Lì, 14 febbraio 2003

CIRCOLARE 358/03

OGGETTO: IL CONDONO TOMBALE - LEGGE N. 289 DEL 27.12.2002 ART. 9, CIRCOLARE AGENZIA ENTRATE N. 3/E DEL 15.01.2003

 Con un maxi emendamento al D.L. n. 282/2002 vengono apportate rilevanti modifiche ai condoni previsti dalla Finanziaria 2003. Le novità di maggior interesse riguardano il condono tombale, per l’effettuazione del quale il termine è stato prorogato al 16.4.2003.

La riduzione delle aliquote applicabili all’imposta lorda ai fini della determinazione delle somme dovute, la previsione di importi minimi più bassi, la possibilità per i soggetti congrui agli studi di settore o ai parametri di definire ciascuna annualità con un importo fisso, il riporto delle perdite derivanti dalla Tremonti-bis, rendono l’applicazione di tale istituto particolarmente appetibile per i contribuenti.

Con la presente Informativa si analizzano le predette novità, tenendo conto che le disposizioni in esame saranno definitive soltanto con la conversione in legge del decreto.

ATTENZIONE: oltre al condono tombale vi sono altri tipi di condono che possono interessare gli Enti Pubblici. La materia è in continua evoluzione, tanto è vero che giornalmente sui quotidiani si leggono Emendamenti proposti. La modulistica non è ancora stata emanata, per cui si consiglia di attendere la definitiva approvazione di detti condoni.

L’Enti Rev in ogni caso, è a disposizione dell’Ente per valutare l’opportunità di convenienza per usufruire dei vari tipi di condono, per redigere l’eventuale tipologia di condono più efficiente.

L’Enti Rev è soggetto abilitato all’INVIO TELEMATICO, unico sistema possibile per inoltrare la domanda di condono.

Il condono tombale, al quale possono aderire tutti i contribuenti indipendentemente dalla tipologia di reddito prodotto (con l’esclusione dei redditi soggetti a tassazione separata e redditi prodotti all’estero), si perfeziona con la definizione di tutti i periodi d’imposta, ancora accertabili, i cui termini per la presentazione delle relative dichiarazioni sono scaduti entro il 31.10.2002.

Il contribuente interessato può definire tutte le imposte relative a ciascuna annualità o scegliere di definire soltanto l’IVA o soltanto le altre imposte.

Ai fini del condono è richiesta la presentazione di una dichiarazione da redigere su un apposito modello di prossima approvazione ed il versamento di somme commisurate alle imposte liquidate nei periodi d’imposta definiti, differenziate a seconda che le stesse siano riferite alle imposte dirette o all’IVA ovvero di importi fissi per i soggetti congrui agli studi di settore/parametri.

N.B. Il termine dei predetti adempimenti, inizialmente fissato al 16.3.2003, è, per effetto del maxi emendamento, prorogato al 16.4.2003.

Va sottolineato che nei confronti dei contribuenti che non si avvalgono del condono tombale i termini di accertamento sono prorogati di due anni (la Finanziaria 2003 prevede la proroga di un anno).

IMPORTI DOVUTI

Il maxi emendamento al D.L. n. 282/2002, prevede, rispetto a quanto disposto dall’art. 9, Legge n. 289/2002:

§      la possibilità, già anticipata dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate 15.1.2003, n. 3/E, di definire soltanto l’IVA o soltanto le imposte sui redditi ed assimilate;

§      la riduzione delle somme dovute ai fini della definizione.

SOMME DA VERSARE AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE, ADDIZIONALI, IRAP, ECC.

Ai fini delle imposte dirette, delle relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell’IRAP e dell’imposta sul patrimonio netto delle imprese, la somma da versare relativamente ad ogni  periodo d’imposta oggetto di condono è determinata applicando a ciascuna imposta lorda o imposta sostitutiva risultante dalla dichiarazione originariamente presentata le seguenti percentuali:

Imposta lorda / imposta sostitutiva

Percentuale

Precedente versione

Nuova versione

Fino a € 10.000

18%

8%

Sull’importo eccedente € 10.000 e fino a € 20.000

16%

6%

Sull’importo eccedente € 20.000

13%

4%

L’importo da versare non può comunque essere inferiore, nel singolo periodo d’imposta, ai seguenti limiti:

Persone fisiche e società semplici titolari di redditi diversi da quelli d’impresa o di lavoro autonomo

Precedente versione

Nuova versione

€ 100

€ 100

Persone fisiche titolari di reddito d’impresa, persone fisiche titolari di reddito di lavoro autonomo, società di persone e associazioni tra professionisti (art. 5, TUIR), soggetti IRPEG (art. 87, TUIR)

Precedente versione

Nuova versione

Ammontare ricavi/compensi

Importo minimo

Ammontare ricavi/compensi

Importo minimo

da

0

fino a

10.000

450

da

0

fino a

50.000

400

da

10.001

fino a

100.000

900

da

50.001

fino a

180.000

500

da

100.001

fino a

200.000

1.200

oltre € 180.000

600

da

200.001

fino a

500.000

1.600

 

da

500.001

fino a

 

5.000.000

2.000

da € 5.000.001 e per ogni €  500.000 in più

450

N.B.

Per i periodi d’imposta chiusi in perdita o in pareggio deve essere versata una somma almeno pari agli importi minimi previsti.

SOMME DA VERSARE AI FINI IVA

Le percentuali da utilizzare per la determinazione delle somme dovute ai fini IVA non sono state modificate e pertanto rimangono così individuate:

IVA a debito o IVA detraibile

Percentuale

 

 

Fino a € 200.000

2%

Sull’importo eccedente € 200.000 e fino a € 300.000

1,5%

Sull’importo eccedente € 300.000

1%

L’importo da versare non può comunque essere inferiore, nel singolo periodo d’imposta, a determinati limiti, che così risultano modificati dall’emendamento al D.L. n. 282/2002:

Attuale versione

Nuova versione

Ammontare volume d’affari

Importo minimo

Ammontare volume d’affari

Importo minimo

da

0

fino a

10.000

500

da

0

fino a

50.000

500

da

10.001

fino a

200.000

1.000

da

50.001

fino a

180.001

600

oltre          200.000

2.000

oltre          180.000

700

SOMME DA VERSARE PER DICHIARAZIONE OMESSA

Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione deve essere versato, relativamente a ciascuna annualità, un importo fisso pari a:

·           1.500   è   persone fisiche;

·          3.000   è   società e associazioni (art. 5, TUIR) e soggetti IRPEG (art. 87, TUIR).

LIMITE MASSIMO DI VERSAMENTO

Per le persone fisiche titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo, le società di persone e associazioni tra professionisti (art. 5, TUIR) nonché i soggetti IRPEG (art. 87, TUIR) che effettuano il condono tombale definendo sia ai fini IVA che ai fini delle altre imposte, è previsto un limite massimo di versamento, per ciascun periodo d’imposta, pari a € 100.000.

N.B. La previsione di un limite massimo di versamento, sia pure elevato, comporta ulteriori valutazioni circa l’adesione al condono tombale. Infatti, qualora un contribuente debba versare, per una determinata annualità € 90.000 in termini di imposte dirette ed € 60.000 in termini di IVA, potrà valutare l’opportunità di aderire alla sanatoria per entrambe le tipologie di imposte, con il pagamento di € 100.000 (anziché di € 150.000).

RATEIZZAZIONE DELLE SOMME DOVUTE E TERMINI DI VERSAMENTO

Il maxi emendamento ha rideterminato gli importi minimi e le scadenze per il versamento in forma rateale delle somme dovute.

 

Precedente versione

Nuova versione

Persone fisiche

2.000

3.000

Altri soggetti

5.000

6.000

I termini per il versamento sono i seguenti:

§      versamento in unica soluzione / 1° rata             è                 16.4.2003

§      versamento 2° rata                              è                 30.11.2003

§      versamento 3° rata                                        è                 20.6.2004

E’ sufficiente contattare telefonicamente il nostro ufficio per concordare un incontro con il Vostro responsabile di servizio o per avere ulteriori informazioni in merito.

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti.

                                                                                                          ENTI REV S.r.l.

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