SOCIETA' DI ORGANIZZAZIONE E REVISIONE - SETTORE ENTI PUBBLICI
CUNEO - ROMA - SALUZZO - ALBA - VIGONE
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CIRCOLARE
355/03
OGGETTO:
FINANZIARIA 2003: LA PROROGA DELL’AGEVOLAZIONE DEL 36%
La
Legge Finanziaria 2003 ha disposto la proroga della detrazione del 36% per le
spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio sostenute fino
al 30.09.2003, riducendo a € 48.000
il limite di spesa agevolabile, con l’obbligo della ripartizione in 10 rate
costanti.
Fra
le novità si segnala che, in caso di decesso dell’avente diritto, la
detrazione può essere trasmessa soltanto all’erede che mantiene la detenzione
diretta dell’immobile, nonché la previsione per i soggetti anziani (di età
non inferiore rispettivamente a 75 o 80 anni) della possibilità di ripartire la
detrazione in 5 ovvero in 3 rate annuali.
E’
stata inoltre riproposta la detrazione per gli acquirenti/assegnatari di
immobili ristrutturati da parte di imprese di costruzione o cooperative
edilizie, differendo di un anno i precedenti termini.
Parallelamente
è stata prorogata fino al 30.09.2003
l’applicabilità dell’aliquota IVA
del 10% alle prestazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria su
fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.
I
commi 5 e 6 dell’art. 2, Legge n. 289/2002 (Finanziaria 2003) contengono la
proroga della detrazione del 36% per le spese relative agli interventi di
recupero del patrimonio edilizio sostenute
fino al 30.09.2003. Va segnalato che tra le spese agevolabili sono
ricomprese ora anche quelle riguardanti gli
interventi di bonifica dell’amianto.
Di seguito si riepilogano le nuove regole introdotte, dal 2003, dalla citata Legge n. 289/2002.
LIMITE
DI SPESA AGEVOLABILE
Il
limite di spesa agevolabile (precedentemente pari a L. 150.000.000, ossia €
77.468,53) è stato ridotto a € 48.000.
Si rammenta che tale limite va riferito, per ogni soggetto interessato, a
ciascuna unità immobiliare sulla quale sono realizzati gli interventi.
Così,
ad esempio, nel caso di lavori eseguiti dallo stesso soggetto su due distinte
unità immobiliari, la detrazione spettante fino al 30.09.2003 è determinata
nel limite massimo di € 48.000 per ciascuna unità.
INTERVENTI
DI MERA PROSECUZIONE
Qualora
le spese sostenute fino al 30.09.2003 riguardino lavori di recupero iniziati in
anni precedenti (dal 1998 in poi), l’agevolazione spetta per una spesa
non superiore al citato limite di € 48.000, al netto delle spese sostenute in
precedenza per lo stesso intervento.
In
altri termini nel 2003 il contribuente potrà calcolare la detrazione sulla quota di spesa residua, ovvero non
utilizzata, pari alla differenza tra il nuovo limite massimo di € 48.000 e
l’ammontare delle spese sostenute in precedenza. Di conseguenza, si potrà
usufruire della detrazione in esame soltanto nel caso in cui l’importo
agevolato negli anni precedenti, complessivamente considerato, non abbia
superato il predetto limite massimo.
ESEMPIO
1 : Lavori iniziati ne 2002 e proseguiti nel 2003.
|
Spese
sostenute nel 2002 |
€
28.000 |
|
Spesa massima ammessa a fruire della detrazione nel 2003 (fino al 30.9) |
€
20.000 |
ESEMPIO
2 : Lavori iniziati nel 2001, proseguiti nel 2002 e nel 2003.
|
Spese
sostenute nel 2001 |
€
22.000 |
|
Spese
sostenute nel 2002 |
€
15.000 |
|
Spese massima ammessa a fruire della detrazione nel 2003 (fino al 30.9) |
€
11.000 |
ESEMPIO
3 : Lavori iniziati nel 2001, proseguiti nel 20002 e nel 2003.
|
Spese
sostenute nel 2001 |
€
30.000 |
|
Spese
sostenute nel 2002 |
€
32.000 |
|
Spesa
massima ammessa a fruire della detrazione nel 2003 |
Non
spetta alcuna detrazione |
N.B.
Per i lavori iniziati nel 2003, che non
costituiscono un proseguimento di precedenti interventi, va considerato il
limite di € 48.000, senza alcuna limitazione.
RIPARTIZIONE
DELL’AGEVOLAZIONE
Analogamente
a quanto stabilito per le spese sostenute nel 2002, anche l’agevolazione
spettante nel 2003 dovrà essere suddivisa obbligatoriamente
in 10 quote annuali di pari importo.
N.B.
L’art. 2, comma 5, Legge n. 289/2002 introduce peraltro due ipotesi di
recupero dell’agevolazione in tempi più ristretti, prevedendo che la
ripartizione della detrazione spettante possa avvenire:
-
in 5 rate annuali costanti, per i
proprietari o titolari di un diritto reale sull’immobile oggetto
dell’intervento, di età non inferiore
a 75 anni;
-
in 3 rate annuali costanti, per i proprietari o titolari di un diritto
reale sull’immobile oggetto dell’intervento, di età non inferiore a 80 anni.
Per
le spese sostenute negli anni precedenti al 2002 la rateizzazione
dell’agevolazione (del 41% nel 1998 e 1999 e del 36% nel 2000 e 2001), in
5 o 10 quote di pari importo, così come previsto dalla Legge n. 449/97, era
rimessa alla scelta del contribuente.
A seconda dell’anno di sostenimento della spese, la suddivisione della
detrazione spettante può essere così riassunta:
|
Anno |
Misure della
detrazione |
Num.
di rate consentite |
|
1998-1999 |
41% |
5
o 10 a scelta del contribuente |
|
2000-2001 |
36% |
|
|
2002-30.09.2003 |
36% |
Obbligatoriamente
10 (*) |
(*)
Per le spese sostenute nel 2003 è comunque possibile suddividere la detrazione
rispettivamente in 5 o 3 rate costanti, se il contribuente ha almeno 75 o 80
anni.
Si
rammenta che la detrazione spetta, per ciascun periodo d’imposta,
fino a concorrenza dell’imposta lorda dovuta. L’eventuale eccedenza non
è riportabile nei periodi successivi, né può essere utilizzata in
compensazione o chiesta a rimborso.
TRASFERIMENTO
DELL’UNITA’ IMMOBILIARE RISTRUTTURATA
Il
citato art. 2, comma 5 ribadisce espressamente che nel caso di trasferimento per
atto tra vivi (compravendita, donazione, ecc.) dell’unità immobiliare
oggetto degli interventi di recupero, l’acquirente/donatario persona fisica può
usufruire esclusivamente delle quote di
detrazione non ancora utilizzate dal venditore/donante.
Una
disposizione analoga era già comunque operante, in quanto l’art. 1, comma 7,
Legge n. 449/97 stabiliva che “in caso di vendita dell’unità immobiliare
sulla quale sono stati realizzati gli interventi...le detrazioni…non
utilizzate in tutto o in parte dal venditore spettano per i rimanenti periodi di
imposta…all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare”. Pur
riferendosi specificamente all’ipotesi della compravendita, tale disposizione
poteva comunque essere estesa, secondo quanto chiarito nella C.M. n. 57/E del
24.02.1998, a tutti i casi di cessione di
un immobile, compresi i trasferimenti a titolo gratuito (donazioni).
Relativamente
all’anno in cui avviene il trasferimento, la detrazione spetta al nuovo
proprietario, posto che, in base a quanto affermato nella C.M. n. 95/E del
12.05.2000, per determinare in concreto chi possa fruire della quota di
detrazione “occorre individuare il soggetto che possedeva l’immobile alla
fine del periodo d’imposta”.
ESEMPIO
4 : Nel 2000 il signor Rossi ha sostenuto delle spese per lavori di
ristrutturazione di un appartamento di proprietà, scegliendo di suddividere la
detrazione in 5 rate. L’immobile è stato venduto nel giugno 2002.
L’acquirente potrà usufruire delle 3 rate non utilizzate dal venditore (ossia
relative al 2002, 2003 e 2004). Considerato che al 31.12.2001 proprietario
dell’immobile era il signor Rossi, la rata di “competenza” del 2001 è
stata infatti detratta da quest’ultimo, ancorché all’atto della
presentazione della relativa dichiarazione dei redditi l’immobile risultasse
già ceduto.
DECESSO
DEL PROPRIETARIO DELL’UNITA’ IMMOBILIARE RISTRUTTURATA
La
norma in esame stabilisce che nel caso di decesso del soggetto a cui spetta la
detrazione, l’agevolazione si trasmette, per le rate non ancora utilizzate dal
de cuius, esclusivamente all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta
dell’immobile.
In
precedenza il caso era stato risolto dal Ministero nella citata Circolare n.
95/E, nella quale si affermava che la detrazione era trasmessa agli eredi, in
misura proporzionale alla quota di eredità spettante.
Va
tenuto presente che la stessa C.M. n. 95/E ha specificato che il diritto alla
detrazione è direttamente fruibile dall’erede a
partire dallo stesso anno in cui avviene il decesso, talchè la
dichiarazione presentata dagli eredi per conto del de cuius non deve contenere
la detrazione in esame.
ESEMPIO
5 : Nel 2000 il signor Verdi ha sostenuto delle spese per lavori di
ristrutturazione di un appartamento di proprietà in cui risiedeva con la
moglie, scegliendo di suddividere la detrazione in 5 rate. A seguito del decesso
del signor Verdi nell’aprile 2003, la proprietà dell’immobile è trasferita
in successione alla moglie e ai 2 figli. Soltanto la moglie, assegnataria del
diritto di abitazione dell’unità immobiliare oggetto dell’intervento di
ristrutturazione, potrà usufruire delle 3 rate non utilizzate dal de cuius
(ossia relative al 2002, 2003 e 2004).
ACQUISTO
DI UN IMMOBILE RISTRUTTURATO
La
Legge Finanziaria 2003 ripropone la possibilità di usufruire dell’incentivo
fiscale in esame anche da parte dei soggetti acquirenti o assegnatari di
un’unità immobiliare facente parte di un edificio complessivamente sottoposto
a restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia (ex art. 31,
lett. c e d , Legge n. 457/78) da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da
cooperative edilizie.
L’importo
delle spese su cui applicare l’agevolazione è determinato in misura pari al
25% del prezzo di acquisto dell’unità immobiliare.
In
base alla nuova disposizione:
- i citati interventi di restauro/ristrutturazione devono essere eseguiti entro il 31.12.2003;
-
la cessione o l’assegnazione
dell’unità immobiliare deve avvenire entro il 30.06.2004.
ESEMPIO
6 : In data 20.03.2004, il Sig. Monti acquista, con relativo rogito, un
appartamento facente parte di un fabbricato in precedenza ristrutturato da
un’impresa di costruzioni al prezzo di € 150.000.
L’agevolazione
del 36% connessa alle spese di ristrutturazione è calcolata su un importo pari
al 25% del prezzo di acquisto:
€
150.000 x 25% = € 37.500
€
37.500 x 36% = € 13.500
l’agevolazione
così determinata dovrà essere ripartita in 10 rate nelle dichiarazioni dei
redditi relative al periodo 2004-2013.
N.B. Si
rammenta che, secondo quanto confermato nella Circolare dell’Agenzia delle
Entrate n. 15/E dell’1.2.2002, per usufruire dell’agevolazione in esame il
soggetto interessato deve inviare la
comunicazione al Centro Operativo di Pescara entro il termine di
presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo nel quale
usufruisce della detrazione.
Consentendo
di beneficiare della detrazione 36% anche gli eventuali pagamenti a titolo
d’acconto, a condizione però che venga stipulato
e registrato presso il competente Ufficio delle Entrate un contratto
preliminare di vendita dell’immobile. Lo stesso deve indicare il prezzo di
vendita concordato, al fine di consentire il calcolo della detrazione spettante.
N.B.
L’atto notarile di compravendita deve comunque avvenire antro il 30.06.2004,
anche nel caso in cui sia stato stipulato il compromesso.
In
merito all’applicazione dell’agevolazione a seguito delle nuove
disposizioni, vanno evidenziate alcune problematiche
di coordinamento con la precedente disposizione introdotta dalla Finanziaria
2002, il cui ambito di applicabilità risulterebbe ancora “aperto” (essendo
infatti riferita alle unità immobiliari sottoposte ai citati interventi
eseguiti entro il 31.12.2002 e
oggetto di compravendita o assegnazione entro il 30.06.2003). Dovrà essere
chiarito, tra l’altro:
-
il limite di spesa applicabile a
tali operazioni (€ 48.000 ovvero € 77.468,53);
-
se le unità immobiliari
restaurate/ristrutturate entro il 31.12.2002 possano essere comunque vendute o
assegnate con l’agevolazione entro il nuovo termine del 30.06.2004.
Su
tali aspetti è quindi necessario attendere i chiarimenti dell’Agenzia delle
Entrate.
A
disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.
ENTI REV S.r.l.