Lì, 14 febbraio 2003

CIRCOLARE 360/03

OGGETTO: FINANZIARIA 2003 – LA SANATORIA PER LE IMPOSTE INDIRETTE

La Finanziaria 2003 prevede la possibilità di sanare gli imponibili dichiarati negli atti pubblici, scritture private autenticate o registrate, denunce e dichiarazioni, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e INVIM, con la presentazione, entro il prossimo 16 aprile, di una dichiarazione in forma libera, e il pagamento, entro 60 giorni dalla richiesta dell’Ufficio, del 25% del valore dei beni originariamente dichiarato.

Entro la predetta data è altresì consentito regolarizzare l’omessa registrazione di atti o la mancata presentazione di denunce e dichiarazioni con il versamento dei tributi dovuti e l’adempimento delle formalità precedentemente omesse. È inoltre possibile sanare gli omessi versamenti annuali e la fruizione di agevolazioni non spettanti.

Con la presente circolare si esaminano le modalità di effettuazione della sanatoria anche alla luce delle modifiche contenute nel maxi emendamento al D.L. n. 282/2002, tenendo conto che le stesse saranno definitive soltanto con la conversione in legge di tale decreto.

La sanatoria prevista dall’art. 11, Legge n. 289/2002 riguarda le seguenti imposte:

§        imposta di registro;

§        imposta ipotecaria e catastale;

§        imposta sulle successioni e donazioni;

§        INVIM e relativa imposta sostitutiva.

La regolarizzazione è consentita relativamente:

§        agli importi dichiarati negli atti/denunce/dichiarazioni;

§        alle agevolazioni non spettanti;

§        all’omessa registrazione e presentazione di atti/denunce/dichiarazioni;

§        agli omessi versamenti annuali relativi a contratti di locazione immobiliare di durata pluriennale.

A seconda della violazione commessa, è richiesta la presentazione di un’apposita istanza di definizione e/o il versamento delle maggiori imposte. In ogni caso su tali somme non sono dovuti interessi e sanzioni.

SANATORIA DEI VALORI DICHIARATI IN ATTI / DENUNCE / DICHIARAZIONI

Una prima fattispecie regolarizzabile con riferimento alle imposte sopra citate riguarda:

§        gli atti pubblici formati entro il 30.11.2002;

§        le scritture private autenticate e le scritture private registrate entro il 30.11.2002;

§        le dichiarazioni/denunce presentate entro il 30.11.2002.

Con riferimento a tali atti il contribuente può definire i valori e gli incrementi di valore dei beni dichiarati negli atti/denunce/dichiarazioni a condizione che non sia stato notificato, alla data dell’1.1.2003, avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta.

Inoltre, come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 15.1.2003, n. 3/E la “definizione automatica riguarda soltanto il valore dei beni (nonché l’incremento di valore) per il quale l’ufficio può esercitare l’attività di accertamento ed emettere, quindi, l’avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta…”.

Sono pertanto sanabili, a titolo esemplificativo, le compravendite di aree edificabili, le cessioni d’azienda, i trasferimenti di immobili ad un prezzo inferiore rispetto al  valore automatico (ad esempio, compravendita di un fabbricato di categoria catastale A10 ad un prezzo inferiore alla rendita rivalutata moltiplicata per 50).

Diversamente sono esclusi dalla sanatoria i valori dei beni non suscettibili di accertamento da parte dell’Ufficio ossia quelli determinati con criteri automatici.

Così ad esempio, la regolarizzazione non può essere effettuata relativamente al valore di un immobile non ancora iscritto al Catasto, per il quale il contribuente abbia chiesto, in sede di compravendita, la determinazione del valore mediante utilizzo delle rendite catastali ai sensi dell’art. 12, D.L. n. 70/88. In tal caso infatti, una volta avvenuta l’attribuzione della rendita da parte del Catasto, l’Ufficio non esercita alcun procedimento discrezionale di valutazione tipico dell’attività accertativa, limitandosi a richiedere al contribuente la maggiore imposta dovuta. 

È altresì precisato che la sanatoria:

§        è applicabile anche se il corrispettivo o il valore imponibile del bene non è stato indicato da parte del contribuente nell’atto/denuncia ma lo stesso è stato determinato dall’Ufficio ai sensi dell’art. 53, DPR n. 131/86;

§        può essere parziale, ossia effettuata relativamente ad alcuni dei beni oggetto dell’atto/denuncia/dichiarazione. Così pertanto, se la compravendita di più immobili è avvenuta nell’ambito dello stesso atto, la definizione può essere chiesta anche relativamente al valore di uno solo di essi.

N.B. La definizione dell’imposta di registro è inscindibile da quella delle imposte ipotecarie e catastali; la definizione dell’imposta di successione comporta l’obbligo di definire anche l’imposta sostitutiva INVIM e le imposte ipotecarie e catastali.

Diversamente è possibile definire separatamente l’INVIM dalle imposte di registro,  ipotecarie e catastali.

ADEMPIMENTI DEL CONTRIBUENTE

Al fine di fruire della sanatoria in esame il contribuente è tenuto ai seguenti adempimenti:

Istanza

entro il 16.4.2003

L’istanza, in carta semplice, deve essere consegnata all’Ufficio delle Entrate cui è stato presentata la dichiarazione o registrato l’atto; può essere anche inviata, a mezzo raccomandata A/R, in plico senza busta. La stessa, sottoscritta dall’interessato, deve riportare i seguenti elementi:

§        dati anagrafici del contribuente (nome, cognome, denominazione sociale, luogo e data di nascita, residenza, sede legale, codice fiscale e partita IVA)

§        elementi identificativi dell’atto/dichiarazione (ad esempio, estremi di registrazione, notaio, data stipula, repertorio, estremi di presentazione)

§        richiesta della definizione agevolata mediante l’aumento del 25% del valore dichiarato, specificando quali beni si intende definire, il valore degli stessi e i tributi interessati

§        dichiarazione di non aver ricevuto avviso di accertamento e liquidazione delle imposte o invito al contraddittorio entro il 31.12.2002.

 

A tal fine l’Agenzia delle Entrate ha predisposto un facsimile, riportato in allegato, dell’istanza da presentare.

 

 

Versamento

entro 60 gg dalla notifica

dell’avviso

Le imposte dovute devono essere versate entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione da parte dell’Ufficio (non è richiesta pertanto l’autoliquidazione di quanto dovuto da parte dell’interessato).

L’imposta è liquidata dall’Ufficio sulla base del valore dichiarato aumentato del 25%, al netto di quanto già versato dal contribuente.

L’omesso versamento delle imposte dovute determina l’inefficacia della sanatoria.

In caso di inefficacia della sanatoria o di non adesione alla stessa (mancata presentazione dell’istanza di definizione) si verifica la proroga di due anni dei termini per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta da parte dell’Ufficio.

N.B. In presenza di più coobbligati, la presentazione dell’istanza e il versamento effettuato da parte di uno di essi libera gli altri da qualunque pretesa tributaria

ESEMPIO 1 : Nel 2001 la ditta individuale Sergio Monti ha ceduto l’unica azienda al sig. Pietro Valle.

Nell’atto di cessione è stato indicato un valore dell’azienda pari a € 200.000.

Su tale importo è stata corrisposta l’imposta di registro del 3%, pari a € 6.000.

Ora, se si ritiene di “sanare” tale valore, entro il 16.4.2003 dovrà essere presentata l’istanza di definizione. L’imposta dovuta sarà così determinata:

valore dichiarato                                           200.000

valore aumentato del 25%                             250.000

imposta “riliquidata” (€ 250.000 x 3%)                  7.500 –

imposta versata                                                         6.000 =

imposta dovuta                                                    1.500

SANATORIA DI AGEVOLAZIONI NON SPETTANTI

Il maxi emendamento prevede la possibilità di regolarizzare anche le violazioni connesse alla fruizione di agevolazioni non spettanti, relativamente alle imposte in esame, a condizione che non sia stato notificato, alla data dell’1.1.2003, avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta. La sanatoria riguarda:

§        gli atti pubblici formati entro il 30.11.2002;

§        le scritture private autenticate e le scritture private registrate entro il 30.11.2002;

§        le dichiarazioni/denunce presentate entro il 30.11.2002.

Il contribuente che intende sanare la propria posizione, entro il 16.4.2003 deve:

§        effettuare il pagamento delle maggiori imposte dovute;

§        presentare apposita istanza contenente la dichiarazione di non voler beneficiare dell’agevolazione richiesta in precedenza.

ESEMPIO 2 : Il sig. Neri ha acquistato, nel novembre 2001, un’abitazione per € 150.000. In relazione a detto acquisto il contribuente ha beneficiato delle agevolazioni previste per la prima casa e pertanto ha corrisposto l’imposta di registro pari a € 4.500 fruendo dell’aliquota agevolata del 3% e le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa pari a € 258,22.

Detto soggetto tuttavia era privo dei requisiti per l’applicazione di tali agevolazioni.

Entro il 16.4.2003 il sig. Neri può regolarizzare la propria posizione versando la differenza tra le imposte rideterminate (applicando l’aliquota del 7% relativamente all’imposta di registro e del 3% relativamente alle imposte ipotecarie e catastali) e quanto già versato, ossia:

€ 15.000 - € 4.758,22 = € 10.241,78

SANATORIA DEGLI ADEMPIMENTI OMESSI

Con riferimento alle imposte di registro, ipotecaria e catastale, sulle successioni e donazioni, INVIM e relativa imposta sostitutiva è altresì prevista una sanatoria a favore dei soggetti che hanno omesso:

§        la registrazione o la presentazione delle denunce e dichiarazioni i cui termini sono scaduti entro il 31.12.2002;

§        l’effettuazione dei versamenti annuali relativi a contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale (art. 17, DPR n. 131/86) i cui termini sono scaduti entro il 31.12.2002.

Ai fini della regolarizzazione il soggetto interessato, entro il 16.4.2003, deve effettuare:

§        il versamento dei tributi dovuti;

§        la registrazione dell’atto o la presentazione della denuncia/dichiarazione in precedenza omessa.

ESEMPIO 3 : Il sig. Rossi ha stipulato un contratto di affitto di un immobile da destinare ad abitazione per un periodo di 4 anni, con decorrenza dall’1.7.2001, prevedendo un canone annuo pari a € 5.000.

Le parti non hanno provveduto, nei termini previsti, alla registrazione del contratto né al versamento dell’imposta di registro dovuta. Nel 2002 inoltre non è stata versata l’imposta di registro relativa a tale annualità.

Entro il 16.4.2003 è possibile fruire della sanatoria, provvedendo alla registrazione del contratto e al versamento dell’imposta di registro dovuta.

Considerato che non è stata versata l’imposta relativa al 2001 e al 2002 la regolarizzazione comporta il versamento di € 200 (€ 5.000 x 2% x 2 anni).

ESEMPIO 4 : Il sig. Verdi ha stipulato un contratto di affitto di un immobile adibito ad abitazione per un periodo di 4 anni, con decorrenza dall’1.5.2001, prevedendo un canone annuo di € 6.000.

Il contratto è stato regolarmente registrato, versando l’imposta di registro per il 2001.

Nel corso del 2002 il sig. Verdi non ha versato l’imposta di registro dovuta  annualmente pari a € 120 (2% del canone).

Il contribuente può avvalersi della sanatoria di cui all’art. 11, Legge n. 289/2002 provvedendo al versamento del predetto importo entro il 16.4.2003.

MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLE IMPOSTE DOVUTE

Il versamento delle imposte dovute per la sanatoria in esame deve essere effettuato, come precisato dall'Agenzia delle Entrate con la Comunicazione di servizio n. 4 del 27.1.2003, con il mod. F23, utilizzando i codici tributo attualmente in uso.

Così, ad esempio, si dovrà utilizzare il codice tributo “112T” per l’imposta di registro relativa ai contratti di locazione dei fabbricati per le annualità successive alla prima, “649T” per l’imposta ipotecaria, “737T” per l’imposta catastale.

Di seguito si riporta il facsimile proposto dall’Agenzia delle Entrate per l’istanza di definizione agevolata dei valori dichiarati negli atti/denunce/dichiarazioni.

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.

                                                                                                          ENTI REV S.r.l.

FACSIMILE DELL’ISTANZA

ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO DI ……………………..

Via/piazza ……………………………n…………………….

Città ……………………prov. ……………..c.a.p. ………..

Oggetto: istanza di definizione agevolata ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull’incremento di valore degli immobili ai sensi dell’articolo 11 della legge 27 dicembre 2002, n. 289

Il/la sottoscritt …../società (1) …………………………nat …… a ………………… il ……… residenza/sede legale in ……………………. Via/piazza ………………., n. ..…., c.a.p. ……….…..

codice fiscale/partita IVA ………………………… in qualità di (2) ………………………………………

PREMESSO

Che per l’atto/dichiarazione/denuncia sotto indicato/a non è stato notificato, in data precedente al 1° gennaio 2003, avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta o invito al contraddittorio

CHIEDE DI POTER DEFINIRE

Ai sensi dell’articolo 11 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con l’aumento del 25% e senza sanzioni né interessi, i valori dichiarati per i beni e/o incrementi di valore assoggettabili a procedimento di valutazione in relazione a (3):

            atto (4) ……………… stipulato il …………. registrato il ………. presso l’Ufficio di …………. al n. ………… serie ………….

            dichiarazione di successione in morte di ………………. deceduto a ………….. il  ………….

            registrata il ……………….. presso l’Ufficio di ………………. al n. ……………vol. ………...…

            denuncia presentata ai sensi dell’art. 19 del DPR 26 aprile 1986, n. 131, registrata il ……………. presso l’Ufficio di ………………………. al  n. ……………vol. ……….…………..

Indicazione dei beni, con i relativi valori, per i quali viene richiesta la definizione agevolata: ……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………..….. Indicazione dei tributi interessati dalla definizione agevolata (3):

            imposte di registro, ipotecaria e catastale

            imposta INVIM

            imposta sulle successioni, ipotecaria, catastale, INVIM o sostitutiva dell’INVIM

            imposta sulle donazioni, ipotecaria, catastale e INVIM

             …………………………..                                                          ……….………………               

                        (luogo e data)                                                                          firma

(1)   nome e cognome, denominazione sociale

(2)   acquirente, alienante, donatario, erede, rappresentante legale, ecc.

(3)   barrare le caselle che interessano

(4)   atto pubblico, scrittura privata autenticata, scrittura privata.

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