CIRCOLARE
366/03
OGGETTO:
I NUOVI TERMINI DI VERSAMENTO PER UNICO 2003
L’articolo 17 del DPR 435/2001 ha disciplinato
dall’ 1/1/2002 i termini dei versamenti delle imposte a saldo e in acconto
risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dell’IRAP.
Non si tratta della “solita” proroga
circoscritta all’anno in corso, ma di una
disposizione applicabile a regime e, quindi, anche
per il futuro.
In base al nuovo testo dell’art. 17, comma 2, DPR
n. 435/2001, a tutti i soggetti è
consentito versare le imposte dovute entro
il 30° giorno successivo a quello di scadenza del termine con una maggiorazione dello 0.40% a titolo di interessi.
VERSAMENTO DELLE IMPOSTE
I termini per il versamento delle imposte risultanti
dalle dichiarazioni, a prescindere dalla modalità di presentazione delle
dichiarazioni stesse, si differenziano a seconda della categoria dei soggetti
interessati.
SOGGETTI IRPEG
L’art. 17, comma 1, secondo periodo, DPR n.
435/2001 nella nuova versione dispone che il versamento
del saldo e della prima rata di acconto
dovuti in base alla dichiarazione dei redditi e dell’IRAP, compresa quella
unificata, da parte di persone giuridiche va effettuato entro il:
giorno
20
del
6° mese successivo a quello di
CHIUSURA
DELL’ESERCIZIO
Oppure nel caso in cui il soggetto IRPEG, fruendo
del maggior termine previsto dall’art. 2364, comma 2, Codice civile approvi il
bilancio oltre i 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, entro il:
giorno
20
del
mese successivo a quello di
APPROVAZIONE
DEL BILANCIO
Ugualmente , il
soggetto che non approva il bilancio nei termini dovuti, dovrà comunque
effettuare il versamento entro il giorno
20 del mese successivo a quello previsto per l’approvazione.
Rispetto alla disposizione originaria, pertanto, il
termine viene sensibilmente anticipato: non più l’ultimo giorno del settimo
mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio d’imposta, ma il 20°
giorno del sesto mese successivo.
Per quanto sopra, si ritiene che i Comuni e gli
Enti, per i quali l’approvazione del Conto Consuntivo è prevista per legge
entro il 30 giugno, rientrano tra quei soggetti per i quali il saldo e I acconto
IRPEG (per le IPAB) e saldo e I acconto IRAP (per i Comuni con opzione per
attività commerciale), debba essere versato entro il giorno 20 del mese
successivo all’approvazione del Conto Consuntivo, dal momento che, per tali
soggetti la legge prevede che il Conto Consuntivo venga approvato oltre il
termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
A chiarimento, esponiamo alcuni casi in cui si
possono trovare i Comuni e altri Enti:
·
Conto Consuntivo approvato
tra il 1° gennaio ed il 30 aprile 2003, il termine per il versamento è
stabilito al 20 giugno 2003;
·
Conto Consuntivo approvato
tra il 1° maggio ed il 31 maggio 2003, il termine per il versamento è
stabilito al 20 giugno 2003;
·
Conto Consuntivo approvato
tra il 1° ed il 30 giugno 2003, il termine per il versamento è stabilito al 20
luglio 2003;
·
Conto Consuntivo approvato
dopo il 1/7/2003, il termine per il versamento è stabilito al 20 luglio 2003;
Tutti i versamenti possono essere effettuati entro
il trentesimo giorno successivo ai termini sopra previsti, con la maggiorazione
dello 0.40%.
PRESENTAZIONE DEL MODELLO UNICO 2003
Gli Enti tenuti a presentare la dichiarazione IVA e
la dichiarazione dei sostituti d’imposta Mod. 770, sono obbligati alla
presentazione della dichiarazione in via telematica o tramite gli intermediari
abilitati entro il 31/10/2003.
Si rende noto che l'Enti Rev è soggetto abilitato all'invio telematico, perciò si pregano gli Enti interessati a questo servizio di contattare, al più presto, la nostra società per stabilire modalità e termini di presentazione.
A
disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.
ENTI
REV S.r.l.