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CIRCOLARE
357/03
OGGETTO:
INTERVENTI DI RECUPERO E DI RISANAMENTO CONSERVATIVO EFFETTUATI NEGLI UFFICI
COMUNALI -ALIQUOTA IVA AL 10%.
La
tabella A parte III, allegata al DPR 633/72,
al punto 127-quaterdecies) assoggetta
ad IVA con aliquota ridotta, (10%) le “prestazioni
di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case
di abitazione di cui al numero 127-undecies) e alla realizzazione degli
interventi di recupero di cui all’articolo 31 della Legge 5 agosto 1978, n.
457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso
articolo”.
Con
risoluzione n. 10/E del 22/01/2003, l’Agenzia delle Entrate, Direzione
Centrale Normative e Contenzioso, in seguito ad interpello, presentato da un
Comune, relativo ad un contratto di appalto per la realizzazione di un
risanamento conservativo, lett. c) art.
31 Legge 457/78, effettuato su parte di un edificio comunale destinato ad
uffici, ha ribadito che l’aliquota IVA applicabile è quella agevolata del
10%, per gli effetti del punto 127-quaterdecies)
sopra riportato.
L’Agenzia
delle Entrate ha ritenuto che, in generale le prestazioni di servizi relative a
contratti di appalto per la realizzazione di interventi di recupero di cui
all’art. 31 lett. c) d) ed e), Legge n. 457/78, sono da
considerare ad aliquota ridotta del 10% a prescindere dalla tipologia degli
immobili ristrutturati.
Alla
medesima conclusione il Ministero era giunto con la circolare n. 142/94 e con
risoluzione n. 157/01, relativamente a prestazioni dipendenti da contratto di
appalto per lavori di ristrutturazione di un impianto sportivo, rientranti nella
lett. d) dell’art. 31.
Per
quanto sopra, le prestazioni dipendenti da contratto d’appalto, di cui alla
Legge 457/78 art. 31 lett. c) d) ed e) sono da assoggettare ad aliquota agevolata del 10% “a
prescindere dalla tipologia dell’immobile” ai sensi del punto 127-
quaterdecies) della tabella A parte III allegata al DPR 633/72.
A disposizione per ogni ulteriore chiarimento in
merito, porgiamo distinti saluti.
ENTI REV S.r.l.