Lì,
15 settembre 2003
CIRCOLARE 374/03
OGGETTO: FISSATO IL
TASSO DI INTERESSE DEL SECONDO
SEMESTRE 2003 PER IL
CALCOLO DEGLI INTERESSI DI MORA
"AUTOMATICI"
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato
il tasso di riferimento applicabile per il secondo semestre 2003 ai pagamenti
tardivi dei corrispettivi di operazioni commerciali al fine di determinare i
c.d. interessi di mora "automatici". Tale tasso, stabilito nella
misura dei 2,10% deve essere ulteriormente aumentato di 7 punti percentuali (9
per i prodotti alimentari deteriorabili).
Come noto, dal 7.11.2002, il mancato pagamento alla scadenza
del corrispettivo di un’operazione commerciale comporta automaticamente
l’obbligo per il debitore di corrispondere gli interessi di mora, oltre alla
somma dovuta.
L’obbligo riguarda i contratti stipulati dall’8.8.2002
relativi ad operazioni commerciali che hanno ad oggetto, in via esclusiva o
prevalente, la consegna di beni o la prestazione di servizi a titolo oneroso
(sono esclusi i pagamenti di debiti oggetto di procedure concorsuali; gli
interessi di ammontare inferiore a € 5; i pagamenti a titolo di risarcimento
danni, compresi quelli effettuati da assicurazioni).
I contratti interessati dalle disposizioni sugli interessi
di mora automatici sono quelli stipulati tra imprese/professionisti e
imprese/professionisti e pubbliche amministrazioni. Rimangono esclusi i rapporti
che le imprese o i professionisti intrattengono con i clienti soggetti privati.
N.B.
Il debitore non è tenuto a corrispondere gli interessi di mora se è in grado
di dimostrare che il mancato pagamento alla scadenza sia stato determinato da
cause a lui non imputabili.
Gli interessi maturano a partire dal giorno successivo a
quello previsto per il pagamento, senza
necessità, da parte dei creditore, di provvedere alla costituzione in mora del
debitore. Essi sono calcolati utilizzando, salvo diverso accordo delle
parti, un tasso costituito da:
Ø
una componente variabile, connessa alla politica monetaria della Banca
Centrale Europea, comunicata semestralmente mediante pubblicazione della stessa
in Gazzetta Ufficiale;
Ø
una componente fissa pari a 7 punti percentuali (9 nel caso di prodotti
deteriorabili).
Con comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze,
pubblicato sulla G.U. 12.7.2003, n. 160, è stata resa nota la percentuale dei
tasso BCE applicabile per il periodo
1.7.2003 - 31.12.2003,, pari al 2,10%. Di conseguenza il tasso
complessivamente applicabile per tale periodo è pari al 9,10% ( 11,10% per i
prodotti alimentari deteriorabili).
|
Periodo |
Tasso BCE |
Tasso applicabili |
|
1.1
- 30.6.2003 |
2,85% |
2,85%
+ 7% => 9,85% 11,85% (per prodotti |
|
deteriorabili) |
||
|
1.7 - 31.12.2003 |
2,10% |
2,10 % +7% => 9,10% (11,10% per prodotti |
|
deteriorabili) |
A
disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.
ENTI REV S.r.l.
