CIRCOLARE 358/03
OGGETTO:
IL CONDONO TOMBALE - LEGGE N. 289 DEL
27.12.2002 ART. 9, CIRCOLARE AGENZIA ENTRATE N. 3/E DEL 15.01.2003
Con un maxi emendamento al D.L. n. 282/2002
vengono apportate rilevanti modifiche ai condoni previsti dalla Finanziaria
2003. Le novità di maggior interesse riguardano il condono
tombale, per l’effettuazione del quale il termine è stato prorogato al 16.4.2003.
La riduzione delle aliquote
applicabili all’imposta lorda ai fini della determinazione delle somme dovute,
la previsione di importi minimi più bassi, la possibilità per i soggetti
congrui agli studi di settore o ai parametri di definire ciascuna annualità con
un importo fisso, il riporto delle perdite derivanti dalla Tremonti-bis, rendono
l’applicazione di tale istituto particolarmente appetibile per i contribuenti.
Con la presente Informativa si
analizzano le predette novità, tenendo conto che le disposizioni in esame
saranno definitive soltanto con la conversione in legge del decreto.
ATTENZIONE: oltre al condono tombale vi sono altri tipi di condono che possono
interessare gli Enti Pubblici. La materia è in continua evoluzione, tanto è
vero che giornalmente sui quotidiani si leggono Emendamenti proposti. La
modulistica non è ancora stata emanata, per cui si consiglia di attendere la
definitiva approvazione di detti condoni.
L’Enti Rev in ogni
caso, è a disposizione dell’Ente per valutare l’opportunità di convenienza
per usufruire dei vari tipi di condono, per redigere l’eventuale tipologia di
condono più efficiente.
L’Enti Rev è
soggetto abilitato all’INVIO TELEMATICO, unico sistema possibile per inoltrare
la domanda di condono.
Il
condono tombale, al quale possono aderire tutti
i contribuenti indipendentemente dalla tipologia di reddito prodotto
(con l’esclusione dei redditi soggetti a tassazione separata e redditi
prodotti all’estero), si perfeziona con la definizione di tutti i periodi d’imposta, ancora accertabili, i cui termini
per la presentazione delle relative dichiarazioni sono scaduti entro il
31.10.2002.
Il contribuente interessato può definire tutte
le imposte relative a ciascuna annualità o scegliere di definire soltanto
l’IVA o soltanto le altre imposte.
Ai fini del condono è richiesta la presentazione di
una dichiarazione
da redigere su un apposito modello di prossima approvazione ed il versamento di
somme commisurate alle imposte liquidate nei periodi d’imposta definiti,
differenziate a seconda che le stesse siano riferite alle imposte dirette o
all’IVA ovvero di importi fissi per i soggetti congrui agli studi di
settore/parametri.
N.B.
Il termine dei predetti adempimenti, inizialmente fissato al 16.3.2003, è, per
effetto del maxi emendamento, prorogato
al 16.4.2003.
Va sottolineato che nei
confronti dei contribuenti che non si
avvalgono del condono tombale i termini di accertamento sono prorogati di due anni (la Finanziaria 2003 prevede la proroga
di un anno).
IMPORTI DOVUTI
Il maxi emendamento al D.L. n. 282/2002, prevede,
rispetto a quanto disposto dall’art. 9, Legge n. 289/2002:
§
la
possibilità, già anticipata dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate
15.1.2003, n. 3/E, di definire soltanto l’IVA o soltanto le imposte sui
redditi ed assimilate;
§
la
riduzione delle somme dovute ai fini della definizione.
Ai
fini delle imposte dirette, delle relative addizionali, delle imposte
sostitutive, dell’IRAP e dell’imposta sul patrimonio netto delle imprese, la
somma da versare relativamente ad ogni periodo
d’imposta oggetto di condono è determinata applicando a ciascuna imposta lorda o imposta sostitutiva risultante
dalla dichiarazione originariamente presentata le seguenti percentuali:
|
Imposta
lorda / imposta sostitutiva |
Percentuale |
|
|
Precedente
versione |
Nuova
versione |
|
|
Fino a € 10.000 |
18% |
8% |
|
Sull’importo eccedente € 10.000 e fino a € 20.000 |
16% |
6% |
|
Sull’importo eccedente € 20.000 |
13% |
4% |
L’importo
da versare non può comunque essere inferiore,
nel singolo periodo d’imposta, ai seguenti limiti:
|
Persone fisiche e società semplici
titolari di redditi diversi da quelli d’impresa o di lavoro autonomo |
|
|
Precedente
versione |
Nuova
versione |
|
€
100 |
€ 100 |
|
Persone fisiche titolari di reddito d’impresa, persone
fisiche titolari di reddito di lavoro autonomo, società di persone e associazioni tra professionisti (art. 5, TUIR), soggetti
IRPEG (art. 87, TUIR) |
||||||||||||||||
|
Precedente
versione |
Nuova
versione |
|||||||||||||||
|
Ammontare ricavi/compensi |
Importo minimo |
Ammontare ricavi/compensi |
Importo minimo |
|||||||||||||
|
da |
€ |
0 |
fino
a |
€ |
10.000 |
€
|
450 |
da |
€
|
0 |
fino
a |
€
|
50.000 |
€
|
400 |
|
|
da |
€ |
10.001 |
fino
a |
€ |
100.000 |
€
|
900 |
da |
€
|
50.001 |
fino
a |
€
|
180.000 |
€
|
500 |
|
|
da |
€ |
100.001 |
fino
a |
€ |
200.000 |
€ |
1.200 |
oltre
€ 180.000 |
€ |
600 |
||||||
|
da
|
€ |
200.001 |
fino
a |
€ |
500.000 |
€ |
1.600 |
|
||||||||
|
da |
€ |
500.001 |
fino
a |
€
|
5.000.000 |
€ |
2.000 |
|||||||||
|
da
€ 5.000.001 e per ogni € 500.000
in più |
€ |
450 |
||||||||||||||
|
N.B. |
Per
i periodi d’imposta chiusi in perdita o in pareggio deve essere versata
una somma almeno pari agli importi minimi previsti. |
|||||||||||||||
Le percentuali da utilizzare per la determinazione
delle somme dovute ai fini IVA non sono state modificate e pertanto rimangono
così individuate:
|
IVA
a debito o IVA detraibile |
Percentuale |
|
|
|
|
|
2% |
|
|
1,5% |
|
|
1% |
L’importo
da versare non può comunque essere inferiore,
nel singolo periodo d’imposta, a determinati limiti, che così risultano
modificati dall’emendamento al D.L. n. 282/2002:
|
Attuale
versione |
Nuova
versione |
||||||||||||||
|
Ammontare volume d’affari |
Importo minimo |
Ammontare volume d’affari |
Importo minimo |
||||||||||||
|
da |
€
|
0 |
fino
a |
€ |
10.000 |
€ |
500 |
da |
€ |
0 |
fino a |
€ |
50.000 |
€ |
500 |
|
da |
€
|
10.001 |
fino
a |
€ |
200.000 |
€ |
1.000 |
da |
€ |
50.001 |
fino a |
€ |
180.001 |
€ |
600 |
|
oltre
€ 200.000 |
€ |
2.000 |
oltre
€ 180.000 |
€ |
700 |
||||||||||
Nel caso di omessa
presentazione della dichiarazione deve
essere versato, relativamente a ciascuna annualità, un importo fisso pari a:
·
€
1.500 è
persone fisiche;
·
€ 3.000
è
società e associazioni (art. 5, TUIR) e soggetti IRPEG (art. 87, TUIR).
Per le persone fisiche titolari di reddito d’impresa o di
lavoro autonomo, le società di persone e associazioni tra professionisti (art.
5, TUIR) nonché i soggetti IRPEG (art. 87, TUIR) che effettuano
il condono tombale definendo sia ai fini
IVA che ai fini delle altre imposte, è previsto un limite
massimo di versamento, per ciascun periodo d’imposta, pari a € 100.000.
N.B.
La previsione di un limite massimo di versamento, sia pure elevato, comporta
ulteriori valutazioni circa l’adesione al condono tombale. Infatti, qualora un
contribuente debba versare, per una determinata annualità € 90.000 in termini
di imposte dirette ed € 60.000 in termini di IVA, potrà valutare
l’opportunità di aderire alla sanatoria per entrambe le tipologie di imposte,
con il pagamento di € 100.000 (anziché di € 150.000).
RATEIZZAZIONE
DELLE SOMME DOVUTE E TERMINI DI VERSAMENTO
Il
maxi emendamento ha rideterminato gli importi minimi e le scadenze per il versamento
in forma rateale delle somme dovute.
|
|
Precedente
versione |
Nuova
versione |
||
|
Persone
fisiche |
€ |
2.000 |
€ |
3.000 |
|
Altri
soggetti |
€ |
5.000 |
€ |
6.000 |
I
termini per il versamento sono i seguenti:
§
versamento
in unica soluzione / 1° rata
è
16.4.2003
§
versamento
2° rata
è
30.11.2003
§
versamento
3° rata
è
20.6.2004
E’
sufficiente contattare telefonicamente il nostro ufficio per concordare un
incontro con il Vostro responsabile di servizio o per avere ulteriori
informazioni in merito.
L’occasione è gradita per porgere distinti saluti.
ENTI REV S.r.l.