Lì, 14 luglio 2003

CIRCOLARE 369/03

OGGETTO: APPARECCHI MISURATORI FISCALI PER LE ATTIVITA’ DI INTRATTENIMENTO E SPETTACOLISTICHE; NOVITA’.

L’Agenzia dell Entrate con la Circolare n. 34/E del 27/06/2003 ha portato a conoscenza dei contribuenti lo stato delle cose relativamente all’installazione degli apparecchi misuratori fiscali e delle biglietterie automatizzate idonei all’emissione dei titoli di accesso per la certificazione dei corrispettivi delle attività di intrattenimento e delle prestazioni spettacolistiche.

In effetti, in questa circolare sono evidenziati sia l’Ambito Oggettivo che l’Ambito Soggettivo della nuova normativa, ed inoltre è prospettato anche il comportamento da tenersi durante il periodo transitorio.

Vogliamo fornire di questa circolare alcune informazioni di massima affinché chi si sente coinvolto dalla normativa in questione possa contattare i nostri uffici per avere maggiori chiarimenti sulla problematica in questione, infatti non si intende riportare qui di seguito l’intera normativa ma solo alcune sue conclusioni che più da vicino ci interessano. Vediamo quindi fin da subito quali sono le attività (di intrattenimento e spettacolistiche, Ambito Oggettivo) coinvolte dalla circolare (rif. da pag. 5 a pag. 8):

Attività di intrattenimento:

·        Esecuzioni musicali e intrattenimenti danzanti;

·        Apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento;

·        Utilizzazione ludica di strumenti multimediali, gioco del bowling, noleggio go-kart;

·        Ingresso nelle sale da gioco o nei luoghi specificatamente riservati all’esercizio delle scommesse.

Attività di spettacolo:

·        Spettacoli cinematografici;

·        Esecuzioni musicali;

·        Spettacoli teatrali, concerti ed altro;

·        Mostre, fiere ed esposizioni;

·        Diffusione Radiotelevisiva.

Per noi di particolare interesse risulta poi essere l’Ambito Soggettivo, cioè i contribuenti che effettuano queste attività sia che siano esercitate occasionalmente, sia come contribuenti minori, sia come associazioni sportive dilettantistiche, sia come associazioni pro-loco ….

Per i soggetti  che  organizzano occasionalmente attività di intrattenimento o di spettacolo, distinguiamo quelli non esercenti attività d’impresa (quali ad esempio i Comuni) e quelli che invece esercitano attività di impresa. Quindi per i soggetti non esercenti attività d'impresa che organizzano occasionalmente attivita' di intrattenimenti o di spettacolo distingueremo:   

a) Attività di intrattenimento.   

Ai sensi  dell'articolo 3,  comma  1,  secondo  periodo, del DPR n. 544, “i soggetti non  esercenti  impresa, che organizzano occasionalmente le attività di cui  alla  tariffa  allegata al  DPR  n  640  del  1972,  come  modificata dall'art. 1  del  decreto  legislativo n. 60 del 1999" sono tenuti ai seguenti adempimenti:

- presentazione, prima dell'inizio dell'evento, di una dichiarazione di effettuazione dell'attivita'

- presentazione alla SIAE, entro il quinto giorno successivo al termine della manifestazione,  di  una  apposita  dichiarazione recante gli elementi identificativi dell'evento e i corrispettivi percepiti.”

In base all'articolo 3 del DPR n. 544 del 1999 citato, pertanto, tali soggetti sono esonerati dall'obbligo di emissione dei titoli di accesso e conseguentemente dall'obbligo di installare  i misuratori fiscali o le biglietterie automatizzate.

b) Attività di spettacolo 

Le manifestazioni spettacolistiche organizzate da soggetti che non esercitano abitualmente attività commerciali non rilevano ai fini IVA e non sono conseguentemente soggetti all'obbligo di certificazione delle prestazioni spettacolistiche e delle operazioni ad esse accessorie né agli ulteriori adempimenti fiscali. 

Relativamente alle Associazioni sportive dilettantistiche, il DPR  n. 69 del 13/03/2002 ha previsto che le società suddette possano certificare i corrispettivi per assistere alle manifestazioni sportive dilettantistiche mediante l’utilizzo di titoli di ingresso o di abbonamenti recanti il contrassegno SIAE; questo sistema risulta essere appunto alternativo a quello ordinario mediante l’emissione di titoli d’accesso con i misuratori fiscali. Tutto questo relativamente alle attività spettacolistiche. Per quanto riguarda l’attività di intrattenimento le associazioni sportive dilettantistiche che hanno usufruito dell’opzione alle L. 398/91 sono esonerate dall’obbligo di utilizzare i misuratori fiscali.

Concludendo “…l’obbligo di certificare i corrispettivi mediante titoli di accesso emessi dal misuratore fiscale sussiste per le associazioni sportive dilettantistiche, nei seguenti casi:

1.     attività di spettacolo diverse dalle manifestazioni sportive dilettantistiche;

2.     le attività di intrattenimento rese a favore dei non soci dalle associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato ai sensi della Legge n. 398/91;

3.     le attività di intrattenimento rese sia a favore dei soci che a favore dei terzi da società ed associazioni sportive dilettantistiche diverse da quelle di cui alle Legge n. 398/91. …”.

La Legge n. 289/2002 all’articolo 80, comma 37, stabilisce che le regole prima accennate delle associazioni sportive dilettantistiche, vengono applicate anche alle associazioni pro-loco per le manifestazioni dalle stesse organizzate.

Per quanto riguarda le associazioni senza scopo di lucro, che si avvalgono della legge n. 398/91, esse sono esonerate dall’obbligo di utilizzare i misuratori fiscali per le attività di intrattenimento e di spettacolo.

Relativamente al periodo transitorio, l’articolo 11 del DPR 544/99 stabilisce che fino all’installazione degli apparecchi misuratori fiscali la certificazione dei corrispettivi relativi alle attività di intrattenimento e spettacolo è operata con i metodi permessi dalla normativa (ricevuta fiscale, scontrino manuale o prestampato, rilascio di biglietti recanti il contrassegno SIAE)..

Portiamo all’attenzione del lettore, a proposito del periodo transitorio e sulla sua gestione, il nostro Comunicato 01/2003 del 24/06/2003 con il riferimento al provvedimento n. 2003/89764 del 09/06/2003 dell’Agenzia delle Entrate.

Restiamo a Vostra completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito. Potete contattarci al numero telefonico 0175/41253; o via E-mail all’indirizzo iva.saluzzo@enti-rev.it

ENTI REV S.r.l.

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