Lì, 03 aprile 2003

CIRCOLARE 364/03

OGGETTO: IL CONDONO TOMBALE: ESAME DELLE NOVITÀ

Con l’approvazione della Legge di conversione del DL n. 282/2002 e la diffusione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, dei relativi chiarimenti, l’assetto normativo di riferimento per l’attuazione dei condoni 2003 è divenuto definitivo.

In tale contesto, la disciplina del condono tombale appare profondamente modificata di renderla particolarmente appetibile rispetto alle altre sanatorie disponibili per il contribuente.

AMBITO SOGGETTIVO

Come noto, il condono tombale può essere utilizzato da tutti i contribuenti, indipendentemente dal tipo di reddito prodotto.

Restano esclusi i sostituti d’imposta, che non possono effettuare il condono tombale per la definizione delle ritenute d’acconto.

PERIODI D’IMPOSTA DEFINIBILI

In generale, il condono tombale deve essere effettuato con riferimento a tutti i periodi d’imposta per i quali i termini di presentazione delle dichiarazioni sono scaduti entro il 31.10.2002, ossia:

ai fini delle imposte dirette e assimilate (IRPEF e relative addizionali, IRPEG, IRAP, ILOR, patrimoniale e imposte sostitutive)

annualità 1997-2001

chiarazione omessa)

ai fini IVA

annualità 1998 -2001

1997 (dichiarazione omessa)

Sul punto va sottolineato che:

§         l’anno 2001 può essere oggetto di condono sulla base delle imposte risultanti dalla dichiarazione “tardiva” presentata entro il 29.1.2003 (90 giorni successivi al 31.10.2002);

§         devono essere inclusi nella richiesta di definizione automatica anche i periodi d’imposta per i quali il soggetto era legittimato a non presentare la dichiarazione;

§         non devono essere ricompresi i periodi d’imposta in cui l’interessato era privo della soggettività passiva tributaria (ad esempio, per le società i periodi ante costituzione o post scioglimento);

§         ai fini del condono del settore IVA devono essere incluse tutte le annualità nelle quali è stata esercitata un’attività rilevante ai fini IVA (fino all’anno di cessazione dell’attività);

§         non vi è obbligo, ma facoltà, di ricomprendere gli anni interessati:

          da avvisi di accertamento, inviti al contraddittorio e pvc preventivamente definiti con la chiusura delle liti potenziali di cui all’art. 15 o delle liti pendenti di cui all’art. 16, Legge n. 289/2002;

          da avvisi di accertamento divenuti definitivi all’1.1.2003 (ad esempio, per decorrenza dei termini per la proposizione del ricorso). In caso di condono comunque restano fermi gli effetti di tali atti;

          da avvisi di accertamento parziali ex art. 41-bis, DPR n. 600/73 e art. 54-bis, DPR n. 633/72, divenuti definitivi all’1.1.2003, a condizione che entro il 16.4.2003 vengano versate integralmente le relative somme accertate (con esclusione di sanzioni e interessi).

AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE

 

In generale, il condono interessa tutte le imposte relativamente a tutti gli anni condonati. Tuttavia, può essere effettuato per singoli settori impositivi:

-         imposte dirette e assimilate (IRPEF e relative addizionali, IRPEG, ILOR, imposte sostitutive, IRAP, imposta sul patrimonio netto delle imprese, contributo straordinario per l’Europa);

-         IVA.

Non è possibile all’interno del settore imposte dirette e assimilate scegliere le imposte da definire.

N.B. Si rammenta che non rientrano nell’ambito del condono i redditi soggetti a tassazione separata e i redditi conseguiti all’estero.

AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE

 

In generale, il condono interessa tutte le imposte relativamente a tutti gli anni condonati. Tuttavia, può essere effettuato per singoli settori impositivi:

-         imposte dirette e assimilate (IRPEF e relative addizionali, IRPEG, ILOR, imposte sostitutive, IRAP, imposta sul patrimonio netto delle imprese, contributo straordinario per l’Europa);

-         IVA.

Non è possibile all’interno del settore imposte dirette e assimilate scegliere le imposte da definire.

N.B. Si rammenta che non rientrano nell’ambito del condono i redditi soggetti a tassazione separata e i redditi conseguiti all’estero  

DETERMINAZIONE DELLE SOMME DA VERSARE

Le somme dovute in forza del condono non sono calcolate con riferimento a maggiori imponibili, ma con le regole di seguito illustrate, differenziate a seconda del settore impositivo:

·          ai fini delle imposte dirette e assimilate, gli importi dovuti per ciascun periodo e con riferimento a ciascuna imposta sono calcolati (per scaglioni) in base all’imposta lorda risultante dalla dichiarazione originaria:

IMPOSTA LORDA ORIGINARIA

ALIQUOTA

SOMME DOVUTE

Fino a € 10.000

8%

 

Da € 10.000 a € 20.000

6%

€ 800 + 6% dell’importo eccedente € 10.000

Oltre € 20.000

4%

€ 1.400 + 4% dell’importo eccedente € 20.000

·            ai fini dell’IVA, va effettuata la somma delle sotto riportate percentuali dell’IVA esigibile e dell’IVA detratta.

Sul punto, è stato chiarito che con riferimento all’IVA esigibile va considerata solo l’IVA a debito relativa alle operazioni attive effettuate dal contribuente, con esclusione:

-            dell’IVA a debito connessa con l’annotazione nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi delle autofatture ex art. 17, comma 3, DPR n. 633/72, o degli acquisti intracomunitari ex DL n. 331/93;

-            dell’IVA a debito relativa ai passaggi interni di beni e servizi di cui all’art. 36, DPR n. 633/72.

Relativamente alle operazioni di cui all’art. 6, comma 5, DPR n. 633/72 (esigibilità differita) deve essere considerata l’IVA divenuta esigibile per effetto dell’avvenuto pagamento della fattura nel corso dell’anno.

IVA a debito e IVA detratta

percentuale

 

 

Fino a € 200.000

2%

Sull’importo eccedente € 200.000 e fino a € 300.000

1,5%

Sull’importo eccedente € 300.000

1%

SOMME DOVUTE IN CASO DI DICHIARAZIONE OMESSA

Come noto, in caso di omessa presentazione della dichiarazione è dovuto il pagamento di un importo forfetario, pari a:

-          € 1.500 per le persone fisiche;

-          € 3.000 per gli altri soggetti.

È stato chiarito che tali importi sono applicati per ciascun settore impositivo che si intende definire.

Qualora nell’ambito dello stesso settore impositivo sia stata presentata la dichiarazione relativa ad una certa imposta (ad esempio, IRPEF) ed omessa quella relativa ad altre (ad esempio, IRAP), per tale settore le somme dovute corrispondono al maggiore tra l’importo forfetario in esame e l’importo derivante dall’applicazione delle percentuali sopra riportate.

N.B. Come sopra anticipato, in base alla citata Circolare n. 12/E, devono essere ricompresi nel condono anche gli anni in cui il contribuente non abbia presentato la dichiarazione in quanto legittimato (ad esempio, in quanto non possessore di alcun reddito, o possessore di soli redditi fondiari non superiori a L. 360.000). Tale ipotesi è assimilata a quella di omessa presentazione, a cui è applicato l’importo forfetario di € 1.500/€ 3.000.

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.

ENTI REV S.r.l.   

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