CIRCOLARE 359/03
OGGETTO:
LE NOVITA’ DEL MOD. 730/2003.
Con
il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 10.1.2003, n.
I/2639/03, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 28.1.2003, n. 22, è stato
approvato il nuovo modello 730/2003
per la dichiarazione dei redditi 2002.
Va innanzitutto evidenziato che
il modello è stato predisposto nella sola versione in euro. Gli importi devono
essere arrotondati, con le consuete modalità, all’unità
di euro.
Sarà
quindi necessario, in taluni casi, procedere alla conversione in euro dei
“vecchi” valori ancora espressi in lire (quali, ad esempio, quelli
risultanti da visure catastali di data anteriore al 31.12.98 o le spese di
ristrutturazione per la detrazione del 36% ovvero 41%).
N.B. È confermata la possibilità per i coniugi di presentare il mod. 730 in forma congiunta.
È esclusa
invece la possibilità di presentare il mod. 730/2003 per gli associati
in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro. Tale preclusione si
riflette, come illustrato di seguito, nella eliminazione dal rigo D4 del codice
3 corrispondente ai proventi percepiti dagli associati con apporto di solo
lavoro ed è conseguenza della precisazione (peraltro in fase di revisione
normativa) fornita dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 30.7.2002, n.
252/E, secondo cui gli utili corrisposti agli associati in partecipazione con
apporto di solo lavoro devono essere assoggettati a IVA.
FRONTESPIZIO
Nel
frontespizio si segnala l’inserimento di tre nuove caselle:
§
una
casella riservata al
caso in cui il dichiarante sia un “soggetto
fiscalmente a carico di altri”, connessa con il calcolo della deduzione
complessivamente spettante in
relazione agli oneri per la previdenza
complementare;
§
la casella “casi particolari addizionale regionale” riservata ai soggetti
con domicilio fiscale nelle regioni Veneto e Lombardia, in possesso dei
requisiti richiesti per fruire di un’aliquota dell’addizionale regionale
ridotta, secondo quanto previsto dalle rispettive Leggi regionali. In
particolare:
-
i soggetti
domiciliati in Lombardia devono
possedere esclusivamente redditi di pensione (di ogni genere) ed eventualmente
il reddito dell’abitazione principale (e sue) pertinenze, determinati ai fini
IRPEF, al netto degli oneri deducibili riconosciuti per tale imposta, non
superiori a € 10.329,14;
-
la regione Veneto ha riconosciuto l’agevolazione ai soggetti disabili ovvero
aventi un familiare disabile a carico, a condizione che il reddito imponibile
non ecceda € 30.987,41. Nel caso di soggetto disabile fiscalmente a carico di
più soggetti, “l’aliquota agevolata si applica a condizione che la somma
dei redditi delle persone di cui è a carico non sia superiore ad €
30.987,41”.
§
la casella “D” (disabile) nella sezione “Coniuge e familiari a carico”, da barrare nel caso di figli
portatori di handicap (ai sensi della Legge n. 104/92). In tale ipotesi,
non è necessario barrare la casella “F” ovvero “F1”.
La situazione di handicap deve essere specificata al fine di
usufruire della maggiore detrazione, pari
a € 774,69, spettante dal 2002, indipendentemente dal reddito, per ciascun
figlio a carico portatore di handicap.
Si
rammenta che per il 2002 sono applicabili le detrazioni per i figli e familiari
a carico previste dalla Legge n. 448/2001. Per i figli a carico la misura
spettante è differenziata a seconda del reddito complessivo e del numero di
figli a carico del dichiarante, come di seguito specificato:
§
per
ciascun figlio o familiare a carico spetta una detrazione
di € 285,08;
§
nel caso in cui
il reddito complessivo di ciascun coniuge non
superi € 51.645,69, la detrazione:
-
per il primo figlio e per gli altri familiari a carico, è pari a €
303,68;
-
per ciascun figlio successivo al primo, è pari a € 336,73;
§
la detrazione è
aumentata a € 516,46 per ciascun
figlio, nel caso in cui:
-
con un solo figlio a carico, il reddito complessivo del contribuente non sia superiore a
€ 36.151,98;
-
con due figli a carico, il reddito complessivo del contribuente non sia superiore a
€ 41.316,55;
-
con tre figli a carico, il reddito complessivo del contribuente non sia superiore a
€ 46.481,12;
-
con almeno quattro figli a carico, indipendentemente
dal reddito complessivo del contribuente.
Resta invariata a € 123,95 l’ulteriore detrazione spettante per i figli di età
non inferiore a 3 anni. Tale detrazione non è riconosciuta per il
primo figlio, nel caso in cui si usufruisca della detrazione per il coniuge a
carico, nonché, per ciascun figlio, qualora al contribuente spetti la
detrazione di € 516,46 ovvero la detrazione di € 774,69 prevista per i figli
portatori di handicap.
QUADRO
C
Nella
sezione I relativa
ai redditi di lavoro dipendente e assimilati è stata inserita la nuova casella
2, finalizzata all’individuazione dei redditi
per i quali non è previsto il TFR.
Tale
specificazione risulta essenziale per il riconoscimento della deduzione
spettante con riferimento ai contributi versati alle forme di previdenza
complementare (rigo E23).
QUADRO D
Nel rigo D2
“Utili per i quali spetta un credito d’imposta in misura limitata” è
stata introdotta una nuova casella da
barrare nel caso in cui il credito d’imposta spetti in misura pari al 56,25%.
Tale situazione si verifica per gli utili
la cui distribuzione è stata deliberata a
decorrere dal periodo d’imposta
successivo a quello in corso al 1° gennaio 2001 da parte di:
§
società per azioni e in accomandita per azioni, società
a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua
assicurazione residenti nel territorio dello Stato;
§
enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti
nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale
l'esercizio di attività commerciali.
Sul punto si segnala che la
compilazione del quadro D risulta agevolata a seguito dell’approvazione con il
Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 28.11.2002 del nuovo modello di certificazione degli utili corrisposti dalle società
di capitali.
Con riferimento al rigo D4,
è stato eliminato, come sopra accennato, il codice
3, che doveva essere inserito nella casella 1 per indicare:
§
l’ammontare lordo dei proventi derivanti dai contratti di associazione in partecipazione quando
l’apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
§
gli utili spettanti ai promotori
e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a
responsabilità limitata.
QUADRO
E
SEZIONE I – ONERI PER I QUALI È RICONOSCIUTA LA
DETRAZIONE DEL 19%
Con riferimento alle spese
sanitarie, a seguito dell’introduzione (dal 2001) della possibilità di ripartire la detrazione in 4 quote annuali di pari
importo qualora la somma dei righi E1, E2 e E3 sia superiore a €
15.493,71, si segnalano le seguenti novità:
§
la
volontà di rateizzare la detrazione va manifestata barrando la casella comune ai predetti righi (nel mod. 730/2002
doveva essere indicato il numero 1);
§
il
rigo E6 è riservato
all’indicazione del totale delle spese sanitarie, per le quali i contribuenti
hanno scelto la rateizzazione nella precedente dichiarazione (indicate a rigo 33
del Mod. 730-3/2002 ovvero somma dei righi RP1, RP2 e RP3 di UNICO 2002). Nella
casella relativa a tale rigo deve essere precisato il numero della rata
(“2”) da detrarre nell’ambito della presente dichiarazione.
L’indicazione delle spese veterinarie, che nel mod. 730/2002 erano evidenziate a rigo
E6, quest’anno è effettuata nei righi
generici E15, E16 e E17 con il nuovo codice
“25”.
Nei citati righi E15, E16 e E17
vanno altresì indicate, con il codice “26”,
le spese per i servizi di interpretariato sostenute dai soggetti riconosciuti
come sordomuti ai sensi della Legge
n. 381/70. Tale detrazione è stata introdotta a decorrere dal 2002 dall’art. 2, comma 4, Legge n. 448/2001.
SEZIONE II – ONERI DEDUCIBILI
DAL REDDITO
Rigo E18 – Contributi previdenziali ed
assistenziali obbligatori
Confermando
le indicazioni fornite nella Circolare dell’Agenzia delle Entrare 7.6.2002, n.
48, le istruzioni alla compilazione del mod. 730/2003 specificano che tra gli
oneri contributivi e previdenziali da indicare a rigo E18 vanno ricompresi anche
i premi versati per l’assicurazione
INAIL delle casalinghe.
Rigo E23 – Contributi previdenza complementare
Relativamente
a tale rigo si segnala l’introduzione di un nuovo campo (colonna 6) per
l’indicazione dei contributi versati nel 1999 da parte dei c.d. “vecchi
iscritti ai vecchi fondi”.
Le istruzioni
di compilazione sono state ampliate. In particolare, è stato specificato che non
è necessario compilare il rigo E23
qualora non vi siano contributi alla previdenza complementare da far valere in
dichiarazione, ossia qualora, in assenza di versamenti ad altre forme di
previdenza integrativa, non
risulti compilato il punto 29 del CUD 2003 (o punto 25 del CUD 2002).
Rigo E24 – Altri oneri deducibili
A
seguito di una ricollocazione degli oneri deducibili nei diversi righi che
compongono la sezione II, confluiscono nel rigo residuale E24 gli oneri
contraddistinti dai seguenti codici:
|
1 |
contributi
ai fondi integrativi al SSN,
per un importo complessivo non superiore a € 1.032,91 (nel mod.
730/2002 era riservato il rigo E20) |
|
2 |
contributi
a favore dei Paesi in via di
sviluppo, deducibili nel limite del 2% del reddito complessivo (nel
mod. 730/2002 era riservato il rigo E21) |
|
3 |
spese
sostenute dai genitori per la partecipazione
alla gestione dei micro-asili
e nidi nei luoghi di lavoro
(gestiti sia dai Comuni, sia da soggetti privati). La deduzione spetta
per il 2002, 2003 e 2004, secondo quanto previsto dal DM 17.5.2002, per
un importo complessivo non superiore a € 2.000 per ogni figlio
frequentante gli stessi |
|
4 |
altri
oneri deducibili,
diversi dai precedenti (assegni alimentari, rendite, ecc.) |
Nei righi da
E25 a E28 riservati alla detrazione (36% ovvero 41%) delle spese sostenute per
il recupero del patrimonio edilizio si è resa necessaria l’aggiunta di una
nuova casella (“3”), al fine di tenere conto delle novità introdotte dalla
Legge n. 448/2001.
Tale
casella va utilizzata per specificare il sostenimento della spesa nel 2002:
|
1 |
per
la prosecuzione di lavori
iniziati in anni precedenti |
|
2 |
per l’acquisto o
l’assegnazione di immobili ristrutturati entro il 31.12.2002 |
|
3 |
per interventi
di manutenzione e salvaguardia dei boschi |
Si
rammenta che dal 2002 la detrazione in esame deve essere ripartita
necessariamente in 10 rate, ad eccezione che per le spese di manutenzione e
salvaguardia dei boschi, per le quali è ancora prevista la possibilità di
rateizzazione in 5 o 10 quote a scelta del contribuente.
Si
rammenta che in tale dichiarazione è possibile usufruire dell’agevolazione
solo con riferimento agli incrementi
occupazionali verificatisi fino al 7.7.2002.
La
sezione in esame, in cui esporre i dati relativi ai redditi prodotti
all’estero ai fini della determinazione del credito d’imposta, è stata
notevolmente modificata.
Il rigo
F8 si presenta ora suddiviso nelle seguenti 5
colonne:
|
1 |
Anno
in cui è stato percepito il reddito |
|
2 |
Reddito
prodotto all’estero |
|
3 |
Imposte
pagate all’estero a titolo definitivo |
|
4 |
Reddito
complessivo, aumentato dell’eventuale credito d’imposta sui
dividendi, relativo all’anno d’imposta indicato a colonna 1 |
|
5 |
Imposta
lorda italiana relativa all’anno d’imposta indicato a colonna 1 |
In caso di redditi prodotti in Stati/anni diversi
devono essere compilati più modelli.
Rigo F11 – Imposte e oneri rimborsati nel 2002 e
altri redditi a tassazione separata
Con riferimento al rimborso di spese che hanno dato diritto
alla detrazione d’imposta, contraddistinto nelle precedenti dichiarazioni da
un unico codice da inserire a colonna 1, va evidenziata l’introduzione del
nuovo codice 11, al fine di segnalare
che il rimborso riguarda le spese
sostenute per il recupero del patrimonio edilizio, per le quali si è
beneficiato della detrazione nella misura del 36% ovvero 41%.
Le
istruzioni precisano che in tal caso deve essere riportata a colonna 4 la parte
della somma rimborsata per la quale negli anni precedenti si è usufruito della
detrazione.
Per
le restanti rate, a partire dal mod. 730/2003 nella sez. III del quadro E si
deve indicare l’importo delle spese originariamente sostenute, al
netto delle somme ricevute a titolo di rimborso.
L’Enti Rev
come ogni anno, è disponibile a prestare assistenza per la liquidazione e
elaborazione del Mod. 730 per conto dei sostituti d'imposta, sollevando
l'Amministrazione degli Enti da ogni responsabilità.
Per attivare il
servizio è sufficiente contattare la nostra società per concordare le modalità
e i tempi di lavoro.
A disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito, porgiamo
distinti saluti.
ENTI REV S.r.l.