CIRCOLARE
370/’03
OGGETTO:IMPOSTA
COMUNALE SUGLI IMMOBILI
DICHIARAZIONI/DENUNCE DI VARIAZ. ICI
DECRETO
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE 15
Aprile 2003 (G.U. n. 93 del 22/04/'03)
La Dichiarazione o denuncia di variazione deve essere presentata negli stessi termini previsti per la dichiarazione dei redditi.
Quindi, anche per quest’anno la scadenza, è sdoppiata:
Þ per i contribuenti che hanno consegnato la dichiarazione dei redditi in banca o posta, la dichiarazione/ denuncia di variazione I.C.I. va presentata entro il 31/7/2003;
Þ
per i contribuenti che si
avvalgono invece della trasmissione telematica della dichiarazione dei redditi,
la dichiarazione/ denuncia di variazione I.C.I. va presentata entro il 31/10/2003;
Per
i soggetti IRPEG con esercizio non coincidente con l’anno solare, la
scadenza è quella relativa alla
dichiarazione dei redditi per il periodo
d’imposta che comprende il 31 dicembre 2002.
Termini della presentazione della comunicazione:
Per
i Comuni che hanno modificato il
procedimento di accertamento I.C.I. ai sensi del D.Lgs.446/97, art.59, c.1,
lettera 1 con regolamento adottato dal Consiglio Comunale per l'anno 2002, dal
2002 comincia l'esonero per il contribuente dalla presentazione della
Dichiarazione/Denuncia di Variazione I.C.I e la stessa è sostituita
dall'obbligo della presentazione della comunicazione con la “sola
individuazione dell'unità immobiliare interessata”.
Il
termine di scadenza
della comunicazione di acquisti, cessazioni o modificazioni della soggettività
passiva è stabilito dai singoli Regolamenti Comunali.
NOVITA' NORMATIVE - RISOLUZIONE N. 4 del 3 GIUGNO 2003
Le novità sono concentrate sopratutto sul modello di dichiarazione/denuncia di variazione I.C.I. e si desumono dalla lettura dai nuovi quadri descrittivi degli immobili:
Þ
Non c’è più il riquadro
denominato “partita catastale terreni”, perché la partita non è più riportata nei certificati rilasciati
dall’Agenzia del Territorio.
Þ
La denominazione “dati
identificativi catastali fabbricati” è stata
sostituita con “dati
identificativi catastali immobili”; in questo
riquadro, quindi, vanno riportati sia i riferimenti catastali dei fabbricati,
sia quelli dei terreni.
Þ
L’indicazione del numero è sostituito dalla particella che
diventa il dato minimo per
l’individuazione degli immobili.
Þ Inoltre, sono stati aggiunti altri due quadri individuati come “categoria/qualità” e “classe”.
Visto,
però, che queste novità attualmente sono in contrasto con la realtà
dei terreni italiani, caratterizzati da un’estrema parcellizzazione, gli Enti
devono tenere presente che:
§
Qualora il contribuente non sia
in possesso dei dati catastali aggiornati potrà indicare in luogo della
particella “il numero”, elemento conosciuto anche in precedenza
§
Ove il terreno sia composto da
varie particelle, è possibile evitare di compilare tanti riquadri quante sono
le relative particelle, poiché il dettaglio della situazione può essere
precisato nella parte del modello di dichiarazione relativa alle
“Annotazioni”, assolvendo in tal modo all’obbligo della completezza dei
dati dichiarati.
§
Quando il contribuente ne sia in
possesso e ove ciò rappresenti una semplificazione, egli può allegare una
copia della visura catastale aggiornata alla dichiarazione di variazione I.C.I.
A
disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.
ENTI
REV S.r.l.