Lì, 20 febbraio 2003

CIRCOLARE 361/03

OGGETTO: TRATTAMENTO IVA DELLE ENTRATE COMUNALI E DELL’AGGIO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO.

Il trattamento fiscale ai fini IVA di determinate tipologie di entrate locali è l’importante argomento della Risoluzione n.25/E del 05/02/2003 dell’Agenzia delle Entrate – Direzione centrale Normativa e

Contenzioso.

Infatti, la stessa Agenzia, sollecitata da un Interpello di un Comune ha per la prima volta riconosciuto l’assoggettabilità IVA con aliquota 10% della “tariffa di igiene ambientale” (TIA); essa ha inoltre espresso una propria opinione relativamente ad altri specifici tributi locali, quali: diritto di affissione, cimp, tosap e cosap.

Andiamo ora ad esaminare più in dettaglio i ragionamenti dell’Agenzia delle entrate, per arrivare poi infine alle conclusioni da essa prospettate.

Riassumendo brevemente il caso di specie possiamo dire che: il comune ha messo in piedi una procedura per l’affidamento in concessione del servizio di riscossione, liquidazione ed accertamento di alcune entrate comunali (Canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari, diritto sulle pubbliche affissioni e relativo servizio, Canone per l’occupazione di suolo ed aree pubbliche, Tariffa di igiene ambientale giornaliera), riconoscendo al concessionario un aggio.

Relativamente al trattamento IVA di queste entrate locali la Risoluzione in questione esamina il problema cercando di scoprire se esistono le condizione per cui l’importo considerato possa essere o meno assoggettato ad IVA, ricercando cioè la presenza contemporanea dei presupposti dell’IVA: oggettivo (articolo 4 del DPR 633/72), soggettivo(articolo 3 del DPR 633/72) e territoriale (articolo 7 del DPR 633/72).

Tenendo presente le affermazioni appena fatte, analizziamo sinteticamente una per una le entrate locali e il relativo trattamento IVA a cui fare riferimento:

·         il servizio delle pubbliche affissioni, avendo il relativo diritto natura tributaria e non natura di corrispettivo, non ha rilevanza ai fini IVA.

·         il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari e quello per l’occupazione di suolo di aree pubbliche non hanno natura tributaria ma, poiché il servizio offerto dal Comune non si configura come esercizio di un’attività commerciale (presupposto oggettivo), non sono assoggettabili ad IVA.

·         la tariffa di igiene ambientale giornaliera, configurandosi come un corrispettivo, non avendo natura tributaria e nel presupposto che il servizio offerto dal Comune sia conforme alle regole di diritto comune, è soggetta ad IVA con aliquota del 10%, se relativa alla gestione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati.

La risoluzione, inoltre, indica il trattamento IVA per l’Aggio spettante al concessionario del servizio, il quale può essere così schematicamente riassunto:

·    l’aggio corrisposto per la riscossione del Diritto sulle pubbliche affissioni è da considerare soggetto ad iva ma esente ex art. 10, n. 5), del Decreto Iva (in quanto tributo);

·    l’aggio unico corrisposto per un servizio pattuito unitariamente che comprenda, oltre alla riscossione, anche l'accertamento e la liquidazione del tributo, deve “essere assoggettato ad Iva nella misura ordinaria, atteso che la norma di esenzione è espressamente riferita alle sole operazioni relative alla riscossione dei tributi”, in quanto norma non passibile di un’interpretazione analogica che consenta di assimilare il trattamento di esenzione relativo al servizio di riscossione a quelli concernenti l'accertamento e la liquidazione;

·    l'aggio per il servizio relativo al Cimp, al Cosap ed alla Tia deve essere assoggettato ad Iva, in quanto dette entrate non sono qualificabili come tributi;

·    l’aggio riconosciuto per il servizio di solo accertamento e liquidazione del tributo (anche nel caso in cui lo stesso rappresenti una quota parte identificata di un compenso unitario per le tre attività di riscossione, accertamento e liquidazione) - deve comunque essere assoggettato ad Iva 20%, visto che l’esenzione dell’art. 10, n. 5), si applica alla sola attività di  riscossione dei tributi.

Possiamo quindi concludere che l’aggio riconosciuto dal Comune al concessionario per l’attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi e delle entrate non tributarie è sempre da assoggettare ad Iva 20%, se non nel caso di esenzione ex art. 10, n. 5) da riconoscere all’aggio specifico inerente la sola attività di riscossione dei tributi e solo di essi. 

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.

                                                           ENTI REV S.r.l.        ||||||||

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