OGGETTO: COLLABORAZIONI
E ATTIVITA’ OCCASIONALI: NOVITA’ DELLA LEGGE BIAGI
Nell’ambito della legge delega di riforma dei rapporti di
lavoro e del mercato del lavoro, c.d. “legge Biagi”, sono presenti
interessanti novità che si rifletteranno sui rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa e sulle prestazioni occasionali.
Altre novità sono contenute nel disegno di legge delega di
riforma del sistema previdenziale.
COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE
Nel nostro ordinamento civilistico l’unico riferimento ai
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa è quello contenuto
nell’art. 409, n. 3, Codice di procedura civile, in materia di controversie
inerenti “altri rapporti di collaborazione che si concentrino in una
prestazione d’opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale anche
se non a carattere subordinato”.
Ora, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
sono oggetto di una specifica disposizione all’interno della legge delega di
riforma dei rapporti di lavoro e del mercato del lavoro.
L’art. 4, comma 1, lett. c), Legge n. 30/2003, prevede i
requisiti che identificano un rapporto quale collaborazione coordinata e
continuativa, e in particolare:
·
obbligo della
forma scritta del contratto;
·
l’apporto
lavorativo deve essere reso prevalentemente dal collaboratore;
·
assenza del
vincolo di subordinazione;
·
proporzionalità
del corrispettivo alla qualità e quantità del lavoro prestato;
·
riconduzione della prestazione a uno o più progetti ovvero programmi di
lavoro o fasi di esso.
Recentemente è stato predisposto lo schema di decreto
legislativo di attuazione della predetta legge. Gli articoli da 61 a 69 sono
riservati alla disciplina dei rapporti di collaborazione, ora definiti “lavori
a progetto”. Tali rapporti di collaborazione dovranno essere ricondotti a:
·
progetti
specifici;
·
programmi di
lavoro;
·
fasi di lavoro;
determinati dal committente ma gestiti in autonomia dal
collaboratore con finalità di un risultato, con il rispetto
dell’organizzazione del committente, indipendentemente dal tempo impiegato per
porlo in essere.
N.B. In mancanza del progetto, programma o fase di lavoro il contratto è
qualificato di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
I rapporti di lavoro in esame potranno essere sottoposti a certificazione
da parte di specifici soggetti (ad esempio, Enti bilaterali, Direzioni
provinciali del lavoro, ecc.) al fine di qualificare con l’assetto delle parti
stipulanti la natura del contratto di lavoro che viene sottoscritto.
Va posta particolare attenzione al fatto che la nuova
disposizione richiede obbligatoriamente
la forma scritta del contratto, in mancanza della quale il contratto deve
essere ritenuto nullo.
Nel TUIR le collaborazioni in esame sono regolate
attualmente dall’art. 47, comma 1, lett. c-bis), in base al quale, da un punto
di vista fiscale, si considerano tali i rapporti “aventi per oggetto la
prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un
determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza
impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita”.
Dalla lettura della citata disposizione fiscale si può
desumere che al fine dell’individuazione di un rapporto quale collaborazione
coordinata e continuativa non è richiesta la forma scritta del contratto.
Va evidenziato che la forma scritta è quantomeno opportuna
al fine di formalizzare gli accordi tra le parti (committente e collaboratore) e
comunque in considerazione che l’INPS in sede di iscrizione del collaboratore
alla Gestione separata 10%-14% richiede l’esibizione del contratto di
collaborazione.
Infine , si segnala che i rapporti di collaborazione sono
oggetto di revisione anche sulla base dei principi contenuti nella legge delega
di riforma del sistema fiscale. L’art. 3, comma 1, n. 8, Legge n. 80/2003
prevede infatti “ la revisione della disciplina dei redditi derivanti da
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa espressamente definiti, con
inclusione degli stessi nell’ambito del reddito di lavoro autonomo e con loro
attrazione al reddito che deriva dall’esercizio di arti e professioni se
conseguiti da artisti o professionisti di qualsiasi tipo”.
È pertanto necessario attendere l’emanazione definitiva
dei decreti delegati al fine di verificare il nuovo quadro normativo, sia
civilistico che fiscale, dei rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa.
PRESTAZIONI OCCASIONALI
LA LEGGE Biagi interviene anche in materia di rapporti di
lavoro occasionali. Il citato art. 4. comma 1, lett. c), prevede di considerare
tali rapporti di durata complessiva non
superiore a 30 giorni nel corso dell’anno con lo stesso committente, salvo che
il compenso complessivo per lo svolgimento della prestazione sia superiore a €
5.000.
Pertanto per poter essere considerato “occasionale” un rapporto di lavoro dovrà avere:
·
una durata della
prestazione non superiore a 30 giorni;
e comunque
·
un compenso
complessivo non superiore a € 5.000.
va segnalato, infine, che i lavori occasionali saranno assoggettati alla contribuzione previdenziale INPS. Infatti il disegno di legge delega di riforma del sistema previdenziale prevede all’art. 3, comma 2, che “ i titolari di redditi derivanti da prestazioni lavorative occasionali per importi superiori a 4.500 euro annui sono iscritti alla gestione di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, qualora non sussistano altri obblighi assicurativi”.
Da un punto di vista fiscale, i compensi derivanti dai
rapporti di lavoro occasionali in esame dovrebbero rientrare nella previsione
dei “redditi diversi” contenuta nell’art. 81, comma 1, lett. f), TUIR.
A
disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.
ENTI
REV S.r.l.