CIRCOLARE
363/03
OGGETTO:
FINANZIARIA 2003 – LA CHIUSURA DELLE LITI FISCALI PENDENTI
Le disposizioni in materia di chiusura delle liti fiscali pendenti previste dalla Finanziaria 2003 sono state oggetto di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, nonché di rilevanti modifiche per effetto del maxi emendamento al DL n. 282/2002.
Queste ultime, che saranno definitive soltanto con la conversione in legge del decreto, attengono, in particolare, alla proroga della definizione al 16.4.2003; alla possibilità di definire le controversie pendenti in Cassazione; all’ammontare delle somme dovute, differenziate a seconda dell’esistenza di una pronuncia giurisdizionale e dell’esito della stessa; alla possibilità di scomputare, dalle somme dovute, quanto già versato dal contribuente in pendenza di giudizio.
LITI
DEFINIBILI
La
definizione interessa tutte le liti fiscali, indipendentemente dal valore,
pendenti dinanzi:
§
Alle Commissioni Tributarie in ogni
grado del giudizio, anche a seguito di rinvio;
§
Al Tribunale o alla Corte di
Appello;
§
Alla Corte di Cassazione
DEFINIZIONE
DI LITE PENDENTE
Sono
considerate pendenti le liti, in cui
è parte l’Amministrazione finanziaria dello Stato per le quali:
1.
alla data dell’1.1.2003 sia stato proposto il ricorso o l’appello;
N.B. Come precisato dalla Circolare 15.01.2003 n. 3/E non è richiesto che, entro l’1.1.2003, il contribuente si sia costituito in giudizio con il deposito del ricorso o dell’appello presso la Commissione tributaria adita, essendo sufficiente la proposizione, entro tale data, dei predetti atti.
2.
il ricorso sia stato dichiarato inammissibile
con pronuncia non passata in giudicato
e pertanto siano ancora aperti, all’1.1.2003, i termini di impugnazione della
stessa;
3.
alla
data del 29.09.2002, non sia intervenuta sentenza passata in giudicato;
4.
alla data dell’1.1.2003 vi sia pendenza a seguito di rinvio. Si tratta
delle liti devolute:
-
ad una Commissione tributaria
provinciale o regionale a seguito di rinvio da parte di una Commissione
tributaria regionale o dalla Commissione tributaria centrale;
-
ad un Tribunale a seguito di rinvio
da parte della Corte di appello;
-
ad una Commissione tributaria o ad
un Tribunale o a una Corte d’appello a seguito di rinvio da parte della Corte
di Cassazione
N.B.
Sono definibile ai sensi dell’art. 16, Legge n. 289/2002 esclusivamente le
liti in cui è parte l’Amministrazione finanziaria dello Stato. Di conseguenza
una lite avente ad oggetto, ad esempio, tributi localli dovrà essere definita
secondo quanto disposto nell’art. 13.
ATTI
OGGETTO DI LITE DEFINIBILE
La
citata Circolare n. 3/E ha precisato le tipologie di liti definibili e non
definibili ai sensi dell’art. 16 Legge n. 289/2002.
|
Liti
definibili se aventi ad oggetto: |
Liti
non definibili se aventi ad oggetto: |
|
ü
avvisi di accertamento ü
provvedimenti di irrogazione
delle sanzioni ü
ogni altro atto di
imposizione ü
provvedimenti di diniego e
revoca di agevolazioni, se negli stessi sono quantificati il tributo o il
maggiore tributo e/o le sanzioni dovute ü
avvisi di liquidazione,
ingiunzioni, ruoli che assolvono anche la funzione di accertamento oltre
che di riscossione (*) ü
cartelle di pagamento emesse
a seguito di liquidazione ex artt. 36-bis e 36-ter, DPR N. 600/73 E Art. 54-BIS, DPR N.
633/72 |
ü
istanze
di rimborso ü
avvisi di liquidazione emessi
ai sensi dell’art. 12, DL 70/88 ü
provvedimenti di diniego e
revoca di agevolazioni, se negli stessi non sono quantificati il tributo o
il maggiore tributo e/o le sanzioni dovuti ü
avvisi di liquidazione,
ingiunzioni, ruoli che assolvono esclusivamente la funzione di riscossione |
(*)
si tratta degli atti non preceduti dalla notifica dell’avviso di accertamento
Sono
altresì definibili le liti riguardanti sanzioni
comunque irrogate dall’Ufficio ancorché
non strettamente correlate alla violazione di norme tributarie ma comunque
connesse a violazioni riconducibili all’ordinamento giuridico – tributario e
attinenti alla gestione dei tributi.
VALORE
DELLA LITE
Il
valore della lite, che costituisce la base del calcolo per la definizione, corrisponde
all’importo dell’imposta o della maggiore imposta oggetto di
contestazione in primo grado.
Non
devono essere considerati gli interessi, le indennità di mora e le eventuali
sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento (se
la lite si riferisce a sanzioni non collegate al tributo, queste comunque
vengono considerate ai fini del valore della lite).
Tuttavia
se il giudizio è stato instaurato, fin dall’origine, al solo fine di
contestare le sanzioni collegate ad un tributo (ad esempio, sanzioni per tardivo
versamento), la definizione avviene avendo riguardo al solo ammontare delle
stesse.
Il
valore della lite va determinato con
riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dal
numero di soggetti interessati e dai tributi in esso indicati.
Se
con lo stesso atto sono stati impugnati più provvedimenti, il valore deve
essere calcolato per ogni singolo atto di contestazione.
Se
nell’atto è compresa l’INVIM,
tale imposta deve essere definita
separatamente rispetto agli altri tributi (imposte di registro, ipotecaria e
catastale) che invece devono essere sommati per determinare il valore della lite
ad esso relative.
N.B.
Non è consentita la definizione
parziale; nel valore della lite è pertanto necessario tenere conto di tutti
i tributi in contestazione, compresi addizionali all’IRPEF, IRAP e SSN.
Tuttavia,
se una lite ha ad oggetto sia tributi definibili che non definibili, il valore
della stessa deve essere determinato senza tener conto dei tributi non
definibili.
ADEMPIMENTI
RICHIESTI: VERSAMENTO E ISTANZA DI DEFINIZIONE
Ai
fini della definizione, per ciascuna lite
pendente, devono essere versati entro
il 16.04.2003 i seguenti importi:
|
Valore
della lite |
Somme
dovute |
|
|
Fino
a € 2.000 |
€
150 |
|
|
Oltre
€ 2.000 |
10%
del valore della lite |
In caso di giudizio favorevole al
contribuente nell’ultima o
unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito o
sull’ammissibilità dell’atto, alla data di presentazione della
domanda di definizione |
|
50%
del valore della lite |
In caso di giudizio sfavorevole al
contribuente nell’ultima o
unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito o
sull’ammissibilità dell’atto, alla data di presentazione della
domanda di definizione |
|
|
30%
del valore della lite |
In caso di lite pendente in primo
grado se non è già stata
resa pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o
sull’ammissibilità dell’atto, alla data di presentazione della
domanda di definizione |
|
Non
sono stati stabiliti gli importi dovuti nel caso di soccombenza parziale; si ritiene che debbano essere applicate le
percentuali sopra esposte in proporzione alla percentuale di soccombenza
rispetto al valore complessivo della lite (ad esempio, se l’Amministrazione
finanziaria è soccombente per il 40%, si dovrebbe calcolare il 10% sul 60% del
valore della lite e il 50% sul restante 40%).
Il
versamento, da effettuare separatamente per ciascuna lite, può avvenire in unica
soluzione o ratealmente, in un massimo di 6 rate trimestrali di pari importo
ovvero 12 rate trimestrali se le somme dovute superano €
50.000 (la prima rata deve essere versata entro il 16.04.2003; sulle rate
successive sono dovuti gli interessi legali calcolati dal 17.04.2003).
Le
somme non possono essere compensate con eventuali crediti disponibili.
Nel
caso di omesso versamento alla
scadenza delle rate successive alla
prima, la definizione rimane comunque efficace e tali importi saranno recuperati
dall’Amministrazione finanziaria mediante iscrizione a ruolo.
Va
comunque sottolineato che in particolari ipotesi, di seguito esaminate
(versamento, da parte del contribuente di somme in pendenza di lite), il
contribuente potrebbe di fatto non dover
effettuare alcun versamento entro il 16.04.2003.
Per
la chiusura delle liti, oltre al versamento è altresì richiesta la
presentazione entro il 21.04.2003 di
un’apposita domanda di definizione
in carta libera, secondo le modalità stabilite con un decreto di prossima
emanazione.
RECUPERO
DELLE SOMME VERSATE IN PENDENZA DI GIUDIZIO
L’art.
16 della Finanziaria 2003, nella formulazione originaria, disponeva l’obbligo
di versare, in aggiunta agli importi dovuti per la definizione, anche le somme
il cui pagamento è previsto dalle norme vigenti in pendenza di lite ancorché
non ancora iscritte a ruolo o liquidate.
Tale
previsione è stata tuttavia soppressa per effetto del maxi emendamento al DL n.
282/2002, che diversamente prevede lo scomputo,
dalle somme dovute per la definizione della lite, di quanto eventualmente già
versato dal contribuente, a titolo provvisorio, in pendenza di giudizio, prima della presentazione della domanda di
definizione. Il contribuente quindi non sarà tenuto a versare le somme in
pendenza di giudizio e, qualora le stesse siano già state versate, potrà
utilizzarle per compensare gli importi della definizione.
Così
pertanto, nel caso in cui le somme versate in pendenza di lite compensino
interamente quanto dovuto per la definizione, il contribuente, ai fini della
chiusura della lite, dovrà esclusivamente presentare la domanda di definizione
entro il 21.04.2003 e non dovrà effettuare alcun versamento entro il
16.04.2003.
L’eventuale
eccedenza può essere chiesta a rimborso
qualora il contribuente abbia ottenuto sentenza favorevole nell’ultima o unica
pronuncia giurisdizionale resa alla data di presentazione della domanda di
definizione.
|
SOMME
DOVUTE PER LA DEFINIZIONE SUPERIORI ALL’IMPORTO VERSATO IN PENDENZA DI LITE |
ü
VERSAMENTO
DELLA DIFFERENZA TRA L’IMPORTO DOVUTO PER LA DEFINIZIONE E QUANTO Già
VERSATO IN PENDENZA DI LITE ü
PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA |
|
SOMME
DOVUTE PER LA DEFINIZIONE PARI ALL’IMPORTO VERSATO IN PENDENZA DI LITE |
ü
NESSUN VERSAMENTO
AI FINI DELLA DEFINIZIONE ü
PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
|
|
SOMME
DOVUTE PER LA DEFINIZIONE INFERIORE ALL’IMPORTO VERSATO IN PENDENZA DI LITE |
ü
NESSUN VERSAMENTO
AI FINI DELLA DEFINIZIONE ü
PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA ü
RIMBORSO DELL’ECCEDENZA
SE IL CONTRIBUENTE HA OTTENUTO GIUDIZIO FAVOREVOLE NELL’ULTIMA O UNICA
SENTENZA RESA ALLA DATA DI
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI DEFINIZIONE |
MINOR
VERSAMENTO
Nel
caso di pagamento di un importo inferiore
a quanto dovuto ai fini della definizione determinato da un “errore
scusabile”, è possibile provvedere alla regolarizzazione
entro 30 giorni dalla comunicazione dell’Ufficio. La mancata
regolarizzazione determina l’inefficacia della definizione.
Si
ha errore scusabile se il contribuente ha osservato una normale diligenza nella
determinazione del valore della lite e degli importi dovuti ovvero qualora lo
stesso sia stato determinato dalla sussistenza di condizioni di obiettiva
incertezza o di complessità di calcolo.
PRESENZA
DI PIU’ COOBBLIGATI
In
presenza di più soggetti coobbligati relativamente ad una medesima
controversia, si possono presentare i seguenti casi:
|
Pendenza
di un’unica lite con
costituzione di tutti gli
interessati |
La
definizione effettuata da uno dei coobbligati determina l’estinzione
della controversia nei confronti anche degli altri soggetti. |
|
Pendenza
di più liti relative ad uno
stesso atto con costituzione di tutti
gli interessati |
La
definizione effettuata da uno dei coobbligati determina l’estinzione
anche delle altre controversie. |
|
Presentazione
del ricorso solo da parte di alcuni
dei soggetti interessati |
La
definizione da parte del ricorrente impedisce all’Amministrazione
finanziaria l’esercizio di ulteriori azioni nei confronti degli altri
soggetti. Non è previsto il rimborso delle eventuali somme già versate. |
N.B.
Le liti in materia di imposte dirette riguardanti le società di persone sono
definibili autonomamente rispetto a quelle instaurate dai soci relativamente
all’IRPEF da essi dovuta.
SOSPENSIONE
DELLE LITI E DEI TERMINI
Le
liti fiscali che possono costituire oggetto di definizione sono sospese fino al
30.06.2003.
Qualora
all’1.1.2003 la data della trattazione sia già stata fissata, la sospensione
è ad iniziativa dell’interessato previa richiesta contenente la volontà di
definire la lite.
Se
la data fissata per la trattazione è successiva al 17.04.2003, il contribuente
chiede la sospensione soltanto se si è avvalso della definizione.
Come
specificato la citata Circolare 5.2.2003, n. 7/E, la sospensione può essere
chiesta:
§
Con atto depositato presso la
segreteria della Commissione tributaria, che sconta l’imposta di bollo;
§
Oralmente, se la trattazione
avviene in pubblica udienza.
Sono
sospesi, altresì, fino al 30.06.2003, i termini per la costituzione in
giudizio, nonché quelli per proporre:
§
Ricorsi, anche per Cassazione;
§
Appelli;
§
Controdeduzioni;
§
Controricorsi e ricorsi in
riassunzione.
ATTIVITA’
DEGLI UFFICI – ESTINZIONE DELLA LITE
Le
liti per le quali è stata richiesta la definizione sono sospese fino al
31.7.2004; ogni Ufficio dovrà trasmettere, entro il 31.10.2003, alle
Commissioni Tributarie, ai Tribunali, alle Corti di appello e alla Corte di
Cassazione un elenco di tali liti.
L’estinzione
del giudizio viene dichiarata a seguito di comunicazione dell’Ufficio
attestante:
§
La regolarità della relativa
domanda di definizione;
§
Il pagamento integrale di quanto
dovuto.
Con
riferimento alle liti pendenti dinanzi alla Commissione tributaria centrale,
entro 30 giorni è comunicata alle parti la data dell’udienza per proporre
reclamo avverso all’ordinanza di estinzione.
A
disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.