CIRCOLARE 360/03
OGGETTO:
FINANZIARIA 2003 – LA SANATORIA PER LE IMPOSTE INDIRETTE
La Finanziaria 2003 prevede la possibilità di
sanare gli imponibili dichiarati negli atti pubblici, scritture private
autenticate o registrate, denunce e dichiarazioni, ai fini delle imposte di
registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e INVIM, con la
presentazione, entro il prossimo 16 aprile, di una dichiarazione in forma
libera, e il pagamento, entro 60 giorni dalla richiesta dell’Ufficio, del 25%
del valore dei beni originariamente dichiarato.
Entro la predetta data è altresì consentito
regolarizzare l’omessa registrazione di atti o la mancata presentazione di
denunce e dichiarazioni con il versamento dei tributi dovuti e l’adempimento
delle formalità precedentemente omesse. È inoltre possibile sanare gli omessi
versamenti annuali e la fruizione di agevolazioni non spettanti.
Con la presente circolare si esaminano le modalità
di effettuazione della sanatoria anche alla luce delle modifiche contenute nel
maxi emendamento al D.L. n. 282/2002, tenendo conto che le stesse saranno definitive
soltanto con la conversione in legge di tale decreto.
La
sanatoria prevista dall’art. 11, Legge n. 289/2002 riguarda le seguenti
imposte:
§
imposta
di registro;
§
imposta
ipotecaria e catastale;
§
imposta
sulle successioni e donazioni;
§
INVIM
e relativa imposta sostitutiva.
La
regolarizzazione è consentita relativamente:
§
agli
importi dichiarati negli atti/denunce/dichiarazioni;
§
alle
agevolazioni non spettanti;
§
all’omessa
registrazione e presentazione di atti/denunce/dichiarazioni;
§
agli
omessi versamenti annuali relativi a contratti di locazione immobiliare di
durata pluriennale.
A
seconda della violazione commessa, è richiesta la presentazione di
un’apposita istanza di definizione e/o il versamento delle maggiori imposte.
In ogni caso su tali somme non sono
dovuti interessi e sanzioni.
SANATORIA DEI VALORI DICHIARATI IN ATTI /
DENUNCE / DICHIARAZIONI
Una
prima fattispecie regolarizzabile con riferimento alle imposte sopra citate
riguarda:
§
gli
atti pubblici formati entro il 30.11.2002;
§
le
scritture private autenticate e le
scritture private registrate entro il
30.11.2002;
§
le
dichiarazioni/denunce presentate
entro il 30.11.2002.
Con
riferimento a tali atti il contribuente può definire
i valori e gli incrementi di valore dei beni dichiarati negli
atti/denunce/dichiarazioni a condizione che non sia stato notificato,
alla data dell’1.1.2003, avviso di rettifica e di liquidazione della
maggiore imposta.
Inoltre,
come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 15.1.2003, n. 3/E
la “definizione automatica riguarda
soltanto il valore dei beni (nonché l’incremento di valore) per il quale
l’ufficio può esercitare l’attività di accertamento ed emettere, quindi,
l’avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta…”.
Sono
pertanto sanabili, a titolo esemplificativo, le compravendite di aree
edificabili, le cessioni d’azienda, i trasferimenti di immobili ad un prezzo
inferiore rispetto al valore
automatico (ad esempio, compravendita di un fabbricato di categoria catastale
A10 ad un prezzo inferiore alla rendita rivalutata moltiplicata per 50).
Diversamente
sono esclusi dalla sanatoria i valori dei
beni non suscettibili di accertamento da parte dell’Ufficio ossia quelli determinati
con criteri automatici.
Così ad esempio, la regolarizzazione non può essere effettuata relativamente al valore di un immobile non ancora iscritto al Catasto, per il quale il contribuente abbia chiesto, in sede di compravendita, la determinazione del valore mediante utilizzo delle rendite catastali ai sensi dell’art. 12, D.L. n. 70/88. In tal caso infatti, una volta avvenuta l’attribuzione della rendita da parte del Catasto, l’Ufficio non esercita alcun procedimento discrezionale di valutazione tipico dell’attività accertativa, limitandosi a richiedere al contribuente la maggiore imposta dovuta.
È
altresì precisato che la sanatoria:
§
è
applicabile anche se il corrispettivo o
il valore imponibile del bene non è
stato indicato da parte del contribuente nell’atto/denuncia ma lo stesso è stato determinato
dall’Ufficio ai sensi dell’art. 53, DPR n. 131/86;
§
può
essere parziale, ossia effettuata relativamente
ad alcuni dei beni oggetto dell’atto/denuncia/dichiarazione. Così
pertanto, se la compravendita di più immobili è avvenuta nell’ambito dello
stesso atto, la definizione può essere chiesta anche relativamente al valore di
uno solo di essi.
N.B.
La definizione dell’imposta di registro è inscindibile da quella delle
imposte ipotecarie e catastali; la definizione dell’imposta di successione
comporta l’obbligo di definire anche l’imposta sostitutiva INVIM e le
imposte ipotecarie e catastali.
Diversamente è possibile definire separatamente l’INVIM dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali.
Al
fine di fruire della sanatoria in esame il contribuente è tenuto ai seguenti
adempimenti:
|
Istanza entro il 16.4.2003 |
L’istanza,
in carta semplice, deve essere consegnata all’Ufficio delle Entrate cui
è stato presentata la dichiarazione o registrato l’atto; può essere
anche inviata, a mezzo raccomandata A/R, in plico senza busta. La stessa,
sottoscritta dall’interessato, deve riportare i seguenti elementi: §
dati anagrafici del contribuente (nome, cognome, denominazione
sociale, luogo e data di nascita, residenza, sede legale, codice fiscale e
partita IVA) §
elementi identificativi dell’atto/dichiarazione (ad esempio, estremi
di registrazione, notaio, data stipula, repertorio, estremi di
presentazione) §
richiesta della definizione agevolata mediante l’aumento del 25% del
valore dichiarato, specificando quali beni si intende definire, il valore
degli stessi e i tributi interessati §
dichiarazione di non aver ricevuto avviso di accertamento e
liquidazione delle imposte o invito al contraddittorio entro il
31.12.2002. A
tal fine l’Agenzia delle Entrate ha predisposto un facsimile, riportato
in allegato, dell’istanza da presentare. |
|
|
|
|
Versamento entro 60 gg dalla notifica dell’avviso |
Le
imposte dovute devono essere versate entro 60 giorni dalla notifica
dell’avviso di liquidazione da parte dell’Ufficio (non è richiesta
pertanto l’autoliquidazione di quanto dovuto da parte
dell’interessato). L’imposta
è liquidata dall’Ufficio sulla base del valore dichiarato aumentato del
25%, al netto di quanto già versato dal contribuente. L’omesso
versamento delle imposte dovute determina l’inefficacia della sanatoria. |
In
caso di inefficacia della sanatoria o di non adesione alla stessa (mancata
presentazione dell’istanza di definizione) si verifica la proroga di due anni dei termini per la rettifica e la liquidazione della
maggiore imposta da parte dell’Ufficio.
N.B.
In presenza di più coobbligati, la presentazione dell’istanza e il versamento
effettuato da parte di uno di essi libera gli altri da qualunque pretesa
tributaria
ESEMPIO 1 : Nel 2001 la ditta individuale
Sergio Monti ha ceduto l’unica azienda al sig. Pietro Valle.
Nell’atto di cessione è stato indicato un
valore dell’azienda pari a € 200.000.
Su tale importo è stata corrisposta l’imposta
di registro del 3%, pari a € 6.000.
Ora,
se si ritiene di “sanare” tale valore, entro il 16.4.2003 dovrà essere
presentata l’istanza di definizione. L’imposta dovuta sarà così
determinata:
valore
dichiarato
€ 200.000
valore
aumentato del 25%
€ 250.000
imposta
“riliquidata” (€ 250.000 x 3%)
€ 7.500
–
imposta
versata
€ 6.000
=
imposta
dovuta
€ 1.500
SANATORIA
DI AGEVOLAZIONI NON SPETTANTI
Il
maxi emendamento prevede la possibilità di regolarizzare anche le violazioni
connesse alla fruizione di agevolazioni
non spettanti, relativamente alle imposte in esame, a condizione che non sia
stato notificato, alla data dell’1.1.2003, avviso di rettifica e di
liquidazione della maggiore imposta. La sanatoria riguarda:
§
gli
atti pubblici formati entro il 30.11.2002;
§
le
scritture private autenticate e le scritture private registrate entro il 30.11.2002;
§
le
dichiarazioni/denunce presentate
entro il 30.11.2002.
Il
contribuente che intende sanare la propria posizione, entro il 16.4.2003 deve:
§
effettuare
il pagamento delle maggiori imposte dovute;
§
presentare apposita istanza contenente la dichiarazione di non voler beneficiare
dell’agevolazione richiesta in precedenza.
ESEMPIO 2 : Il sig. Neri ha acquistato, nel
novembre 2001, un’abitazione per € 150.000. In relazione a detto acquisto il
contribuente ha beneficiato delle agevolazioni previste per la prima casa e
pertanto ha corrisposto l’imposta di registro pari a € 4.500 fruendo
dell’aliquota agevolata del 3% e le imposte ipotecarie e catastali in misura
fissa pari a € 258,22.
Detto soggetto tuttavia era privo dei requisiti
per l’applicazione di tali agevolazioni.
Entro
il 16.4.2003 il sig. Neri può regolarizzare la propria posizione versando la
differenza tra le imposte rideterminate (applicando l’aliquota del 7%
relativamente all’imposta di registro e del 3% relativamente alle imposte
ipotecarie e catastali) e quanto già versato, ossia:
€ 15.000 - € 4.758,22 = € 10.241,78
SANATORIA
DEGLI ADEMPIMENTI OMESSI
Con
riferimento alle imposte di registro, ipotecaria e catastale, sulle successioni
e donazioni, INVIM e relativa imposta sostitutiva è altresì prevista una
sanatoria a favore dei soggetti che hanno omesso:
§
la
registrazione o la presentazione delle
denunce e dichiarazioni i cui termini sono scaduti entro il 31.12.2002;
§
l’effettuazione
dei versamenti annuali relativi a
contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale
(art. 17, DPR n. 131/86) i cui termini sono scaduti entro il 31.12.2002.
Ai
fini della regolarizzazione il soggetto interessato, entro
il 16.4.2003, deve effettuare:
§
il
versamento dei tributi dovuti;
§
la
registrazione dell’atto o la presentazione della denuncia/dichiarazione in
precedenza omessa.
ESEMPIO 3 : Il sig. Rossi ha stipulato un
contratto di affitto di un immobile da destinare ad abitazione per un periodo di
4 anni, con decorrenza dall’1.7.2001, prevedendo un canone annuo pari a €
5.000.
Le parti non hanno provveduto, nei termini
previsti, alla registrazione del contratto né al versamento dell’imposta di
registro dovuta. Nel 2002 inoltre non è stata versata l’imposta di registro
relativa a tale annualità.
Entro
il 16.4.2003 è possibile fruire della sanatoria, provvedendo alla registrazione
del contratto e al versamento dell’imposta di registro dovuta.
Considerato che non è stata versata l’imposta relativa al 2001 e
al 2002 la regolarizzazione comporta il versamento di € 200 (€ 5.000 x 2% x
2 anni).
ESEMPIO
4 : Il
sig. Verdi ha stipulato un contratto di affitto di un immobile adibito ad
abitazione per un periodo di 4 anni, con decorrenza dall’1.5.2001, prevedendo
un canone annuo di € 6.000.
Il
contratto è stato regolarmente registrato, versando l’imposta di registro per
il 2001.
Nel
corso del 2002 il sig. Verdi non ha versato l’imposta di registro dovuta
annualmente pari a € 120 (2% del canone).
Il contribuente può avvalersi della sanatoria di cui
all’art. 11, Legge n. 289/2002 provvedendo al versamento del predetto importo
entro il 16.4.2003.
MODALITÀ
DI VERSAMENTO DELLE IMPOSTE DOVUTE
Il
versamento delle imposte dovute per la sanatoria in esame deve essere
effettuato, come precisato dall'Agenzia delle Entrate con la Comunicazione di
servizio n. 4 del 27.1.2003, con il mod.
F23, utilizzando i codici tributo
attualmente in uso.
Così,
ad esempio, si dovrà utilizzare il codice tributo “112T” per l’imposta di registro relativa ai contratti di
locazione dei fabbricati per le annualità successive alla prima, “649T” per l’imposta ipotecaria, “737T” per l’imposta catastale.
Di
seguito si riporta il facsimile proposto dall’Agenzia delle Entrate per
l’istanza di definizione agevolata dei valori dichiarati negli
atti/denunce/dichiarazioni.
A disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito, porgiamo
distinti saluti.
ENTI REV S.r.l.
FACSIMILE DELL’ISTANZA
ALL’AGENZIA
DELLE ENTRATE – UFFICIO DI ……………………..
Via/piazza
……………………………n…………………….
Città
……………………prov. ……………..c.a.p. ………..
Oggetto:
istanza di definizione agevolata ai fini delle imposte di registro,
ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull’incremento di
valore degli immobili ai sensi dell’articolo 11 della legge 27 dicembre
2002, n. 289
Il/la
sottoscritt …../società (1) …………………………nat …… a
………………… il ……… residenza/sede legale in
……………………. Via/piazza ………………., n. ..…., c.a.p.
……….…..
codice
fiscale/partita IVA ………………………… in qualità di (2)
………………………………………
PREMESSO
Che
per l’atto/dichiarazione/denuncia sotto indicato/a non è stato notificato,
in data precedente al 1° gennaio 2003, avviso di rettifica e liquidazione
della maggiore imposta o invito al contraddittorio
CHIEDE
DI POTER DEFINIRE
Ai
sensi dell’articolo 11 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con l’aumento
del 25% e senza sanzioni né interessi, i valori dichiarati per i beni e/o
incrementi di valore assoggettabili a procedimento di valutazione in relazione
a (3):
atto
(4) ……………… stipulato il …………. registrato il ……….
presso l’Ufficio di …………. al n. ………… serie ………….
dichiarazione
di successione in morte di ………………. deceduto a ………….. il
………….
registrata
il ……………….. presso l’Ufficio di ………………. al n.
……………vol. ………...…
denuncia
presentata ai sensi dell’art. 19 del DPR 26 aprile 1986, n. 131, registrata
il ……………. presso l’Ufficio di ………………………. al
n. ……………vol. ……….…………..
Indicazione
dei beni, con i relativi valori, per i quali viene richiesta la definizione
agevolata:
……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………..…..
Indicazione dei tributi interessati dalla definizione agevolata (3):
imposte
di registro, ipotecaria e catastale
imposta
INVIM
imposta
sulle successioni, ipotecaria, catastale, INVIM o sostitutiva dell’INVIM
imposta
sulle donazioni, ipotecaria, catastale e INVIM
…………………………..
……….………………
(luogo e data)
firma
(1)
nome e cognome, denominazione sociale
(2)
acquirente, alienante, donatario, erede, rappresentante legale, ecc.
(3)
barrare le caselle che interessano
(4)
atto pubblico, scrittura privata autenticata, scrittura privata.