CIRCOLARE
372/03
OGGETTO: CONDONI 2003
LA RIAPERTURA DEI TERMINI
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del
24/06/03 il decreto varato dal Consiglio dei Ministri in data 19.06.2003
contenente l’annunciata riapertura dei termini dei condoni.
Da un lato è stato prorogato al 30.06.2003 il termine per l’invio telematico della dichiarazione
per i soggetti che hanno già effettuato versamenti nonché della
regolarizzazione delle scritture contabili.
Dall’altro, è stato fissato al 16.10.2003 il termine per l’effettuazione delle sanatorie, con
esclusione del concordato, per coloro che non vi hanno aderito prima
dell’entrata in vigore del nuovo decreto.
I termini degli adempimenti connessi saranno determinati con
successivi decreti.
È stato inoltre stabilito al 30.09.2003 il termine per il
rimpatrio delle attività detenute all’estero (scudo fiscale).
RIAPERTURA DEI TERMINI AL 16.10.2003
Il comma 2 dell’art. 1 in esame contiene la riapertura al 16.10.2003
dei termini per l’effettuazione dei versamenti
relativi a:
ü
Integrativa
semplice (art. 8, Legge n. 289/2002)
ü
Condono tombale
(art. 9, Legge n. 289/2002)
ü
Regolarizzazione
degli omessi/tardivi versamenti (art. 9-bis, Legge 289/2002)
ü
Regolarizzazione
delle scritture contabili (art. 14, Legge n. 289/2002)
ü
Chiusura liti
potenziali (art. 15, Legge n. 289/2002)
ü
Chiusura liti
pendenti (art. 16, Legge n. 289/2002)
ü
Definizione ai
fini delle imposte indirette (art. 11, Legge n. 289/2002)
ü
Chiusura dei
ruoli (art. 12, Legge n. 289/2002)
N.B.
Tale disposizione è riservata ai soggetti che non
hanno effettuato versamenti utili ai fini delle citate sanatorie entro la data
di entrata in vigore del decreto in esame.
Sul punto dovrà essere chiarito, anche sulla base della
definitiva stesura del decreto, se tale disposizione debba essere letta
restrittivamente ovvero se il nuovo termine possa essere usufruito anche dai
soggetti che si sono già avvalsi di una delle sanatorie citate. In
quest’ultima ipotesi si consentirebbe, ad esempio, di definire altre liti che
precedentemente non erano state chiuse; oppure di effettuare l’integrativa
semplice per altre annualità; oppure di avvalersi del condono tombale per un
settore impositivo precedentemente non incluso.
Per l’effettuazione delle sanatorie entro il 16.10.2003 non
è prevista alcuna maggiorazione.
N.B.
La riapertura dei termini non interessa il concordato. Tuttavia, i
soggetti che hanno già utilizzato il concordato con il versamento delle somme
dovute entro il 20.06.2003, potranno comunque accedere alle altre forme di
condono per le quali il termine è stato prorogato al 16.10.2003.
Con riferimento alle liti fiscali pendenti, l’art. 1,
comma 1 ha prorogato al 30.11.2003 la sospensione dei giudizi definibili ex art.
16, Legge n. 289/2002.
PROROGA AL 30.09.2003 PER LO SCUDO FISCALE
L’art. 2, comma 1 del decreto in esame proroga inoltre al
30.09.2003 il termine (precedentemente fissato al 30.06.2003) per il rimpatrio
delle attività detenute all’estero, con applicazione dell’aliquota del
2,5%.
La medesima aliquota (2,5%) interessa anche le operazioni
poste in essere tra il 17.05.2003 e la data di entrata in vigore del decreto,
per le quali era prevista in precedenza l’aliquota del 4%. Gli intermediari
provvederanno alla restituzione della differenza entro il 31.07.2003.
A
disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.
ENTI
REV S.r.l.
