Lì, 14 febbraio 2003

CIRCOLARE 359/03

OGGETTO: LE NOVITA’ DEL MOD. 730/2003.

Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 10.1.2003, n. I/2639/03, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 28.1.2003, n. 22, è stato approvato il nuovo modello 730/2003 per la dichiarazione dei redditi 2002.

Va innanzitutto evidenziato che il modello è stato predisposto nella sola versione in euro. Gli importi devono essere arrotondati, con le consuete modalità, all’unità di euro.

Sarà quindi necessario, in taluni casi, procedere alla conversione in euro dei “vecchi” valori ancora espressi in lire (quali, ad esempio, quelli risultanti da visure catastali di data anteriore al 31.12.98 o le spese di ristrutturazione per la detrazione del 36% ovvero 41%).

N.B. È confermata la possibilità per i coniugi di presentare il mod. 730 in forma congiunta.

È esclusa invece la possibilità di presentare il mod. 730/2003 per gli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro. Tale preclusione si riflette, come illustrato di seguito, nella eliminazione dal rigo D4 del codice 3 corrispondente ai proventi percepiti dagli associati con apporto di solo lavoro ed è conseguenza della precisazione (peraltro in fase di revisione normativa) fornita dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 30.7.2002, n. 252/E, secondo cui gli utili corrisposti agli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro devono essere assoggettati a IVA.

FRONTESPIZIO

Nel frontespizio si segnala l’inserimento di tre nuove caselle:

§      una casella riservata al caso in cui il dichiarante sia un “soggetto fiscalmente a carico di altri”, connessa con il calcolo della deduzione complessivamente spettante in relazione agli oneri per la previdenza complementare;

§      la casella “casi particolari addizionale regionale” riservata ai soggetti con domicilio fiscale nelle regioni Veneto e Lombardia, in possesso dei requisiti richiesti per fruire di un’aliquota dell’addizionale regionale ridotta, secondo quanto previsto dalle rispettive Leggi regionali. In particolare:

-      i soggetti domiciliati in Lombardia devono possedere esclusivamente redditi di pensione (di ogni genere) ed eventualmente il reddito dell’abitazione principale (e sue) pertinenze, determinati ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili riconosciuti per tale imposta, non superiori a € 10.329,14;

-      la regione Veneto ha riconosciuto l’agevolazione ai soggetti disabili ovvero aventi un familiare disabile a carico, a condizione che il reddito imponibile non ecceda € 30.987,41. Nel caso di soggetto disabile fiscalmente a carico di più soggetti, “l’aliquota agevolata si applica a condizione che la somma dei redditi delle persone di cui è a carico non sia superiore ad € 30.987,41”.

§      la casella “D” (disabile) nella sezione “Coniuge e familiari a carico”, da barrare nel caso di figli portatori di handicap (ai sensi della Legge n. 104/92). In tale ipotesi, non è necessario barrare la casella “F” ovvero “F1”.

La situazione di handicap deve essere specificata al fine di usufruire della maggiore detrazione, pari a € 774,69, spettante dal 2002, indipendentemente dal reddito, per ciascun figlio a carico portatore di handicap.

Si rammenta che per il 2002 sono applicabili le detrazioni per i figli e familiari a carico previste dalla Legge n. 448/2001. Per i figli a carico la misura spettante è differenziata a seconda del reddito complessivo e del numero di figli a carico del dichiarante, come di seguito specificato:

 

§      per ciascun figlio o familiare a carico spetta una detrazione di € 285,08;

§      nel caso in cui il reddito complessivo di ciascun coniuge non superi € 51.645,69, la detrazione:

-      per il primo figlio e per gli altri familiari a carico, è pari a € 303,68;

-      per ciascun figlio successivo al primo, è pari a € 336,73;

§      la detrazione è aumentata a € 516,46 per ciascun figlio, nel caso in cui:

-      con un solo figlio a carico, il reddito complessivo del contribuente non sia superiore a € 36.151,98;

-      con due figli a carico, il reddito complessivo del contribuente non sia superiore a € 41.316,55;

-      con tre figli a carico, il reddito complessivo del contribuente non sia superiore a € 46.481,12;

-      con almeno quattro figli a carico, indipendentemente dal reddito complessivo del contribuente.

Resta invariata a € 123,95 l’ulteriore detrazione spettante per i figli di età non inferiore a 3 anni. Tale detrazione non è riconosciuta per il primo figlio, nel caso in cui si usufruisca della detrazione per il coniuge a carico, nonché, per ciascun figlio, qualora al contribuente spetti la detrazione di € 516,46 ovvero la detrazione di € 774,69 prevista per i figli portatori di handicap.

QUADRO C

Nella sezione I relativa ai redditi di lavoro dipendente e assimilati è stata inserita la nuova casella 2, finalizzata all’individuazione dei redditi per i quali non è previsto il TFR.

Tale specificazione risulta essenziale per il riconoscimento della deduzione spettante con riferimento ai contributi versati alle forme di previdenza complementare (rigo E23).

QUADRO D

Nel rigo D2 “Utili per i quali spetta un credito d’imposta in misura limitata” è stata introdotta una nuova casella da barrare nel caso in cui il credito d’imposta spetti in misura pari al 56,25%.

Tale situazione si verifica per gli utili la cui distribuzione è stata deliberata a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2001 da parte di:

§      società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato;

§      enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

Sul punto si segnala che la compilazione del quadro D risulta agevolata a seguito dell’approvazione con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 28.11.2002 del nuovo modello di certificazione degli utili corrisposti dalle società di capitali.

Con riferimento al rigo D4, è stato eliminato, come sopra accennato, il codice 3, che doveva essere inserito nella casella 1 per indicare:

§      l’ammontare lordo dei proventi derivanti dai contratti di associazione in partecipazione quando l’apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;

§      gli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata.

QUADRO E

SEZIONE I – ONERI PER I QUALI È RICONOSCIUTA LA DETRAZIONE DEL 19%

Con riferimento alle spese sanitarie, a seguito dell’introduzione (dal 2001) della possibilità di ripartire la detrazione in 4 quote annuali di pari importo qualora la somma dei righi E1, E2 e E3 sia superiore a € 15.493,71, si segnalano le seguenti novità:

§      la volontà di rateizzare la detrazione va manifestata barrando la casella comune ai predetti righi (nel mod. 730/2002 doveva essere indicato il numero 1);

§      il rigo E6 è riservato all’indicazione del totale delle spese sanitarie, per le quali i contribuenti hanno scelto la rateizzazione nella precedente dichiarazione (indicate a rigo 33 del Mod. 730-3/2002 ovvero somma dei righi RP1, RP2 e RP3 di UNICO 2002). Nella casella relativa a tale rigo deve essere precisato il numero della rata (“2”) da detrarre nell’ambito della presente dichiarazione.

L’indicazione delle spese veterinarie, che nel mod. 730/2002 erano evidenziate a rigo E6, quest’anno è effettuata nei righi generici E15, E16 e E17 con il nuovo codice “25”.

Nei citati righi E15, E16 e E17 vanno altresì indicate, con il codice “26”, le spese per i servizi di interpretariato sostenute dai soggetti riconosciuti come sordomuti ai sensi della Legge n. 381/70. Tale detrazione è stata introdotta a decorrere dal 2002 dall’art. 2, comma 4, Legge n. 448/2001.

SEZIONE II – ONERI DEDUCIBILI DAL REDDITO

Rigo E18 – Contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori

Confermando le indicazioni fornite nella Circolare dell’Agenzia delle Entrare 7.6.2002, n. 48, le istruzioni alla compilazione del mod. 730/2003 specificano che tra gli oneri contributivi e previdenziali da indicare a rigo E18 vanno ricompresi anche i premi versati per l’assicurazione INAIL delle casalinghe.

Rigo E23 – Contributi previdenza complementare

Relativamente a tale rigo si segnala l’introduzione di un nuovo campo (colonna 6) per l’indicazione dei contributi versati nel 1999 da parte dei c.d. “vecchi iscritti ai vecchi fondi”.

Le istruzioni di compilazione sono state ampliate. In particolare, è stato specificato che non è necessario compilare il rigo E23 qualora non vi siano contributi alla previdenza complementare da far valere in dichiarazione, ossia qualora, in assenza di versamenti ad altre forme di previdenza integrativa, non risulti compilato il punto 29 del CUD 2003 (o punto 25 del CUD 2002).

Rigo E24 – Altri oneri deducibili

A seguito di una ricollocazione degli oneri deducibili nei diversi righi che compongono la sezione II, confluiscono nel rigo residuale E24 gli oneri contraddistinti dai seguenti codici:

1

contributi ai fondi integrativi al SSN, per un importo complessivo non superiore a € 1.032,91 (nel mod. 730/2002 era riservato il rigo E20)

2

contributi a favore dei Paesi in via di sviluppo, deducibili nel limite del 2% del reddito complessivo (nel mod. 730/2002 era riservato il rigo E21)

3

spese sostenute dai genitori per la partecipazione alla gestione dei micro-asili e nidi nei luoghi di lavoro (gestiti sia dai Comuni, sia da soggetti privati). La deduzione spetta per il 2002, 2003 e 2004, secondo quanto previsto dal DM 17.5.2002, per un importo complessivo non superiore a € 2.000 per ogni figlio frequentante gli stessi

4

altri oneri deducibili, diversi dai precedenti (assegni alimentari, rendite, ecc.)

SEZIONE III – SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO

Nei righi da E25 a E28 riservati alla detrazione (36% ovvero 41%) delle spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio si è resa necessaria l’aggiunta di una nuova casella (“3”), al fine di tenere conto delle novità introdotte dalla Legge n. 448/2001.

Tale casella va utilizzata per specificare il sostenimento della spesa nel 2002:

1

per la prosecuzione di lavori iniziati in anni precedenti

2

per l’acquisto o l’assegnazione di immobili ristrutturati entro il 31.12.2002

3

per interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi

Si rammenta che dal 2002 la detrazione in esame deve essere ripartita necessariamente in 10 rate, ad eccezione che per le spese di manutenzione e salvaguardia dei boschi, per le quali è ancora prevista la possibilità di rateizzazione in 5 o 10 quote a scelta del contribuente.

SEZIONE IV – ALTRE DETRAZIONI

Sono identificate con il codice 2 da inserire nella casella 1 di rigo E32 “Altre detrazioni” le donazioni effettuate all’Ospedale Galliera di Genova a sostegno dell’attività del Registro nazionale dei donatori di midollo osseo, per le quali è riconosciuta una nuova detrazione, nella misura del 30% dell’imposta lorda dovuta.

QUADRO F

SEZIONE IV – CREDITO D’IMPOSTA PER NUOVE ASSUNZIONI

Nel rigo F5 va riportato anche il credito d’imposta residuo indicato a rigo 32 del Mod. 730-3/2002 ovvero a rigo RN20 del mod. UNICO 2002, al netto della quota utilizzata in compensazione nel mod. F24.

Si rammenta che in tale dichiarazione è possibile usufruire dell’agevolazione solo con riferimento agli incrementi occupazionali verificatisi fino al 7.7.2002.

SEZIONE VII – DATI RELATIVI AI REDDITI PRODOTTI ALL’ESTERO

La sezione in esame, in cui esporre i dati relativi ai redditi prodotti all’estero ai fini della determinazione del credito d’imposta, è stata notevolmente modificata.

Il rigo F8 si presenta ora suddiviso nelle seguenti 5 colonne:

1

Anno in cui è stato percepito il reddito

2

Reddito prodotto all’estero

3

Imposte pagate all’estero a titolo definitivo

4

Reddito complessivo, aumentato dell’eventuale credito d’imposta sui dividendi, relativo all’anno d’imposta indicato a colonna 1

5

Imposta lorda italiana relativa all’anno d’imposta indicato a colonna 1

In caso di redditi prodotti in Stati/anni diversi devono essere compilati più modelli.

SEZIONE VIII – REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA

Rigo F11 – Imposte e oneri rimborsati nel 2002 e altri redditi a tassazione separata

Con riferimento al rimborso di spese che hanno dato diritto alla detrazione d’imposta, contraddistinto nelle precedenti dichiarazioni da un unico codice da inserire a colonna 1, va evidenziata l’introduzione del nuovo codice 11, al fine di segnalare che il rimborso riguarda le spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio, per le quali si è beneficiato della detrazione nella misura del 36% ovvero 41%.

Le istruzioni precisano che in tal caso deve essere riportata a colonna 4 la parte della somma rimborsata per la quale negli anni precedenti si è usufruito della detrazione.

Per le restanti rate, a partire dal mod. 730/2003 nella sez. III del quadro E si deve indicare l’importo delle spese originariamente sostenute, al netto delle somme ricevute a titolo di rimborso.

L’Enti Rev come ogni anno, è disponibile a prestare assistenza per la liquidazione e elaborazione del Mod. 730 per conto dei sostituti d'imposta, sollevando l'Amministrazione degli Enti da ogni responsabilità.

Per attivare il servizio è sufficiente contattare la nostra società per concordare le modalità e i tempi di lavoro.

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.

                                                                                                          ENTI REV S.r.l.

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