CIRCOLARE
365/03
OGGETTO: NOVITA’ PER LE ASSOCIAZIONE SPORTIVE DILETTANTISTICHE;
CIRCOLARE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 21/E DEL 22/04/2003.
Con
la circolare 21/E del 22/04/2003 dell’Agenzia delle Entrate arrivano i primi
chiarimenti relativi alle novità per le associazione che svolgono attività
sportive dilettantistiche, introdotte dall’articolo della Finanziaria 2003.
In
particolare, la circolare tratta tre macro-argomenti che verranno qui di seguito
brevemente esaminati e commentati:
1.
agevolazioni fiscali;
2.
requisiti soggettivi degli
operatori dello sport di base;
3.
regime dei compensi corrisposti
agli atleti dilettanti.
1.
In tema di agevolazioni fiscali la Finanziaria 2003 ha introdotto la non poco
rilevante novità relativamente al regime forfettario della Legge 398/1991,
applicabile anche alle società sportive di capitali. La circolare
precisa, relativamente a questo punto, che il forfait sia possibile applicarlo
solo per le società costituite dal 01/01/2003.
Per
le società sportive di capitali, quindi, sarà possibile applicare la legge
398/1991 con l’agevolazione sia in termini di imposte dirette (base
imponibile 3% dei ricavi e eventuali plusvalenze patrimoniali), sia in termini
di imposte indirette (forfetizzazione dell’IVA da versare, applicando i
coefficienti indicati all’articolo 74, comma 6, del DPR 633/1972).
Nell’imponibile fiscale confluiranno, quindi, i proventi derivanti dalle
attività commerciali connesse agli scopi istituzionali e le eventuali raccolte
occasionali di fondi.
Ancora
relativamente al regime fiscale applicabile alle società sportive di capitali,
la circolare precisa che da un lato queste sono qualificate come soggetti di
natura commerciale e dall’altro è loro applicabile l’agevolazione contenuta
nell’articolo 111, comma 3, del TUIR; questa norma permette di considerare non
fiscalmente rilevanti i corrispettivi specifici versati dagli associati a favore
delle associazioni di appartenenza.
Relativamente, però, al regime IVA applicabile, non viene chiarito dalla circolare quale sia quello applicabile, visto che anche ai fini dell’IVA è prevista una disposizione di contenuto analogo a quanto disposto dall’articolo 111, comma 3.
2.
Affinché le agevolazioni fiscali possano essere applicabili, le società in
questione devono recepire all’interno del loro statuto le clausole previste
dall’articolo 111 del TUIR inerenti gli enti associativi.
Commentiamo
brevemente un fatto singolare che nasce dalla struttura tipica delle società di
capitali: infatti l’articolo 111 impone il principio democratico secondo cui
ogni socio ha diritto ad un solo voto, cosa
che nelle società di capitali è assolutamente incompatibile per il discorso di
corrispondenza di quote o azioni in possesso e potere di voto in assemblea.
3.
L’articolo 90 della Finanziaria 2003 ha introdotto delle novità anche
relativamente al regime dei compensi agli atleti dilettanti (ex articolo 81,
c.1, lett. m), del TUIR). A questo proposito, a partire dal 01/01/2003, questa
fattispecie è estesa alle co.co.co. che hanno carattere
amministrativo-gestionale di natura non professionale e che siano rese a favore
di società o associazioni sportive dilettantistiche. Questi rapporti, ribadisce
la circolare 21/E, devono avere alcune caratteristiche quali: continuità nel
tempo, coordinazione e inserimento del collaboratore nell’organizzazione
economica del committente, assenza del vincolo di subordinazione.
La
circolare in seguito si occupa del trattamento fiscale delle somme erogate agli
sportivi dilettanti, evidenziando che dal 2003:
-
fino
a 7.500,00 Euro i compensi sono esclusi dalla formazione del reddito;
-
oltre
7.500,00 Euro e fino a 28.158,28 Euro sono soggetti a ritenuta alla fonte a
titolo d’imposta (aliquota Irpef 23%);
-
oltre
i 28.158,28 Euro sono soggetti a ritenuta d’acconto a titolo d’acconto
(aliquota Irpef 23%).
A
disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.
ENTI
REV S.r.l.