Lì, 05 MARZO 2003

CIRCOLARE 362/03

OGGETTO: FINANZIARIA 2003 – LA SANATORIA DEGLI OMESSI/TARDIVI VERSAMENTI

Il D.L. n.  282/2002 introduce, nell’ambito della Finanziaria 2003, una specifica disposizione finalizzata alla possibilità di sanare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute. La sanatoria interessa i versamenti i cui termini sono scaduti anteriormente al 31.10.2002, relativi alle dichiarazioni annuali presentate entro tale data, ancorché sia già avvenuta la relativa iscrizione a ruolo da parte dell’ufficio.

Ai fini della regolarizzazione, che non richiede la corresponsione di sanzioni, è necessario effettuare il versamento, entro il 16.04.2003, ovvero, alle rispettive scadenze del ruolo, delle imposte/ritenute dovute e degli interessi.

 Nell’ipotesi di omesso, insufficiente o ritardato versamento delle imposte, al contribuente si rende applicabile la sanzione di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 471/97 pari al 30% dell’importo non corrisposto alla scadenza prevista.

 Il contribuente tuttavia, al fine di evitare la sanzione piena, ha la possibilità di regolarizzare tali violazioni ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso, ai sensi dell’art. 13, D.Lgs. n. 472/97.

A tal fine è richiesto il versamento degli interessi calcolati a giorni nella misura legale e della sanzione ridotta pari a:

§       1/8 del minimo (3,75%) se il versamento è effettuato entro 30 giorni dalla scadenza;

§       1/5 del minimo (6%) se il versamento è effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione. Oltre tale termine il contribuente non può più ravvedersi.

Ora la Finanziaria 2003 consente di regolarizzare le predette violazioni, ancorché non più ravvedibili per superamento del limite temporale citato, senza pagamento di sanzioni.

VIOLAZIONI DEFINIBILI

Sono regolarizzabili gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di imposte/ritenute:

§       relativi a dichiarazioni annuali presentate entro il 31.10.2002;

§       i cui termini sono scaduti prima del 31.10.2002.

Così pertanto il contribuente potrà sanare l’omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’IVA (anche periodica), dell’IRPEF, dell’IRPEG, dell’IRAP o delle altre imposte risultanti dalla relativa dichiarazione annuale.

Analogamente il sostituto d’imposta potrà regolarizzare le violazioni connesse con i versamenti delle ritenute alla fonte operate.

Da quanto sopra si può desumere che non sono regolarizzabili:

1.    le imposte dovute a titolo di acconto per il 2002;

2.    i versamenti periodici delle liquidazioni IVA del 2002;

3.    le ritenute operate nel corso del 2002.

N.B. Poiché la norma consente la regolarizzazione delle imposte connesse con le dichiarazioni presentate entro il 31.10.2002, si ritiene che la stessa non riguardi le imposte risultanti dal mod. UNICO 2002 relativo al 2001 presentato nei 90 giorni successivi alla scadenza.

Va sottolineato che la regolarizzazione interessa anche i versamenti di imposte/ritenute effettuati utilizzando, nel mod. F24, crediti in misura superiore a quella disponibile (compreso il caso di superamento del limite massimo compensabile pari a €   516.546,90).

Il comportamento che il contribuente/sostituto d’imposta deve tenere ai fini della regolarizzazione in esame dipende:

§       dal tipo di violazione commessa ovvero:

-        omesso/insufficiente versamento;

-        tardivo versamento (non regolarizzato con il ravvedimento operoso);

§       dall’iscrizione o meno a ruolo delle imposte/ritenute.

IMPOSTE/RITENUTE NON ISCRITTE A RUOLO

Le somme dovute per la regolarizzazione si differenziano a seconda che il versamento sia stato omesso o sia stato effettuato in misura inferiore o in ritardo.

OMESSI/INSUFFICIENTI VERSAMENTI

Nell’ipotesi di versamenti omessi o effettuati in misura inferiore al dovuto, ai fini della sanatoria il contribuente/sostituto deve provvedere, entro il 16.04.2003, al versamento:

§       delle imposte/ritenute dovute;

§       degli interessi nella misura del 3% annuo, dalla data di scadenza a quella di effettuazione del versamento ai sensi dell’art. 9-bis.

TARDIVI VERSAMENTI

Nell’ipotesi in cui il contribuente/sostituto abbia effettuato il versamento in ritardo rispetto alla scadenza prevista, senza procedere alla regolarizzazione con il ravvedimento operoso, può fruire della sanatoria di cui all’art. 9-bis provvedendo al versamento, entro il 16.04.2003, esclusivamente degli interessi nella misura del 3% annuo dalla data di scadenza a quella di pagamento.

IMPOSTE/RITENUTE

NON ISCRITTE A RUOLO

 

omesso insufficiente versamento

VERSAMENTO ENTRO IL 16.04.2003:

-        DELLE IMPOSTE/RITENUTE DOVUTE;

-        DEGLI INTERESSI DEL 3% ANNUO

tardivo versamento

VERSAMENTO ENTRO IL 16.04.2003, DEGLI INTERESSI DEL 3% ANNUO

VERSAMENTO RATEALE

In ogni caso, se l’importo complessivamente dovuto per il singolo periodo d’imposta è superiore ai seguenti importi:

§          3.000      per le persone fisiche;

§          6.000      per gli altri soggetti,

l’eccedenza può essere versata in tre rate di pari importo, maggiorate degli interessi legali, rispettivamente entro il 30.11.2003, 30.06.2004 e il 30.11.2004.

IMPOSTE/RITENUTE ISCRITTE A RUOLO

Nell’ipotesi in cui le imposte/ritenute siano iscritte a ruolo, tenendo presenti i chiarimenti contenuti nella C.M. 8.05.1992, n. 12/E, in relazione all’analoga disposizione contenuta nell’art. 62-bis della Legge n. 413/91, si ritiene che:

§       se le imposte/ritenute e le relative sanzioni sono state iscritte in ruoli già emessi, non sono dovute le sanzioni relativamente alle rate in scadenza entro il 16.04.2003, a condizione che le stesse siano versate, con i relativi interessi, entro il 16.04.2003;

§       se le imposte/ritenute e le relative sanzioni sono state iscritte in ruoli già emessi, non sono dovute le sanzioni relativamente alle rate non ancora scadute al 16.04.2003, a condizione che le stesse siano versate, con i relativi interessi, alle scadenze del ruolo;

§       le sanzioni relative alle rate già scadute e non pagate al 16.04.2003, restano dovute;

§       le sanzioni non sono dovute relativamente alle rate già scadute entro il 16.04.2003 per le quali il contribuente non ha effettuato il pagamento per fatto doloso di terzi denunciato all’Autorità giudiziaria entro il 31.1.2002.

IMPOSTE/RITENUTE E RELATIVE SANZIONI

ISCRITTE A RUOLO

 

VERSAMENTO ENTRO IL 16.04.2003, DELLE RATE IN SCADENZA ENTRO TALE DATA LIMITATAMENTE:

-        ALLE IMPOSTE/RITENUTE ISCRITTE A RUOLO;

-        AGLI INTERESSI ISCRITTI A RUOLO.

VERSAMENTO ALLE RELATIVE SCADENZE, DELLE RATE NON ANCORA SCADUTE AL 16.04.2003:

-        DELLE IMPOSTE/RITENUTE ISCRITTE A RUOLO;

-        DEGLI INTERESSI ISCRITTI A RUOLO

PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

Il comma 3 dell’art. 9-bis richiede inoltre la presentazione di una dichiarazione integrativa, in via telematica direttamente o tramite intermediario abilitato, nella quale indicare la regolarizzazione effettuata.

Si rende noto che l’Enti-Rev è soggetto abilitato all’invio telematico, perciò si pregano gli Enti interessati a questo servizio di contattare, al più presto, la nostra società per stabilire modalità e termini di presentazione.

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.

                                                                                                          ENTI REV S.r.l.   

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