CIRCOLARE
364/03
OGGETTO:
IL CONDONO TOMBALE: ESAME DELLE NOVITÀ
Con
l’approvazione della Legge di conversione del DL n. 282/2002 e la diffusione,
da parte dell’Agenzia delle Entrate, dei relativi chiarimenti, l’assetto
normativo di riferimento per l’attuazione dei condoni 2003 è divenuto
definitivo.
In
tale contesto, la disciplina del condono tombale appare profondamente modificata
di renderla particolarmente appetibile rispetto alle altre sanatorie disponibili
per il contribuente.
|
AMBITO
SOGGETTIVO |
Come
noto, il condono tombale può essere utilizzato da tutti
i contribuenti, indipendentemente dal tipo di reddito prodotto.
Restano
esclusi i sostituti d’imposta, che non possono effettuare il condono tombale
per la definizione delle ritenute d’acconto.
|
PERIODI
D’IMPOSTA DEFINIBILI |
In
generale, il condono tombale deve essere effettuato con riferimento a tutti
i periodi d’imposta per i quali i termini di presentazione delle
dichiarazioni sono scaduti entro il 31.10.2002, ossia:
|
ai
fini delle imposte dirette e
assimilate (IRPEF e relative addizionali, IRPEG, IRAP, ILOR,
patrimoniale e imposte sostitutive) |
annualità
1997-2001 chiarazione
omessa) |
|
ai
fini IVA |
annualità
1998 -2001 1997
(dichiarazione omessa) |
Sul
punto va sottolineato che:
§
l’anno
2001 può essere oggetto di condono sulla base delle imposte risultanti dalla dichiarazione
“tardiva” presentata entro il 29.1.2003 (90 giorni successivi al
31.10.2002);
§
devono
essere inclusi nella richiesta di definizione automatica anche i periodi d’imposta per i quali il soggetto era legittimato a
non presentare la dichiarazione;
§
non
devono essere ricompresi i periodi d’imposta in cui l’interessato era privo
della soggettività passiva tributaria (ad esempio, per le società i
periodi ante costituzione o post scioglimento);
§
ai
fini del condono del settore IVA devono essere incluse tutte le annualità nelle
quali è stata esercitata un’attività
rilevante ai fini IVA (fino all’anno di cessazione dell’attività);
§
non
vi è obbligo, ma facoltà, di
ricomprendere gli anni interessati:
–
da
avvisi di accertamento, inviti al contraddittorio e pvc preventivamente definiti con la chiusura delle liti potenziali di
cui all’art. 15 o delle liti pendenti di cui all’art. 16, Legge n. 289/2002;
–
da
avvisi di accertamento divenuti
definitivi all’1.1.2003 (ad esempio, per decorrenza dei termini per la
proposizione del ricorso). In caso di condono comunque restano fermi gli effetti
di tali atti;
–
da
avvisi di accertamento parziali ex art. 41-bis, DPR n. 600/73 e art. 54-bis, DPR
n. 633/72, divenuti definitivi
all’1.1.2003, a condizione che entro il 16.4.2003 vengano versate
integralmente le relative somme accertate (con esclusione di sanzioni e
interessi).
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AMBITO
OGGETTIVO DI APPLICAZIONE |
|
|
In
generale, il condono interessa tutte le
imposte relativamente a tutti gli
anni condonati. Tuttavia, può essere effettuato per singoli
settori impositivi:
-
imposte
dirette e assimilate
(IRPEF e relative addizionali, IRPEG, ILOR, imposte sostitutive, IRAP, imposta
sul patrimonio netto delle imprese, contributo straordinario per l’Europa);
-
IVA.
Non
è possibile all’interno del settore imposte dirette e assimilate scegliere le
imposte da definire.
N.B.
Si rammenta che non rientrano nell’ambito del
condono i redditi soggetti a tassazione
separata e i redditi conseguiti
all’estero.
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AMBITO
OGGETTIVO DI APPLICAZIONE |
|
|
In
generale, il condono interessa tutte le
imposte relativamente a tutti gli
anni condonati. Tuttavia, può essere effettuato per singoli
settori impositivi:
-
imposte
dirette e assimilate
(IRPEF e relative addizionali, IRPEG, ILOR, imposte sostitutive, IRAP, imposta
sul patrimonio netto delle imprese, contributo straordinario per l’Europa);
-
IVA.
Non
è possibile all’interno del settore imposte dirette e assimilate scegliere le
imposte da definire.
N.B. Si
rammenta che non rientrano nell’ambito del condono i redditi soggetti a tassazione
separata e i redditi conseguiti
all’estero
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DETERMINAZIONE
DELLE SOMME DA VERSARE |
Le
somme dovute in forza del condono non sono calcolate con riferimento a maggiori
imponibili, ma con le regole di seguito illustrate, differenziate a seconda del
settore impositivo:
·
ai fini delle imposte
dirette e assimilate, gli importi dovuti per ciascun periodo e con
riferimento a ciascuna imposta sono calcolati (per scaglioni) in base
all’imposta lorda risultante dalla dichiarazione originaria:
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IMPOSTA
LORDA ORIGINARIA |
ALIQUOTA |
SOMME
DOVUTE |
|
Fino
a € 10.000 |
8% |
|
|
Da
€ 10.000 a € 20.000 |
6% |
€
800 + 6% dell’importo eccedente € 10.000 |
|
Oltre
€ 20.000 |
4% |
€
1.400 + 4% dell’importo eccedente € 20.000 |
·
ai fini dell’IVA,
va effettuata la somma delle sotto riportate percentuali dell’IVA esigibile e
dell’IVA detratta.
Sul
punto, è stato chiarito che con riferimento all’IVA esigibile va considerata
solo l’IVA a debito relativa alle operazioni
attive effettuate dal contribuente, con esclusione:
-
dell’IVA a debito
connessa con l’annotazione nel registro delle fatture emesse o dei
corrispettivi delle autofatture ex art. 17, comma 3, DPR n. 633/72, o degli
acquisti intracomunitari ex DL n. 331/93;
-
dell’IVA a debito
relativa ai passaggi interni di beni e servizi di cui all’art. 36, DPR n.
633/72.
Relativamente
alle operazioni di cui all’art. 6, comma 5, DPR n. 633/72 (esigibilità
differita) deve essere considerata l’IVA
divenuta esigibile per effetto dell’avvenuto pagamento della fattura nel
corso dell’anno.
|
IVA
a debito e IVA detratta |
percentuale |
|
|
|
|
Fino
a € 200.000 |
2% |
|
Sull’importo
eccedente € 200.000 e fino a € 300.000 |
1,5% |
|
Sull’importo
eccedente € 300.000 |
1% |
Come
noto, in caso di omessa presentazione della dichiarazione è dovuto il pagamento
di un importo forfetario, pari a:
-
€ 1.500 per le persone
fisiche;
-
€ 3.000 per gli altri
soggetti.
È
stato chiarito che tali importi sono applicati per
ciascun settore impositivo che si intende definire.
Qualora
nell’ambito dello stesso settore impositivo sia stata presentata la
dichiarazione relativa ad una certa imposta (ad esempio, IRPEF) ed omessa quella
relativa ad altre (ad esempio, IRAP), per tale settore le somme dovute
corrispondono al maggiore tra
l’importo forfetario in esame e l’importo derivante dall’applicazione
delle percentuali sopra riportate.
N.B.
Come sopra anticipato, in base
alla citata Circolare n. 12/E, devono essere ricompresi nel condono anche gli
anni in cui il contribuente non abbia presentato la dichiarazione in quanto
legittimato (ad esempio, in quanto non possessore di alcun reddito, o possessore
di soli redditi fondiari non superiori a L. 360.000). Tale ipotesi è assimilata
a quella di omessa presentazione, a cui è applicato l’importo forfetario di
€ 1.500/€ 3.000.
A
disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.
ENTI
REV S.r.l.