Lì, 15 settembre 2003

CIRCOLARE 374/03

OGGETTO: FISSATO IL TASSO DI INTERESSE DEL SECONDO

SEMESTRE 2003 PER IL CALCOLO DEGLI INTERESSI DI MORA

"AUTOMATICI"

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato il tasso di riferimento applicabile per il secondo semestre 2003 ai pagamenti tardivi dei corrispettivi di operazioni commerciali al fine di determinare i c.d. interessi di mora "automatici". Tale tasso, stabilito nella misura dei 2,10% deve essere ulteriormente aumentato di 7 punti percentuali (9 per i prodotti alimentari deteriorabili).

Come noto, dal 7.11.2002, il mancato pagamento alla scadenza del corrispettivo di un’operazione commerciale comporta automaticamente l’obbligo per il debitore di corrispondere gli interessi di mora, oltre alla somma dovuta.

L’obbligo riguarda i contratti stipulati dall’8.8.2002 relativi ad operazioni commerciali che hanno ad oggetto, in via esclusiva o prevalente, la consegna di beni o la prestazione di servizi a titolo oneroso (sono esclusi i pagamenti di debiti oggetto di procedure concorsuali; gli interessi di ammontare inferiore a € 5; i pagamenti a titolo di risarcimento danni, compresi quelli effettuati da assicurazioni).

I contratti interessati dalle disposizioni sugli interessi di mora automatici sono quelli stipulati tra imprese/professionisti e imprese/professionisti e pubbliche amministrazioni. Rimangono esclusi i rapporti che le imprese o i professionisti intrattengono con i clienti soggetti privati.

N.B. Il debitore non è tenuto a corrispondere gli interessi di mora se è in grado di dimostrare che il mancato pagamento alla scadenza sia stato determinato da cause a lui non imputabili.

Gli interessi maturano a partire dal giorno successivo a quello previsto per il pagamento, senza necessità, da parte dei creditore, di provvedere alla costituzione in mora del debitore. Essi sono calcolati utilizzando, salvo diverso accordo delle parti, un tasso costituito da:

Ø     una componente variabile, connessa alla politica monetaria della Banca Centrale Europea, comunicata semestralmente mediante pubblicazione della stessa in Gazzetta Ufficiale;

Ø     una componente fissa pari a 7 punti percentuali (9 nel caso di prodotti deteriorabili).

Con comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla G.U. 12.7.2003, n. 160, è stata resa nota la percentuale dei tasso BCE applicabile per il periodo 1.7.2003 - 31.12.2003,, pari al 2,10%. Di conseguenza il tasso complessivamente applicabile per tale periodo è pari al 9,10% ( 11,10% per i prodotti alimentari deteriorabili).

Periodo

Tasso BCE

Tasso applicabili

1.1 - 30.6.2003

2,85%

2,85% + 7% => 9,85% 11,85% (per prodotti

deteriorabili)

1.7 - 31.12.2003

2,10%

2,10 % +7% => 9,10% (11,10% per prodotti

deteriorabili)

A disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.

                                                                              ENTI REV S.r.l.

                                                                             

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