CIRCOLARE
362/03
OGGETTO:
FINANZIARIA 2003 – LA SANATORIA DEGLI OMESSI/TARDIVI VERSAMENTI
Il D.L. n. 282/2002 introduce, nell’ambito della Finanziaria 2003, una specifica disposizione finalizzata alla possibilità di sanare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute. La sanatoria interessa i versamenti i cui termini sono scaduti anteriormente al 31.10.2002, relativi alle dichiarazioni annuali presentate entro tale data, ancorché sia già avvenuta la relativa iscrizione a ruolo da parte dell’ufficio.
Ai
fini della regolarizzazione, che non richiede la corresponsione di sanzioni, è
necessario effettuare il versamento, entro il 16.04.2003, ovvero, alle
rispettive scadenze del ruolo, delle imposte/ritenute dovute e degli interessi.
Nell’ipotesi
di omesso, insufficiente o ritardato
versamento delle imposte, al contribuente si rende applicabile la sanzione
di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 471/97 pari al 30% dell’importo non
corrisposto alla scadenza prevista.
Il
contribuente tuttavia, al fine di evitare la sanzione piena, ha la possibilità
di regolarizzare tali violazioni ricorrendo all’istituto del ravvedimento
operoso, ai sensi dell’art. 13, D.Lgs. n. 472/97.
A
tal fine è richiesto il versamento degli interessi calcolati a giorni nella
misura legale e della sanzione ridotta pari a:
§
1/8 del minimo (3,75%) se il
versamento è effettuato entro 30 giorni dalla scadenza;
§
1/5 del minimo (6%) se il
versamento è effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione
relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione. Oltre tale termine
il contribuente non può più ravvedersi.
Ora
la Finanziaria 2003 consente di regolarizzare le predette violazioni, ancorché
non più ravvedibili per superamento del limite temporale citato, senza
pagamento di sanzioni.
VIOLAZIONI
DEFINIBILI
Sono
regolarizzabili gli omessi, insufficienti
o tardivi versamenti di imposte/ritenute:
§
relativi a dichiarazioni annuali
presentate entro il 31.10.2002;
§
i cui termini sono scaduti prima
del 31.10.2002.
Così
pertanto il contribuente potrà sanare l’omesso, insufficiente o tardivo
versamento dell’IVA (anche periodica), dell’IRPEF, dell’IRPEG, dell’IRAP
o delle altre imposte risultanti dalla relativa dichiarazione annuale.
Analogamente
il sostituto d’imposta potrà regolarizzare le violazioni connesse con i
versamenti delle ritenute alla fonte operate.
Da
quanto sopra si può desumere che non
sono regolarizzabili:
1.
le imposte dovute a titolo di acconto per il 2002;
2.
i versamenti periodici delle liquidazioni IVA del 2002;
3.
le ritenute operate nel corso del 2002.
N.B.
Poiché la norma consente la regolarizzazione delle imposte connesse con le dichiarazioni
presentate entro il 31.10.2002, si ritiene che la stessa non riguardi le
imposte risultanti dal mod. UNICO 2002 relativo al 2001 presentato nei 90 giorni
successivi alla scadenza.
Va
sottolineato che la regolarizzazione interessa anche i versamenti di imposte/ritenute effettuati utilizzando, nel mod. F24,
crediti in misura superiore a quella
disponibile (compreso il caso di superamento del limite massimo compensabile
pari a € 516.546,90).
Il
comportamento che il contribuente/sostituto d’imposta deve tenere ai fini
della regolarizzazione in esame dipende:
§
dal tipo di violazione commessa
ovvero:
-
omesso/insufficiente versamento;
-
tardivo versamento (non
regolarizzato con il ravvedimento operoso);
§
dall’iscrizione o meno a ruolo
delle imposte/ritenute.
IMPOSTE/RITENUTE
NON ISCRITTE A RUOLO
Le
somme dovute per la regolarizzazione si differenziano a seconda che il
versamento sia stato omesso o sia stato effettuato in misura inferiore o in
ritardo.
OMESSI/INSUFFICIENTI
VERSAMENTI
Nell’ipotesi
di versamenti omessi o effettuati in misura inferiore al dovuto, ai fini della
sanatoria il contribuente/sostituto deve provvedere, entro il 16.04.2003, al
versamento:
§
delle imposte/ritenute
dovute;
§
degli interessi
nella misura del 3% annuo, dalla data di scadenza a quella di effettuazione
del versamento ai sensi dell’art. 9-bis.
TARDIVI
VERSAMENTI
Nell’ipotesi
in cui il contribuente/sostituto abbia effettuato il versamento in ritardo
rispetto alla scadenza prevista, senza procedere alla regolarizzazione con il
ravvedimento operoso, può fruire della sanatoria di cui all’art. 9-bis
provvedendo al versamento, entro il 16.04.2003, esclusivamente degli interessi nella misura del 3% annuo dalla data
di scadenza a quella di pagamento.
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IMPOSTE/RITENUTE
NON
ISCRITTE A RUOLO |
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omesso
insufficiente versamento |
VERSAMENTO
ENTRO IL 16.04.2003: -
DELLE IMPOSTE/RITENUTE
DOVUTE; -
DEGLI INTERESSI DEL 3% ANNUO |
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tardivo
versamento |
VERSAMENTO
ENTRO IL 16.04.2003, DEGLI INTERESSI DEL 3% ANNUO |
VERSAMENTO
RATEALE
In
ogni caso, se l’importo complessivamente dovuto per il singolo periodo
d’imposta è superiore ai seguenti importi:
§
€
3.000 per
le persone fisiche;
§
€
6.000 per
gli altri soggetti,
l’eccedenza
può essere versata in tre rate di
pari importo, maggiorate degli interessi legali, rispettivamente entro il
30.11.2003, 30.06.2004 e il 30.11.2004.
IMPOSTE/RITENUTE
ISCRITTE A RUOLO
Nell’ipotesi
in cui le imposte/ritenute siano iscritte a ruolo, tenendo presenti i
chiarimenti contenuti nella C.M. 8.05.1992, n. 12/E, in relazione all’analoga
disposizione contenuta nell’art. 62-bis della Legge n. 413/91, si ritiene che:
§
se le imposte/ritenute e le
relative sanzioni sono state iscritte in ruoli già emessi, non
sono dovute le sanzioni relativamente alle rate in scadenza entro il 16.04.2003,
a condizione che le stesse siano versate,
con i relativi interessi, entro il
16.04.2003;
§
se le imposte/ritenute e le
relative sanzioni sono state iscritte in ruoli già emessi, non
sono dovute le sanzioni relativamente alle rate non ancora scadute al 16.04.2003,
a condizione che le stesse siano versate,
con i relativi interessi, alle scadenze
del ruolo;
§
le sanzioni relative alle rate già scadute e non pagate al
16.04.2003, restano dovute;
§
le sanzioni non sono dovute relativamente alle rate già scadute entro il 16.04.2003 per le quali il contribuente
non ha effettuato il pagamento per fatto
doloso di terzi denunciato all’Autorità giudiziaria entro il 31.1.2002.
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IMPOSTE/RITENUTE
E RELATIVE SANZIONI ISCRITTE
A RUOLO |
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VERSAMENTO
ENTRO IL 16.04.2003, DELLE RATE IN SCADENZA ENTRO TALE DATA LIMITATAMENTE: -
ALLE IMPOSTE/RITENUTE
ISCRITTE A RUOLO; -
AGLI INTERESSI ISCRITTI A
RUOLO. |
VERSAMENTO
ALLE RELATIVE SCADENZE, DELLE RATE NON ANCORA SCADUTE AL 16.04.2003: -
DELLE IMPOSTE/RITENUTE
ISCRITTE A RUOLO; -
DEGLI INTERESSI ISCRITTI A
RUOLO |
PRESENTAZIONE
DELLA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA
Il
comma 3 dell’art. 9-bis richiede inoltre la presentazione di una dichiarazione
integrativa, in via telematica direttamente o tramite intermediario abilitato,
nella quale indicare la regolarizzazione effettuata.
Si
rende noto che l’Enti-Rev è soggetto abilitato all’invio telematico, perciò
si pregano gli Enti interessati a questo servizio di contattare, al più presto,
la nostra società per stabilire modalità e termini di presentazione.
A
disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.
ENTI
REV S.r.l.