Lì, 07 maggio 2003 

CIRCOLARE 366/03

OGGETTO: I NUOVI TERMINI DI VERSAMENTO PER UNICO 2003

L’articolo 17 del DPR 435/2001 ha disciplinato dall’ 1/1/2002 i termini dei versamenti delle imposte a saldo e in acconto risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dell’IRAP.

Non si tratta della “solita” proroga circoscritta all’anno in corso, ma di una disposizione applicabile a regime e, quindi, anche per il futuro.

In base al nuovo testo dell’art. 17, comma 2, DPR n. 435/2001, a tutti i soggetti è consentito versare le imposte dovute entro il 30° giorno successivo a quello di scadenza del termine con una maggiorazione dello 0.40% a titolo di interessi.

VERSAMENTO DELLE IMPOSTE

I termini per il versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni, a prescindere dalla modalità di presentazione delle dichiarazioni stesse, si differenziano a seconda della categoria dei soggetti interessati.

SOGGETTI IRPEG

L’art. 17, comma 1, secondo periodo, DPR n. 435/2001 nella nuova versione dispone che il versamento del saldo e della prima rata di acconto dovuti in base alla dichiarazione dei redditi e dell’IRAP, compresa quella unificata, da parte di persone giuridiche va effettuato entro il:

giorno 20

del 6° mese successivo a quello di

CHIUSURA DELL’ESERCIZIO

Oppure nel caso in cui il soggetto IRPEG, fruendo del maggior termine previsto dall’art. 2364, comma 2, Codice civile approvi il bilancio oltre i 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, entro il:

giorno 20

del mese successivo a quello di

APPROVAZIONE DEL BILANCIO

Ugualmente , il soggetto che non approva il bilancio nei termini dovuti, dovrà comunque effettuare il versamento entro il giorno 20 del mese successivo a quello previsto per l’approvazione.

Rispetto alla disposizione originaria, pertanto, il termine viene sensibilmente anticipato: non più l’ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio d’imposta, ma il 20° giorno del sesto mese successivo.

Per quanto sopra, si ritiene che i Comuni e gli Enti, per i quali l’approvazione del Conto Consuntivo è prevista per legge entro il 30 giugno, rientrano tra quei soggetti per i quali il saldo e I acconto IRPEG (per le IPAB) e saldo e I acconto IRAP (per i Comuni con opzione per attività commerciale), debba essere versato entro il giorno 20 del mese successivo all’approvazione del Conto Consuntivo, dal momento che, per tali soggetti la legge prevede che il Conto Consuntivo venga approvato oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

A chiarimento, esponiamo alcuni casi in cui si possono trovare i Comuni e altri Enti:

·         Conto Consuntivo approvato tra il 1° gennaio ed il 30 aprile 2003, il termine per il versamento è stabilito al 20 giugno 2003;

·         Conto Consuntivo approvato tra il 1° maggio ed il 31 maggio 2003, il termine per il versamento è stabilito al 20 giugno 2003;

·         Conto Consuntivo approvato tra il 1° ed il 30 giugno 2003, il termine per il versamento è stabilito al 20 luglio 2003;

·         Conto Consuntivo approvato dopo il 1/7/2003, il termine per il versamento è stabilito al 20 luglio 2003;

Tutti i versamenti possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini sopra previsti, con la maggiorazione dello 0.40%.

PRESENTAZIONE DEL MODELLO UNICO 2003

Gli Enti tenuti a presentare la dichiarazione IVA e la dichiarazione dei sostituti d’imposta Mod. 770, sono obbligati alla presentazione della dichiarazione in via telematica o tramite gli intermediari abilitati entro il 31/10/2003.

Si rende noto che l'Enti Rev è soggetto abilitato all'invio telematico, perciò si pregano gli Enti interessati a questo servizio di contattare, al più presto, la nostra società per stabilire modalità e termini di presentazione. 

A disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.

ENTI REV S.r.l.

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