiesta dell’utilizzatore, con periodicità annuale.

Il termine per la prima verifica è:

Tipologia di registratore

Termine per la prima verifica annuale

Registratore di cassa in uso al 23/10/2003

23/10/2004

 

 

Altro registratore di cassa

  • All’atto della messa in uso del registratore

ovvero

  • Contestualmente al controllo di conformità

Successivamente alla prima, le ulteriori verifiche annuali dovranno esser effettuate entro la data indicata sulla targhetta di verificazione periodica apposta sul misuratore.

         UTERIORI ADEMPIMENTI A CARICO DELL’UTILIZZATORE:

Il DM considerato, prevede anche che l’utilizzatore, entro il giorno successivo a quello di messa in uso del misuratore fiscale deve provvedere a darne comunicazione all’Agenzia dell Entrate.

Infine, al momento della messa in uso del misuratore, l’annotazione sul libretto di dotazione dell’ultimo numero di azzeramento risultante al termine delle eventuali operazioni di prova dello stesso con la dichiarazione di accertata integrità  del bollo fiscale deve essere effettuata dall’utilizzatore.

A disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.

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