Lì,
15 settembre 2003
CIRCOLARE 375/03
OGGETTO:
IL RIMBORSO SPESE AI SOGGETTI NON RESIDENTI PER PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO
OCCASIONALE
I
rimborsi spese corrisposti dalle imprese/professionisti ai lavoratori autonomi
non residenti, anche se occasionali, per prestazioni rese in Italia devono
essere assoggettati alla ritenuta salvo diversa disposizione della Convenzione
internazionale contro le doppie imposizioni.
IL REDDITO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE
I redditi
derivanti da un’attività di lavoro autonomo non esercitata abitualmente (c.d.
occasionale) costituiscono redditi diversi ai sensi dell’art. 81. lett. I),
TUIR.
Ai fini
della loro determinazione va considerato quanto disposto dall’art. 85, comma2,
TUIR, secondo cui “i redditi di cui alle lettere h), i) e l) dell’art. 81
sono costituiti dalla differenza tra l’ammontare percepito nel periodo
d’imposta e le spese specificatamente inerenti alla loro produzione”.
I
compensi, all’atto del pagamento, devono essere assoggettati a ritenuta, a
cura del sostituto d’imposta ( impresa/professionista erogante). Se il
percettore è un soggetto residente in Italia la ritenuta, pari al 20% è a
titolo d’acconto ( art. 25, DPR n. 600/73).
La
ritenuta è applicabile sui compensi “comunque denominati” corrisposti
dal sostituto d’imposta, al lordo delle
spese sostenute dal lavoro autonomo per il conseguimento degli stessi.
Nella
definizione di compenso è compresa, come
precisato anche nella Risoluzione ministeriale 20.3.1998, n. 20/E, la parte rappresentata dai rimborsi delle spese di viaggio, vitto e
alloggio, nonché l'eventuale diaria.
Di
conseguenza non risulta possibile escludere i rimborsi spese dalla base
imponibile su cui calcolare la ritenuta.
SOGGETTO NON RESIDENTE
Se l’attività occasionale è
prestata da un soggetto non residente, al fine di stabilire l’assoggettamento
del relativo reddito ad imposizione in Italia, è necessario verificare se la
stessa sia o meno svolta nel territorio dello Stato (art. 20, lett. f), TUIR.
Infatti se il lavoratore autonomo
non residente effettua la prestazione a
favore dei soggetto italiano interamente all'estero, la somma ad esso
corrisposta non è assoggettata a
tassazione in Italia.
Diversamente, come precisato
dall'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 21.3.2003, n. 69/E, se la prestazione
è resa in Italia, le somme corrisposte “devono essere assoggettate ad
imposizione secondo la disciplina tributaria riservata in Italia ai redditi di
lavoro autonomo occasionale corrisposti ai non residenti”.
Di conseguenza, nei confronti di
tali soggetti, risulta applicabile il comma 2 dei citato art. 25, DPR n. 600/73
secondo il quale “se i compensi e le altre somme ... sono corrisposti a
soggetti non residenti, deve essere operata una ritenuta a titolo d’imposta
nella misura del 30%, anche per le prestazioni effettuate nell'esercizio di
imprese”.
Secondo l’Agenzia delle Entrate
il citato comma 2 dispone l'assoggettamento di tali somme alla medesima
disciplina prevista per i compensi corrisposti a soggetti residenti,
differenziando unicamente la misura (30% anziché 20%) e il titolo (d’imposta
anziché d’acconto) della ritenuta applicabile e non anche alla base
imponibile di commisurazione dei prelievo tributario.
Anche in tal caso pertanto “in
assenza di specifiche disposizioni convenzionali, la ritenuta dovrà essere
applicata ... anche sulle somme corrisposte a titolo di rimborso delle spese per
viaggio, vitto e alloggio, sostenute e documentate dai percettori".
Esempio 1:
Un soggetto residente in Perù
effettua in Italia una prestazione occasionale nei confronti dei Comune
richiedendo per tale attività i seguenti importi:
-
compenso spettante
€ 10.000
-
rimborso spese per viaggio, vitto e alloggio
€ 1.500
Poiché non esiste la convenzione
tra l’Italia e il Paese dei prestatore il Comune deve applicare la ritenuta a
titolo d’imposta, così determinata: € 11.500 x 30% = € 3.450
La ritenuta va versata con il
modello F24 utilizzando il codice tributo “1040”.
N.B.
Le Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni solitamente prevedono,
nel disciplinare la categoria dei redditi derivanti dall'esercizio di
“professioni indipendenti” che il reddito percepito dal lavoratore autonomo
occasionale non residente sia soggetto a
tassazione nel Paese estero di residenza.
In tale ipotesi pertanto il
sostituto d'imposta italiano non applica alcuna ritenuta sulle somme erogate al
lavoratore non residente previa acquisizione di idonea documentazione
comprovante la sussistenza, in capo al percettore, dei requisiti per
l'applicazione della
Convenzione
(residenza all’estero risultante dal certificato rilasciato dal competente
ufficio, ecc.) Tale documentazione deve essere conservata ed esibita o
trasmessa, a richiesta, all’Agenzia dell’Entrate.
Esempio
2:
Un
professore universitario austriaco partecipa, in qualità di relatore, ad un
seminario scientifico organizzato dall'Ente.
Per tale
prestazione lo stesso richiede un compenso di € 2.500 e un rimborso spese per viaggio pari a € 700.
La
Convenzione Italia ‑ Austria prevede, per tale tipologia di reddito,
l’imponibilità soltanto nel Paese di residenza dei prestatore (Austria),
salvo che lo stesso eserciti nell'altro Stato contraente (Italia) una libera
professione mediante una base fissa ivi situata.
Nel caso
in specie l'Ente, sulla base di una specifica richiesta dei percettore,
opportunamente documentata, potrà non assoggettare a ritenuta l’importo di
€ 3.200 (compenso + rimborso spese), essendo lo stesso integralmente tassato
in Austria.
Tabella Riepilogativa

REDDITO DI LAVORO AUTONOMO
OCCASIONALE


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PERCETTORE
RESIDENTE
PERCETTORE RESIDENTE
IN
ITALIA
ALL'ESTERO (*)
RITENUTA
A TITOLO
RITENUTA A TITOLO
D’IMPOSTA
D'ACCONTO
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20%
SUL COMPENSO
30% SUL COMPENSO
PERCEPITO
PERCEPITO
(compresi
i rimborsi spese)
(compresi i rimborsi spese)
(*) Salvo
diversa disposizione contenuta nella Convenzione internazionale stipulata tra
Italia e il Paese di residenza dei lavoratore autonomo occasionale.
A
disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.