OGGETTO:
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI VERSAMENTI I.C.I. – NOVITA’.
Anche
per l’anno 2003, il versamento dell'imposta ICI deve essere effettuato in due
rate delle quali la prima, entro il 30
GIUGNO 2003, pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base
dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno 2002.
La
seconda rata deve essere versata dal 1
al 22 dicembre 2003 (
il 20 dicembre cade
di sabato),
a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno 2003,
con eventuale conguaglio della prima rata versata
E'
possibile effettuare il versamento in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 30 giugno 2003, ovvero entro la scadenza della prima rata. In tal
caso, l'imposta dovuta deve essere calcolata applicando ai valori imponibili
degli immobili l'aliquota e le detrazioni in vigore per l'anno 2003
Inoltre,
il Comune può aver stabilito tramite regolamento (D.Lgs.446/97) differimento di
termini per quei contribuenti che si trovano in situazioni particolari.
Le
persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono avvalersi della
facoltà di effettuare il versamento in unica soluzione, dal 1° al 22 dicembre,
con applicazione degli interessi.
I
versamenti devono essere effettuati utilizzando il modello di c/c postale
approvato con il Decreto Ministero dell’Economia e Finanze del 10 Dicembre
2001.
Il
bollettino deve essere utilizzato per i versamento a favore:
·
del
concessionario della riscossione;
·
del
Comune che ha optato per la riscossione diretta del tributo ;
·
del
Comune che si avvale dei servizi accessori al conto corrente postale:
Lo
stesso bollettino deve essere usato per i versamenti effettuati presso le
aziende di credito convenzionate con il concessionario della riscossione.
I contribuenti possono effettuare il versamento anche tramite il servizio telematico gestito dalle Poste Italiane spa.
MODALITA’
DI COMPILAZIONE DEL BOLLETTINO
:
Per
gli importi versati si applica la
regola dell’arrotondamento al centesimo più vicino tendendo conto del valore
del terzo decimale , a norma dell’art.5 del regolamento (Ce) n.1103/97.
Esempio
€ 535,215 si arrotonda € 535,22 (arrotondamento
per eccesso)
L’imposta
non deve essere versata se l’ I.C.I. dovuta è uguale o inferiore a € 2,07,
salvo diverso innalzamento di tale
minimo da parte degli Enti.
Esempio:
Se l’I.C.I. per tutto l’anno è di € 4,14, il contribuente non è tenuto a
versare l’acconto entro il 30 giugno in quanto l’importo dovuto come prima
rata è di € 2.07; può versare l’intero importo a saldo entro il 22
dicembre 2003.
Sui
bollettini di versamento è altresì, prevista una casella per il
"Ravvedimento operoso" che dovrà essere barrata in caso il
contribuente voglia regolarizzare la propria posizione.
In ogni caso, i versamenti dell’I.C.I. possono essere effettuati con il mod. F 24 solamente quando i Comuni abbiano stipulato la convenzione con in il dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ( Decreto Ministeriale 21 maggio 2003)
PUBBLICAZIONE
DELIBERE ALIQUOTE I.C.I.(Circ. DPF n.3/2003): E’
stata data attuazione alla disposizione contenuta nell’art.1,c.1 lett.s),
D.Lgs.506/99, con la pubblicazione delle delibere sul sito internet del Dipartimento
delle Politiche Fiscali.
E
stato disposto che i Comuni inviino le deliberazioni all’indirizzo di posta
elettronica dpf.federalismofiscale@finanze.it
o in alternativa è possibile inviare un supporto magnetico all’indirizzo : Ministero
dell’economia e delle finanze- Dipartimento per le Politiche Fiscali Ufficio
federalismo Fiscale – Viale Europa 242 – 00144 ROMA.
E’
cura del Dipartimento delle Politiche Fiscali provvedere a predisporre appositi
avvisi per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
A
disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.
ENTI
REV S.r.l.