Lì, 28 luglio 2003

CIRCOLARE 372/03

OGGETTO: CONDONI 2003 LA RIAPERTURA DEI TERMINI

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24/06/03 il decreto varato dal Consiglio dei Ministri in data 19.06.2003 contenente l’annunciata riapertura dei termini dei condoni.

Da un lato è stato prorogato al 30.06.2003 il termine per l’invio telematico della dichiarazione per i soggetti che hanno già effettuato versamenti nonché della regolarizzazione delle scritture contabili.

Dall’altro, è stato fissato al 16.10.2003 il termine per l’effettuazione delle sanatorie, con esclusione del concordato, per coloro che non vi hanno aderito prima dell’entrata in vigore del nuovo decreto.

I termini degli adempimenti connessi saranno determinati con successivi decreti.

È stato inoltre stabilito al 30.09.2003 il termine per il rimpatrio delle attività detenute all’estero (scudo fiscale).

RIAPERTURA DEI TERMINI AL 16.10.2003

Il comma 2 dell’art. 1 in esame contiene la riapertura al 16.10.2003 dei termini per l’effettuazione dei versamenti relativi a:

ü   Integrativa semplice (art. 8, Legge n. 289/2002)

ü   Condono tombale (art. 9, Legge n. 289/2002)

ü   Regolarizzazione degli omessi/tardivi versamenti (art. 9-bis, Legge 289/2002)

ü   Regolarizzazione delle scritture contabili (art. 14, Legge n. 289/2002)

ü   Chiusura liti potenziali (art. 15, Legge n. 289/2002)

ü   Chiusura liti pendenti (art. 16, Legge n. 289/2002)

ü   Definizione ai fini delle imposte indirette (art. 11, Legge n. 289/2002)

ü   Chiusura dei ruoli (art. 12, Legge n. 289/2002)

 

N.B. Tale disposizione è riservata ai soggetti che non hanno effettuato versamenti utili ai fini delle citate sanatorie entro la data di entrata in vigore del decreto in esame.

Sul punto dovrà essere chiarito, anche sulla base della definitiva stesura del decreto, se tale disposizione debba essere letta restrittivamente ovvero se il nuovo termine possa essere usufruito anche dai soggetti che si sono già avvalsi di una delle sanatorie citate. In quest’ultima ipotesi si consentirebbe, ad esempio, di definire altre liti che precedentemente non erano state chiuse; oppure di effettuare l’integrativa semplice per altre annualità; oppure di avvalersi del condono tombale per un settore impositivo precedentemente non incluso.

Per l’effettuazione delle sanatorie entro il 16.10.2003 non è prevista alcuna maggiorazione.

N.B. La riapertura dei termini non interessa il concordato. Tuttavia, i soggetti che hanno già utilizzato il concordato con il versamento delle somme dovute entro il 20.06.2003, potranno comunque accedere alle altre forme di condono per le quali il termine è stato prorogato al 16.10.2003.

Con riferimento alle liti fiscali pendenti, l’art. 1, comma 1 ha prorogato al 30.11.2003 la sospensione dei giudizi definibili ex art. 16, Legge n. 289/2002.

PROROGA AL 30.09.2003 PER LO SCUDO FISCALE

L’art. 2, comma 1 del decreto in esame proroga inoltre al 30.09.2003 il termine (precedentemente fissato al 30.06.2003) per il rimpatrio delle attività detenute all’estero, con applicazione dell’aliquota del 2,5%.

La medesima aliquota (2,5%) interessa anche le operazioni poste in essere tra il 17.05.2003 e la data di entrata in vigore del decreto, per le quali era prevista in precedenza l’aliquota del 4%. Gli intermediari provvederanno alla restituzione della differenza entro il 31.07.2003.

A disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.

ENTI REV S.r.l.

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